Articolo 13 della Legge 20 aprile 1976, n. 202
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 maggio 1976
Art. 13.
Alle spese di cui ai capitoli 4032 e 1095 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.

Variazioni all'entrata
Entrata in vigore il 27 maggio 1976