Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/10/2021, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01295/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ferasin e Alessandro Frizzarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-/-OMISSIS-, con cui è stato decretato il divieto, in capo al sig. -OMISSIS-, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni atto ai precedenti connesso o presupposto, ivi compresa la nota della -OMISSIS-/-OMISSIS-, di avvio de procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di contestuale ritiro cautelare delle armi e munizioni detenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere stato titolare di un porto di fucile ad uso caccia ininterrottamente dal -OMISSIS-. Con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento, adottato dopo un regolare contraddittorio procedimentale, è motivato con riferimento a tre elementi:
- un episodio accaduto il -OMISSIS-, in cui da un’auto in cui vi erano il ricorrente ed un'altra persona, è stato esploso un colpo di arma da fuoco in prossimità di abitazioni civili da cui è scaturito un alterco con uno degli abitanti. Tale vicenda è stata considerata dall’Amministrazione come pregiudizievole ai fini della detenzione dell’arma, nonostante il procedimento penale avviato sia stato archiviato;
- l’esistenza di una querela risalente al-OMISSIS-, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, posto in essere mediante uno scritto pubblicato su un social network , nonostante l’estinzione del procedimento penale per il reato di cui all’art. 595, comma 1, cod. pen., a seguito della remissione della querela;
- un ulteriore procedimento penale per maltrattamento di animali, anch’esso archiviato, per aver applicato un collare antiabbaio ad un cane.
Il ricorrente con un unico motivo sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erroneità, la contraddittorietà e comunque la carenza di motivazione, oltre che per l’insussistenza dei presupposti e l’erronea valutazione degli stessi, il difetto di istruttoria, l’illogicità e la manifesta ingiustizia.
In particolare il ricorrente deduce che nessuno dei fatti posti a fondamento del divieto di detenzione delle armi può essere qualificato come sintomatico di pericolosità o abuso delle armi; che non è stato accertato se sia stato effettivamente il ricorrente ad esplodere un colpo di arma da fuoco dal veicolo a motore, cosicché manca in radice il fatto storico contestato; che è mancata un’adeguata considerazione dell’avvenuta archiviazione del reato contestato perché considerato irrilevante in quanto di particolare tenuità; che il reato di diffamazione non è riconducibile a problematiche attinenti l’uso delle armi; e, da ultimo, che tanto più tale conclusione vale per il reato di maltrattamento di animali.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Il ricorrente nella memoria di replica eccepisce la tardività - rispetto all’udienza pubblica del 22 settembre 2021 nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione - della memoria difensiva e dei documenti depositati in giudizio dall’Amministrazione il-OMISSIS-.
L’eccezione di tardività del deposito della memoria e dei documenti è fondata, in quanto i termini di quaranta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti e di trenta giorni liberi per il deposito di memorie, da computarsi a ritroso rispetto all'udienza pubblica, soggiacciono alla sospensione feriale estiva (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 ottobre 2014, n. 10678; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1552). I documenti e la memoria vengono pertanto espunti dal processo in quanto non utilizzabili.
Nel merito il ricorso deve essere respinto.
Nel caso in esame l’autorità di pubblica sicurezza, intervenuta nell’immediatezza del fatto dell’esplosine di un colpo di arma da fuoco da un veicolo a motore in prossimità di abitazioni, ha provveduto al ritiro cautelativo dell’arma e contestualmente ha comunicato l’avvio del procedimento di divieto di detenzione al ricorrente il quale ha depositato una memoria oggetto di puntuali repliche da parte dell’Amministrazione nella motivazione del provvedimento finale. Le medesime censure, che vengono ora riproposte in questa sede, hanno pertanto già trovato un’argomentata ed analitica confutazione nel provvedimento impugnato.
In particolare, quanto all’episodio dello sparo dal veicolo, il provvedimento impugnato evidenzia che tale condotta deve essere sicuramente considerata come sintomatica del venir meno dell’affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, perché ha generato una situazione di oggettivo pericolo in quanto posta in essere in prossimità di abitazioni ed in quanto ha determinato un alterco con uno dei residenti, reso particolarmente rischioso per la presenza di un’arma.
Quanto alla dedotta mancanza di prova dell’effettiva commissione del fatto, il provvedimento impugnato osserva che la stessa -OMISSIS-, nel richiedere l’archiviazione del reato contestato per la particolare tenuità del fatto, ha evidenziato che “ sulla base delle risultanze degli atti di indagine non residuano ragionevoli dubbi sulla colpevolezza degli indagati in relazione al reato ipotizzato ” di cui all’art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Per controdedurre alla tesi propugnata dal ricorrente secondo cui tali condotte non possono essere considerate perché dai procedimenti penali non è derivata una condanna, il provvedimento impugnato si richiama ai consolidati principi ripetutamente affermati in giurisprudenza, circa la sostanziale autonomia che sussiste tra l'accertamento dei fatti a fini penali e l’accertamento compiuto per scopi di pubblica sicurezza.
Con riguardo all’asserita irrilevanza dell’episodio di diffamazione a mezzo stampa, compiuto dal ricorrente ed oggetto di archiviazione per remissione della querela, il provvedimento evidenzia che non è tanto il capo di imputazione in sé considerato a destare allarme, quanto piuttosto la circostanza che la querela sia stata proposta “ ritenendo intollerabile l’augurio di morte, l’offesa portata nella piazza virtuale di uno dei social network maggiormente diffusi ed il riferimento ai familiari ”.
In tale contesto è evidente che il provvedimento impugnato resiste alle censure proposte perché l’Amministrazione ha desunto da dei fatti effettivamente accaduti, in base ad un procedimento immune da vizi logici, l’esistenza di elementi che fanno ragionevolmente dubitare della permanenza in capo al ricorrente di sufficienti garanzie circa il possibile abuso delle armi.
Va premesso che nell’ordinamento vigente, come ha chiarito un consolidato orientamento giurisprudenziale, il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, e rappresenta invece un’eccezione al normale divieto di portare armi sancito dall'art. 699, cod. pen., e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’eccezione al divieto può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, in modo tale da evitare, in chiave prognostica, qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita l'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto all’incolumità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 aprile 2020, n. 2544; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 febbraio -OMISSIS-, n. 616; T.A.R. Umbria, 4 dicembre 2020, n. 540; Id. 17 giugno 2019, n. 333).
Come è noto la valutazione amministrativa in materia, necessariamente connotata da ampi margini di discrezionalità, differisce da quella compiuta in sede penale perché ha finalità non punitiva, ma eminentemente preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi o munizioni da parte dei privati possa essere occasione di un uso incauto ( ex pluribus cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 giugno 2021, n. 610), e la natura indiziaria del giudizio valutativo della condotta, nonché la finalità preventiva dei poteri di pubblica sicurezza, non rendono indispensabile una specifica valutazione sulla pericolosità sociale.
Risulta pertanto sufficiente la ponderata evidenziazione di profili di condotta che denotino una propensione del soggetto a non rispettare le norme dell'ordinamento giuridico, che sia sintomatica dell'assenza di una perfetta sicurezza circa il buon godimento delle armi, con connessi rischi di compromissione della tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza ( ex pluribus cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 27 febbraio 2021, n. 362; T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 febbraio 2021, n. 238; T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 febbraio 2021, n. 100).
Alla luce dell’ampia ed articolata motivazione che sorregge il provvedimento impugnato, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.