Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 3 giugno 2024
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026REG.PROV.COLL.
N. 07123/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7123 del 2024, proposto da
GI GA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosetta Fiore, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00672/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. MA NT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sulla mancata assegnazione di un alloggio popolare in quanto il richiedente sarebbe già titolare di altri immobili dal valore superiore ai 25 mila euro (condizione ostativa, questa, espressamente prevista dalla legge regionale toscana ai fini della assegnazione di alloggi ERP).
2. Il TAR Firenze rigettava il ricorso per le seguenti ragioni:
2.1. Il calcolo dei 25 mila euro va effettuato, proprio in base alla legge regionale in materia, in base non al valore venale dell’immobile ma in base ai valori IMU ossia avendo a riferimento le rendite catastali;
2.2. L’appellante afferma che tale immobile sarebbe “inagibile” ma un tale accertamento, in base alla legge regionale, deve in effetti essere compiuto dalla PA (cui non è mai stato chiesto di effettuare una simile attività);
2.3. L’immobile è soggetto sì a pignoramento ma non vi è ancora stato alcun ordine di liberazione dell’immobile (condizione questa specificamente richiesta dalla legge regionale onde consentire una deroga al divieto di titolarità di un immobile onde potersi vedere assegnato un alloggio ERP);
2.4. Anche sulla condizione di indisponibilità giuridica, derivante secondo parte appellante dal ridetto pignoramento, non vi sarebbe più specifica dimostrazione circa l’impossibilità, allo stato, di utilizzare l’immobile stesso.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato rilevato il difetto di motivazione e di istruttoria, da parte dell’appellata amministrazione comunale, nella individuazione dei criteri di calcolo del valore soglia degli immobili di proprietà dei richiedenti stessi. Inoltre l’immobile sarebbe inagibile e comunque indisponibile in forza del pignoramento che grava sul medesimo.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. Con ordinanza collegiale in data 11 marzo 2025 veniva disposta verificazione poi esitata, dall’agenzia delle entrate di Catania, con relazione depositata il successivo 30 settembre 2025.
6. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso il ricorso in appello è infondato dal momento che:
7.1. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale, ai fini della assegnazione di alloggi ERP l’allegato A della legge Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, prevede al comma 2, lettera d2), la assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili o quote di essi dal valore superiore ai 25 mila euro. A tal fine, “il valore è determinato applicando i parametri IMU” . Ebbene l’amministrazione comunale, con memoria in data 12 dicembre 2025 e prospetto di calcolo depositato il precedente 3 dicembre 2025, ha sufficientemente dimostrato che applicando i criteri di calcolo previsti per la base di simile imposta (ossia: rendita catastale cui applicare la rivalutazione fissa del 5% nonché il coefficiente catastale pari a 160) il valore relativo della quota (tre quinti) degli immobili di proprietà dell’appellante siti nel territorio del Comune di Caltagirone (CT) è pari ad oltre 81 mila euro, quindi ben al di sopra del limite minimo normativo sopra indicato di 25 mila euro. A tale riguardo la difesa di parte appellante non ha eccepito alcunché né ha dimostrato, attraverso un appropriato calcolo di parte, una misura diversa da quella specificamente indicata dall’amministrazione stessa (sussiste in proposito una sola relazione tecnica, versata agli atti del giudizio di primo grado al documento n. 7, che tuttavia si riferisce al solo “più probabile valore di mercato degli immobili di sua proprietà” a non al loro “valore IMU”);
7.2. Quanto alla ritenuta inagibilità dell’immobile adibito ad uso abitativo, questa non va solo dichiarata ma anche dimostrata o meglio accertata dalla pubblica amministrazione: si veda al riguardo quanto previsto dal richiamato allegato A secondo il quale l’immobile di proprietà, onde poter non essere considerato ai fini dell’assegnazione dell’alloggio ERP, deve essere “dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente” . Dichiarazione nel caso di specie tuttavia del tutto assente;
7.3. Quanto infine al pignoramento in atto sull’immobile di proprietà, ai fini della possibile assegnazione di altro alloggio ERP la procedura esecutiva (sull’immobile di cui si è già titolari) deve essere sfociata nel provvedimento di cui all’art. 560 c.p.c. con cui si determina, dopo la vendita del bene pignorato, il suo trasferimento e quindi anche la sua liberazione da parte del debitore esecutato. Provvedimento questo che, nel caso di specie, non risulta tuttavia essere stato ancora adottato.
8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità della esaminata fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO GI IC TT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
MA NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NT | AO GI IC TT |
IL SEGRETARIO