TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/08/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 6467/2021 promossa da:
(Cf. , elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Avogadro n. 11, presso lo studio degli avv.ti Francesco Mazzi
e Cristina Selvo Email_1
, che lo rappresentano e difendono per delega Email_2 in atti;
attore; contro
(Cf. ) -e per essa, quale mandataria la CP_1 P.IVA_1 [...]
(già )-, elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_2 Controparte_3
Corso Galileo Ferraris n. 43, presso lo studio dell'avv. Andrea Clemente Grosso
, che la rappresenta e difende per Email_3 delega in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… Nel merito: previo accertamento della nullità e/o della inefficacia, totale o parziale, del contratto di fideiussione – garanzia, n. 000365476, dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 706/2021 emesso dal Tribunale di Torino, per l'effetto, revocarlo e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a in Parte_1 CP_1 forza di tale contratto;
1 In ogni caso: col favore di onorari e spese del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% ex DM 55/2014”;
Convenuta: “respingere, perché infondata, l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo decreto n. 796/2021 concesso dal Tribunale di Torino
[...] in data 31 gennaio 2021 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, condannare a pagare a Parte_1 Controparte_2
quale mandataria di quest'ultima anche nella
[...] Controparte_1 qualità per la porzione di credito riferibile a Finpiemonte, la somma di euro 197.104,07, oltre gli interessi come da domanda e le spese legali liquidate in euro 2.135,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA, oltre alle spese della presente procedura, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta.
Con il favore delle spese e delle competenze di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria.”
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 796/2021, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla Viemmei Srl
(debitrice principale), a e a (fideiussori - cfr. doc. 10 fasc. Parte_1 Parte_2 monitorio) di pagare, in solido tra loro, alla (rappresentata dalla CP_1 mandataria , poi ) la somma di € Controparte_3 Controparte_2
197.104,07 (oltre interessi e spese della procedura), a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla Viemmei Srl in relazione ai seguenti contratti:
- conto corrente n. 1138-000000000238, acceso dalla Viemmei Srl presso l'allora
Banco Popolare Società OP (poi in data 23/06/2009, con CP_1 apertura di credito concessa il 27/10/2015 (cfr. doc. 2, 3 fasc. monitorio), recante un saldo debitore al 21/05/2020 (data del passaggio del rapporto a sofferenza) pari a € 39.375,08
(cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio);
- mutuo impresa chirografario del 22/10/2015, con il quale l'allora Banco Popolare
Società OP (poi ha mutuato alla Viemmei Srl l'importo di € CP_1
250.000,00 -di cui € 75.000,00 con l'impiego di fondi propri (rapporto n. 143505) e €
175.000,00 con l'impiego di fondi forniti dalla Finanziaria Regionale Finpiemonte Spa
(rapporto n. 143506)- da rimborsarsi in 48 mesi mediante il pagamento di 16 rate posticipate (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), recante un debito residuo al 25/05/2020 (data del
2 passaggio del rapporto a sofferenza) pari a:
✓ € 48.733,51 quale “quota BA” sul rapporto n. 143505 (cfr. doc. 7, 8 fasc. monitorio);
✓ € 108.995,48 quale “quota IN sul rapporto n. 143506 (cfr. doc. 8, 9 fasc. monitorio).
A sostegno dell'opposizione, nell'atto di citazione, ha articolato i Parte_1 seguenti motivi:
- in via principale, nullità totale della fideiussione prestata il 22/10/2015 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio;
doc. 2 fasc. att.) -che costituisce il titolo della pretesa azionata in via monitoria contro poiché stipulata in conformità allo schema contrattuale Parte_1 predisposto dall'Associazione bancaria italiana (Abi) nell'ottobre 2002, secondo un modello che la BA d'IA ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990 (provvedimento della BA d'IA n. 55/2005);
- in via subordinata, carenza di legittimazione attiva della rispetto al CP_1 recupero del credito relativo alla “quota IN (€ 108.995,48).
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nell'ambito della prima memoria ex art. 183 c. 6 Cpc, parte attrice:
- ha ribadito la nullità totale della fideiussione (specifica) prestata il 22/10/2015 per violazione della normativa antitrust, sostenendo che la nullità delle singole clausole lesive della concorrenza (cioè delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale Abi 2002 -articoli censurati dal provvedimento della BA d'IA n. 55/2005-) si estenderebbe all'intero contratto di fideiussione ex art. 1419 c. 1 Cc, “posto che le parti affette da nullità parziale devono intendersi “essenziali”, quantomeno per il contraente
BA che non avrebbe concluso i contratti senza quelle parti colpite dalla nullità parziale”
(cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 3); in particolare, “la BA opposta ha certamente ritenuto essenziale la previsione della clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c (v. si art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di causa), riproduttiva dell'art. 6 dello schema contrattuale ABI censurato dal provvedimento della BA D'IA”
(cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 5, 6);
- ha sostenuto che, “nell'eventualità in cui la nullità venisse ritenuta parziale e limitata alle sole clausole riproduttive di quelle censurate dal provvedimento di BA d'IA”, la fideiussione del 22/10/2015 sarebbe inefficace, non essendo stato rispettato il termine
3 semestrale di cui all'art. 1957 Cc, con conseguente decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1
Cpc, p. 5, 6).
La causa (assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, poi assente per maternità dal
29/11/2023 al 31/08/2024) è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed
è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 28/03/2025, con la quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 Cpc.
2. Con riguardo all'eccezione di nullità (totale o, quanto meno, parziale) della fideiussione specifica prestata da il 22/10/2015 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio;
Parte_1 doc. 2 fasc. att.) per violazione della normativa antitrust, va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha proposto una domanda riconvenzionale di nullità, ma una mera eccezione di accertamento della nullità; tale doglianza deve, dunque, essere esaminata dall'intestato Tribunale, trattandosi di un accertamento in via incidentale, senza alcuna efficacia di giudicato, con conseguente esclusione della competenza della Sezione
Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione, ove proposta quale accertamento in via principale, avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. c) e 4, c. 1 ter, Dlgs. 168/2003, dopo le modifiche apportate con il Dl. 3/2017
(cfr. Cass. 3248/2023, Cass. 32993/2023, che hanno precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice
è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale").
Al riguardo, va precisato che:
- se è vero che l'opponente, nelle proprie conclusioni, ha chiesto “l'accertamento della nullità, … totale o parziale, del contratto di fideiussione” (cfr. note di pc del
20/03/2025);
- è tuttavia parimenti vero che non può ritenersi che l'opponente abbia inteso portare le proprie difese fino alla soglia della proposizione, in via riconvenzionale, di un'azione di nullità; infatti, dal tenere delle conclusioni, si deduce che l'opponente ha inteso dedurre il
“previo accertamento della nullità” in funzione solo della revoca del decreto ingiuntivo opposto, senza travalicare i limiti della mera eccezione (cfr. note di pc del 20/03/2025).
4 2.1. Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che l'art. 2 L. 287/1990 (cd. legge antitrust) stabilisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, quali “gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”. La norma elenca poi, con valenza esemplificativa, una serie di comportamenti anticompetitivi tra cui l'attività consistente nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali (lett. a). Infine, la disposizione si conclude con la statuizione “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
Rientrano tra le “intese” rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 gli accordi tra le banche, tra cui gli schemi negoziali predisposti dall'Abi (Associazione BAria IAna, a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane) concernenti le condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
In punto onere della prova (come si desume dalle pronunce Cass. 30818/2018 e
Cass. 13846/2019), spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della
BA d'IA n. 55/2005 (provvedimento riferito solo alle fideiussioni omnibus che ha accertato l'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi
2002) -ottobre 2002/maggio 2005-, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale
(avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo rispetto al periodo esaminato dal provvedimento della BA d'IA n. 55/2005) ovvero per le fideiussioni prestate per un affare particolare (fideiussioni cd. specifiche), invece, l'attore non può invocare l'efficacia probatoria privilegiata dell'accertamento effettuato dalla BA
d'IA con il provvedimento della BA d'IA n. 55/2005, cioè non può giovare
5 dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi 2002 (sanzionato dal provvedimento n. 55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponevano ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
In tal senso, tra le pronunce più recenti: Cass. 1170/2025, Corte d'appello Torino
239/2024, nonché diverse pronunce di questo Tribunale (Trib. Torino 1261/2025; Trib.
Torino 740/2025; Trib. Torino 5571/2024; Trib. Torino 1001/2023).
Quanto alla questione del rimedio contrattuale concretamente esperibile da parte del fideiussore che deduca il carattere anticoncorrenziale dell'intesa “a monte”, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr.
Cass. SU. 41994/2021).
2.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, il provvedimento della BA d'IA n. 55/2005 -prodotto da parte attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc (cfr. doc. 3 fasc. att.)- non può costituire prova privilegiata rispetto alla fideiussione di cui è causa (fideiussione del 22/10/2015), in quanto specifica e successiva al periodo esaminato dalla BA d'IA (ottobre 2002/maggio 2005).
Quanto alla raccolta di fideiussioni specifiche -prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc (cfr. doc. 5 fasc. att.), al fine di dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” anche dopo ottobre 2005 (e, dunque, riferibile alla fideiussione di cui è causa)-, si osserva:
- che la documentazione prodotta, oltre ad essere in gran parte illeggibile, non è specificamente riferibile al periodo di sottoscrizione della fideiussione di cui è causa (2015) in quanto relativa a un arco temporale che va dal 2005 al 2019;
- che, in ogni caso, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte
6 determinerebbe la nullità solo parziale della fideiussione di cui è causa, con riferimento alle sole clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale, e non si estenderebbe all'intero contratto;
infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l'eventuale accertamento della nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc (art. 6 della fideiussione di cui è causa) non comporterebbe l'invalidità dell'intero contratto, stante la permanenza dell'utilità del negozio fideiussorio (la causa di garanzia del debito principale non è in alcun modo scalfita) e tenuto conto che si tratta di una clausola funzionale all'interesse della banca e non del fideiussore sicché solo la banca avrebbe potuto dolersi della sua espunzione (cfr. Cass. 24044/2019);
- che, comunque, l'eventuale nullità parziale resterebbe priva di conseguenze sul debito gravante sull'attore-fideiussore, non avendo costui tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1957 Cc;
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 Cc, infatti, ha natura di eccezione propria e non di mera difesa e, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta nell'atto di citazione in opposizione e non in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc.
Se ne deriva che il motivo di opposizione in analisi deve essere respinto.
3. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_1 rispetto al recupero del credito relativo alla “quota IN (€ 108.995,48) -sollevata da parte attrice, in via subordinata, nell'atto di citazione in opposizione (cfr. cit. p. 5, 6, 7)-, si osserva che tale eccezione non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note di pc del 20/03/2025).
Secondo la giurisprudenza di legittimità la mancata riproposizione di domande o eccezioni in sede di precisazione delle conclusioni fa presumere la rinuncia alla domanda o eccezione non reiterata, salvo che il giudice desuma altrimenti la volontà della parte di tenere comunque ferma la domanda o eccezione (cfr. ex multis Cass. 17582/2017 e Cass.
15860/2014).
Nel caso di specie, deve ritenersi definitivamente accertata la volontà della parte attrice di rinunciare all'eccezione di carenza legittimazione attiva della CP_1 tenuto conto che la questione non è stata né nelle memorie ex art. 183 c. 6 Cpc né negli scritti conclusivi.
L'eccezione in analisi deve, pertanto, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, la stessa sarebbe infondata per le medesime ragioni già esplicate da codesto Tribunale nella sentenza n. 3885/2022 del 6/10/2022 (cfr. doc. 21 fasc. conv.), qui
7 richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc.
4. In conclusione, i motivi di opposizione articolati da devono essere Parte_1 respinti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (n. 796/2021).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 14/2022 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 2.552,00;
per la fase introduttiva € 1.628,00; fase istruttoria/trattazione € 2.835,00
per la fase decisionale € 4.253,70;
per complessivi € 11.268,00 per compensi, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 796/2021) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare alla le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio di opposizione, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 14/08/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
8