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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3867 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
NC RG e IA ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in C/mare di Stabia (Na) al Corso Alcide De Gasperi 16; opponente
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
SE GR n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Dolei ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in
Catania alla Piazza Trento 2; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, l' proponendo opposizione Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229018489647000 emessa a carico dello stesso per il recupero coattivo della somma complessiva di euro 14.872.416,21, stante l'asserita omessa corresponsione di imposte erariali quali: Imu, Irpef, sanzioni amministrative relative alla Camera di commercio, nonchè avvisi di addebito contributi I.V.S. e di cui assume l'avvenuta conoscenza solo in data 02.02.2023.
A suffragio della proposta opposizione, l'istante ha eccepito la nullità derivata dell'intimazione in parola attesa la mancata notifica degli atti prodromici in essa richiamati,
(cartelle esattoriali e avvisi di accertamento), e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale. Ha lamentato, altresì, la nullità della notifica del provvedimento, provenendo quest'ultimo da un indirizzo PEC della PA non inserito in nessuno dei pubblici elenchi a ciò autorizzati. Sulla scorta di tali premesse ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita l' , la quale ha eccepito in via preliminare il Controparte_1
difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento crediti di natura tributaria. Sempre, in via preliminare, ha eccepito la tardività
della proposta impugnazione. Ad avviso del concessionario, integrando il motivo di doglianza relativo alla omessa notifica degli atti prodromici, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 671
c.p.c., questa andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Ancora ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, attesa la invalidità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto effettuata dal contribuente all'Avvocatura dello Stato e non già all' CP_2
Nel merito, come da documentazione versata in atti, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali, contenute nella opposta intimazione, mediante consegna a mani della moglie del contribuente ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. con deposito nella casa comunale, nonché del successivo atto interruttivo quale la intimazione di pagamento n. 07120229018489647000 del
20.10.2022, ha contestato la decorrenza del termine prescrizionale della pretesa creditoria coattivamente azionata. (cfr. all. da n. 6 a n. 10 quater della comparsa di costituzione). Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la questione di rito avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Sebbene non siano state impugnate le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento, ma la successiva intimazione di pagamento, non va trascurato il dato fondamentale che, nel sistema dell'esecuzione esattoriale regolata dal DPR n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto, che nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr.
Cass. S.U. n. 8279/08); qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria – nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e crediti di natura contributiva– la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio,
che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento.
Nel caso di specie, è emerso che gli atti impositivi, sottesi alla proposta opposizione, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria, (Imu, Irpef, sanzioni amministrative relative alla Camera di commercio).
Orbene, alla luce delle risultanze probatorie, si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Giudice, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario in ordine alle predette cartelle di pagamento e avvisi di accertamento contenenti crediti erariali, estendendosi, infatti, la giurisdizione tributaria fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora.
Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2 del
D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali,
le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Invero, oltre che per espressa previsione normativa, è noto che la giurisdizione tributaria debba ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost.,
sentenza n.130 del 2008). Orbene, gli stessi Giudici di legittimità hanno ormai chiarito che in relazione alle controversie, come la fattispecie sub judice, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rilevi lo strumento, utilizzato per procedere alla riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A.
(Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293).
Nella specie, le somme dovute a titolo di Imu, Irpef, sanzioni amministrative relative alla
Camera di commercio integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria (Cass.,
Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8928), di talchè la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Infatti, l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale sono atti che, alla luce della lettura che la Consulta dà dell'art. 2 D.Lgs. 546/92 con la Sen. n. 114/2018, costituiscono lo spartiacque, la linea di demarcazione fra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria, “: … fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è
devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. Ed è sulla base di tali premesse, che il Giudice delle Leggi ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria
in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (Cassazione Sez. U., Sentenza n. 4846 del 2021):
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della
verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di
nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. (Cassazione Ord. Sez. U n. 8465 del 2022).
Ora, per le ragioni dinanzi esposte, questo Giudice ritiene, conclusivamente, di dover affermare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario in ordine agli atti impostivi relativi a crediti di natura tributaria, quali le cartelle di pagamento n.
07120160070405090000; n. 07120170057403673000 n. 07120170062251203000; n.
07120180062525128000; nonché gli avvisi di accertamento n. TF501AP05337/2017; n. 250TELM001348; n. TF501AP05119/2018; n. TF501AP00866/2019; n. 250TELM000554; n.
TF501AP03916/2020; n. TF501AP03917/2020.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni in diritto affrontate, queste vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, in ordine alle cartelle di pagamento n. 07120160070405090000; n. 07120170057403673000 n.
07120170062251203000; n. 07120180062525128000; nonché agli avvisi di accertamento n.
n. 250TELM001348; n. TF501AP05119/2018; n. n. CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
250TELM000554; n. TF501AP03916/2020; n. TF501AP03917/2020 e rimette le parti in causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza,
pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3867 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
NC RG e IA ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in C/mare di Stabia (Na) al Corso Alcide De Gasperi 16; opponente
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
SE GR n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Dolei ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in
Catania alla Piazza Trento 2; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, l' proponendo opposizione Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229018489647000 emessa a carico dello stesso per il recupero coattivo della somma complessiva di euro 14.872.416,21, stante l'asserita omessa corresponsione di imposte erariali quali: Imu, Irpef, sanzioni amministrative relative alla Camera di commercio, nonchè avvisi di addebito contributi I.V.S. e di cui assume l'avvenuta conoscenza solo in data 02.02.2023.
A suffragio della proposta opposizione, l'istante ha eccepito la nullità derivata dell'intimazione in parola attesa la mancata notifica degli atti prodromici in essa richiamati,
(cartelle esattoriali e avvisi di accertamento), e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale. Ha lamentato, altresì, la nullità della notifica del provvedimento, provenendo quest'ultimo da un indirizzo PEC della PA non inserito in nessuno dei pubblici elenchi a ciò autorizzati. Sulla scorta di tali premesse ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita l' , la quale ha eccepito in via preliminare il Controparte_1
difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento crediti di natura tributaria. Sempre, in via preliminare, ha eccepito la tardività
della proposta impugnazione. Ad avviso del concessionario, integrando il motivo di doglianza relativo alla omessa notifica degli atti prodromici, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 671
c.p.c., questa andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Ancora ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, attesa la invalidità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto effettuata dal contribuente all'Avvocatura dello Stato e non già all' CP_2
Nel merito, come da documentazione versata in atti, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali, contenute nella opposta intimazione, mediante consegna a mani della moglie del contribuente ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. con deposito nella casa comunale, nonché del successivo atto interruttivo quale la intimazione di pagamento n. 07120229018489647000 del
20.10.2022, ha contestato la decorrenza del termine prescrizionale della pretesa creditoria coattivamente azionata. (cfr. all. da n. 6 a n. 10 quater della comparsa di costituzione). Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la questione di rito avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Sebbene non siano state impugnate le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento, ma la successiva intimazione di pagamento, non va trascurato il dato fondamentale che, nel sistema dell'esecuzione esattoriale regolata dal DPR n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto, che nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr.
Cass. S.U. n. 8279/08); qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria – nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e crediti di natura contributiva– la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio,
che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento.
Nel caso di specie, è emerso che gli atti impositivi, sottesi alla proposta opposizione, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria, (Imu, Irpef, sanzioni amministrative relative alla Camera di commercio).
Orbene, alla luce delle risultanze probatorie, si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Giudice, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario in ordine alle predette cartelle di pagamento e avvisi di accertamento contenenti crediti erariali, estendendosi, infatti, la giurisdizione tributaria fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora.
Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2 del
D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali,
le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Invero, oltre che per espressa previsione normativa, è noto che la giurisdizione tributaria debba ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost.,
sentenza n.130 del 2008). Orbene, gli stessi Giudici di legittimità hanno ormai chiarito che in relazione alle controversie, come la fattispecie sub judice, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rilevi lo strumento, utilizzato per procedere alla riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A.
(Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293).
Nella specie, le somme dovute a titolo di Imu, Irpef, sanzioni amministrative relative alla
Camera di commercio integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria (Cass.,
Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8928), di talchè la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Infatti, l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale sono atti che, alla luce della lettura che la Consulta dà dell'art. 2 D.Lgs. 546/92 con la Sen. n. 114/2018, costituiscono lo spartiacque, la linea di demarcazione fra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria, “: … fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è
devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. Ed è sulla base di tali premesse, che il Giudice delle Leggi ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria
in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (Cassazione Sez. U., Sentenza n. 4846 del 2021):
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della
verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di
nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. (Cassazione Ord. Sez. U n. 8465 del 2022).
Ora, per le ragioni dinanzi esposte, questo Giudice ritiene, conclusivamente, di dover affermare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario in ordine agli atti impostivi relativi a crediti di natura tributaria, quali le cartelle di pagamento n.
07120160070405090000; n. 07120170057403673000 n. 07120170062251203000; n.
07120180062525128000; nonché gli avvisi di accertamento n. TF501AP05337/2017; n. 250TELM001348; n. TF501AP05119/2018; n. TF501AP00866/2019; n. 250TELM000554; n.
TF501AP03916/2020; n. TF501AP03917/2020.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni in diritto affrontate, queste vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, in ordine alle cartelle di pagamento n. 07120160070405090000; n. 07120170057403673000 n.
07120170062251203000; n. 07120180062525128000; nonché agli avvisi di accertamento n.
n. 250TELM001348; n. TF501AP05119/2018; n. n. CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
250TELM000554; n. TF501AP03916/2020; n. TF501AP03917/2020 e rimette le parti in causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza,
pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone