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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 1584/2020 e discussa all'udienza del 26.06.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, Controparte_1 nonché dallo stesso avv. Cosimo Summa, opposta oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2020 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.20.570,13 a titolo di riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.1955/19 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di due Consulenze Tecniche d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il Giudice Onorario, su delega del dott. Primiceri, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n.8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art.
474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.955/2019 il Tribunale di
Brindisi ha così disposto:”dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione sopra indicata con l'inclusione nela base del calcolo della tredicesima mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa con condanna dell' al pagamento della somma dovuta a decorrere dal 05.02.2015 oltre interessi Pt_1
o rivalutazione se maggiore del dovuto fino al soddisfo (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato in quanto non impugnata da parte dell' , Pt_1 con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento del dovuto, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito maturato dal (Cass. Sez. Lav., sent. n. Pt_2
9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dai CCTTUU nominati, rag. ed, in seguito, il dott. Parte_3 Per_1
ai fini della quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
[...]
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Giudice ha dapprima ammesso una CTU nominando il dott. Persona_1
L'Ausiliario, all'esito di una disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che alcun credito vanta la parte opposta avendo così concluso:”Alla luce di quanto sopra riportato e dall'analisi della documentazione in atti, si può concludere che l abbia successivamente, nell'anno 2018, sanato la posizione del Pt_1 ricorrente Sig. , conteggiandoli una pensione superiore a quella erroneamente CP_1 calcolata nel prospetto di prima liquidazione dell'anno 2006.” Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto.
Peraltro, il carattere risolutivo dell'accertamento espletato dal dott. deriva, in via Per_1 probatoria, dall'omessa contestazione delle conclusioni del CTU operata da entrambe le parti, determinando una situazione di acquiescenza anche da parte opposta, ai conteggi ed agli accertamenti effettuati, quantomeno in applicaizone dell'art. 115 cpc.
Non si ravvisano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile e soprattutto del comportamento fattuale dello stesso che in epoca non sospetta ha provveduto CP_2 al puntuale adempimento di quanto rivendicato con l'atto di precetto qui contestato.
Infine, le spese di lite meritano di essere riconosciute in favore della parte opponente in applicazione del valore del giudizio, dei parametri di cui al DM n. 55/2014 con applicazione dei minimi anche in ragione del carattere seriale dello stesso tra le parti ed in ragione dell'annullamento dell'atto di precetto con condanna della parte opposta al pagamento delle spese.
Infine, in ordine alle spese di precetto, l'accertamento della nullità dello stesso determina la carenza di legittimazione da parte dello stesso difensore dal rivendicare i compensi di lite invocati, pertanto nulla è dovuto dall' all'avv. Summa. Pt_1
Le spese delle CC.TT.UU., in ragione dell'accoglimento dell'opposizione, meritano di essere poste a carico della parte opposta in modo integrale.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 06.06.2020 da nei confronti di ed avv. Pt_1 Controparte_3
Cosimo Summa, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- dichiara che l nulla deve al sig. in relazione alla sentenza Pt_1 Controparte_3
n. n.1955/19 emessa dal Tribunale di Brindisi;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella Controparte_3 somma di €.2.540,00, oltre accessori come per Legge se dovuti, in favore dell;
Pt_1
- spese di CCTTUU a carico del sig. . Controparte_3
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 26.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 1584/2020 e discussa all'udienza del 26.06.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, Controparte_1 nonché dallo stesso avv. Cosimo Summa, opposta oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2020 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.20.570,13 a titolo di riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.1955/19 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di due Consulenze Tecniche d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il Giudice Onorario, su delega del dott. Primiceri, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n.8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art.
474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.955/2019 il Tribunale di
Brindisi ha così disposto:”dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione sopra indicata con l'inclusione nela base del calcolo della tredicesima mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa con condanna dell' al pagamento della somma dovuta a decorrere dal 05.02.2015 oltre interessi Pt_1
o rivalutazione se maggiore del dovuto fino al soddisfo (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato in quanto non impugnata da parte dell' , Pt_1 con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento del dovuto, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito maturato dal (Cass. Sez. Lav., sent. n. Pt_2
9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dai CCTTUU nominati, rag. ed, in seguito, il dott. Parte_3 Per_1
ai fini della quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
[...]
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Giudice ha dapprima ammesso una CTU nominando il dott. Persona_1
L'Ausiliario, all'esito di una disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che alcun credito vanta la parte opposta avendo così concluso:”Alla luce di quanto sopra riportato e dall'analisi della documentazione in atti, si può concludere che l abbia successivamente, nell'anno 2018, sanato la posizione del Pt_1 ricorrente Sig. , conteggiandoli una pensione superiore a quella erroneamente CP_1 calcolata nel prospetto di prima liquidazione dell'anno 2006.” Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto.
Peraltro, il carattere risolutivo dell'accertamento espletato dal dott. deriva, in via Per_1 probatoria, dall'omessa contestazione delle conclusioni del CTU operata da entrambe le parti, determinando una situazione di acquiescenza anche da parte opposta, ai conteggi ed agli accertamenti effettuati, quantomeno in applicaizone dell'art. 115 cpc.
Non si ravvisano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile e soprattutto del comportamento fattuale dello stesso che in epoca non sospetta ha provveduto CP_2 al puntuale adempimento di quanto rivendicato con l'atto di precetto qui contestato.
Infine, le spese di lite meritano di essere riconosciute in favore della parte opponente in applicazione del valore del giudizio, dei parametri di cui al DM n. 55/2014 con applicazione dei minimi anche in ragione del carattere seriale dello stesso tra le parti ed in ragione dell'annullamento dell'atto di precetto con condanna della parte opposta al pagamento delle spese.
Infine, in ordine alle spese di precetto, l'accertamento della nullità dello stesso determina la carenza di legittimazione da parte dello stesso difensore dal rivendicare i compensi di lite invocati, pertanto nulla è dovuto dall' all'avv. Summa. Pt_1
Le spese delle CC.TT.UU., in ragione dell'accoglimento dell'opposizione, meritano di essere poste a carico della parte opposta in modo integrale.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 06.06.2020 da nei confronti di ed avv. Pt_1 Controparte_3
Cosimo Summa, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- dichiara che l nulla deve al sig. in relazione alla sentenza Pt_1 Controparte_3
n. n.1955/19 emessa dal Tribunale di Brindisi;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella Controparte_3 somma di €.2.540,00, oltre accessori come per Legge se dovuti, in favore dell;
Pt_1
- spese di CCTTUU a carico del sig. . Controparte_3
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 26.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA