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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023/5858 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023/5858 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/5858 del 23/11/2023 di Sogert s.p.a., notificata il 28.3.2024 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2020/2021 pretesi dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità/ annullabilità.
Lamentava, in particolare: 1) l'infondatezza della pretesa per difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria;
la illegittimità del piano di classifica;
3) la mancanza del piano di riparto;
4)
l'omessa indicazione dei riferimenti relativi alla trascrizione del perimetro di contribuenza;
5) il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
Con memoria depositata il 11.10.2024 si costituiva in giudizio Sogert s.p.a. eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative al merito della pretesa e resistendo, in ogni caso, alle censure articolate in ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 18.6.2025 Sogert s.p.a. insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo va rilevato che l'agente della riscossione è titolare dell'azione esecutiva per la riscossione del crediti esattoriali sicchè sussiste la sua legittimazione passiva ed il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione (cfr., tra le altre, Cass. n.
7514/2022; Cass. n. 13921/2018), incombendo sull'agente della riscossione, che non voglia rispondere dell'esito della lite, l'onere della chiamata in causa del titolare della pretesa (cfr. tra le altre, Cass. n.
14991/2020).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie parte ricorrente ha contestato che gli immobili di proprietà abbiano tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio – corroborando l'allegazione con la depositata perizia - e l'agente della riscossione, sul punto, si è limitato a sostenere che “[..] Sussiste [..] il presupposto del beneficio arrecato dalle opere di bonifica agli immobili del contribuente che si presume per la ricomprensione della proprietà immobiliare del ricorrente nel Perimetro di contribuenza [..]” e che “[..] A tal riguardo si rileva che nell'atto impugnato dal contribuente, viene indicata l'esatta ubicazione della proprietà del contribuente che risulta situata nel Perimetro di contribuenza consortile indicata nella cartografia allegata al Piano di Classifica [..]” (così alle pagg.
6-7 della memoria)
Ebbene, in tema di riparto degli oneri probatori è nota la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui
“l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento. Qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato” (Cass. Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3603).
Detta posizione è stata, anche di recente, ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. 23 aprile 2020, n. 8079).
Ciò detto, rileva la Corte che parte ricorrente ha provato l'insussistenza del beneficio derivante dall'attività del Consorzio a mezzo della perizia tecnica depositata, dalla quale risulta, appunto, che il Consorzio non ha eseguito sui terreni in proprietà opere di bonifica o interventi dai quali questi abbiano tratto vantaggio ma, al contrario, ha malamente eseguito interventi omettendo la adeguata manutenzione delle opere.
Il Consorzio convenuto, rimanendo contumace, non ha offerto elementi di prova di segno contrario rispetto a quanto provato da parte ricorrente con la citata perizia tecnica.
Con le memorie illustrative Sogert s.p.a. ha contestato la perizia tecnica deducendo che “[..] il ricorrente deposita una relazione tecnica di parte, oltretutto non giurata, e pertanto non utile e rilevante a dimostrare la mancanza dell'effettivo beneficio invocato da parte ricorrente [..]”, che “[..] Si ritiene dunque che, nel caso che ci occupa, sussistano valide ragioni per affermare che l'elemento tecnico prodotto in questo giudizio, sia di limitata valenza e inidoneo a sovvertire il dato obiettivo della presenza delle opere di bonifica e quello della incontroversa collocazione dei terreni beneficiati all'interno del perimetro di contribuenza [..]" e che “[..] sottoponendo ad ulteriore vaglio critico gli assunti tecnici esplicitati nella perizia di parte prodotta dal ricorrente, si evidenzia come gli stessi sono, comunque, disancorati da valutazioni tecniche specifiche per i terreni di proprietà della parte istante. Essi evidenziano significativi limiti di indagine che sono conseguenti al non trascurabile carattere acritico degli esiti della ricognizione (successiva rispetto al periodo -2018- oggetto di questa controversia) esplicitati nella stessa relazione [..]" (così alle pagg.
9-10 della memoria).
Ora, è ben vero che, come ricorda l'agente della riscossione, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. n.
13902/2013), nondimeno nella specie Sogert s.p.a. si è limitata a rilevare la circostanza – irrilevante - che la perizia depositata non è giurata e a sostenere che questa è “disancorata da valutazioni tecniche specifiche per i terreni di proprietà della parte istante” rimarcandone i limiti derivanti, a suo dire, “dal carattere acritico degli esiti della ricognizione successiva rispetto al periodo 2018 oggetto di questa controversia”.
Trattasi di contestazioni prive di pregio.
Premesso che la perizia tecnica di parte è stata redatta il 14.10.2023 e che le annualità dei contributi di cui qui si discute sono quelle del 2020 e del 2021, si osserva che il consulente tecnico ha concluso l'indagine accertando che “[..] II Consorzio di Bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati di Cosenza, sul cui comprensorio ricadono i terreni dei fondi rurali di proprietà del AN , non ottempera da anni in maniera programmatica alla manutenzione e pulizia dei fossi di scolo nonché alla manutenzione e riparazione delle condotte irrigue tubate [..] Questo stato di fatto ha creato al ricorrente una serie di danni dovuti sia alle esondazioni di acqua dai canali, che da anni non vengono puliti(interramento e presenza di piante e alberi), sia alla impossibilità di poter irrigare interi appezzamenti di terreno in quanto i guasti alle condotte non vengono riparati. (erogazione completamente assente) [..]” e che “[..] L'intervento del Consorzio di Bonifica, che avrebbe dovuto migliorare le condizioni del terreno, ha sovvertito lo stato dei luoghi peggiorando le condizioni iniziali. Detti interventi si sono, dunque, dimostrati frammentari, spesso irrazionali [..]” concludendo nel senso che “[..] Pertanto, lungi dal determinare un effettivo miglioramento del regime fondiario si è visto un peggioramento delle condizioni igieniche, agronomiche e produttive dei terreni [..]”.
Il consulente ha, in particolare, evidenziato, in relazione al fondo denominato “RA”, che questo “[..] è interessato dal AL RA su cui è intervenuto il Consorzio con opere di regimazione e sistemazione
[..]” e che “[..] l'ente [..] non è mai intervenuto sulle opere realizzate per modificare i canali eccessivamente interrati o in contropendenza, e quelli con poca e/o con eccessiva pendenza, in modo da rendere le opere utili alla bonifica dei terreni interessati, senza contare che gli stessi si presentano non puliti, né mantenuti
[..]" affermando che “[..] In località RA a causa di mancata manutenzione e della cattiva esecuzione dei canali colatori da parte del consorzio di bonifica, i terreni prospicienti ai canali risultano periodicamente sommersi dalle acque sono ormai divenuti asfittici ed incoltivabili con presenza di vegetazione infestante (arudo donax), per contro l'assenza di acque in estate e la folta vegetazione, che si sviluppa nei canali è causa di ripetuti incendi [..]”.
In relazione al II fondo denominato "RIO SECCAGNO” il consulente ha, invece messo in risalto che questo
“[..] è sotteso alle condotte tubate in cemento-amianto del Consorzio di Bonifica della piana di Sibari e della Media Valle del Crati, che in molti tratti presenta perdite con conseguente allagamento dei terreni proprio nei periodi di trebbiatura e quindi di raccolta. Tale condizione, inoltre, riduce la possibilità di poter irrigare adeguatamente [..]”.
Tali specifiche allegazioni tecniche non sono in alcun modo superate dalla resistente che, come detto, si è limitata ad una generica negazione della valenza probatoria dell'elaborato tecnico. L'onere della prova gravante sul contribuente è stato, quindi, adeguatamente assolto e a tanto non può che conseguire, assorbite le ulteriori doglianze, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna sogert s.
p.a. ed il consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del cosentino al pagemento, in solido fra loro, delle spese di lite che liquida in euro 1736 oltre accessori come per legge
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023/5858 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023/5858 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/5858 del 23/11/2023 di Sogert s.p.a., notificata il 28.3.2024 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2020/2021 pretesi dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità/ annullabilità.
Lamentava, in particolare: 1) l'infondatezza della pretesa per difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria;
la illegittimità del piano di classifica;
3) la mancanza del piano di riparto;
4)
l'omessa indicazione dei riferimenti relativi alla trascrizione del perimetro di contribuenza;
5) il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
Con memoria depositata il 11.10.2024 si costituiva in giudizio Sogert s.p.a. eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative al merito della pretesa e resistendo, in ogni caso, alle censure articolate in ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 18.6.2025 Sogert s.p.a. insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo va rilevato che l'agente della riscossione è titolare dell'azione esecutiva per la riscossione del crediti esattoriali sicchè sussiste la sua legittimazione passiva ed il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione (cfr., tra le altre, Cass. n.
7514/2022; Cass. n. 13921/2018), incombendo sull'agente della riscossione, che non voglia rispondere dell'esito della lite, l'onere della chiamata in causa del titolare della pretesa (cfr. tra le altre, Cass. n.
14991/2020).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie parte ricorrente ha contestato che gli immobili di proprietà abbiano tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio – corroborando l'allegazione con la depositata perizia - e l'agente della riscossione, sul punto, si è limitato a sostenere che “[..] Sussiste [..] il presupposto del beneficio arrecato dalle opere di bonifica agli immobili del contribuente che si presume per la ricomprensione della proprietà immobiliare del ricorrente nel Perimetro di contribuenza [..]” e che “[..] A tal riguardo si rileva che nell'atto impugnato dal contribuente, viene indicata l'esatta ubicazione della proprietà del contribuente che risulta situata nel Perimetro di contribuenza consortile indicata nella cartografia allegata al Piano di Classifica [..]” (così alle pagg.
6-7 della memoria)
Ebbene, in tema di riparto degli oneri probatori è nota la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui
“l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento. Qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato” (Cass. Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3603).
Detta posizione è stata, anche di recente, ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. 23 aprile 2020, n. 8079).
Ciò detto, rileva la Corte che parte ricorrente ha provato l'insussistenza del beneficio derivante dall'attività del Consorzio a mezzo della perizia tecnica depositata, dalla quale risulta, appunto, che il Consorzio non ha eseguito sui terreni in proprietà opere di bonifica o interventi dai quali questi abbiano tratto vantaggio ma, al contrario, ha malamente eseguito interventi omettendo la adeguata manutenzione delle opere.
Il Consorzio convenuto, rimanendo contumace, non ha offerto elementi di prova di segno contrario rispetto a quanto provato da parte ricorrente con la citata perizia tecnica.
Con le memorie illustrative Sogert s.p.a. ha contestato la perizia tecnica deducendo che “[..] il ricorrente deposita una relazione tecnica di parte, oltretutto non giurata, e pertanto non utile e rilevante a dimostrare la mancanza dell'effettivo beneficio invocato da parte ricorrente [..]”, che “[..] Si ritiene dunque che, nel caso che ci occupa, sussistano valide ragioni per affermare che l'elemento tecnico prodotto in questo giudizio, sia di limitata valenza e inidoneo a sovvertire il dato obiettivo della presenza delle opere di bonifica e quello della incontroversa collocazione dei terreni beneficiati all'interno del perimetro di contribuenza [..]" e che “[..] sottoponendo ad ulteriore vaglio critico gli assunti tecnici esplicitati nella perizia di parte prodotta dal ricorrente, si evidenzia come gli stessi sono, comunque, disancorati da valutazioni tecniche specifiche per i terreni di proprietà della parte istante. Essi evidenziano significativi limiti di indagine che sono conseguenti al non trascurabile carattere acritico degli esiti della ricognizione (successiva rispetto al periodo -2018- oggetto di questa controversia) esplicitati nella stessa relazione [..]" (così alle pagg.
9-10 della memoria).
Ora, è ben vero che, come ricorda l'agente della riscossione, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. n.
13902/2013), nondimeno nella specie Sogert s.p.a. si è limitata a rilevare la circostanza – irrilevante - che la perizia depositata non è giurata e a sostenere che questa è “disancorata da valutazioni tecniche specifiche per i terreni di proprietà della parte istante” rimarcandone i limiti derivanti, a suo dire, “dal carattere acritico degli esiti della ricognizione successiva rispetto al periodo 2018 oggetto di questa controversia”.
Trattasi di contestazioni prive di pregio.
Premesso che la perizia tecnica di parte è stata redatta il 14.10.2023 e che le annualità dei contributi di cui qui si discute sono quelle del 2020 e del 2021, si osserva che il consulente tecnico ha concluso l'indagine accertando che “[..] II Consorzio di Bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati di Cosenza, sul cui comprensorio ricadono i terreni dei fondi rurali di proprietà del AN , non ottempera da anni in maniera programmatica alla manutenzione e pulizia dei fossi di scolo nonché alla manutenzione e riparazione delle condotte irrigue tubate [..] Questo stato di fatto ha creato al ricorrente una serie di danni dovuti sia alle esondazioni di acqua dai canali, che da anni non vengono puliti(interramento e presenza di piante e alberi), sia alla impossibilità di poter irrigare interi appezzamenti di terreno in quanto i guasti alle condotte non vengono riparati. (erogazione completamente assente) [..]” e che “[..] L'intervento del Consorzio di Bonifica, che avrebbe dovuto migliorare le condizioni del terreno, ha sovvertito lo stato dei luoghi peggiorando le condizioni iniziali. Detti interventi si sono, dunque, dimostrati frammentari, spesso irrazionali [..]” concludendo nel senso che “[..] Pertanto, lungi dal determinare un effettivo miglioramento del regime fondiario si è visto un peggioramento delle condizioni igieniche, agronomiche e produttive dei terreni [..]”.
Il consulente ha, in particolare, evidenziato, in relazione al fondo denominato “RA”, che questo “[..] è interessato dal AL RA su cui è intervenuto il Consorzio con opere di regimazione e sistemazione
[..]” e che “[..] l'ente [..] non è mai intervenuto sulle opere realizzate per modificare i canali eccessivamente interrati o in contropendenza, e quelli con poca e/o con eccessiva pendenza, in modo da rendere le opere utili alla bonifica dei terreni interessati, senza contare che gli stessi si presentano non puliti, né mantenuti
[..]" affermando che “[..] In località RA a causa di mancata manutenzione e della cattiva esecuzione dei canali colatori da parte del consorzio di bonifica, i terreni prospicienti ai canali risultano periodicamente sommersi dalle acque sono ormai divenuti asfittici ed incoltivabili con presenza di vegetazione infestante (arudo donax), per contro l'assenza di acque in estate e la folta vegetazione, che si sviluppa nei canali è causa di ripetuti incendi [..]”.
In relazione al II fondo denominato "RIO SECCAGNO” il consulente ha, invece messo in risalto che questo
“[..] è sotteso alle condotte tubate in cemento-amianto del Consorzio di Bonifica della piana di Sibari e della Media Valle del Crati, che in molti tratti presenta perdite con conseguente allagamento dei terreni proprio nei periodi di trebbiatura e quindi di raccolta. Tale condizione, inoltre, riduce la possibilità di poter irrigare adeguatamente [..]”.
Tali specifiche allegazioni tecniche non sono in alcun modo superate dalla resistente che, come detto, si è limitata ad una generica negazione della valenza probatoria dell'elaborato tecnico. L'onere della prova gravante sul contribuente è stato, quindi, adeguatamente assolto e a tanto non può che conseguire, assorbite le ulteriori doglianze, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna sogert s.
p.a. ed il consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del cosentino al pagemento, in solido fra loro, delle spese di lite che liquida in euro 1736 oltre accessori come per legge