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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17325/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISARRO ANGELO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DELLA TECNICA 19 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. PISARRO ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO, elettivamente domiciliata in VIA BARBERIA N. 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI DOMENICO
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), CP_3 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ) Controparte_4
TE HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale Adito adito, contrariis reiectis, accertata la dinamica dei fatti, nonché l'esclusiva responsabilità della sig. , nella CP_5 verificazione del sinistro in oggetto, quale conducente del veicolo TIR TG EK177GB assicurato
, di proprietà della ritenere fondata la Controparte_1 Controparte_4 domanda e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali residui, diretti ed indiretti subiti e subiendi dalla parte attrice a seguito pagina 1 di 5 dell'occorso sinistro, così come indicati in premessa od alla somma che risulterà provata in corso di causa, al netto della offerta stragiudiziale per € 59400, ricevuta e trattenuta in acconto sul maggior avere, così all'importo residuo che allo stato è indeterminabile, comunque nella competenza del giudice adito, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto primo procuratore, Avv. Angelo Pisarro, che si dichiara antistatario”.
Per Controparte_1
“In via principale: Voglia l'Ill. mo Giudice adito rigettare la domanda per carenza di prova in fatto ed in diritto. In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Voglia l'Ill. mo Giudice adito limitare la condanna della comparente al pagamento del giusto e del provato, senza applicazione dell'Iva che non rappresenta un costo per parte attrice e detratto in ogni caso l'importo di € 59.400,00 già riconosciuto in sede stragiudiziale. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della domanda proposta da è, previo accertamento della dinamica del Parte_1 sinistro verificatosi in data 06.09.2019 e dell'esclusiva responsabilità del Sig. conducente del TIR CP_3 targato EK177GB, assicurato con la condanna dei convenuti in solido Controparte_1 tra loro al pagamento dei danni subiti da – come indicati ovvero come risulteranno Parte_1 provati in corso di causa – previa detrazione della somma di € 59.400,00 già corrisposta e trattenuta in acconto sul preteso maggior danno.
Nello specifico, riferisce l'attrice che il 06.09.2019 l'autocarro targato EK 177 GB con rimorchio targato AA 85272, assicurato con nell'occasione condotto dal Sig. si trovava in Controparte_1 CP_3
Soliera Via Primo Maggio n. 378 Campegine SP 111 Strada della Val d'Elsa e mentre entrava nell'area antistante il magazzino urtava la colonna portante del magazzino danneggiandolo e così causava il sinistro.
Riferisce poi che il capannone a seguito del sinistro avrebbe riportato ingenti danni così indicati in citazione:
- € 110.410,00 per lavori di ripristino
- € 10.908,00 per esecuzione di opere di demolizione
- € 10.180,00 per opere di rimozione e rifacimento delle cordature prefabbricate.
- € 3.975,50 per esecuzione del PSC
- € 1.560,00 per il collaudo dell'opera a firma dell'Ing. Per_1
- € 8.016,80 per la progettazione strutturale relativa alle opere di ripristino
- € 15.000,00 per la riparazione della parete frontale e per il rifacimento del portone
- € 39.975,00 per il rifacimento della copertura del capannone
- € 9.150,00 per la verifica delle concessioni edilizie e della documentazione strutturale.
Oltre a questi sostiene di aver dovuto rinunciare a locare il capannone ed anzi di Parte_1 aver sostenuto spese per garantire a terzi ( la disponibilità di un capannone. Controparte_6
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea in Controparte_1 pagina 2 di 5 quanto carente di adeguato supporto probatorio.
Esaminati gli atti di causa, il giudice precedentemente assegnatario del procedimento, con ordinanza del 21.02.2025, ritenuta al causa matura per la decisione, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“Invita le parti a chiudere la causa alle seguenti condizioni:
1. rinuncia di parte attrice alla domanda formulata;
2. spese compensate”.
All'udienza in data 09.10.2025, non essendo stato raggiunto l'accordo, le parti hanno discusso brevemente la causa e il giudice ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda risarcitoria, tesa all'accertamento e alla quantificazione di un maggiore danno rispetto a quello già ristorato dalla assicurazione convenuta, è infondata in quanto non supportata da adeguato corredo probatorio.
Si osserva, in primo luogo, che la documentazione prodotta da parte attrice non fornisce alcuna prova della necessità di demolire tutto il capannone danneggiatosi in conseguenza del sinistro del 06.09.2019, né che tale attività sia stata realmente eseguita.
Invero, a fronte della contestazione di parte convenuta che, in seguito al danneggiamento di un solo pilastro, era tecnicamente certamente possibile limitare l'intervento alla parte della struttura supportata dal pilastro stesso, parte attrice non ha offerto alcuna documentazione idonea a dare contezza dei danni effettivamente riportati dalla struttura, producendo, ad esempio, fotografie delle stato dei luoghi o una perizia sulle condizioni del capannone a seguito del sinistro.
In secondo luogo, quanto alla prova delle spese di demolizione e successiva progettazione e realizzazione di un nuovo capannone, i documenti prodotti dall'attrice sono delle note pro-forma o delle pre-fatture o dei preventivi e, quindi, inidonei a dimostrare che abbia Parte_1 effettivamente sostenuto gli esborsi corrispondenti alle cifre riportate in tali documenti.
Nel dettaglio: il documento n. 6 è una fattura non quietanzata e non c'è prova dell'avvenuto pagamento degli importi indicati. Essa peraltro riporta una descrizione delle lavorazioni effettuate del tutto generica e non riscontrabile. Il documento n. 7 è una pre-fattura (nota pro forma) per lavorazioni di demolizione del solo pilastro e della parte di coperto corrispondente interessati dal sinistro;
il documento n. 8 è anch'esso una pre-fattura (nota pro forma) relativo alle lavorazioni di rifacimento della parte di capannone che si assume danneggiata;
il documento n. 9 è una nota pro forma di un professionista (Geom. per competenze relative non solo all'attività di smontaggio e Tes_1 rimontaggio della porzione di capannone interessata dal sinistro e quindi certamente non interamente riferibile al sinistro per cui è causa;
i documenti n. 10 e n. 11 sono delle note pro forma e non delle fatture;
il documento n. 12 è un preventivo e comprende lavorazioni su parti del capannone non interessate dal sinistro;
il documento n. 13 è anch'esso un preventivo;
il documento n. 14 è una mera nota pro forma.
Ne consegue che l'onere della prova incombente su parte attrice, incentrato sulla dimostrazione della riferibilità di ogni singola voce di danno al sinistro, della necessità di ogni lavorazione e della congruità degli esborsi sostenuti, non è stato adeguatamente assolto assolto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo anche agli ulteriori danni di cui parte attrice pagina 3 di 5 chiede il ristoro, ossia le asserite spese per i canoni di locazione persi o che si assume sia stato necessario pagare o rimborsare a terzi in conseguenza dell'evento del 06.09.2019.
La difesa attorea ha allegato che la aveva assunto l'impegno di concedere in Parte_1 locazione parte del capannone alla Società a partire dal 01.01.2020, con canone di Parte_2 locazione fissato in € 5000,00 oltre iva: a causa del sinistro, invece, la locazione ha avuto avvio il giorno 01.04.2021, con perdita di € 30.500,00 per canoni non goduti.
In merito si osserva che, con l'atto di citazione, parte attrice ha depositato, quale documento n. 17, un contratto di locazione avente decorrenza dal 01.01.2020, non firmato dalle parti e, dunque, inidoneo ad offrire la prova, e, successivamente, con la seconda memoria 171 ter c.p.c., ha prodotto, sempre come documento n. 17, copia del contratto siglato con la Società Carcano per la locazione di un immobile sito in Soliera Via Primo Maggio 378 avente data di inizio il 12.04.2021, circostanza tuttavia priva di rilievo in quanto, nella prospettazione attorea, la locazione avrebbe dovuto avere inizio prima di tale data.
Quanto al preteso contratto intercorso tra e relativo ad una parte del Parte_1 CP_6 magazzino si rileva che, con la seconda memoria 171 ter c.p.c., parte attrice ha depositato la copia integrale del contratto tra e (società amministrate dalla stessa Sig. ra Parte_1 CP_6
già prodotto non completo con l'atto di citazione come documento n. 18. Tuttavia il Persona_2 contratto è siglato il 01.10.2022 con contestuale consegna del bene, dunque il documento appare irrilevante ai fini della prova, non essendo stato prodotto alcun contratto che prevedesse la locazione del medesimo bene immobile a far data dal 2019.
Inoltre, sempre per quanto attiene ai pretesi costi conseguenti il sinistro, non sussiste alcuna prova nemmeno del riferito pagamento di € 84.500,00 per canoni annuali versati anticipatamente da
[...] all'attrice né tantomeno della restituzione degli stessi. Controparte_6
Neppure è stato dimostrato da parte attrice che abbia dovuto pagare alla Parte_1 [...] un ulteriore contratto di locazione di altro immobile sito in Sozzigalli di Soliera di Controparte_6 proprietà della Arredamenti RI s.r.l. sostenendo l'ulteriore costo di € 41.996,92 per canoni di locazione relativi al periodo 01.11.2019 - 30.03.2020.
Posto che non è prodotto alcun contratto tra e Arredamenti RI s.r.l., motivo Parte_1 per cui la domanda risulta già solo per questo infondata, l'affermazione attorea è smentita dalla stessa documentazione prodotta come doc. n. 15 e 16.
Il documento n. 15 sono quattro fatture per i mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2019 e Gennaio
– Febbraio e Marzo 2020 che Arredamenti RI ha emesso a per la locazione Controparte_6 di un immobile sito in Via Carpi Ravarino civico 1873, segno inequivocabile che esisteva – prima del
01.11.2019 – un contratto di locazione tra questi soggetti.
Il documento n. 16 sono anch'esse due fatture emesse da Arredamenti RI a Parte_1 per la locazione di altro immobile sito sempre in Via Carpi Ravarino ma al numero civico 1875 per l'ultimo trimestre del 2019 e il primo del 2020.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice non risulta, pertanto, alcun pagamento di
[...]
a ma si evince più semplicemente che entrambe avevano in Parte_1 Controparte_6 locazione – da prima del 01.11.2019 – dei capannoni da Arredamenti RI S.r.l.
A tale conclusione conduce anche l'esame delle visure delle due Società prodotte da parte convenuta dalle quali emerge non solo che esse fanno capo entrambe al medesimo soggetto (Sig. ra Per_2
, ma anche che entrambe hanno aperto le proprie unità locali all'indirizzo di Via Carpi Ravarino
[...] civici 1873 e 1875 nel lontano 2018 (la e nel 2017 (la , Parte_1 Controparte_6 dunque ben prima dei fatti di causa. pagina 4 di 5 Alla stregua di quanto fin qui considerato è evidente che le prove orali richieste da parte attrice risultano inammissibili poiché le circostanze allegate e dedotte a sostegno della prospettazione attorea necessitano di prove documentali che la parte non ha prodotto in causa.
Parimenti appaiono del tutto esplorative le richieste di CTU dinamico/tecnica e di CTU tecnico/contabile, finalizzate esclusivamente a sollevare parte attrice dai precisi oneri probatori che le competono.
In definitiva, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice.
2) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate in €9.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 17.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17325/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISARRO ANGELO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DELLA TECNICA 19 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. PISARRO ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO, elettivamente domiciliata in VIA BARBERIA N. 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI DOMENICO
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), CP_3 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ) Controparte_4
TE HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale Adito adito, contrariis reiectis, accertata la dinamica dei fatti, nonché l'esclusiva responsabilità della sig. , nella CP_5 verificazione del sinistro in oggetto, quale conducente del veicolo TIR TG EK177GB assicurato
, di proprietà della ritenere fondata la Controparte_1 Controparte_4 domanda e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali residui, diretti ed indiretti subiti e subiendi dalla parte attrice a seguito pagina 1 di 5 dell'occorso sinistro, così come indicati in premessa od alla somma che risulterà provata in corso di causa, al netto della offerta stragiudiziale per € 59400, ricevuta e trattenuta in acconto sul maggior avere, così all'importo residuo che allo stato è indeterminabile, comunque nella competenza del giudice adito, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto primo procuratore, Avv. Angelo Pisarro, che si dichiara antistatario”.
Per Controparte_1
“In via principale: Voglia l'Ill. mo Giudice adito rigettare la domanda per carenza di prova in fatto ed in diritto. In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Voglia l'Ill. mo Giudice adito limitare la condanna della comparente al pagamento del giusto e del provato, senza applicazione dell'Iva che non rappresenta un costo per parte attrice e detratto in ogni caso l'importo di € 59.400,00 già riconosciuto in sede stragiudiziale. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della domanda proposta da è, previo accertamento della dinamica del Parte_1 sinistro verificatosi in data 06.09.2019 e dell'esclusiva responsabilità del Sig. conducente del TIR CP_3 targato EK177GB, assicurato con la condanna dei convenuti in solido Controparte_1 tra loro al pagamento dei danni subiti da – come indicati ovvero come risulteranno Parte_1 provati in corso di causa – previa detrazione della somma di € 59.400,00 già corrisposta e trattenuta in acconto sul preteso maggior danno.
Nello specifico, riferisce l'attrice che il 06.09.2019 l'autocarro targato EK 177 GB con rimorchio targato AA 85272, assicurato con nell'occasione condotto dal Sig. si trovava in Controparte_1 CP_3
Soliera Via Primo Maggio n. 378 Campegine SP 111 Strada della Val d'Elsa e mentre entrava nell'area antistante il magazzino urtava la colonna portante del magazzino danneggiandolo e così causava il sinistro.
Riferisce poi che il capannone a seguito del sinistro avrebbe riportato ingenti danni così indicati in citazione:
- € 110.410,00 per lavori di ripristino
- € 10.908,00 per esecuzione di opere di demolizione
- € 10.180,00 per opere di rimozione e rifacimento delle cordature prefabbricate.
- € 3.975,50 per esecuzione del PSC
- € 1.560,00 per il collaudo dell'opera a firma dell'Ing. Per_1
- € 8.016,80 per la progettazione strutturale relativa alle opere di ripristino
- € 15.000,00 per la riparazione della parete frontale e per il rifacimento del portone
- € 39.975,00 per il rifacimento della copertura del capannone
- € 9.150,00 per la verifica delle concessioni edilizie e della documentazione strutturale.
Oltre a questi sostiene di aver dovuto rinunciare a locare il capannone ed anzi di Parte_1 aver sostenuto spese per garantire a terzi ( la disponibilità di un capannone. Controparte_6
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea in Controparte_1 pagina 2 di 5 quanto carente di adeguato supporto probatorio.
Esaminati gli atti di causa, il giudice precedentemente assegnatario del procedimento, con ordinanza del 21.02.2025, ritenuta al causa matura per la decisione, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“Invita le parti a chiudere la causa alle seguenti condizioni:
1. rinuncia di parte attrice alla domanda formulata;
2. spese compensate”.
All'udienza in data 09.10.2025, non essendo stato raggiunto l'accordo, le parti hanno discusso brevemente la causa e il giudice ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda risarcitoria, tesa all'accertamento e alla quantificazione di un maggiore danno rispetto a quello già ristorato dalla assicurazione convenuta, è infondata in quanto non supportata da adeguato corredo probatorio.
Si osserva, in primo luogo, che la documentazione prodotta da parte attrice non fornisce alcuna prova della necessità di demolire tutto il capannone danneggiatosi in conseguenza del sinistro del 06.09.2019, né che tale attività sia stata realmente eseguita.
Invero, a fronte della contestazione di parte convenuta che, in seguito al danneggiamento di un solo pilastro, era tecnicamente certamente possibile limitare l'intervento alla parte della struttura supportata dal pilastro stesso, parte attrice non ha offerto alcuna documentazione idonea a dare contezza dei danni effettivamente riportati dalla struttura, producendo, ad esempio, fotografie delle stato dei luoghi o una perizia sulle condizioni del capannone a seguito del sinistro.
In secondo luogo, quanto alla prova delle spese di demolizione e successiva progettazione e realizzazione di un nuovo capannone, i documenti prodotti dall'attrice sono delle note pro-forma o delle pre-fatture o dei preventivi e, quindi, inidonei a dimostrare che abbia Parte_1 effettivamente sostenuto gli esborsi corrispondenti alle cifre riportate in tali documenti.
Nel dettaglio: il documento n. 6 è una fattura non quietanzata e non c'è prova dell'avvenuto pagamento degli importi indicati. Essa peraltro riporta una descrizione delle lavorazioni effettuate del tutto generica e non riscontrabile. Il documento n. 7 è una pre-fattura (nota pro forma) per lavorazioni di demolizione del solo pilastro e della parte di coperto corrispondente interessati dal sinistro;
il documento n. 8 è anch'esso una pre-fattura (nota pro forma) relativo alle lavorazioni di rifacimento della parte di capannone che si assume danneggiata;
il documento n. 9 è una nota pro forma di un professionista (Geom. per competenze relative non solo all'attività di smontaggio e Tes_1 rimontaggio della porzione di capannone interessata dal sinistro e quindi certamente non interamente riferibile al sinistro per cui è causa;
i documenti n. 10 e n. 11 sono delle note pro forma e non delle fatture;
il documento n. 12 è un preventivo e comprende lavorazioni su parti del capannone non interessate dal sinistro;
il documento n. 13 è anch'esso un preventivo;
il documento n. 14 è una mera nota pro forma.
Ne consegue che l'onere della prova incombente su parte attrice, incentrato sulla dimostrazione della riferibilità di ogni singola voce di danno al sinistro, della necessità di ogni lavorazione e della congruità degli esborsi sostenuti, non è stato adeguatamente assolto assolto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo anche agli ulteriori danni di cui parte attrice pagina 3 di 5 chiede il ristoro, ossia le asserite spese per i canoni di locazione persi o che si assume sia stato necessario pagare o rimborsare a terzi in conseguenza dell'evento del 06.09.2019.
La difesa attorea ha allegato che la aveva assunto l'impegno di concedere in Parte_1 locazione parte del capannone alla Società a partire dal 01.01.2020, con canone di Parte_2 locazione fissato in € 5000,00 oltre iva: a causa del sinistro, invece, la locazione ha avuto avvio il giorno 01.04.2021, con perdita di € 30.500,00 per canoni non goduti.
In merito si osserva che, con l'atto di citazione, parte attrice ha depositato, quale documento n. 17, un contratto di locazione avente decorrenza dal 01.01.2020, non firmato dalle parti e, dunque, inidoneo ad offrire la prova, e, successivamente, con la seconda memoria 171 ter c.p.c., ha prodotto, sempre come documento n. 17, copia del contratto siglato con la Società Carcano per la locazione di un immobile sito in Soliera Via Primo Maggio 378 avente data di inizio il 12.04.2021, circostanza tuttavia priva di rilievo in quanto, nella prospettazione attorea, la locazione avrebbe dovuto avere inizio prima di tale data.
Quanto al preteso contratto intercorso tra e relativo ad una parte del Parte_1 CP_6 magazzino si rileva che, con la seconda memoria 171 ter c.p.c., parte attrice ha depositato la copia integrale del contratto tra e (società amministrate dalla stessa Sig. ra Parte_1 CP_6
già prodotto non completo con l'atto di citazione come documento n. 18. Tuttavia il Persona_2 contratto è siglato il 01.10.2022 con contestuale consegna del bene, dunque il documento appare irrilevante ai fini della prova, non essendo stato prodotto alcun contratto che prevedesse la locazione del medesimo bene immobile a far data dal 2019.
Inoltre, sempre per quanto attiene ai pretesi costi conseguenti il sinistro, non sussiste alcuna prova nemmeno del riferito pagamento di € 84.500,00 per canoni annuali versati anticipatamente da
[...] all'attrice né tantomeno della restituzione degli stessi. Controparte_6
Neppure è stato dimostrato da parte attrice che abbia dovuto pagare alla Parte_1 [...] un ulteriore contratto di locazione di altro immobile sito in Sozzigalli di Soliera di Controparte_6 proprietà della Arredamenti RI s.r.l. sostenendo l'ulteriore costo di € 41.996,92 per canoni di locazione relativi al periodo 01.11.2019 - 30.03.2020.
Posto che non è prodotto alcun contratto tra e Arredamenti RI s.r.l., motivo Parte_1 per cui la domanda risulta già solo per questo infondata, l'affermazione attorea è smentita dalla stessa documentazione prodotta come doc. n. 15 e 16.
Il documento n. 15 sono quattro fatture per i mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2019 e Gennaio
– Febbraio e Marzo 2020 che Arredamenti RI ha emesso a per la locazione Controparte_6 di un immobile sito in Via Carpi Ravarino civico 1873, segno inequivocabile che esisteva – prima del
01.11.2019 – un contratto di locazione tra questi soggetti.
Il documento n. 16 sono anch'esse due fatture emesse da Arredamenti RI a Parte_1 per la locazione di altro immobile sito sempre in Via Carpi Ravarino ma al numero civico 1875 per l'ultimo trimestre del 2019 e il primo del 2020.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice non risulta, pertanto, alcun pagamento di
[...]
a ma si evince più semplicemente che entrambe avevano in Parte_1 Controparte_6 locazione – da prima del 01.11.2019 – dei capannoni da Arredamenti RI S.r.l.
A tale conclusione conduce anche l'esame delle visure delle due Società prodotte da parte convenuta dalle quali emerge non solo che esse fanno capo entrambe al medesimo soggetto (Sig. ra Per_2
, ma anche che entrambe hanno aperto le proprie unità locali all'indirizzo di Via Carpi Ravarino
[...] civici 1873 e 1875 nel lontano 2018 (la e nel 2017 (la , Parte_1 Controparte_6 dunque ben prima dei fatti di causa. pagina 4 di 5 Alla stregua di quanto fin qui considerato è evidente che le prove orali richieste da parte attrice risultano inammissibili poiché le circostanze allegate e dedotte a sostegno della prospettazione attorea necessitano di prove documentali che la parte non ha prodotto in causa.
Parimenti appaiono del tutto esplorative le richieste di CTU dinamico/tecnica e di CTU tecnico/contabile, finalizzate esclusivamente a sollevare parte attrice dai precisi oneri probatori che le competono.
In definitiva, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice.
2) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate in €9.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 17.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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