TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 13
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio generale proroga prima della scadenza

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine quinquennale decorra dalla data di immissione nel possesso e non dalla data dell'ordinanza che ha disposto l'occupazione. Pertanto, la proroga è stata considerata legittimamente disposta entro il quinquennio decorrente dall'effettiva immissione nel possesso.

  • Rigettato
    Violazione art. 49 D.P.R. n. 327/2001 e principi di proporzionalità, ragionevolezza, eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'occupazione temporanea sia sganciata dall'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che i presupposti di strumentalità, necessità e provvisorietà sussistano. L'opera pubblica non risulta irrealizzabile, essendo intervenuta l'espropriazione dei terreni necessari e dovendo rispettare termini per l'avvio dei lavori. La proroga è giustificata dalla necessità di dare immediato avvio ai lavori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 13
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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