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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Adriano Di Sabatino, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Omero, Via Vittorio Emanuele II n. 12 Appellante CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Ferdinando Bellantoni e Avv. Elena De Luca, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monica Buscarini sito in Teramo, Via Carlo Forti n. 24 Appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di pace MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 701/2019 del 20.12.2019 il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento dell'opposizione promossa dalla società ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1625/18 CP_1 che le aveva ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di € Parte_1
2.700,00 oltre interessi e spese di lite quale saldo della fattura n. 19 del 21.03.2018 sulla base del rilievo per cui, da un lato, nel caso in esame era inammissibile il ricorso alla procedura monitoria trattandosi di credito di natura risarcitoria non predeterminato nel suo ammontare (venendo, in particolare, in rilievo una fattura avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalla società per porre rimedio agli asseriti vizi relativi all'impianto di Parte_1 climatizzazione installato presso il cantiere “H&M” del centro commerciale “Il Ducale” di Vigevano) e, dall'altro lato, la società non aveva fornito la prova della Parte_1 responsabilità della società nella causazione di tali vizi, non spettando a quest'ultima il CP_1 compito di procedere al montaggio dell'impianto di condizionamento né al suo collaudo. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, ha pagina 1 di 8 condannato la società al pagamento in favore della società di € Parte_1 CP_1
665,00 oltre interessi quale saldo della fattura n. 66/2017, in assenza di contestazione in ordine ai lavori svolti dalla società in subappalto. CP_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società la quale ha chiesto la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza sostenendo di aver fornito la prova relativa ai vizi dell'impianto di climatizzatore (consistenti, in particolare, nella rilevazione di tagli sul carter plastico che ne avevano compromesso le qualità estetiche e statiche) per porre rimedio ai quali aveva dovuto riacquistare n. 9 carter originali Daikin con necessità di una trasferta di due giorni presso il cantiere in oggetto, i cui costi sono stati posti alla base della fattura n. 19/2018 azionata monitoriamente. Ha, altresì, chiesto la riforma dell'impugnata sentenza anche con riferimento all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società avendo il Giudice di pace CP_1 applicato erroneamente il principio di non contestazione in ragione dell'esistenza in atti della mail del 14.07.2018 di immediata contestazione della fattura n. 66/2017 e non avendo, in ogni caso, la controparte fornito alcuna prova del credito vantato. Infine, ha eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendola condannata al pagamento dell'importo di € 665,00 anziché di € 650,00 contenuto nella fattura n. 66/2017.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto avendo il Giudice di primo grado correttamente ritenuto provato, sulla base della produzione documentale e dei testimoni escussi, che il compito di collegamento degli impianti non rientrava tra le sue competenze ed avendo correttamente ritenuto fondata la domanda riconvenzionale proposta. Ha, altresì, proposto appello in via incidentale affinché venisse dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Teramo in favore del Giudice di pace di Monza (foro del convenuto e forum contractus) ovvero del Giudice di Vigevano (forum destinatae solutionis) in quanto la società convenuta ha sede a Monza e, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui è stato concluso il contratto (ossia Monza, luogo in cui la CP_1
società proponente, ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte della
[...] Parte_1 ovvero il giudice del luogo in cui sono state eseguite le prestazioni (ossia Vigevano, essendo i lavori stati realizzati presso il negozio H&M di Vigevano).
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata presa in decisione all'udienza del 15.10.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. Preliminarmente deve essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla società CP_1 relativo all'eccepito difetto di competenza del giudice di pace di Teramo, eccezione proposta sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata dal giudice di primo grado con ordinanza del 7.03.2019 sulla base del rilievo per cui Teramo, luogo di domicilio della società
sarebbe il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. Parte_1
Al riguardo, come noto, la parte che intende contestare la competenza del Tribunale, ove pagina 2 di 8 sussistano più criteri concorrenti di determinazione della competenza, è tenuta a contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, dovendo, altresì, fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 7 maggio 2021, n. 12156). Nel caso di specie l'eccezione sollevata dalla società non è stata correttamente CP_1 formulata non avendo contestato specificamente tutti i possibili fori alternativi, mancando – cioè - la contestazione relativa al criterio del luogo in cui la persona giuridica ha uno stabilimento o un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio di cui all'ultima parte dell'art. 19 c.p.c. Tale disposizione prevede, infatti, che «salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, nel caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una persona giuridica, “la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.- cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda – comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 6, 11 dicembre 2014, n. 26094).
6. Sempre in via preliminare, deve essere affermato il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto, senza che rilevi – nel giudizio di opposizione – l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ne deriva che, anche se nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo (trattandosi di credito di natura risarcitoria), occorre verificare la fondatezza della pretesa della società facendo applicazione del principio di cui all'art. Parte_1
2697 c.c. secondo cui la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore (parte opposta), gravando sul debitore (parte opponente) l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. In applicazione di tali principi occorre – pertanto - verificare sia se la società Parte_1 ha provato la sussistenza della responsabilità della nella causazione del danno sia,
[...] CP_1 in relazione alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla società se CP_1 quest'ultima ha fornito la prova di aver eseguito la pulizia dei filtri e il sopralluogo per il collaudo pagina 3 di 8 estivo e invernale.
7. Quanto alla domanda formulata dalla società dall'istruttoria svolta in Parte_1 primo grado risulta che:
- con mail dell'8.10.2016 la società ha inviato alla società CP_1 Parte_1
l'offerta avente ad oggetto le lavorazioni meccaniche da eseguire presso il cantiere di Vigevano del valore complessivo di € 14.674,00 (vd doc. allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- in data 11.10.2016 la società ha inviato un'ulteriore offerta, sostitutiva della prima, CP_1 del valore complessivo di € 9.000,00 mancando, rispetto al primo preventivo, quanto indicato al punto E “linee di scarico delle condense con tubazioni in PVC grigio rigido ad incollaggio” (vd doc. allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- la fattura n. 19/2018 azionata monitoriamente è stata emessa dalla società Parte_1
“per recupero spese da Noi sostenute causa risanamento Vs. errori di collegamento linee di adduzione gas refrigerante alle unità termo ventilanti interne installate a regola d'arte dalla ditta non avendo, in particolare, la società “adoperato i raccordi curvi in Parte_1 CP_1 dotazione alle termo ventilanti forniti dalla committenza principale tagliando i carterini lateralmente e non collegandole dalla parte superiore come fattovi presente ad inizio lavori” con la conseguenza che “dopo contestazioni ricevute da parte della commessa primaria siamo dovuti intervenire direttamente Noi della sostituendo al meglio gli angolari da voi danneggiati” (vd. Parte_1 doc. allegato al ricorso monitorio);
- in particolare i costi per provvedere a tale sostituzione sono stati quantificati dalla stessa società in € 2.700,00 pari al costo di acquisto di n. 10 nuovi angolari marca Daikin e al Parte_1 rimborso delle spese sostenute per n. 2 giorni lavorativi per n. 1 operaio (vd. doc. allegato al ricorso monitorio);
- nella relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo di I collaudo effettuato il 29.11.2016 – nella quale non risulta, tra i presenti, alcun rappresentante della società – emerge, per CP_1 quel che rileva in questa sede, che “per numerose unità a 4 vie Daikin installate in area vendita sono stati rilevati tagli sul carter plastico che in alcuni casi ne hanno compromesso le qualità statiche oltre che estetiche. Si evidenzia come tali tagli siano si previsti per una normale installazione, bensì sarebbe stata preferibile un'installazione con accessorio a gomito, come utilizzato per altre unità 4 sempre presenti nel medesimo punto vendita” (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado);
- il legale rappresentante della società ( ) in sede di interrogatorio CP_1 Controparte_2 formale ha dichiarato che ha effettuato per conto della in qualità di società Parte_1 subappaltatrice, tutti i lavori di condizionamento di cui alle fatture n. 119 e n. 133 del 2016 presso il cantiere H&M del centro commerciale Il Ducale di Vigevano, nonché di aver provveduto alla pulizia dei filtri e al collaudo estate e inverno;
che le unità termoventilanti utilizzate non erano nuove ma erano già in funzione in quanto il negozio era già aperto;
che non ha partecipato al pagina 4 di 8 collaudo degli impianti il 29.11.2016; che la società non si è occupata né del posizionamento degli
“split” (come si evince dalla presenza di due diversi preventivi di lavori, il secondo dei quali di importo inferiore proprio perché mancava il lavoro del loro posizionamento) né del collaudo degli stessi, avendo provveduto solo al collaudo delle porte idrauliche mettendo in pressione l'impianto con azoto, in conformità alla normativa vigente (vd. verbale di udienza del 18.06.2019);
- il testimone responsabile della società Aerthecno s.r.l., committente dei Testimone_1 lavori, ha dichiarato che la società ha effettuato per conto della in CP_1 Parte_1 qualità di subappaltatrice, tutti i lavori di condizionamento di cui alle fatture n. 119 e n. 133 del 2016 presso il cantiere H&M del centro commerciale Il Ducale di Vigevano, occupandosi anche del posizionamento degli “split”; che le unità termoventilanti utilizzate erano nuove in quanto posizionate per l'apertura del negozio;
che la società ha provveduto al collaudo degli CP_1 impianti anche se dalla relazione tecnica in atti non risulta la loro presenza mancando, altresì, il nominativo anche di altre persone, seppur presenti (come del responsabile del negozio H&M e della società Aerthecno s.r.l.); che la società committente Aerthecno s.r.l. ha contestato alla la presenza di vizi, a fronte dei quali quest'ultima società si è recata presso il Parte_1 cantiere di Vigevano per effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli elementi termoventilanti già installati dalla società avendo, a tale scopo, provveduto al riacquisto di 9 carter CP_1 originali Daikin ed essendo stata necessaria una trasferta di n. 2 giorni (vd. verbale di udienza del 18.06.2019);
- il testimone amministratore unico della GE. che ha Testimone_2 CP_3 appaltato i lavori alla Aerthecno s.r.l. ha dichiarato che le unità termoventilanti utilizzate erano nuove, avendo provveduto alla loro fornitura in vista dell'apertura del negozio, rientrando nel subappalto il lavoro di loro posizionamento;
che era presente al momento della redazione della relazione tecnica (anche se il suo nominativo non figura) ma che non ricorda se era presente anche il personale della società che ha visto posizionare i termoconvettori da operai che non CP_1 erano dipendenti della che, a seguito dei vizi, la società si Parte_1 Parte_1
è recata sul cantiere e vi ha posto rimedio (vd. verbale di udienza del 18.06.2019).
7.1. Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria svolta, la sentenza di primo grado deve essere riformata risultando provata la responsabilità della società nella causazione del CP_1 danno così come sopra descritto. Invero, oltre al fatto che, contrariamente da quanto indicato dal Giudice di primo grado, dal confronto tra i due preventivi antecedenti all'inizio dei lavori non si evince in alcun modo il venir meno del compito di collegamento degli impianti (mancando, rispetto al primo preventivo, il compito relativo alle “linee di scarico delle condense con tubazioni in PVC grigio rigido ad incollaggio”, compito che la società non ha in alcun modo provato fosse relativo CP_1 all'attività oggetto di contestazione), il testimone estraneo alle parti in Testimone_1 causa, ha confermato che la società ha provveduto al collaudo degli impianti, non CP_1 assumendo valenza dirimente la sua mancata indicazione nella relazione tecnica atteso che il pagina 5 di 8 testimone ha dichiarato che, nonostante la sua mancata menzione, era presente Testimone_2 all'attività di collaudo. Parimenti provati sono i vizi riscontrati e l'attività posta in essere dalla società Parte_1 per porvi rimedio (vd. testimonianza di e .
[...] Testimone_1 Testimone_2
8. Quanto all'ammontare del danno richiesto risulta in atti che la società ha Parte_1 acquistato n. 9 carter originali (v. fattura Air Tecnology n° 396/2017 e relativo bonifico, doc. 6 e 7 allegati alla ex art. 320 c.p.c. depositata da parte opposta in primo grado) per il costo complessivo di
€ 329,40. Ritiene il Tribunale che la società deve essere condannata al pagamento solo di tale CP_1 importo non avendo la società fornito alcuna prova dell'ulteriore costo Parte_1 sostenuto per la sostituzione dei macchinari essendosi limitata a quantificarlo “a corpo” in misura pari ad € 2.700,00, quantificazione – tra l'altro – diversa da quella effettuata nella missiva del 14.07.2017 nella quale la società nel contestare il pagamento della fattura n. Parte_1
66/2017 emessa dalla aveva chiesto la somma di € 4.000,00 (in particolare in tale CP_1 missiva si legge che in caso di mancato annullamento di tale fattura “saremo costretti ad addebitarvi il compenso pari a € 4.000,00 che la ditta ha dovuto saldare alla ditta Parte_1
Aerthecno s.r.l. (Committente” a seguito delle contestazioni che sono pervenute sui lavori da voi effettuati sull'impianto nel cantiere sopra indicato a causa dei vostri errori di esecuzione/installazione, vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione in primo grado). Sul punto l'onere di fornire la prova del danno conseguenza grava sul danneggiato il quale deve provare il pregiudizio effettivo dallo stesso subito in applicazione dell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale «il risarcimento del danno per l'inadempimento per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta». Affinché possa procedersi alla determinazione del danno con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542; Cass. pagina 6 di 8 civ., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17492 secondo cui “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.c., da luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”). Nel caso di specie, come sopraesposto, la società ha solo provato il costo Parte_1 sostenuto per l'acquisto dei nuovi angolari marca Daikin ma non ha in alcun modo provato i costi sostenuti per l'attività di smontaggio e rimontaggio non potendosi, pertanto, né procedere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. né procedere ad una CTU, la quale sarebbe, in ragione di quanto esposto, esplorativa. Ne deriva la condanna della società al pagamento in favore della società CP_1 di € 329,40 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, trattandosi di debito Parte_1 di natura risarcitoria.
9. In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla società in primo grado e CP_1 accolta del giudice di pace avente ad oggetto il pagamento della fattura n. 66/2017 di € 650,00 emessa in data 12.07.2017 per i lavori di “pulizia filtri UTA”, “uscita per collaudo invernale” e
“uscita per collaudo estivo” l'appello proposto dalla società deve, invece, Parte_1 trovare integrale accoglimento. Al di là dell'erroneità dell'importo oggetto del capo condannatorio (€ 665,00 anziché € 650,00) il Giudice di primo grado ha erroneamente fatto applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. avendo la società non solo in sede stragiudiziale (vd. missiva del Parte_1
14.07.2017, doc. allegato alla comparsa di costituzione in primo grado) ma anche in sede giudiziale contestato la debenza di tale fattura (vd. pag.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Dinanzi a tale contestazione spettava alla società fornire la prova dell'effettiva CP_1 esecuzione di tali lavori (non essendo a tal fine sufficienti le fotografie in atti, prive di ogni riferimento al contesto spazio-temporale) nonché (e in ogni caso) del fatto che gli stessi fossero lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti, prova che non è stata in alcun modo pagina 7 di 8 fornita. Ne deriva, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società CP_1
10. In ragione della riforma della sentenza impugnata devono essere riformate le spese di lite del giudizio di primo grado, le quali devono essere poste a carico della società CP_1
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (sulla base del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 330,00 (€ 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 135,00 per la fase decisionale). 10.1. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata. Esse, in applicazione delle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (sulla base del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 562,00 (€ 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta non essendosi proceduto ad attività istruttoria – ed € 200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da contro ogni avversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1 assorbita, così dispone: 1) rigetta l'appello incidentale proposto dalla società CP_1
2) accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto dalla società Parte_1
e, per l'effetto; 3) condanna la società al pagamento in favore della società di € CP_1 Parte_1
329,40 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla società in primo grado;
CP_1
5) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di CP_1 giudizio che si liquidano in € 330,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
6) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di CP_1 giudizio che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni e € 562,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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