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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1370/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 settembre 2025, promossa in questo grado
DA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
nato a Raffadali il [...], in [...] e quale Amministratore Unico e Controparte_1
Legale Rappresentante della ( C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in , via Picone n. 67 presso lo studio dell'avv. Alfonso Tuttolomondo che lo Parte_1 rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 16 dicembre 2019/21 gennaio 2020, il Tribunale di Agrigento, pronunciando sull'opposizione all' ordinanza di ingiunzione n.18/511 - con la quale veniva chiesto il pagamento di
€ 4.031,30 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per violazioni formali in materia di lavoro - proposta da , n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Controparte_1
nei confronti dell' , così Controparte_2 Parte_1
disponeva “ dichiara priva di giuridica efficacia l'ordinanza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali ”.
Esponeva il primo giudice che:
“ nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, l' Parte_1
, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale
[...]
incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con
l'emissione dei provvedimenti ingiuntivi impugnati, ancora in limine va precisato che la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiara di avere accertato di persona, non esaurisce lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale;
va evidenziato che la pretesa azionata dall'ispettorato Territoriale del Lavoro attiene un provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di un lavoratore irregolare ovvero lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il dato istruttorio, tuttavia, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico in quanto la circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita al vaglio di questo decidente;
l'opposto, attore in senso sostanziale, era rimasto ulteriormente inerte rispetto all'onere di provare la posizione lavorativa (professionale) del soggetto asseritamente irregolare in quanto nulla aveva prodotto, portando in emersione una lacuna storico rappresentativa ancora più evidente “.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello Parte_1
esponendo che era stato contestato al di aver impiegato il lavoratore , CP_2 Persona_1
assunto dal 31.02.2015 per n.1 di giornate effettivo lavoro, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2001, convertito, con modificazioni dalla l.n.73/2002, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l. 183/2010, a 4
seguito della trasmissione, ad opera della Polizia Stradale di Siracusa, del verbale unico di accertamento n. 09/C.P. del 31/03/2013 con prot. n. 150004119 del 21/04/2015, inerente la regolarità dell'autobus targato DH820CS di proprietà della ditta condotto Controparte_2
da . Persona_1
In sede di controllo, era stato accertato, mediante accesso al Sistema Informatico del Ministero del
Lavoro (COT) ed alla Banca dati Nazionale INPS, che il conducente non risultava dipendente della succitata Società e che, dunque, non era stata inviata, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Il conducente si era limitato, infatti, ad esibire un contratto di collaborazione ex art. 2222 Per_1
c.c..
Esponeva che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso a seguito di una disquisizione del tutto generica, disancorata dalla presente controversia, tanto che non era dato comprendere le motivazioni sottese la decisione, con conseguente motivazione inesistente o, comunque, apparente, avendo utilizzato la medesima motivazione – evidentemente stereotipata – adottata in plurime sentenze.
All'evidente vizio di omessa motivazione in cui era incorso il primo giudice di prime, da un lato, si contrapponeva, dall'altro, l'accurata istruttoria posta alla base dell'accertamento, sulla base della quale il Tribunale avrebbe dovuto senz'altro rigettare il ricorso dell'originario opponente.
Invero l' non aveva contestato l'utilizzo di un lavoratore non risultante dalle scritture o da Parte_1
altra documentazione obbligatoria, ma l'aver impiegato un lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, richiamando integralmente le difese già svolte in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ribadiva la plateale infondatezza dell'asserzioni attoree.
Invero, al fine di accertare il rapporto di lavoro intercorrente tra il e la ditta proprietaria del Per_1
veicolo, così come previsto dall'art. 6 della legge 218/03 (disciplina del trasporto di viaggiatori con noleggio di autobus con conducente), il personale operante aveva richiesto al di esibire idonea Per_1
documentazione, ma quest'ultimo si era limitato ad esibire un contratto ex art. 2222 c.c. senza data certa assieme ad un contratto di locazione del mezzo: documentazione tesa ad evitare, in caso di controlli, l'irrogazione delle sanzioni finalizzate a disincentivare l'impiego di lavoratori “in nero”.
Inoltre, le mansioni svolte dal non potevano in alcun modo ricadere nell'alveo applicativo CP_2
dell'art. 2222 c.c., il quale dispone che: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un 5
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo…”. Tale disposto strideva con quello di cui all'art. 6 l. 218/2003, il quale – per
contro
- disponeva che: “I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentito dalla legge”.
Era evidente come i requisiti caratterizzanti la tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 c.c. erano incompatibili con l'ipotesi di specie, concernente il noleggio di autobus con conducente, in quanto il rapporto tra il conducente e l'azienda è caratterizzato da vincoli di orario, nonché da limitazioni concernenti la potestà organizzativa del lavoratore.
Anche su tale circostanza il Giudice di primo grado nulla aveva detto.
In definitiva – anche nel reiterare le difese già formulate in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 346 c.p.c. – esponeva che il provvedimento impugnato doveva considerarsi senz'altro errato, nella parte in cui, anziché rigettare in toto l'opposizione, l'aveva accolta, nonostante la documentazione offerta imponesse di ritenere, invero, pienamente provati gli illeciti contestati. si costituiva in giudizio affermando che l'avverso appello era inammissibile, a Controparte_1
norma dell'art. 342 c.p.c., stante la sua genericità e mancanza di motivazione.
Nel merito eccepiva la decadenza dell'Amministrazione in quanto l' Ordinanza Ingiunzione N°
18/0511, prot. N° 143 del 04/01/2019, a firma del Dirigente Responsabile del Servizio XIX, dell'
, Arch. , notificato il 14/01/2019, Parte_1 Persona_2
risultava redatta ben oltre il termine decadenziale previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall' art. 2 L. 241/90.
Nella specie, la contestazione del presunto illecito era avvenuta con notificazione all' opponente, a mezzo posta, ricevuta il 30/04/2015 ed in data 11/05/2015, la Società in parola aveva prodotto allo
, scritti difensivi e documenti;
mentre l' Ordinanza Controparte_3
Ingiunzione oggi opposta, era stata notificata il 14/01/2019 e pertanto ben oltre il termine decadenziale previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall' art. 2 L.241/90 (primo motivo ).
L' Ordinanza ingiunzione opposta, era viziata da nullità assoluta ed insanabile per le seguenti ragioni:
Recita l' art. 17 n. 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, N° 124 rubricato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro: 6
“ 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze -ingiunzioni delle Direzioni
Provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro…”.
Detto strumento di tutela concesso dalla Legge a garanzia del soggetto sanzionato per potere compiutamente esplicare le proprie difese in caso di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro
- come nel caso che ci occupa - doveva essere necessariamente indicato nella Ordinanza di
Ingiunzione che, di contro, rimandava alla sola tutela giurisdizionale del Tribunale, mentre detta
Autorità poteva essere adita anche successivamente, ex art. 17, n. 3 del citato D.Lgs. 124/2004: “ Il ricorso ( n.d.r. : al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ) sospende i termini di cui agli articoli
14, 18 e 22 della legge 24/11/1981, N° 689 ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali. ”.
Mentre la Sezione III del verbale della Polizia Stradale, in presenza dei suddetti presupposti, indicava
- correttamente - la possibilità al presunto trasgressore di adire il Comitato di Palermo, corrente in
Via Imperatore Federico n. 70/b, l' , non accordava tale possibilità Controparte_3
alla Società di potere investire della quaestio il detto Comitato, presieduto dal Direttore della
Direzione regionale del lavoro, gerarchicamente superiore all' ( secondo Parte_1
motivo ).
Il Verbale unico di accertamento e notificazione N° 9/C.P. del 31/03/2015, notificato, a mezzo posta il 23/04/2015 e ricevuto il 30/04/2015 era affetto da: nullità assoluta ed insanabile per assoluta indeterminatezza del luogo esatto e dell' ora del presunto illecito, con conseguente violazione dell'art. 201 del C.d.S., coord. con gli artt. 383 del Reg. di esec. e di att. del nuovo C.d.S..
La contestazione, per essere validamente eseguita, doveva permettere al presunto trasgressore di avere contezza delle circostanze di fatto che l'Amministrazione aveva verificato e ritenuto rilevanti, al fine di darne impulso al procedimento punitivo, onde consentire di valutare se reagire nelle forme di legge avverso l' accertamento dello stesso o chiudere, in via breve la vertenza, corrispondendo la somma contestata fissata dalla legge.
Nel caso di specie, essendo trascorsi molti anni dall' accertamento, ne discendeva l' impossibilità di ricordare con certezza l'evento e, conseguentemente, l' impossibilità di potere perorare adeguatamente le proprie ragioni, per l' assoluta indeterminatezza e genericità nello individuare esattamente il luogo e l' ora in cui si sarebbe consumata la presunta violazione 7
La lettura dell' art. 201 del C.d.S. che prevedeva che il verbale contenga estremi precisi e dettagliati della violazione, si doveva coordinare, necessariamente, con quella dell' art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.,che prevede che il verbale deve contenere l' indicazione del giorno, dell' ora e della località nei quali la violazione è avvenuta…”. Era evidente che il Verbale della Polizia Stradale - non indicando l' ora ed esattamente il luogo all' interno del Molo Santo Antonio dove l' accertamento era stato condotto - era stato redatto in maniera affrettata, lacunosa ed in palese dispregio delle dette previsioni stabilite dal CdS.
Conseguentemente, la prefata nullità assoluta ed insanabile che inficiava il verbale della Polizia
Stradale, involgeva anche gli atti susseguenti che da esso traevano fondamento e ad esso afferivano ovvero, l' Ordinanza Ingiunzione dell' di che, pertanto, risultava Parte_1 Parte_1
viziata ( terzo motivo ).
In data 30/03/2015, tra la esercente l' attività di autonoleggio Parte_3
da rimessa con conducente ed il , lavoratore autonomo autista di autobus, veniva Persona_1
concluso un contratto di collaborazione occasionale, ex art. 2222 cod. civ., stipulato ai sensi dell' art. 4, c.1, lettera C della L. 14/02/2003, N° 30 ( Legge Biagi ) e dell' art. 61, c. 2 del D. Lgs. 10/09/2003,
N° 276 per il giorno seguente, il 31/03/2015.
Osservava che le comunicazioni ai servizi per lo impiego non riguardavano le collaborazioni a carattere occasionale, atteso che i soggetti che dovevano instaurare questo tipo di rapporto, risultavano già monitorati
Il Ministero , con nota 9 ottobre 2014, n.16920, aveva ritenuto che : “ il lavoro autonomo Parte_1
occasionale, ai sensi dello art. 2222 c.c.,si caratterizza per l' assenza di obblighi di comunicazione preventiva… ”.
Era quindi incomprensibile la ragione per cui la pattuglia della Polizia Stradale verbalizzante - in presenza di un regolare contratto che qualificava l' autista come lavoratore autonomo - aveva riqualificato l' autista come lavoratore subordinato, anziché ritenerlo – correttamente – un lavoratore autonomo che prestava la propria collaborazione occasionale.
L' assenza del nominativo del negli archivi del Sistema Informatico del Ministero del Lavoro Per_1
( COT ) e della Banca dati Nazionale INPS, secondo le ricerche svolte dalla Polizia, confermava tale condizione lavorativa ( quarto motivo ).
Anche ad ammettere che il contratto del avesse richiesto l' obbligo di comunicazione, le Per_1
circostante contingenti, verificatesi il giorno della stipula del contratto ( ora tarda, uffici chiusi, 8
assenza del personale preposto agli incombenti, emergenza di sostituire un autista assente per gravi motivi familiari e necessità di assicurare un servizio indifferibile ) farebbero rientrare la fattispecie in esame, per analogia, nella previsione di cui alla Nota 7, II cpv. dell' art. 19 del D.Lgs. 10/09/2003,
N° 276 che, al momento della presunta violazione, regolava altri contratti lavorativi con obbligo di comunicazione agli Enti preposti e differiva l' obbligo di informativa entro il primo giorno utile successivo al verificarsi di determinate circostanze di tempo o in caso di emergenza.
In dettaglio: “ Note all' art. 19:( MI ). 7. ( MI ).– Il testo dell' art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608 ( Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ), è il seguente:
" 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, ( n.d.r. : i cd. co.co.co ) anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione …” .Nel caso cui l' instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
Nella fattispecie, il differimento - per analogia ad altre forme contrattuali - del termine della comunicazione alle ore 24,00 del giorno successivo la stipula del contratto ex art. 2222, ovvero, il giorno 31/03/2015, data dell' accertamento della Polizia Stradale di Siracusa che, pertanto, non avrebbe potuto contestare alcunché alla Società non ricorrendo, in primis, alcun obbligo di comunicazione ed essendo la stessa, comunque, ancora in termini per provvedervi, entro le ore 24.00 del 31/03/2015, in ragione della spiegata emergenza ( quinto motivo ).
La Società, aveva perfezionato tutti gli adempimenti di legge, consegnando copia del contratto di collaborazione occasionale al conducente dell' autobus che, correttamente, l' ha esibito agli organi della Polizia Stradale.
In definitiva la ditta sin in primo grado e con memorie difensive corredate di ampia CP_2
documentazione ha dimostrato che la cd. “ maxisanzione ” debba essere disapplicata avendo provveduto a compiere ogni adempimento ed essendo in possesso di “ valida documentazione fiscale
”. 9
A sostegno delle proprie ragioni aveva prodotto la succitata Nota N° 16920 del 09/10/2014 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, esaminando l' ipotesi di riqualificazione, in sede di verifica ispettiva, del rapporto di lavoro autonomo occasionale in lavoro subordinato, stabiliva che, in presenza di determinati adempimenti ( emissione di regolare ritenuta d' acconto e trascrizione della documentazione fiscale ) la prestazione lavorativa autonoma, riqualificata in subordinata, non poteva considerarsi lavoro “ in nero ”, (rectius: non dichiarato) non dovendosi, pertanto, procedere alla applicazione della relativa maxisanzione.
Nella specie tutti gli adempimenti fiscali erano stati regolarmente svolti dalla Società: contratto di collaborazione occasionale ai sensi dell' art. 2222 c.c., ricevuta di pagamento N° 1 del 03/04/2015 (il cui numero di ricevuta e la data prova anche la eccezionalità del ricorso ad un autista con contratto di collaborazione occasionale ) e modello F24 pagato il 28/04/2015 con certificazione AT ( sesto motivo ).
L'ispettorato del lavoro di , aveva omesso di esaminare i superiori rilievi critici della Società Parte_1
e la produzione documentale allegata all' atto, per emendare il grossolano errore commesso dagli operatori della Polizia Stradale di Siracusa .
Ribadendo la assoluta liceità della procedura amministrativa posta in essere dalla Società opponente nell' impegnare l' opera professionale di un autista, lavoratore autonomo, per un solo giorno, il
31/03/2015, eccepiva in ogni caso l' assoluta sproporzione tra il presunto inadempimento e l' ammontare delle sanzioni applicabili, in dispregio delle norme di legge vigenti.
In particolare, esponeva che nella sezione II del Verbale della Polizia Stradale, i verbalizzanti descrivendo l' illecito facevano riferimento alle norme legislative di rimando e non giustificavano la presunta violazione ex “…Art. 3, comma 3, primo periodo, come sostituito dallo art. 4, comma 1, lettera a ) della legge 4 novembre 2010, n. 183 ”.
Non si comprendeva la ragione per cui il succitato Ispettorato nella propria Ordinanza Ingiunzione, faceva propria la pesante sanzione amministrativa stabilita dalla Polizia Stradale di Siracusa che, già al momento della redazione del Verbale, violava il pronunciamento della Corte Costituzionale che, con Sentenza N° 254 del 13/11/2014 ( pubbl. in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2014 ), aveva dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 36 bis, comma 7, lettera a) del D.L. n. 223 /2006 conv. con mod. dall' art. 1, comma 1, legge n. 248, nella parte in cui stabiliva che “ l' importo delle sanzioni civili connesse all' omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell' attività lavorativa accertata ”. 10
La Corte ha rilevato che le sanzioni civili determinate, prescindendo dalla durata del periodo in cui il rapporto di lavoro si era protratto, potevano risultare del tutto sproporzionate rispetto alla gravità dello inadempimento e che, pertanto, la norma che le aveva previste contrastava con l' art. 3 della
Carta Costituzionale.
Pertanto, il Giudice adito, ha ritenuto anche sulla base delle argomentazioni sopra indicate di non applicare neanche la sanzione prevista al minimo edittale della pena, in ragione dell'unico lavoratore impiegato dalla Società in una sola giornata lavorativa.
In una identica fattispecie il Prefetto della Provincia di Enna, ricevuto lo scritto difensivo della che significava evidenti incongruenze, disponeva la archiviazione del predetto verbale della Pt_3
Polizia Stradale di Enna ( settimo motivo ).
All'odierna udienza del 17 settembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
per violazione della disposizione di cui all' art 342 c.p.c.( rectius art. 434, primo comma,
[...]
cod. proc. civ., ) non appare fondata. 11
Invero l'atto di appello in questione appare soddisfare i requisiti di forma indicati nella novella di riforma di cui all'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134.
L'art. 434, primo comma, cod. proc. civ.. nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l' l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83 la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
La legge di conversione , pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 434, primo comma, cod. proc. civ si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.
Nella specie, essendo stato notificato l'atto di appello successivamente alla predetta data, si applica il testo novellato di cui all'art. 434, primo comma, cod. proc. civ c.p.c..
Come ritenuto in dottrina, per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato nel testo applicabile ratione temporis- deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite .
I requisiti previsti dall'art. l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ.,in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto dall'art. 342 c.p.c. novellato, non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma ,piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto (Cass.
n. 2143 del 5/2/2015 ). 12
In particolare, non occorre che l'appellante formuli un processo alternativo di sentenza, né che proponga l'appello con una determinata forma, né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017,
7332/2018; da ultimo v. Cass. n. 2320 del 25/01/2023 ).
Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello
(cfr. Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 09/11/2011), per cui occorre che l'appellante motivi il proprio gravame indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tale violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice.
Pertanto, appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Nella specie, l' appellante: ha chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo giudice che la pretesa azionata dall' concerne Parte_1
un provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di un lavoratore irregolare ovvero lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e che , il dato istruttorio, tuttavia, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico in quanto la circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita;
ha chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito affermando che la documentazione in atti provava pienamente provati gli illeciti contestati (profilo argomentativo); ha sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di valutazione delle prove ( profilo censorio ); 13
ha infine sostanzialmente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con il rigetto della proposta opposizione all'ingiunzione ( profilo di causalità ).
Tanto premesso, si osserva che l'art. 6 della Legge 11/08/2003, n. 218 prevede che:
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
In applicazione della predetta norma afferma l'appellante che le mansioni svolte dal non Per_1
potevano in alcun modo ricadere nell'alveo applicativo dell'art. 2222 c.c.,in quanto i requisiti caratterizzanti la tipologia contrattuale della predetta norma erano incompatibili con l'ipotesi di specie, concernente il noleggio di autobus con conducente, in quanto il rapporto tra il conducente e l'azienda è caratterizzato da vincoli di orario, nonché da limitazioni concernenti la potestà organizzativa del lavoratore.
Prevede l'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , e successive modificazioni, prevede che :
« Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione
è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo 14
lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente :
A sua volta il comma 4 del medesimo articolo prevede che “. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
Dal rapporto della Polstrada in atti risulta che il , conducente del bus della società Per_1 CP_2
ha esibito un contratto di collaborazione professionale , ai sensi dell'art. 2222 del c.c., la ricevuta di pagamento N° 1 del 03/04/2015 e modello F24 pagato il 28/04/2015 con certificazione AT.
Orbene, osserva la Corte che la produzione in atti è del tutto inidonea a provare l'esistenza di un contratto di collaborazione professionale tra le parti.
Invero, a giudizio del Collegio, la mancanza di data certa nel documento costituisce elemento presuntivo che la sua redazione è stata frutto di simulazione di un rapporto di lavoro autonomo , con l'intenzione delle parti di esibire il documento in oggetto in occasione di eventuali controlli di Polizia
.
Né, al fine di provare che le parti hanno stipulato un rapporto di lavoro autonomo, assume alcun rilievo probatorio la produzione della ricevuta di pagamento N° 1 del 03/04/2015 e modello F24 pagato il 28/04/2015, con certificazione AT, trattandosi di adempimenti fiscali successici all'accertamento compiuto dalla Polstrada il 31 marzo 2015 e diretti- a giudizio del Collegio – a provare fittiziamente l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, in realtà inesistente in quanto diretto a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato.
Invero la stessa natura dell'attività lavorativa espletata dal di autista di linea di autobus Per_1
appartenente al e, quindi, soggetto notoriamente a vincoli di orario e di CP_2
subordinazione rispetto al predetto Gruppo , senza che avesse alcuna potestà organizzativa e discrezionale , appare del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro autonomo che presuppone un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ( art. 2222 c.c. ).
Né si ritiene che la prestazione di lavoro in oggetto spossa considerarsi di natura occasionale. 15
Invero l' occasionalità costituisce un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità quindi caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
Nella specie, l'esistenza della subordinazione- desumibile dalla stessa natura dell'attività lavorativa espletata - esclude quindi che possa configurarsi un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale .
Tanto premesso ed escluso quindi che la società appellante si sia limitata a configurare erroneamente il rapporto di lavoro con il , piuttosto che occultare fittiziamente un rapporto di lavoro Per_1
subordinato, vanno esaminati gli ulteriori motivi di ricorso riproposti dalla società appellata e non esaminati dal primo giudice.
Con il primo motivo di ricorso si espone che il responsabile del Servizio XIX, dell'
[...]
, Arch. , ha notificato l'ingiunzione opposta Parte_1 Persona_2
il 14/01/2019, ben oltre il termine decadenziale previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall' art. 2 L. 241/90
E' pacifico infatti che la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. Sez. U
n. 9591 del 27/04/2006 ).
Da quanto suesposto consegue che è irrilevante che, nella specie, la notifica della contestazione è avvenuta in data 30/04/2015, mentre l'ordinanza impugnata è stata notificata il 14/01/2019, non trovando applicazione il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va quindi rigettato il primo motivo di ricorso.
Infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si espone che l' Controparte_3
, non ha accordava la possibilità alla Società di potere investire la quaestio per cui è causa
[...] 16
il per i rapporti di lavoro, in violazione, con conseguente nullità dell'ordinanza Controparte_4
ingiunzione.
Ed, invero, l' art. 17 n. 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, rubricato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, prevede testualmente:
“… 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze -ingiunzioni delle Direzioni
Provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro…”.
Nella specie non si tratta, infatti, di ricorso avverso ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di rapporti di lavoro, ma di ricorso avverso l'ingiunzione avente per oggetto l'impiego di un lavoratore, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2001, convertito, con modificazioni dalla l.n.73/2002.
In ogni caso dalla circostanza che non sia stato comunicato al ricorrente che poteva investire la quaestio per cui è causa il Comitato regionale per i rapporti di lavoro appare priva di rilievo in quanto lo stesso ha potuto esperire il ricorso giurisdizionale che gli ha consentito pienamente di esporre le proprie difese.
Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si espone che il verbale unico di accertamento e notificazione N° 9/C.P. del 31/03/2015, notificato, a mezzo posta il 23/04/2015 e ricevuto il
30/04/2015 è affetto da: nullità assoluta ed insanabile per assoluta indeterminatezza del luogo esatto e dell' ora del presunto illecito, con conseguente violazione dell'art. 201 del C.d.S., coord. con gli artt. 383 del Reg. di esec. e di att. del nuovo C.d.S..
Nella specie, infatti, la predetta disposizione non può ritenersi applicabile , trattandosi di norma speciale dettata esclusivamente per le violazioni del codice della strada .
Peraltro l'appellante ha potuto esperire compiutamente le proprie difese, a contestazione della violazione ascritta, per cui è incomprensibile quale danno all'esercizio della propria difesa abbia potuto patire a causa dell'asserita indeterminatezza del luogo esatto e dell' ora dell' illecito .
Va pure rigettato il quarto motivo di ricorso per le considerazioni in precedenza espresse che hanno portato ad escludere che il rapporto di lavoro in oggetto possa considerarsi di natura autonoma ed occasionale. 17
Va rigettato il quinto motivo di ricorso non avendo l'appellato fornito la prova nè della sussistenza di circostanze idonee a fare rientrare la fattispecie in esame, per analogia, nella previsione di cui alla
Nota 7, II cpv. dell' art. 19 del D.Lgs. 10/09/2003, N° 276, con conseguente differimento dell' obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno successivo all'accertamento, né, comunque, dell'effettuata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno successivo all'accertamento della Polstrada.
Infondato è il sesto motivo di ricorso per le considerazioni in precedenza esposte circa la natura subordinata del rapporto tra il ed il . CP_2 Per_1
Infondato è il settimo motivo di ricorso con il quale si assume che il pronunciamento in oggetto viola il pronunciamento della Corte Costituzionale che, con sentenza N° 254 del 13/11/2014 (pubbl. in
Gazzetta Ufficiale del 19/11/2014 ), ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 36 bis, comma
7, lettera a) del D.L. n. 223 /2006, conv. con mod. dall' art. 1, comma 1, legge n. 248, nella parte in cui stabiliva che “l' importo delle sanzioni civili connesse all' omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell' attività lavorativa accertata ”.
Non si rileva, infatti, in che modo la pronuncia in esame, concernente l'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, possa trovare applicazione nella fattispecie in esame che concerne la ben diversa ipotesi di impiego di un lavoratore, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2001, convertito, con modificazioni dalla l.n.73/2002.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 16 dicembre 2019/21 gennaio 2020 dal Tribunale di
Agrigento, appellata dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
rigetta l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso l'ordinanza impugnata.
[...]
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 17 settembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1370/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 settembre 2025, promossa in questo grado
DA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
nato a Raffadali il [...], in [...] e quale Amministratore Unico e Controparte_1
Legale Rappresentante della ( C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in , via Picone n. 67 presso lo studio dell'avv. Alfonso Tuttolomondo che lo Parte_1 rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 16 dicembre 2019/21 gennaio 2020, il Tribunale di Agrigento, pronunciando sull'opposizione all' ordinanza di ingiunzione n.18/511 - con la quale veniva chiesto il pagamento di
€ 4.031,30 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per violazioni formali in materia di lavoro - proposta da , n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Controparte_1
nei confronti dell' , così Controparte_2 Parte_1
disponeva “ dichiara priva di giuridica efficacia l'ordinanza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali ”.
Esponeva il primo giudice che:
“ nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, l' Parte_1
, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale
[...]
incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con
l'emissione dei provvedimenti ingiuntivi impugnati, ancora in limine va precisato che la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiara di avere accertato di persona, non esaurisce lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale;
va evidenziato che la pretesa azionata dall'ispettorato Territoriale del Lavoro attiene un provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di un lavoratore irregolare ovvero lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il dato istruttorio, tuttavia, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico in quanto la circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita al vaglio di questo decidente;
l'opposto, attore in senso sostanziale, era rimasto ulteriormente inerte rispetto all'onere di provare la posizione lavorativa (professionale) del soggetto asseritamente irregolare in quanto nulla aveva prodotto, portando in emersione una lacuna storico rappresentativa ancora più evidente “.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello Parte_1
esponendo che era stato contestato al di aver impiegato il lavoratore , CP_2 Persona_1
assunto dal 31.02.2015 per n.1 di giornate effettivo lavoro, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2001, convertito, con modificazioni dalla l.n.73/2002, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l. 183/2010, a 4
seguito della trasmissione, ad opera della Polizia Stradale di Siracusa, del verbale unico di accertamento n. 09/C.P. del 31/03/2013 con prot. n. 150004119 del 21/04/2015, inerente la regolarità dell'autobus targato DH820CS di proprietà della ditta condotto Controparte_2
da . Persona_1
In sede di controllo, era stato accertato, mediante accesso al Sistema Informatico del Ministero del
Lavoro (COT) ed alla Banca dati Nazionale INPS, che il conducente non risultava dipendente della succitata Società e che, dunque, non era stata inviata, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Il conducente si era limitato, infatti, ad esibire un contratto di collaborazione ex art. 2222 Per_1
c.c..
Esponeva che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso a seguito di una disquisizione del tutto generica, disancorata dalla presente controversia, tanto che non era dato comprendere le motivazioni sottese la decisione, con conseguente motivazione inesistente o, comunque, apparente, avendo utilizzato la medesima motivazione – evidentemente stereotipata – adottata in plurime sentenze.
All'evidente vizio di omessa motivazione in cui era incorso il primo giudice di prime, da un lato, si contrapponeva, dall'altro, l'accurata istruttoria posta alla base dell'accertamento, sulla base della quale il Tribunale avrebbe dovuto senz'altro rigettare il ricorso dell'originario opponente.
Invero l' non aveva contestato l'utilizzo di un lavoratore non risultante dalle scritture o da Parte_1
altra documentazione obbligatoria, ma l'aver impiegato un lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, richiamando integralmente le difese già svolte in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ribadiva la plateale infondatezza dell'asserzioni attoree.
Invero, al fine di accertare il rapporto di lavoro intercorrente tra il e la ditta proprietaria del Per_1
veicolo, così come previsto dall'art. 6 della legge 218/03 (disciplina del trasporto di viaggiatori con noleggio di autobus con conducente), il personale operante aveva richiesto al di esibire idonea Per_1
documentazione, ma quest'ultimo si era limitato ad esibire un contratto ex art. 2222 c.c. senza data certa assieme ad un contratto di locazione del mezzo: documentazione tesa ad evitare, in caso di controlli, l'irrogazione delle sanzioni finalizzate a disincentivare l'impiego di lavoratori “in nero”.
Inoltre, le mansioni svolte dal non potevano in alcun modo ricadere nell'alveo applicativo CP_2
dell'art. 2222 c.c., il quale dispone che: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un 5
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo…”. Tale disposto strideva con quello di cui all'art. 6 l. 218/2003, il quale – per
contro
- disponeva che: “I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentito dalla legge”.
Era evidente come i requisiti caratterizzanti la tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 c.c. erano incompatibili con l'ipotesi di specie, concernente il noleggio di autobus con conducente, in quanto il rapporto tra il conducente e l'azienda è caratterizzato da vincoli di orario, nonché da limitazioni concernenti la potestà organizzativa del lavoratore.
Anche su tale circostanza il Giudice di primo grado nulla aveva detto.
In definitiva – anche nel reiterare le difese già formulate in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 346 c.p.c. – esponeva che il provvedimento impugnato doveva considerarsi senz'altro errato, nella parte in cui, anziché rigettare in toto l'opposizione, l'aveva accolta, nonostante la documentazione offerta imponesse di ritenere, invero, pienamente provati gli illeciti contestati. si costituiva in giudizio affermando che l'avverso appello era inammissibile, a Controparte_1
norma dell'art. 342 c.p.c., stante la sua genericità e mancanza di motivazione.
Nel merito eccepiva la decadenza dell'Amministrazione in quanto l' Ordinanza Ingiunzione N°
18/0511, prot. N° 143 del 04/01/2019, a firma del Dirigente Responsabile del Servizio XIX, dell'
, Arch. , notificato il 14/01/2019, Parte_1 Persona_2
risultava redatta ben oltre il termine decadenziale previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall' art. 2 L. 241/90.
Nella specie, la contestazione del presunto illecito era avvenuta con notificazione all' opponente, a mezzo posta, ricevuta il 30/04/2015 ed in data 11/05/2015, la Società in parola aveva prodotto allo
, scritti difensivi e documenti;
mentre l' Ordinanza Controparte_3
Ingiunzione oggi opposta, era stata notificata il 14/01/2019 e pertanto ben oltre il termine decadenziale previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall' art. 2 L.241/90 (primo motivo ).
L' Ordinanza ingiunzione opposta, era viziata da nullità assoluta ed insanabile per le seguenti ragioni:
Recita l' art. 17 n. 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, N° 124 rubricato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro: 6
“ 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze -ingiunzioni delle Direzioni
Provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro…”.
Detto strumento di tutela concesso dalla Legge a garanzia del soggetto sanzionato per potere compiutamente esplicare le proprie difese in caso di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro
- come nel caso che ci occupa - doveva essere necessariamente indicato nella Ordinanza di
Ingiunzione che, di contro, rimandava alla sola tutela giurisdizionale del Tribunale, mentre detta
Autorità poteva essere adita anche successivamente, ex art. 17, n. 3 del citato D.Lgs. 124/2004: “ Il ricorso ( n.d.r. : al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ) sospende i termini di cui agli articoli
14, 18 e 22 della legge 24/11/1981, N° 689 ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali. ”.
Mentre la Sezione III del verbale della Polizia Stradale, in presenza dei suddetti presupposti, indicava
- correttamente - la possibilità al presunto trasgressore di adire il Comitato di Palermo, corrente in
Via Imperatore Federico n. 70/b, l' , non accordava tale possibilità Controparte_3
alla Società di potere investire della quaestio il detto Comitato, presieduto dal Direttore della
Direzione regionale del lavoro, gerarchicamente superiore all' ( secondo Parte_1
motivo ).
Il Verbale unico di accertamento e notificazione N° 9/C.P. del 31/03/2015, notificato, a mezzo posta il 23/04/2015 e ricevuto il 30/04/2015 era affetto da: nullità assoluta ed insanabile per assoluta indeterminatezza del luogo esatto e dell' ora del presunto illecito, con conseguente violazione dell'art. 201 del C.d.S., coord. con gli artt. 383 del Reg. di esec. e di att. del nuovo C.d.S..
La contestazione, per essere validamente eseguita, doveva permettere al presunto trasgressore di avere contezza delle circostanze di fatto che l'Amministrazione aveva verificato e ritenuto rilevanti, al fine di darne impulso al procedimento punitivo, onde consentire di valutare se reagire nelle forme di legge avverso l' accertamento dello stesso o chiudere, in via breve la vertenza, corrispondendo la somma contestata fissata dalla legge.
Nel caso di specie, essendo trascorsi molti anni dall' accertamento, ne discendeva l' impossibilità di ricordare con certezza l'evento e, conseguentemente, l' impossibilità di potere perorare adeguatamente le proprie ragioni, per l' assoluta indeterminatezza e genericità nello individuare esattamente il luogo e l' ora in cui si sarebbe consumata la presunta violazione 7
La lettura dell' art. 201 del C.d.S. che prevedeva che il verbale contenga estremi precisi e dettagliati della violazione, si doveva coordinare, necessariamente, con quella dell' art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.,che prevede che il verbale deve contenere l' indicazione del giorno, dell' ora e della località nei quali la violazione è avvenuta…”. Era evidente che il Verbale della Polizia Stradale - non indicando l' ora ed esattamente il luogo all' interno del Molo Santo Antonio dove l' accertamento era stato condotto - era stato redatto in maniera affrettata, lacunosa ed in palese dispregio delle dette previsioni stabilite dal CdS.
Conseguentemente, la prefata nullità assoluta ed insanabile che inficiava il verbale della Polizia
Stradale, involgeva anche gli atti susseguenti che da esso traevano fondamento e ad esso afferivano ovvero, l' Ordinanza Ingiunzione dell' di che, pertanto, risultava Parte_1 Parte_1
viziata ( terzo motivo ).
In data 30/03/2015, tra la esercente l' attività di autonoleggio Parte_3
da rimessa con conducente ed il , lavoratore autonomo autista di autobus, veniva Persona_1
concluso un contratto di collaborazione occasionale, ex art. 2222 cod. civ., stipulato ai sensi dell' art. 4, c.1, lettera C della L. 14/02/2003, N° 30 ( Legge Biagi ) e dell' art. 61, c. 2 del D. Lgs. 10/09/2003,
N° 276 per il giorno seguente, il 31/03/2015.
Osservava che le comunicazioni ai servizi per lo impiego non riguardavano le collaborazioni a carattere occasionale, atteso che i soggetti che dovevano instaurare questo tipo di rapporto, risultavano già monitorati
Il Ministero , con nota 9 ottobre 2014, n.16920, aveva ritenuto che : “ il lavoro autonomo Parte_1
occasionale, ai sensi dello art. 2222 c.c.,si caratterizza per l' assenza di obblighi di comunicazione preventiva… ”.
Era quindi incomprensibile la ragione per cui la pattuglia della Polizia Stradale verbalizzante - in presenza di un regolare contratto che qualificava l' autista come lavoratore autonomo - aveva riqualificato l' autista come lavoratore subordinato, anziché ritenerlo – correttamente – un lavoratore autonomo che prestava la propria collaborazione occasionale.
L' assenza del nominativo del negli archivi del Sistema Informatico del Ministero del Lavoro Per_1
( COT ) e della Banca dati Nazionale INPS, secondo le ricerche svolte dalla Polizia, confermava tale condizione lavorativa ( quarto motivo ).
Anche ad ammettere che il contratto del avesse richiesto l' obbligo di comunicazione, le Per_1
circostante contingenti, verificatesi il giorno della stipula del contratto ( ora tarda, uffici chiusi, 8
assenza del personale preposto agli incombenti, emergenza di sostituire un autista assente per gravi motivi familiari e necessità di assicurare un servizio indifferibile ) farebbero rientrare la fattispecie in esame, per analogia, nella previsione di cui alla Nota 7, II cpv. dell' art. 19 del D.Lgs. 10/09/2003,
N° 276 che, al momento della presunta violazione, regolava altri contratti lavorativi con obbligo di comunicazione agli Enti preposti e differiva l' obbligo di informativa entro il primo giorno utile successivo al verificarsi di determinate circostanze di tempo o in caso di emergenza.
In dettaglio: “ Note all' art. 19:( MI ). 7. ( MI ).– Il testo dell' art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608 ( Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ), è il seguente:
" 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, ( n.d.r. : i cd. co.co.co ) anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione …” .Nel caso cui l' instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
Nella fattispecie, il differimento - per analogia ad altre forme contrattuali - del termine della comunicazione alle ore 24,00 del giorno successivo la stipula del contratto ex art. 2222, ovvero, il giorno 31/03/2015, data dell' accertamento della Polizia Stradale di Siracusa che, pertanto, non avrebbe potuto contestare alcunché alla Società non ricorrendo, in primis, alcun obbligo di comunicazione ed essendo la stessa, comunque, ancora in termini per provvedervi, entro le ore 24.00 del 31/03/2015, in ragione della spiegata emergenza ( quinto motivo ).
La Società, aveva perfezionato tutti gli adempimenti di legge, consegnando copia del contratto di collaborazione occasionale al conducente dell' autobus che, correttamente, l' ha esibito agli organi della Polizia Stradale.
In definitiva la ditta sin in primo grado e con memorie difensive corredate di ampia CP_2
documentazione ha dimostrato che la cd. “ maxisanzione ” debba essere disapplicata avendo provveduto a compiere ogni adempimento ed essendo in possesso di “ valida documentazione fiscale
”. 9
A sostegno delle proprie ragioni aveva prodotto la succitata Nota N° 16920 del 09/10/2014 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, esaminando l' ipotesi di riqualificazione, in sede di verifica ispettiva, del rapporto di lavoro autonomo occasionale in lavoro subordinato, stabiliva che, in presenza di determinati adempimenti ( emissione di regolare ritenuta d' acconto e trascrizione della documentazione fiscale ) la prestazione lavorativa autonoma, riqualificata in subordinata, non poteva considerarsi lavoro “ in nero ”, (rectius: non dichiarato) non dovendosi, pertanto, procedere alla applicazione della relativa maxisanzione.
Nella specie tutti gli adempimenti fiscali erano stati regolarmente svolti dalla Società: contratto di collaborazione occasionale ai sensi dell' art. 2222 c.c., ricevuta di pagamento N° 1 del 03/04/2015 (il cui numero di ricevuta e la data prova anche la eccezionalità del ricorso ad un autista con contratto di collaborazione occasionale ) e modello F24 pagato il 28/04/2015 con certificazione AT ( sesto motivo ).
L'ispettorato del lavoro di , aveva omesso di esaminare i superiori rilievi critici della Società Parte_1
e la produzione documentale allegata all' atto, per emendare il grossolano errore commesso dagli operatori della Polizia Stradale di Siracusa .
Ribadendo la assoluta liceità della procedura amministrativa posta in essere dalla Società opponente nell' impegnare l' opera professionale di un autista, lavoratore autonomo, per un solo giorno, il
31/03/2015, eccepiva in ogni caso l' assoluta sproporzione tra il presunto inadempimento e l' ammontare delle sanzioni applicabili, in dispregio delle norme di legge vigenti.
In particolare, esponeva che nella sezione II del Verbale della Polizia Stradale, i verbalizzanti descrivendo l' illecito facevano riferimento alle norme legislative di rimando e non giustificavano la presunta violazione ex “…Art. 3, comma 3, primo periodo, come sostituito dallo art. 4, comma 1, lettera a ) della legge 4 novembre 2010, n. 183 ”.
Non si comprendeva la ragione per cui il succitato Ispettorato nella propria Ordinanza Ingiunzione, faceva propria la pesante sanzione amministrativa stabilita dalla Polizia Stradale di Siracusa che, già al momento della redazione del Verbale, violava il pronunciamento della Corte Costituzionale che, con Sentenza N° 254 del 13/11/2014 ( pubbl. in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2014 ), aveva dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 36 bis, comma 7, lettera a) del D.L. n. 223 /2006 conv. con mod. dall' art. 1, comma 1, legge n. 248, nella parte in cui stabiliva che “ l' importo delle sanzioni civili connesse all' omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell' attività lavorativa accertata ”. 10
La Corte ha rilevato che le sanzioni civili determinate, prescindendo dalla durata del periodo in cui il rapporto di lavoro si era protratto, potevano risultare del tutto sproporzionate rispetto alla gravità dello inadempimento e che, pertanto, la norma che le aveva previste contrastava con l' art. 3 della
Carta Costituzionale.
Pertanto, il Giudice adito, ha ritenuto anche sulla base delle argomentazioni sopra indicate di non applicare neanche la sanzione prevista al minimo edittale della pena, in ragione dell'unico lavoratore impiegato dalla Società in una sola giornata lavorativa.
In una identica fattispecie il Prefetto della Provincia di Enna, ricevuto lo scritto difensivo della che significava evidenti incongruenze, disponeva la archiviazione del predetto verbale della Pt_3
Polizia Stradale di Enna ( settimo motivo ).
All'odierna udienza del 17 settembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
per violazione della disposizione di cui all' art 342 c.p.c.( rectius art. 434, primo comma,
[...]
cod. proc. civ., ) non appare fondata. 11
Invero l'atto di appello in questione appare soddisfare i requisiti di forma indicati nella novella di riforma di cui all'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134.
L'art. 434, primo comma, cod. proc. civ.. nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l' l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83 la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
La legge di conversione , pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 434, primo comma, cod. proc. civ si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.
Nella specie, essendo stato notificato l'atto di appello successivamente alla predetta data, si applica il testo novellato di cui all'art. 434, primo comma, cod. proc. civ c.p.c..
Come ritenuto in dottrina, per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato nel testo applicabile ratione temporis- deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite .
I requisiti previsti dall'art. l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ.,in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto dall'art. 342 c.p.c. novellato, non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma ,piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto (Cass.
n. 2143 del 5/2/2015 ). 12
In particolare, non occorre che l'appellante formuli un processo alternativo di sentenza, né che proponga l'appello con una determinata forma, né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017,
7332/2018; da ultimo v. Cass. n. 2320 del 25/01/2023 ).
Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello
(cfr. Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 09/11/2011), per cui occorre che l'appellante motivi il proprio gravame indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tale violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice.
Pertanto, appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Nella specie, l' appellante: ha chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo giudice che la pretesa azionata dall' concerne Parte_1
un provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di un lavoratore irregolare ovvero lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e che , il dato istruttorio, tuttavia, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico in quanto la circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita;
ha chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito affermando che la documentazione in atti provava pienamente provati gli illeciti contestati (profilo argomentativo); ha sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di valutazione delle prove ( profilo censorio ); 13
ha infine sostanzialmente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con il rigetto della proposta opposizione all'ingiunzione ( profilo di causalità ).
Tanto premesso, si osserva che l'art. 6 della Legge 11/08/2003, n. 218 prevede che:
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
In applicazione della predetta norma afferma l'appellante che le mansioni svolte dal non Per_1
potevano in alcun modo ricadere nell'alveo applicativo dell'art. 2222 c.c.,in quanto i requisiti caratterizzanti la tipologia contrattuale della predetta norma erano incompatibili con l'ipotesi di specie, concernente il noleggio di autobus con conducente, in quanto il rapporto tra il conducente e l'azienda è caratterizzato da vincoli di orario, nonché da limitazioni concernenti la potestà organizzativa del lavoratore.
Prevede l'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , e successive modificazioni, prevede che :
« Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione
è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo 14
lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente :
A sua volta il comma 4 del medesimo articolo prevede che “. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
Dal rapporto della Polstrada in atti risulta che il , conducente del bus della società Per_1 CP_2
ha esibito un contratto di collaborazione professionale , ai sensi dell'art. 2222 del c.c., la ricevuta di pagamento N° 1 del 03/04/2015 e modello F24 pagato il 28/04/2015 con certificazione AT.
Orbene, osserva la Corte che la produzione in atti è del tutto inidonea a provare l'esistenza di un contratto di collaborazione professionale tra le parti.
Invero, a giudizio del Collegio, la mancanza di data certa nel documento costituisce elemento presuntivo che la sua redazione è stata frutto di simulazione di un rapporto di lavoro autonomo , con l'intenzione delle parti di esibire il documento in oggetto in occasione di eventuali controlli di Polizia
.
Né, al fine di provare che le parti hanno stipulato un rapporto di lavoro autonomo, assume alcun rilievo probatorio la produzione della ricevuta di pagamento N° 1 del 03/04/2015 e modello F24 pagato il 28/04/2015, con certificazione AT, trattandosi di adempimenti fiscali successici all'accertamento compiuto dalla Polstrada il 31 marzo 2015 e diretti- a giudizio del Collegio – a provare fittiziamente l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, in realtà inesistente in quanto diretto a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato.
Invero la stessa natura dell'attività lavorativa espletata dal di autista di linea di autobus Per_1
appartenente al e, quindi, soggetto notoriamente a vincoli di orario e di CP_2
subordinazione rispetto al predetto Gruppo , senza che avesse alcuna potestà organizzativa e discrezionale , appare del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro autonomo che presuppone un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ( art. 2222 c.c. ).
Né si ritiene che la prestazione di lavoro in oggetto spossa considerarsi di natura occasionale. 15
Invero l' occasionalità costituisce un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità quindi caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
Nella specie, l'esistenza della subordinazione- desumibile dalla stessa natura dell'attività lavorativa espletata - esclude quindi che possa configurarsi un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale .
Tanto premesso ed escluso quindi che la società appellante si sia limitata a configurare erroneamente il rapporto di lavoro con il , piuttosto che occultare fittiziamente un rapporto di lavoro Per_1
subordinato, vanno esaminati gli ulteriori motivi di ricorso riproposti dalla società appellata e non esaminati dal primo giudice.
Con il primo motivo di ricorso si espone che il responsabile del Servizio XIX, dell'
[...]
, Arch. , ha notificato l'ingiunzione opposta Parte_1 Persona_2
il 14/01/2019, ben oltre il termine decadenziale previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall' art. 2 L. 241/90
E' pacifico infatti che la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. Sez. U
n. 9591 del 27/04/2006 ).
Da quanto suesposto consegue che è irrilevante che, nella specie, la notifica della contestazione è avvenuta in data 30/04/2015, mentre l'ordinanza impugnata è stata notificata il 14/01/2019, non trovando applicazione il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va quindi rigettato il primo motivo di ricorso.
Infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si espone che l' Controparte_3
, non ha accordava la possibilità alla Società di potere investire la quaestio per cui è causa
[...] 16
il per i rapporti di lavoro, in violazione, con conseguente nullità dell'ordinanza Controparte_4
ingiunzione.
Ed, invero, l' art. 17 n. 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, rubricato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, prevede testualmente:
“… 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze -ingiunzioni delle Direzioni
Provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro…”.
Nella specie non si tratta, infatti, di ricorso avverso ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di rapporti di lavoro, ma di ricorso avverso l'ingiunzione avente per oggetto l'impiego di un lavoratore, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2001, convertito, con modificazioni dalla l.n.73/2002.
In ogni caso dalla circostanza che non sia stato comunicato al ricorrente che poteva investire la quaestio per cui è causa il Comitato regionale per i rapporti di lavoro appare priva di rilievo in quanto lo stesso ha potuto esperire il ricorso giurisdizionale che gli ha consentito pienamente di esporre le proprie difese.
Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si espone che il verbale unico di accertamento e notificazione N° 9/C.P. del 31/03/2015, notificato, a mezzo posta il 23/04/2015 e ricevuto il
30/04/2015 è affetto da: nullità assoluta ed insanabile per assoluta indeterminatezza del luogo esatto e dell' ora del presunto illecito, con conseguente violazione dell'art. 201 del C.d.S., coord. con gli artt. 383 del Reg. di esec. e di att. del nuovo C.d.S..
Nella specie, infatti, la predetta disposizione non può ritenersi applicabile , trattandosi di norma speciale dettata esclusivamente per le violazioni del codice della strada .
Peraltro l'appellante ha potuto esperire compiutamente le proprie difese, a contestazione della violazione ascritta, per cui è incomprensibile quale danno all'esercizio della propria difesa abbia potuto patire a causa dell'asserita indeterminatezza del luogo esatto e dell' ora dell' illecito .
Va pure rigettato il quarto motivo di ricorso per le considerazioni in precedenza espresse che hanno portato ad escludere che il rapporto di lavoro in oggetto possa considerarsi di natura autonoma ed occasionale. 17
Va rigettato il quinto motivo di ricorso non avendo l'appellato fornito la prova nè della sussistenza di circostanze idonee a fare rientrare la fattispecie in esame, per analogia, nella previsione di cui alla
Nota 7, II cpv. dell' art. 19 del D.Lgs. 10/09/2003, N° 276, con conseguente differimento dell' obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno successivo all'accertamento, né, comunque, dell'effettuata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno successivo all'accertamento della Polstrada.
Infondato è il sesto motivo di ricorso per le considerazioni in precedenza esposte circa la natura subordinata del rapporto tra il ed il . CP_2 Per_1
Infondato è il settimo motivo di ricorso con il quale si assume che il pronunciamento in oggetto viola il pronunciamento della Corte Costituzionale che, con sentenza N° 254 del 13/11/2014 (pubbl. in
Gazzetta Ufficiale del 19/11/2014 ), ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 36 bis, comma
7, lettera a) del D.L. n. 223 /2006, conv. con mod. dall' art. 1, comma 1, legge n. 248, nella parte in cui stabiliva che “l' importo delle sanzioni civili connesse all' omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell' attività lavorativa accertata ”.
Non si rileva, infatti, in che modo la pronuncia in esame, concernente l'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, possa trovare applicazione nella fattispecie in esame che concerne la ben diversa ipotesi di impiego di un lavoratore, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2001, convertito, con modificazioni dalla l.n.73/2002.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 16 dicembre 2019/21 gennaio 2020 dal Tribunale di
Agrigento, appellata dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
rigetta l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso l'ordinanza impugnata.
[...]
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 17 settembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE