TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5583/2024 promossa da:
ss. avv. IZZO RAHAMATA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 478/2024, emesso dal tribunale di Torino in data 26/3/2024 su ricorso di , chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia;la Controparte_1 società opponente, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento in proprio favore dell'importo di Controparte_1 euro 32.792, 21 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2. l'opponente ha dedotto: che tra le parti è stato stipulato un contratto di
"consulenza marketing commerciale e gestione risorse umane" del " Parte_2
; che la resistente si occupava della selezione e della gestione del
[...] personale ed era il punto di riferimento per tutti i dipendenti, fornitori e clienti;
che la resistente aveva anche l'incarico di gestire e controllare i tre registratori di cassa presenti nel locale, provvedendo, ogni sera, a fare le chiusure di cassa e a inviare le comunicazioni all'agenzia delle entrate;
di aver scoperto che un barista non emetteva regolarmente gli scontrini fiscali, impossessandosi indebitamente di parte degli incassi;
che tale circostanza era stata segnalata alla resistente la quale, tuttavia, non la segnalava al legale rappresentante della società, nè assumeva alcun provvedimento nei confronti 1 del dipendente;
che la resistente aveva cagionato danni all'autovettura aziendale per complessivi euro 11.700; che l'agenzia delle entrate aveva elevato sanzioni per euro 1092, 21 a causa di gravi negligenze della resistente;
che da un'approfondita indagine dei bilanci societari era emerso un ammanco di cassa pari ad euro 20.000, che deve essere imputato alla resistente la quale aveva la gestione e la responsabilità delle tre casse del locale;
3. si è costituita in giudizio la resistente , chiedendo, in via Controparte_1 principale, di respingere l'opposizione per nullità della notifica del ricorso, in via subordinata, nel merito, di respingere tutte le domande proposte nei propri confronti dalla società opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto,
e, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, di condannare la società opponente medesima a pagarle il saldo della fattura 7/2023 per euro 1402 e la fattura 12/2023 per euro 8402; in via di ulteriore subordine, di compensare le somme pretese dall'opponente con i propri crediti;
4. l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo deve essere respinta per i motivi di cui all'ordinanza del 13/12/2024 che integralmente si richiamano;
5. venendo a trattare del merito dell'opposizione, preliminarmente deve rilevarsi che alla società opponente è stato ingiunto il pagamento a favore di P_
,dell'importo di euro 1102 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
[...] tenuto conto di un compenso pattuito pari ad euro 2500 mensili e di un acconto pari ad euro 1400;
6. la società opponente non ha sollevato contestazioni in ordine al compenso spettante alla resistente per l'attività di consulenza commerciale e organizzativa di cui alla fattura 7/2023 del 3/4/2023;
7. può, dunque, ritenersi già pagato soltanto ciò che parte resistente ha riconosciuto di avere ricevuto e cioè l'importo di euro 1400, con un debito residuo a carico della società opponente pari ad euro 1102 oltre accessori;
8. le domande risarcitorie, per un totale complessivo di euro 32.792, 21, proposte in via riconvenzionale dalla società opponente debbono essere respinte: la società convenuta, con riguardo ai danni asseritamente patiti dal veicolo aziendale in uso alla resistente, non ha dimostrato né il danno né la
2 responsabilità della resistente medesima;
l'ammanco di cassa per euro 20.000
è genericamente imputato alla responsabilità della resistente in considerazione del suo ruolo nel locale, senza allegazione e prova alcuna;
anche le sanzioni elevate alla società dall' per l'importo Parte_3 di euro 1092, 91 sono ascritte genericamente a imprecisate "gravi negligenze" della resistente;
9. in conclusione, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta
10. è inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore del maggior importo di euro 1402, in luogo dell'importo di euro 1102, di cui al decreto ingiuntivo opposto, e dell'importo di euro 8402 portato dalla fattura
12/2023;
11. la resistente, infatti, diversamente da quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta, non ha proposto un'eccezione riconvenzionale, che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte, ma una vera e propria domanda riconvenzionale, la quale, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile per la mancata proposizione dell'istanza di fissazione di nuova udienza, come prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 418 comma 1 c.p.c.;
12. in definitiva, deve essere respinta l'opposizione e, conseguentemente, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 478/2024, e deve essere altresì respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
13. la società opponente, in ragione della sua soccombenza, deve essere condannata a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate ai sensi del
D. M. 55/2014 come da dispositivo in calce, in base al decisum;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,
3 respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal tribunale di Torino in data 26 marzo 2024; respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
condanna la società opponente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro 2000 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 24/07/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
4
ss. avv. IZZO RAHAMATA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 478/2024, emesso dal tribunale di Torino in data 26/3/2024 su ricorso di , chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia;la Controparte_1 società opponente, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento in proprio favore dell'importo di Controparte_1 euro 32.792, 21 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2. l'opponente ha dedotto: che tra le parti è stato stipulato un contratto di
"consulenza marketing commerciale e gestione risorse umane" del " Parte_2
; che la resistente si occupava della selezione e della gestione del
[...] personale ed era il punto di riferimento per tutti i dipendenti, fornitori e clienti;
che la resistente aveva anche l'incarico di gestire e controllare i tre registratori di cassa presenti nel locale, provvedendo, ogni sera, a fare le chiusure di cassa e a inviare le comunicazioni all'agenzia delle entrate;
di aver scoperto che un barista non emetteva regolarmente gli scontrini fiscali, impossessandosi indebitamente di parte degli incassi;
che tale circostanza era stata segnalata alla resistente la quale, tuttavia, non la segnalava al legale rappresentante della società, nè assumeva alcun provvedimento nei confronti 1 del dipendente;
che la resistente aveva cagionato danni all'autovettura aziendale per complessivi euro 11.700; che l'agenzia delle entrate aveva elevato sanzioni per euro 1092, 21 a causa di gravi negligenze della resistente;
che da un'approfondita indagine dei bilanci societari era emerso un ammanco di cassa pari ad euro 20.000, che deve essere imputato alla resistente la quale aveva la gestione e la responsabilità delle tre casse del locale;
3. si è costituita in giudizio la resistente , chiedendo, in via Controparte_1 principale, di respingere l'opposizione per nullità della notifica del ricorso, in via subordinata, nel merito, di respingere tutte le domande proposte nei propri confronti dalla società opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto,
e, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, di condannare la società opponente medesima a pagarle il saldo della fattura 7/2023 per euro 1402 e la fattura 12/2023 per euro 8402; in via di ulteriore subordine, di compensare le somme pretese dall'opponente con i propri crediti;
4. l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo deve essere respinta per i motivi di cui all'ordinanza del 13/12/2024 che integralmente si richiamano;
5. venendo a trattare del merito dell'opposizione, preliminarmente deve rilevarsi che alla società opponente è stato ingiunto il pagamento a favore di P_
,dell'importo di euro 1102 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
[...] tenuto conto di un compenso pattuito pari ad euro 2500 mensili e di un acconto pari ad euro 1400;
6. la società opponente non ha sollevato contestazioni in ordine al compenso spettante alla resistente per l'attività di consulenza commerciale e organizzativa di cui alla fattura 7/2023 del 3/4/2023;
7. può, dunque, ritenersi già pagato soltanto ciò che parte resistente ha riconosciuto di avere ricevuto e cioè l'importo di euro 1400, con un debito residuo a carico della società opponente pari ad euro 1102 oltre accessori;
8. le domande risarcitorie, per un totale complessivo di euro 32.792, 21, proposte in via riconvenzionale dalla società opponente debbono essere respinte: la società convenuta, con riguardo ai danni asseritamente patiti dal veicolo aziendale in uso alla resistente, non ha dimostrato né il danno né la
2 responsabilità della resistente medesima;
l'ammanco di cassa per euro 20.000
è genericamente imputato alla responsabilità della resistente in considerazione del suo ruolo nel locale, senza allegazione e prova alcuna;
anche le sanzioni elevate alla società dall' per l'importo Parte_3 di euro 1092, 91 sono ascritte genericamente a imprecisate "gravi negligenze" della resistente;
9. in conclusione, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta
10. è inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale della resistente avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore del maggior importo di euro 1402, in luogo dell'importo di euro 1102, di cui al decreto ingiuntivo opposto, e dell'importo di euro 8402 portato dalla fattura
12/2023;
11. la resistente, infatti, diversamente da quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta, non ha proposto un'eccezione riconvenzionale, che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte, ma una vera e propria domanda riconvenzionale, la quale, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile per la mancata proposizione dell'istanza di fissazione di nuova udienza, come prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 418 comma 1 c.p.c.;
12. in definitiva, deve essere respinta l'opposizione e, conseguentemente, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 478/2024, e deve essere altresì respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
13. la società opponente, in ragione della sua soccombenza, deve essere condannata a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate ai sensi del
D. M. 55/2014 come da dispositivo in calce, in base al decisum;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,
3 respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal tribunale di Torino in data 26 marzo 2024; respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
condanna la società opponente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro 2000 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 24/07/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
4