TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11733 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 10703/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2408/2023 del
10/03/2023 e pubblicato in data 13/03/2023 dal Tribunale di Napoli
(RG. n. 5378/2023) notificato in data 15/03/2023 e vertente tra
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. con sede in via G. Parte_2
Sanfelice, n. 33 – 80134 Napoli (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carlino
Attrice opponente e
(P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale,
Isola E/3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sasso del Verme
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 2408/2023;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da CP_1 3) In via gradata, accertare e dichiarare l'esatta consistenza delle somme dovute da in virtù dei consumi effettuati e CP_1 delle disposizioni contrattuali ed economiche vigenti tra le parti;
Per l'opposta:
1) dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
2) In ogni caso accertare e dichiarare dovuto l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo, pari ad € 6.658,86 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui in premessa e condannare l'opponente al pagamento di euro
6.658,86 oltre il pagamento degli interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al saldo e alle spese del procedimento monitorio e del presente giudizio;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto – in via di estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento - l'importo di euro 6.658,86 oltre agli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, in favore della CP_1
e condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento dei detti importi;
4) Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto e in diritto;
5) Condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in una somma equitativamente determinata da codesto Giudicante;
6) Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2408/2023 del Parte_1
10/03/2023, pubblicato in data 13/03/2023 dal Tribunale di Napoli
(RG. n. 5378/2023)e notificato in data 15/03/2023 con il quale le
è stato imposto il pagamento della somma di € 6658,86 sostenendo: che a partire da agosto 2022 le bollette emesse nei suoi confronti dalla avevano riportato somme di gran lunga superiori CP_1 rispetto a quelle precedentementi;
che l'opposta aveva operato un aumento unilaterale della tariffa;
che l'opposta non aveva provato la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica;
che il contratto allegato dall'opposta era sfornito del timbro a lei riconducibile e della sottoscrizione dell'operatore commerciale che avrebbe dovuto sottoscrivere il contrato;
che le clausole contrattuali riportate agli art. 5 e 13 delle condizioni generali di contratto erano nulle per mancata e specifica approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342
c.c.; che aveva subito un danno dalla condotta della CP_1 danno che ha chiesto al giudice di quantificare;
che non era il soggetto effettivo che fruiva del servizio di energia elettrica avendo concesso in affitto, dall'anno 2018, il ramo di azienda commerciale corrente in Napoli alla via Toledo 317-318; che, come stabilito dal contratto, la fornitura di energia era a carico della affittuaria Pt_3
L'opposta ha resistito all'opposizione ponendo in CP_1 rilievo: che il 19/03/2021 aveva sottoscritto un contratto con avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per Parte_1 il punto di prelievo IT001E04899777 di Via Toledo n. 317 -80134
Napoli; che aveva somministrato energia elettrica all'opponente dal 06.05.2021 al 31.10.2022 data in cui era intervenuto lo switch-out verso altro fornitore;
che la titolarità in capo all' opponente e la permanenza in fornitura per i periodi indicati era certificata dagli estratti del SII (sistema informativo integrato); che erano state emesse per il servizio reso n. 4 fatture per un totale di euro 6.658,86; che i costi della fornitura non erano fissi ma legati al prezzo unico nazionale, pubblicato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.; che aveva documentato i consumi mensili dell'opponente; che aveva indicato gli aumenti mensili del prezzo unico nazionale per il periodo in esame nel presente giudizio;
che i consumi della Pt_1 erano aumentati notevolmente nei mesi estivi e precisamente dai mesi di giugno a settembre.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
E' provato che l'opponente ha concluso con l'opposta un contratto per la somministrazione di energia elettrica tenuto conto che alla proposta firmata dal legale rappresentante è seguita la fornitura di energia.
Questa è dimostrata dalla emissione delle fatture poste a fondamento dell'istanza monitoria e dalla richiesta di rateizzo avanzata dall'opponente il 17.8.2022(doc. n. 11 della produzione dell'opposta).
I consumi sono stati fatturati secondo le previsioni del contratto.
In base al contratto i corrispettivi unitari (espressi in KWH) non erano fissi ma erano legati al prezzo unico nazionale, pubblicato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a..
E' documentato l'incremento del prezzo unico nazionale, in particolar modo nel mese di agosto 2022 quando è stato raggiunto l'apice degli aumenti.
I maggiori importi delle fatture emesse a carico dell'opponente sono la conseguenza dei maggiori consumi rilevati e dei nuovi prezzi che si sono determinati nell'anno 2022.
I consumi addebitati corrispondono a quelli rilevati dal
Distributore.
Non può tenersi conto dei documenti tardivamente esibiti dall'opponente all'udienza di discussione della causa. Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto opposto confermato e reso esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori minimi tenuto conto dell'oggetto del giudizio, riferito a questioni semplici, e del suo concreto andamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2408/2023 proposta dalla nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2408/2023 del 10/03/2023e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 cpc;
2)Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 2600,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 10703/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2408/2023 del
10/03/2023 e pubblicato in data 13/03/2023 dal Tribunale di Napoli
(RG. n. 5378/2023) notificato in data 15/03/2023 e vertente tra
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. con sede in via G. Parte_2
Sanfelice, n. 33 – 80134 Napoli (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carlino
Attrice opponente e
(P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale,
Isola E/3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sasso del Verme
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 2408/2023;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da CP_1 3) In via gradata, accertare e dichiarare l'esatta consistenza delle somme dovute da in virtù dei consumi effettuati e CP_1 delle disposizioni contrattuali ed economiche vigenti tra le parti;
Per l'opposta:
1) dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
2) In ogni caso accertare e dichiarare dovuto l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo, pari ad € 6.658,86 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui in premessa e condannare l'opponente al pagamento di euro
6.658,86 oltre il pagamento degli interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al saldo e alle spese del procedimento monitorio e del presente giudizio;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto – in via di estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento - l'importo di euro 6.658,86 oltre agli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, in favore della CP_1
e condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento dei detti importi;
4) Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto e in diritto;
5) Condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in una somma equitativamente determinata da codesto Giudicante;
6) Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2408/2023 del Parte_1
10/03/2023, pubblicato in data 13/03/2023 dal Tribunale di Napoli
(RG. n. 5378/2023)e notificato in data 15/03/2023 con il quale le
è stato imposto il pagamento della somma di € 6658,86 sostenendo: che a partire da agosto 2022 le bollette emesse nei suoi confronti dalla avevano riportato somme di gran lunga superiori CP_1 rispetto a quelle precedentementi;
che l'opposta aveva operato un aumento unilaterale della tariffa;
che l'opposta non aveva provato la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica;
che il contratto allegato dall'opposta era sfornito del timbro a lei riconducibile e della sottoscrizione dell'operatore commerciale che avrebbe dovuto sottoscrivere il contrato;
che le clausole contrattuali riportate agli art. 5 e 13 delle condizioni generali di contratto erano nulle per mancata e specifica approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342
c.c.; che aveva subito un danno dalla condotta della CP_1 danno che ha chiesto al giudice di quantificare;
che non era il soggetto effettivo che fruiva del servizio di energia elettrica avendo concesso in affitto, dall'anno 2018, il ramo di azienda commerciale corrente in Napoli alla via Toledo 317-318; che, come stabilito dal contratto, la fornitura di energia era a carico della affittuaria Pt_3
L'opposta ha resistito all'opposizione ponendo in CP_1 rilievo: che il 19/03/2021 aveva sottoscritto un contratto con avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per Parte_1 il punto di prelievo IT001E04899777 di Via Toledo n. 317 -80134
Napoli; che aveva somministrato energia elettrica all'opponente dal 06.05.2021 al 31.10.2022 data in cui era intervenuto lo switch-out verso altro fornitore;
che la titolarità in capo all' opponente e la permanenza in fornitura per i periodi indicati era certificata dagli estratti del SII (sistema informativo integrato); che erano state emesse per il servizio reso n. 4 fatture per un totale di euro 6.658,86; che i costi della fornitura non erano fissi ma legati al prezzo unico nazionale, pubblicato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.; che aveva documentato i consumi mensili dell'opponente; che aveva indicato gli aumenti mensili del prezzo unico nazionale per il periodo in esame nel presente giudizio;
che i consumi della Pt_1 erano aumentati notevolmente nei mesi estivi e precisamente dai mesi di giugno a settembre.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
E' provato che l'opponente ha concluso con l'opposta un contratto per la somministrazione di energia elettrica tenuto conto che alla proposta firmata dal legale rappresentante è seguita la fornitura di energia.
Questa è dimostrata dalla emissione delle fatture poste a fondamento dell'istanza monitoria e dalla richiesta di rateizzo avanzata dall'opponente il 17.8.2022(doc. n. 11 della produzione dell'opposta).
I consumi sono stati fatturati secondo le previsioni del contratto.
In base al contratto i corrispettivi unitari (espressi in KWH) non erano fissi ma erano legati al prezzo unico nazionale, pubblicato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a..
E' documentato l'incremento del prezzo unico nazionale, in particolar modo nel mese di agosto 2022 quando è stato raggiunto l'apice degli aumenti.
I maggiori importi delle fatture emesse a carico dell'opponente sono la conseguenza dei maggiori consumi rilevati e dei nuovi prezzi che si sono determinati nell'anno 2022.
I consumi addebitati corrispondono a quelli rilevati dal
Distributore.
Non può tenersi conto dei documenti tardivamente esibiti dall'opponente all'udienza di discussione della causa. Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto opposto confermato e reso esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori minimi tenuto conto dell'oggetto del giudizio, riferito a questioni semplici, e del suo concreto andamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2408/2023 proposta dalla nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2408/2023 del 10/03/2023e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 cpc;
2)Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 2600,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa