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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3666/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar, 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 27/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620199002009563000 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110002766152 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna la sentenza n. 173/23, sezione 3, depositata il 27.1.2023
(all.2), e non notificata, con cui la Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava ciascuna delle resistenti al pagamento della somma di euro 500,00 per spese, compresa la maggiorazione per la fase di mediazione, in favore del ricorrente sig. Resistente_1, CF_Resistente_1, elettivamente domiciliato – per il primo grado di giudizio – presso proprio difensore Avv. Nominativo_1 . Lo stesso aveva proposto ricorso impugnando l'avviso di intimazione n. 29620199002009563000 notificato in data 8.1.2020, sottendente n. 3 cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di tributi irpef e tasse automobilistiche.
Segnatamente, il contribuente eccepiva, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel giudizio di primo grado si costituiva sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DI APPELLO (ADER)
1. Erroneità della motivazione contenuta nella sentenza 173/3/2023 nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le eccezioni spiegate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché la documentazione prodotta dalla stessa e, per l'effetto, ritenuto ammissibili, valutabili ed accolto le doglianze rese dal contribuente in ordine l'asserita prescrizione del credito con riferimento alla cartella n.
29620110002766152000. In virtù delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il Collegio
Giudicante a pag. 3 della pronuncia oggetto di gravame ha rilevato come, anche per la citata cartella: “Orbene, rispetto alla pretesa tassa, le resistenti hanno fornito prova di aver notificato le cartelle ben oltre il termine triennale per il bollo auto e decennale per Avv. Difensore_1 Indirizzo_1 – 00195 Roma Tel. 06.3723388 – Fax Telefono_1 E.mail: Email_4 Email_5. org 3 i tributi IRPEF e, dunque, ben oltre lo spirare dei suddetti termini..”.
2. SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI.
Le cartelle esattoriali notificate da AL a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano dell'apposizione della relata;
inoltre gli eventuali vizi di notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto. E' quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (il cui comma 1 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”), sia per l'avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c. Nel caso che ci occupa, previo deposito dell'estratto di ruolo (all.3) che certifica l'entità del carico iscritto e non pagato a carico dell'opponente, appare opportuno, ribadire la regolare notificazione della cartella esattoriale n. 29620110002766152000 relativa al mancato pagamento Irpef 2004, regolarmente notificata a soggetti autorizzati in data Avv. Difensore_1 Indirizzo_1 – 00195 Roma Tel. 06.3723388 – Fax Telefono_1 E.mail: Email_4 Email_5. org 4 26.5.2011 (all. 4 appello).
3. SULLA MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che la notifica in questione è stata correttamente effettuata alla moglie del contribuente dandone notizia con raccomandata (v. all.5).
4. SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO Si evidenzia come le eccezioni di decadenza e prescrizione relative al decorso del periodo di legge per l'esazione dei tributi riportati nei ruoli siano in ogni caso inammissibili data la regolare notificazione delle cartella esattoriale e l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione e, soprattutto, in quanto non dirette nei confronti delle Amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo. Sul punto, si rileva come il concessionario sia carente di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni relative a fasi antecedenti alla consegna del ruolo e come, in ogni caso, ogni eccezione di merito, allo stato, si palesi inammissibile in quanto tardivamente proposta attesa la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali regolarmente notificate. Incontestata, pertanto, l'avvenuta notifica della cartella recante la pretesa vantata, ne discende che la presente eccezione dovrà essere rigettata poiché infondata, non essendo nel caso di specie maturato alcun termine di prescrizione. In ogni caso, per puro tuziorismo difensivo si evidenzia come, per i tributi costituiti dalle imposte dirette quali IRES, IRPEF, IRAP e dall'imposta sul valore aggiunto dunque l'IVA come nel caso di specie, è pacifica l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 4283/2010; Cass. 2941/2007; Cass. 9295/1993).
5. PRESCRIZIONE DEL CREDITO DECENNALE, NOVAZIONE DEL TITOLO A SEGUITO
DELL'ISCRIZIONE A RUOLO. Fermo restando fin qui esposto, in ogni caso, si evidenzia che l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”, per le argomentazioni di seguito esposte. Al riguardo, da subito, si osservi che la Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella sentenza 23397/2016, ha fatto leva sulla circostanza che la mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini, come fatto generatore della irretrattabilità del credito, non determinerebbe l'effetto della conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario ex art.2953 c.c..
6. SULLA LEGITTIMITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO
TRIBUTARIO In ordine alla legittimità della produzione documentale nel giudizio di appello, appare opportuno specificare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2017, abbia respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate d'ufficio dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con riferimento all'articolo
58, comma 2, D.lgs. 546/1992, in base al quale, nel giudizio di appello avanti le Commissioni tributarie, "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
7. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLE ECCEZIONI PROPOSTE AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS. 546/92
PER TEMPESTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. A fronte della validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella.
8. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DELLA RISCOSSIONE. Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative all'asserita alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore sono rivolte esclusivamente a quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che chiedeva l'accoglimento dell'appello.
La parte appellata nonsi costituiva in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado afferma il decorso del termine prescrizionale per tutti i carichi contenuti nell'intimazione.
Il Collegio osserva.
1. La cartella di pagamento n 29620000077877910 relativa all'anno d'imposta 1993 notificata in data
30/04/2001 (visto ruolo 30/10/2000 – consegna al concessionario 10/11/2000), si riferisce alla Tassa auto omessa per la vettura targata Targa_1 – avviso di liquidazione n 93072037 regolarmente notificato e non impugnato (prescrizione triennale) -. Tuttavia tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell'intimazione impugnata sono decorsi oltre tre anni.
2. La cartella di pagamento n 29620110002766152 relativa all'anno d'imposta 2003 notificata in data
26/05/2011 (visto ruolo 3/12/2010 consegna al concessionario 10/01/2011), si riferisce alle imposte dovute a seguito di Avviso di Accertamento n AURJM0102001562009 notificato in data 28/03/2009 non impugnato.
In tal caso il termine decennale andava al 26.2.2021 e per effetto della normativa emergenziale veniva ulteriormente dilatato di 24 mesi, con termine finale di prescrizione al 26.2.23.
3. La cartella di pagamento n 29620100087495338 relativa all'anno d'imposta 2004 notificata in data
12/01/2011 (visto ruolo 13/09/2010 consegna al concessionario10/10/2010), si riferisce alle imposte dovute a seguito di Avviso di Accertamento n RJMM008522004 notificato in data 10/12/2009 non impugnato. In tal caso il termine decennale andava al 26.5.2021 e per effetto della normativa emergenziale veniva ulteriormente dilatato idi 24 mesi, con termine finale di prescrizione al 26.5.23
Tenuto conto che l'intimazione è stata notificata in data 8.1.20, essa è tempestiva per entrambe le cartelle afferenti tributi erariali (prescrizione decennale), senza necessità tenere conto anche della normativa emergenziale.
Si compensano le spese per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello:
Conferma l'annullamento della cartella n. 2962000077877910000
Accoglie l'appello con riferimento alle cartelle n. 29620100087495338000, e n. 29620110002766152000,
Compensa le spese.
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3666/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar, 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 27/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620199002009563000 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110002766152 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna la sentenza n. 173/23, sezione 3, depositata il 27.1.2023
(all.2), e non notificata, con cui la Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava ciascuna delle resistenti al pagamento della somma di euro 500,00 per spese, compresa la maggiorazione per la fase di mediazione, in favore del ricorrente sig. Resistente_1, CF_Resistente_1, elettivamente domiciliato – per il primo grado di giudizio – presso proprio difensore Avv. Nominativo_1 . Lo stesso aveva proposto ricorso impugnando l'avviso di intimazione n. 29620199002009563000 notificato in data 8.1.2020, sottendente n. 3 cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di tributi irpef e tasse automobilistiche.
Segnatamente, il contribuente eccepiva, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel giudizio di primo grado si costituiva sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DI APPELLO (ADER)
1. Erroneità della motivazione contenuta nella sentenza 173/3/2023 nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le eccezioni spiegate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché la documentazione prodotta dalla stessa e, per l'effetto, ritenuto ammissibili, valutabili ed accolto le doglianze rese dal contribuente in ordine l'asserita prescrizione del credito con riferimento alla cartella n.
29620110002766152000. In virtù delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il Collegio
Giudicante a pag. 3 della pronuncia oggetto di gravame ha rilevato come, anche per la citata cartella: “Orbene, rispetto alla pretesa tassa, le resistenti hanno fornito prova di aver notificato le cartelle ben oltre il termine triennale per il bollo auto e decennale per Avv. Difensore_1 Indirizzo_1 – 00195 Roma Tel. 06.3723388 – Fax Telefono_1 E.mail: Email_4 Email_5. org 3 i tributi IRPEF e, dunque, ben oltre lo spirare dei suddetti termini..”.
2. SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI.
Le cartelle esattoriali notificate da AL a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano dell'apposizione della relata;
inoltre gli eventuali vizi di notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto. E' quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (il cui comma 1 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”), sia per l'avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c. Nel caso che ci occupa, previo deposito dell'estratto di ruolo (all.3) che certifica l'entità del carico iscritto e non pagato a carico dell'opponente, appare opportuno, ribadire la regolare notificazione della cartella esattoriale n. 29620110002766152000 relativa al mancato pagamento Irpef 2004, regolarmente notificata a soggetti autorizzati in data Avv. Difensore_1 Indirizzo_1 – 00195 Roma Tel. 06.3723388 – Fax Telefono_1 E.mail: Email_4 Email_5. org 4 26.5.2011 (all. 4 appello).
3. SULLA MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che la notifica in questione è stata correttamente effettuata alla moglie del contribuente dandone notizia con raccomandata (v. all.5).
4. SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO Si evidenzia come le eccezioni di decadenza e prescrizione relative al decorso del periodo di legge per l'esazione dei tributi riportati nei ruoli siano in ogni caso inammissibili data la regolare notificazione delle cartella esattoriale e l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione e, soprattutto, in quanto non dirette nei confronti delle Amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo. Sul punto, si rileva come il concessionario sia carente di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni relative a fasi antecedenti alla consegna del ruolo e come, in ogni caso, ogni eccezione di merito, allo stato, si palesi inammissibile in quanto tardivamente proposta attesa la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali regolarmente notificate. Incontestata, pertanto, l'avvenuta notifica della cartella recante la pretesa vantata, ne discende che la presente eccezione dovrà essere rigettata poiché infondata, non essendo nel caso di specie maturato alcun termine di prescrizione. In ogni caso, per puro tuziorismo difensivo si evidenzia come, per i tributi costituiti dalle imposte dirette quali IRES, IRPEF, IRAP e dall'imposta sul valore aggiunto dunque l'IVA come nel caso di specie, è pacifica l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 4283/2010; Cass. 2941/2007; Cass. 9295/1993).
5. PRESCRIZIONE DEL CREDITO DECENNALE, NOVAZIONE DEL TITOLO A SEGUITO
DELL'ISCRIZIONE A RUOLO. Fermo restando fin qui esposto, in ogni caso, si evidenzia che l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”, per le argomentazioni di seguito esposte. Al riguardo, da subito, si osservi che la Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella sentenza 23397/2016, ha fatto leva sulla circostanza che la mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini, come fatto generatore della irretrattabilità del credito, non determinerebbe l'effetto della conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario ex art.2953 c.c..
6. SULLA LEGITTIMITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO
TRIBUTARIO In ordine alla legittimità della produzione documentale nel giudizio di appello, appare opportuno specificare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2017, abbia respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate d'ufficio dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con riferimento all'articolo
58, comma 2, D.lgs. 546/1992, in base al quale, nel giudizio di appello avanti le Commissioni tributarie, "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
7. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLE ECCEZIONI PROPOSTE AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS. 546/92
PER TEMPESTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. A fronte della validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella.
8. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DELLA RISCOSSIONE. Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative all'asserita alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore sono rivolte esclusivamente a quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che chiedeva l'accoglimento dell'appello.
La parte appellata nonsi costituiva in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado afferma il decorso del termine prescrizionale per tutti i carichi contenuti nell'intimazione.
Il Collegio osserva.
1. La cartella di pagamento n 29620000077877910 relativa all'anno d'imposta 1993 notificata in data
30/04/2001 (visto ruolo 30/10/2000 – consegna al concessionario 10/11/2000), si riferisce alla Tassa auto omessa per la vettura targata Targa_1 – avviso di liquidazione n 93072037 regolarmente notificato e non impugnato (prescrizione triennale) -. Tuttavia tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell'intimazione impugnata sono decorsi oltre tre anni.
2. La cartella di pagamento n 29620110002766152 relativa all'anno d'imposta 2003 notificata in data
26/05/2011 (visto ruolo 3/12/2010 consegna al concessionario 10/01/2011), si riferisce alle imposte dovute a seguito di Avviso di Accertamento n AURJM0102001562009 notificato in data 28/03/2009 non impugnato.
In tal caso il termine decennale andava al 26.2.2021 e per effetto della normativa emergenziale veniva ulteriormente dilatato di 24 mesi, con termine finale di prescrizione al 26.2.23.
3. La cartella di pagamento n 29620100087495338 relativa all'anno d'imposta 2004 notificata in data
12/01/2011 (visto ruolo 13/09/2010 consegna al concessionario10/10/2010), si riferisce alle imposte dovute a seguito di Avviso di Accertamento n RJMM008522004 notificato in data 10/12/2009 non impugnato. In tal caso il termine decennale andava al 26.5.2021 e per effetto della normativa emergenziale veniva ulteriormente dilatato idi 24 mesi, con termine finale di prescrizione al 26.5.23
Tenuto conto che l'intimazione è stata notificata in data 8.1.20, essa è tempestiva per entrambe le cartelle afferenti tributi erariali (prescrizione decennale), senza necessità tenere conto anche della normativa emergenziale.
Si compensano le spese per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello:
Conferma l'annullamento della cartella n. 2962000077877910000
Accoglie l'appello con riferimento alle cartelle n. 29620100087495338000, e n. 29620110002766152000,
Compensa le spese.
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE