Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 96
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che l'intimazione fosse tempestiva per le cartelle afferenti tributi erariali (prescrizione decennale), senza necessità di considerare la normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che l'intimazione fosse tempestiva per le cartelle afferenti tributi erariali (prescrizione decennale), senza necessità di considerare la normativa emergenziale.

  • Accolto
    Prescrizione triennale

    La cartella di pagamento n 29620000077877910 relativa all'anno d'imposta 1993 notificata in data 30/04/2001 si riferisce alla Tassa auto omessa per la vettura targata Targa_1 – avviso di liquidazione n 93072037 regolarmente notificato e non impugnato (prescrizione triennale) -. Tuttavia tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell'intimazione impugnata sono decorsi oltre tre anni.

  • Rigettato
    Accoglimento ricorso in primo grado

    La sentenza di primo grado afferma il decorso del termine prescrizionale per tutti i carichi contenuti nell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 96
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 96
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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