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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 559 del
R.G. 2022, avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale tutore di
[...] C.F._2
(C.F. ), elettivamente Persona_1 C.F._3
domiciliati presso l'avv. Leonardo Graziadio, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso. –RICORRENTI–
CONTRO
P.I. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA OS, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria di costituzione. –CONVENUTA–
E
(P.I. Controparte_2
). –CONVENUTA CONTUMACE– P.IVA_2
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei
1 fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 09.03.2022, Parte_1
e quest'ultimo anche in qualità di tutore di
[...] Parte_2
, hanno convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_2
e la deducendo: a) di essere creditori nei
[...] Controparte_1
confronti della dell'importo di Controparte_2
€ 261.728,61 oltre interessi, di cui € 12.673,11 a titolo di spese relative al procedimento n. 1538/2015 R.G. (proc. n. 643/2017 R.G,), € 40.378,32 a titolo di spese inerenti ad accordi stragiudiziali (proc. n. 859/2017 R.G.) e €
208.677,18 oltre interessi convenzionali in misura doppia rispetto a quella del tasso legale a titolo di canoni di locazione relativi al periodo luglio 2018 - dicembre 2020 (procc. nn. 1000/2021 R.G. e 1036/2021 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2021); b) che con atto del 17.03.2017, registrato in data
21.03.2017, la ha ceduto la Controparte_2
propria azienda alla c) che le quote della sarebbero Controparte_1 Controparte_1
di titolarità, al 50% ciascuno, dei fratelli e Controparte_2 [...]
, il quale sarebbe altresì l'amministratore unico della predetta società; Parte_3
d) che sarebbe altresì socio accomandante della Parte_3 [...]
il cui amministratore e socio Controparte_2
accomandatario sarebbe;
e) che, come desumibile Controparte_2
dall'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva n.
469/2019 R.G.E., il prezzo di tale cessione, indicato in contratto in €
190.000,00, non sarebbe mai stato corrisposto, ragion per cui ci si troverebbe al cospetto di un atto a titolo gratuito;
f) che, con istanza del 04.05.2015, la
[...]
avrebbe richiesto alla Regione Controparte_2
2 Calabria la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento per l'esercizio dell'attività di residenza sanitaria in favore della g) che con Controparte_1
decreto del 20.02.2017 la Regione Calabria avrebbe autorizzato quanto richiesto e che, pertanto, la non Controparte_2
svolgerebbe più alcuna attività; h) che l'atto di trasferimento d'azienda di cui trattasi, da considerare, come detto, quale atto a titolo gratuito, dovrebbe essere dichiarato inefficace nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendo i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni; i) che, peraltro, laddove tale atto dovesse essere considerato quale atto a titolo oneroso, sussisterebbero comunque le condizioni per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ricorrendo altresì il requisito della partecipatio fraudis.
I ricorrenti hanno quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, eseguita dalla in favore della e risultante Controparte_2 Controparte_1
giusta atto per notar repertorio n. 14550 – raccolta n. 6690 del Persona_2
17.03.2017, registrato in data 21 marzo 2017 è stata posta in essere nell'esclusivo fine di sottrarre i beni ceduti con la stessa alle ragioni creditorie dell'odierno attore;
per l'effetto dichiarare i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti degli odierni ricorrenti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.”.
2. La costituitasi con memoria depositata in data 26.08.2022, ha Controparte_1
sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni e ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: - in via pregiudiziale, disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis cpc il mutamento del rito da sommario a cognizione ordinaria e con concessione dei termini ai sensi dell'art. 183 comma
3 6 cpc;
- nel merito, accertare e dichiarare la liceità e legittimità della cessione aziendale del 17.03.2017 e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dai ricorrenti perché infondata in fatto ed in diritto ovvero inammissibile/improponibile; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti, per l'effetto ed in via riconvenzionale, condannare questi ultimi al pagamento in favore della CP_1
dell'importo di € 160.453,80, a titolo di ripetizione di indebito, oltre
[...]
interessi legali maturati e maturandi, importo soggetto ad aumento sino alla concorrenza di € 222.453,80 a seguito del pagamento delle ulteriori rate da settembre 2022 a settembre 2023 di cui all'accordo transattivo del 17.02.2021;
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e dei compensi legali della procedura, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. La nonostante la ritualità Controparte_2
della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, non ha invece inteso costituirsi in giudizio, ragion per cui ne è stata dichiarata la contumacia in data 25.01.2024.
4. Disposto il mutamento del rito sommario scelto dai ricorrenti in quello ordinario e ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte convenuta, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
5. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla la transazione nelle more intervenuta tra Controparte_1
quest'ultima e i ricorrenti non può condurre alla definizione del presente giudizio con una sentenza di cessazione della materia del contendere.
È sufficiente osservare, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 1304, co. 1 c.c., “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto
4 nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Orbene, in mancanza di adesione da parte della condebitrice
[...]
la predetta transazione non produce dunque Controparte_2
alcun effetto rispetto ad essa, il che impone che, in sentenza, debba senz'altro affrontarsi il merito della controversia.
6. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., secondo cui “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (co. 1). Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito (co 2). Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto (co. 3). L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (co. 4)”.
Tale azione, come è noto, rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Trattasi di strumento avente finalità cautelare (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 5455 del 08.04.2003), che ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740
c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione da quest'ultimo posto
5 in essere, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto di credito in sede esecutiva. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia richiesta, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.
7127 del 25.05.2001).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione in parola, l'art. 2901 c.c. fa espressamente riferimento a due elementi, uno di natura oggettiva e l'altro di natura soggettiva.
Quanto al primo, si deve evidenziare che – ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria – non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nel recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche ad una mera modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
16986 del 01.08.2007, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 20595 del 14.10.2015,
Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9461 del 10.05.2016 e Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19.072018).
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni o fraudis), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine
6 di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis).
La giurisprudenza di legittimità ha a tal proposito precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo
l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 2792 del 26.02.2002 e Cass. Civ. Sez.
III, sentenza n. 7262 del 01.06.2000).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (cd. partecipatio fraudis).
Anche in questo caso, peraltro, si distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la prova della collusione tra il terzo contraente ed il debitore (Cass. Civ., Sez. VI-I, ordinanza n. 25614 del 03.12.2014).
7. Ciò posto, occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
7.1. In primo luogo, è da ritenersi provata la qualifica di creditori in capo ai ricorrenti.
7 In particolare, come desumibile dalla documentazione in atti, gli stessi risultano creditori della dell'importo Controparte_2
(pari a € 410,95 per spese e a € 7.795,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) liquidato a titolo di spese legali all'esito del procedimento n.
643/2017 R.G. (v. sentenza del 10.05.2022 di cui all'allegato n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dei ricorrenti) e dell'importo di € 208.677,18, oltre interessi convenzionali in misura doppia del tasso legale, a titolo di canoni di locazione relativi al periodo luglio 2018 - dicembre 2020 (v. decreto ingiuntivo del 21.01.2021 di cui all'allegato n. 8 del ricorso e ordinanza del 13.06.2022 di concessione della provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo di cui all'allegato n. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dei ricorrenti).
Quanto, invece, al credito di € 40.378,32 a titolo di spese inerenti ad accordi stragiudiziali, lo stesso non è stato riconosciuto dal Tribunale, che ha definito il procedimento n. 859/2017 R.G. rigettando la domanda proposta dagli odierni ricorrenti (v. ordinanza del 10.05.2022 di cui all'allegato n. 23 della memoria di costituzione della . Controparte_1
Non osta a tale conclusione la circostanza che il credito portato dal decreto ingiuntivo del 21.01.2021 sia ancora contestato nell'ambito del relativo giudizio di opposizione, dovendo trovare applicazione, a tal riguardo, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della
8 certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020).
Trattasi, a ben vedere, di crediti sorti tutti successivamente all'atto di disposizione del 17.03.2017, tenuto conto, per un verso, che il credito a titolo di spese legali è sorto solo con la sentenza del 10.05.2022, nonché, per altro verso, che il credito a titolo di canoni di locazione riguarda il periodo luglio 2018 - dicembre 2020.
7.2. Quanto, poi, al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
“eventus damni”), esso “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n.
16221 del 18.06.2019).
Orbene, è incontestabile che con l'atto di cessione del 17.03.2017 la
[...]
si sia spogliata di tutti i beni Controparte_2
ricompresi nella propria azienda, così compromettendo totalmente la propria consistenza patrimoniale.
Peraltro, la società debitrice, rimasta contumace, non ha neppure fornito la prova di avere la titolarità di beni ulteriori rispetto a quelli ricompresi nell'azienda ceduta e che tale patrimonio residuo sia sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito vantato dai ricorrenti.
7.3. Con riferimento, infine, al requisito soggettivo, si osserva che la cessione
9 dell'azienda è avvenuta dietro pagamento del prezzo di € 190.000,00 ed è quindi da qualificare come atto a titolo oneroso.
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che, a dire dei ricorrenti, tale prezzo non sia mai stato pagato e che la cessione sia dunque totalmente simulata o, comunque, dissimuli una donazione, considerato che la dedotta simulazione non è mai stata accertata giudizialmente, né, peraltro, i ricorrenti hanno proposto domanda in tal senso nel presente giudizio.
Si osserva, altresì, che, come innanzi anticipato, l'atto di disposizione di cui trattasi è stato posto in essere in epoca antecedente rispetto al sorgere dei crediti posti a fondamento della domanda revocatoria.
Ciò detto, tale domanda potrà essere accolta solo laddove risulti provato, da un lato, che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile ai creditori l'attuazione coattiva del loro diritto, e, da altro lato, che il terzo fosse consapevole di ciò.
Orbene, a parere del Tribunale, tale prova difetta nel caso di specie.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge come il trasferimento dell'azienda non sia stato posto in essere al fine di ostacolare il recupero in via coattiva di crediti futuri, bensì, al più, con la consapevolezza, da parte delle due società, riconducibili entrambe al medesimo nucleo familiare, di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori i cui crediti erano già sorti al momento dell'atto di disposizione patrimoniale.
Ed invero, a tal proposito, si rileva, innanzitutto, che la determinazione della di trasferire la propria azienda Controparte_2
alla risale, quanto meno, al 04.05.2015, allorquando, cioè, la Controparte_1
prima aveva presentato istanza di voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo, concesso ai sensi del DPGR-CA n. 1/2001, in favore della seconda.
10 Tale determinazione iniziale si è tuttavia concretizzata solo in data 17.03.2017, subito dopo che la Regione Calabria, all'esito dell'istruttoria espletata dagli enti competenti, aveva emesso il decreto del 08.02.2017, con cui, in accoglimento della predetta istanza, aveva autorizzato provvisoriamente la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento dalla CP_2 Controparte_2
alla (all. n. 12 del ricorso).
[...] Controparte_1
Si rileva, altresì, che, in data 22.01.2015, la Controparte_2
aveva ricevuto la notifica, dagli odierni ricorrenti, di atto di
[...]
citazione per convalida di sfratto per aver accumulato una morosità pari a €
161.639,25, oltre interessi (all. n. 1 della memoria di costituzione della convenuta).
Nell'ambito di tale giudizio (proc. n. 1538/2015 R.G.) la predetta società non si era opposta al rilascio dell'immobile, ma si era limitata a contestare, sulla base degli accordi transattivi nel frattempo intervenuti, la propria perdurante inadempienza (v. ordinanza del 03.03.2017 di cui all'all. n. 4 della memoria di costituzione della convenuta), chiaramente confidando che, una volta instaurato il giudizio di merito, sarebbe stata comunque dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2016, preso atto della cessazione della morosità per effetto degli accordi transattivi medio tempore intervenuti, aveva quindi rigettato l'istanza di convalida dello sfratto e disposto il mutamento del rito, fissando udienza per la prosecuzione del giudizio di merito(v. sempre ordinanza del 03.03.2017 di cui all'all. n. 4 della memoria di costituzione della convenuta).
Nell'ambito di tale giudizio (proc. n. 643/2017 R.G.) gli odierni ricorrenti non avevano tuttavia insistito nella domanda di rilascio, con ciò implicitamente rinunciando alla domanda di risoluzione del contratto (così il Tribunale nella sentenza del 10.05.2022 di cui all'all. n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
11 c.p.c. dei ricorrenti).
Ciò aveva indotto il Tribunale a dichiarare, con la sentenza poc'anzi richiamata, la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto, legittimando così i locatori a richiedere il pagamento dei canoni di locazione anche per le mensilità successive a quelle con riferimento alle quali era stato originariamente intimato lo sfratto.
Ed in effetti, i locatori, in data 23.02.2017, avevano già rifiutato la riconsegna dell'immobile (v. verbale di offerta reale per intimazione del 23.02.2017 di cui all'all. n. 8 della memoria di costituzione della convenuta) proprio sul presupposto che, non essendovi stata alcuna disdetta, il contratto di locazione sarebbe scaduto solo in data 03.01.2023.
Orbene, dalla ricostruzione che precede appare quindi evidente che il trasferimento dell'azienda, già programmato a partire dal maggio 2015 e concretizzatosi, per fatti indipendenti dalla volontà della cedente, solo nel marzo
2017, non sia stato posto in essere con la precipua finalità di impedire ai locatori il recupero in via coattiva del credito per spese legali di cui alla sentenza del
10.05.2022 e dei canoni di locazione oggetto del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Castrovillari n. 53/2021, ma, al più, con la consapevolezza che, in tal modo, sarebbe stato frapposto un ostacolo al recupero in via coattiva dei crediti già maturati.
Come innanzi riferito, infatti, la cedente, consapevole della morosità maturata al momento della notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto, aveva, nel corso del relativo procedimento, dato atto delle transazioni intervenute al fine di estinguere con pagamenti rateali la pregressa esposizione debitoria e dichiarato che avrebbe comunque rilasciato l'immobile, confidando ragionevolmente che, una volta disposta la prosecuzione del giudizio di merito, sarebbe stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il trasferimento d'azienda non può pertanto essere considerato come un
12 espediente utilizzato dalla cedente per sottrarsi alla corresponsione dei futuri canoni di locazione, posto che, secondo il condivisibile ragionamento della cedente medesima, il pagamento di tali canoni non sarebbe stato esigibile dai locatori per effetto della dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione che sarebbe di lì a breve intervenuta laddove questi ultimi non avessero successivamente rinunciato alla relativa domanda.
In definitiva, va dunque respinta la domanda revocatoria proposta dai ricorrenti.
8. L'infondatezza della domanda revocatoria proposta dai ricorrenti rende superfluo l'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, poiché espressamente subordinata all'accoglimento della prima domanda.
9. Sussistono, a parere del Tribunale, i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della condotta assunta dalla la quale, ancorchè senza Controparte_2
preordinazione, si è comunque spogliata di tutti i suoi beni nella consapevolezza di ledere, così facendo, la garanzia patrimoniale generica dei suoi creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 23.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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