CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 341/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 341/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 178/2022 pubblicata il 07/04/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1285/17 R.G., avente ad oggetto: danni a cose
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSCIA Parte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliato in CORSO NAZIONALE 75 TERMOLI presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. , Controparte_2 C.F._2 quali eredi di Persona_1 con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA NOBILE N.11 C/O AVV. GAETANO CATERINA 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATI
E contro
( CF ) Controparte_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Anna Scafati elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO presso lo studio dell'avv. Anna Scafati alla via Mazzini, 38
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/2/25, tenuta con trattazione scritta:
-per Il l'avv. COSCIA SIMONE chiede che la Corte voglia Parte_1 così provvedere:
“
1. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre rinnovazione/integrazione della CTU come sopra indicato;
Pag. 1 a 9
2. NEL MERITO: Riformare la Sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale di Larino nel senso di accertare e dichiarare l'estraneità del nella causazione delle Parte_1 infiltrazioni presenti nella proprietà ; Parte_2
3. Conseguentemente, escludere totalmente il dagli Parte_1 oneri di esecuzione dei lavori di rifacimento nonché dal risarcimento del danno subito dalla proprietà ; Parte_2
4. In subordine, Riformare la Sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale di Larino nel senso di accertare, anche all'esito della eventuale rinnovazione o integrazione della CTU, l'effettiva responsabilità del tenuto conto delle concause sopra evidenziate;
Pt_1
5. Conseguentemente, rimodulare pro quota gli oneri di esecuzione dei lavori di rifacimento nonché il risarcimento del danno subito dalla proprietà ;
6. Con vittoria di Parte_2 spese, competenze e compensi di Giudizio di entrambi i gradi di giudizio”;
-per gli appellati + 1, l'avv. GIANNONE ANTONIO precisa le Controparte_1 conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e verbali di causa.
-Per l'appellato-appellante incidentale l'avv. Anna Scafati chiede che la Controparte_3 Corte voglia così provvedere:
“previo rinnovo della CTU 1) Nel merito, accogliere l'appello principale con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata;
2) In via gradata, accogliere l'appello incidentale e in totale riforma della sentenza impugnata: a) Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sig. nella causazione dei danni da infiltrazione per cui è causa: Controparte_3 in via subordinata: b) Dichiarare la prescrizione dell'azione intentata dai sigg. CP_1
e contro il sig. . In via ulteriormente gradata c)
[...] Controparte_2 Controparte_3 Accertare e dichiarare che la responsabilità delle dedotte infiltrazioni è solo in minima parte attribuibile al sig. e, per l'effetto lo condanni ad un risarcimento proporzionale al Controparte_3 suo grado di responsabilità, comunque inferiore a quello statuito in sentenza di primo grado anche ricorrendo a criteri equitativi nel caso non si proceda al rinnovo della CTU.
In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 24/10/17, , quale proprietaria di una Persona_1 casa per civile abitazione in alla via Giulio Cesare n. 12, conveniva in giudizio Parte_1
e il comune di , chiedendo condannarsi gli stessi, in solido tra Controparte_3 Parte_1 loro, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti nel vano terraneo di sua proprietà mediante esecuzione dei lavori meglio indicati nella CTU del 18.8.2016 dell'Arch. Persona_2 redatta in sede di ATP, espletata nel contraddittorio dei convenuti, nonché al
[...] risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella somma di euro 3.383,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Deduceva, in particolare, l'attrice che, a confine con la sua proprietà, vi era un terrapieno di proprietà del sig. , destinato alla coltivazione di ortaggi e che il Comune di Controparte_3
aveva demolito, lungo la via Giulio Cesare, l'antico muro di contenimento in Parte_1 pietra del fondo di proprietà dello , costruendo, in sua sostituzione, un muro in cemento CP_3 armato;
a seguito di tale intervento, avevano cominciato a verificarsi copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle piogge e dalle irrigazioni delle coltivazioni dello nel vano terraneo CP_3 dell'abitazione dell'attrice, al punto da rendere il locale inutilizzabile;
rappresentava di aver già esperito un ricorso per ATP (R.G. 245/2016) nei confronti dei convenuti per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua, delle misure atte ad eliminare l'inconveniente e dell'ammontare dei danni patiti;
il CTU nominato in sede di ATP, aveva accertato che le cause delle infiltrazioni erano da ricondurre alla sostituzione, ad opera del lungo la via Giulio Cesare, dell'antico Pt_1 muro di contenimento in pietra del fondo dello con un nuovo muro in cemento armato;
il CP_3
CTU aveva indicato i lavori necessari per l'eliminazione dell'inconveniente e quantificato i danni subiti dall'attrice nella somma di euro 3.383,13; chiedeva, pertanto, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti nel vano terraneo di sua
Pag. 2 a 9 proprietà mediante esecuzione dei lavori meglio indicati nella relazione tecnica del 18.8.2016 dell'Arch. , CTU nominato in sede di ATP, nonché al risarcimento dei danni Persona_2 subiti dall'attrice pari ai costi occorrenti per ripristinare l'immobile nello status quo ante, pari ad euro 3.383,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Parte_1 essendo l'attrice, sig.ra , venuta a mancare in data 1.12.2017; nel merito, Persona_1 precisava che il muro di contenimento sito tra via G. Cesare ed il terreno di proprietà del sig.
e del vicino (non parte in causa), originariamente era di proprietà del sig. Controparte_3 CP_3
e di altri soggetti, e che successivamente al crollo di parte di tale muro (avvenuto nel
[...] 2009 a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terreno del sig. ), lo stesso, con una CP_3 porzione di terreno, era stato concesso al con atto di donazione a titolo gratuito, al fine Pt_1 di permettere i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ad opera del rilevava di aver Pt_1 provveduto, del tutto correttamente, sulla base della determina dell'amministrazione comunale n. 160 del 11.9.2009 e della delibera della giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo n. 21 del 21.3.2010, alla sostituzione del muro, in quanto il muro in pietra completamente cementato e in assenza di qualsiasi tipo di protezione (drenaggio, guaina), costituito da mattoni forati che non offrivano garanzie di permeabilità, precedentemente esistente, impediva un normale deflusso delle acque provocando una spinta eccessiva sullo stesso, tanto che lo stesso era in parte crollato a causa delle infiltrazioni d'acqua; la aveva dovuto provvedere a Per_1 schermare internamente con un rivestimento in sughero al fine di mascherare le macchie di umidità dovute alle infiltrazioni, come evincibile dal verbale del 29.3.2022; pertanto le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'abitazione attorea erano iniziate già molto tempo prima della realizzazione del muro;
i lavori di sostituzione del muro erano iniziati in data 20.12.2010 e si erano conclusi in data 18.10.2011; successivamente il comune era dovuto intervenire nuovamente sul muro per apportare dei miglioramenti come da relazione datata 29.7.2012, a firma dell'NG. protocollata dal Comune in data 31.7.2012 n. 2043, consistenti nel riempimento di un Per_3 avvallamento del terreno di proprietà dello in prossimità dei chiusini e nella realizzazione CP_3 di quattro fori sul nuovo muro che avrebbero permesso un deflusso maggiore delle acque meteoriche;
deduceva di aver provveduto ad uno sbancamento del terreno per una profondità di circa m. 2,00, che non aveva mutato gli equilibri consolidati del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
sosteneva che il passaggio da un muro in pietra cementificata ad un muro in cemento armato aveva migliorato il drenaggio delle acque meteoriche, essendo stato apposto, a ridosso del nuovo muro, un sistema drenante alla cui base era stato posto un tubo drenante collegato al pozzetto fognario;
l'abitazione della , sviluppantesi su 3 livelli di cui due fuori terra e uno Per_1 seminterrato, era stata costruita sin dall'origine senza alcuna impermeabilizzazione o isolamento, soprattutto nella parte adiacente il terreno;
nel dicembre 2010, si era riscontrato un distacco del terreno dal muro di proprietà della e dei manufatti a confine di detto muro, che scaricano Per_1 l'acqua meteorica direttamente sul terreno, dove erano presenti microlesioni preesistenti alla costruzione del nuovo muro, che favorivano le infiltrazioni nel muro di confine;
era intervenuto soltanto con riferimento al lembo di terra donato al a seguito della frana, essendo la Pt_1 restante parte di proprietà privata;
dalla relazione di CTU esperita in sede di ATP, si desumeva che l'acqua che provocava umidità nell'abitazione attorea proveniva dal terreno di proprietà del sig.
, il quale non aveva provveduto ad incanalare adeguatamente mediante grondaie e pluviali CP_3 le acque meteoriche provenienti dai tetti dei propri fabbricati;
tra i piccoli manufatti di proprietà del sig. , a confine con la proprietà attorea, vi erano delle microlesioni tipiche delle CP_3 strutture realizzate in aderenza che favorivano le suddette infiltrazioni. Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per intervenuto decesso della sig.ra , e nel merito, rigettarsi la Per_1 domanda proposta nei confronti del dichiarando l'esclusiva responsabilità del sig. Pt_1
, condannandolo ad incanalare adeguatamente le acque meteoriche provenienti dai tetti CP_3 dei propri manufatti.
rimaneva contumace. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di ATP, si costituivano i sigg.ri e quali Controparte_1 CP_2 eredi di , che si riportavano a tutto quanto già dedotto, e richiesto da Persona_1
; acquisite le produzioni documentali, espletato interrogatorio formale di Persona_1 parte attrice e assunte le prove orali con due testi di parte convenuta, Il Tribunale di Larino con
Pag. 3 a 9 sentenza n. 178/2022 pubblicata il 07/04/2022, così provvedeva:
“- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, - condanna il convenuto Parte_1
, in persona del sindaco p.t., ad eseguire le opere indicate nei punti 1,2, e 3 di cui in parte
[...] motiva della presente sentenza;
- condanna il convenuto ad eseguire le opere indicate nei punti a) e b) di Controparte_3 cui in parte motiva della presente sentenza;
- condanna i convenuti , in persona del sindaco p.t., e Parte_1 CP_3
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, e
[...] Controparte_2
, nella somma di euro 3.727,84 (somma già comprendente la rivalutazione Controparte_1 monetaria e gli interessi legali fino alla presente pronuncia), oltre interessi legali che matureranno successivamente alla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, e , in solido tra loro, Controparte_3 Parte_1 a rimborsare a parte attrice, e , le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 giudizio di ATP che si liquidano in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 2.910,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., se dovuti come per legge;
- condanna i convenuti, e , in solido tra loro, Controparte_3 Parte_1 a rimborsare a parte attrice, e , le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., se dovuti come per legge;
- pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP definitivamente a carico per il 50% del convenuto e per il residuo 50% del convenuto ”. Parte_1 Controparte_3
Il Tribunale rilevava che si erano costituiti in giudizio, in luogo dell'attrice, gli eredi della stessa, sigg.ri e , sicché il contraddittorio era stato Controparte_1 Controparte_2 sanato nel corso del giudizio, senza necessità di dichiararne l'interruzione; il decesso dell'attrice, contrariamente da quanto asserito dal convenuto, non avrebbe certamente potuto comportare la nullità dell'atto di citazione, ma, se del caso, l'interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c.; dalla relazione di CTU redatta dall'Arch. , in sede di ATP, che veniva Persona_2 condivisa in quanto immune da vizi logici, si desumeva che le infiltrazioni d'acqua lamentate da parte attrice erano dipese, almeno in parte, dagli interventi realizzati dal Comune di
[...]
(demolizione del vecchio muro in pietra a secco, a tratti crollato, e realizzazione di un Parte_1 manufatto in c.a.): la costruzione del nuovo muro in c.a., in sostituzione di quello in pietra esistente, aveva determinato l'inizio di infiltrazioni abbondanti attraverso il muro contiguo al terrapieno nel seminterrato dei sigg.ri ; pur avendo il nella Parte_2 Pt_1 costruzione di siffatto muro, realizzato un drenaggio con tubo di raccolta collegato alla fognatura pubblica e posto in opera, per tutta la lunghezza dello scavo sul lato del terreno, il c.d. tessuto non tessuto, e pur avendo realizzato un chiusino atto a raccogliere le acque superficiali e a convogliarle nella fognatura in corrispondenza dello spigolo a valle, tuttavia lo stesso non aveva realizzato alcuna impermeabilizzazione tra il muro del piano seminterrato di proprietà attorea e il terreno, in fase di scavo e rinterro eseguiti per la realizzazione del muro e, in particolare, non aveva apposto alcuna forma di protezione dalle infiltrazioni come il drenaggio o la guaina;
“il drenaggio realizzato dietro al nuovo muro in c.a. è appoggiato direttamente sul muro della proprietà
[...]
”, mentre alcuna protezione del muro sotto il livello del terreno era stata attuata;
il Parte_3 chiusino per la raccolta delle acque meteoriche era troppo piccolo per garantire un adeguato deflusso delle stesse;
il CTU aveva ritenuto che, avendo la realizzazione del nuovo muro in c.a. in sostituzione di quello preesistente in pietra, mutato gli equilibri consolidati del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, e non avendo il adottato siffatte misure di Pt_1 protezione dall'umidità, si era verificato il fenomeno di infiltrazione d'acqua lamentato da parte attrice e manifestantesi, secondo quanto accertato dal CTU, in un fenomeno di disgregazione dell'intonaco, per effetto delle infiltrazioni, riguardante tutta la superficie, e in un gocciolamento in prossimità dello spigolo perpendicolare a via Giulio Cesare;
il CTU aveva altresì precisato che il rinterro seguito allo scavo dopo l'esecuzione dei lavori aveva determinato una maggiore
Pag. 4 a 9 permeabilità del terreno di riporto rispetto a quello compattato preesistente ai lavori, determinando un aumento notevole delle infiltrazioni nella proprietà ; il CTU Parte_2 aveva chiarito che i due interventi correttivi effettuati dal successivamente alla Pt_1 realizzazione del muro (consistenti nel riempimento di un avvallamento del terreno di proprietà
in prossimità del chiusino e nella realizzazione di cinque fori sul nuovo muro in c.a., di cui CP_3 4 di diametro pari a circa 30 mm. e di profondità variabile da 60 a 80 cm, e uno di diametro pari a circa 100 mm e profondità pari a circa 80 cm) posti in essere lungo la fascia a confine con il fabbricato , non erano sufficienti ad evitare il fenomeno;
Il CTU aveva Parte_2 individuato, tra i fattori determinanti le infiltrazioni lamentate da parte attrice, oltre che la mancata realizzazione di misure di protezione al momento della realizzazione del nuovo muro da parte del anche la mancanza di adeguato incanalamento del pluviale per il Pt_1 convogliamento delle acque meteoriche, raccolte da uno dei tetti dei piccoli manufatti di proprietà
, posti a confine con la proprietà , nonché l'esistenza di microlesioni CP_3 Parte_2 tipiche delle strutture diverse realizzate in aderenza e in epoche diverse, presenti tra i manufatti di proprietà ; la responsabilità in merito alle suddette infiltrazioni, seppure in gran parte CP_3 imputabile all'omessa adozione di misure di protezione dalle infiltrazioni da parte del Comune di
, era altresì da imputare, sia pure in minima parte, al convenuto Parte_1 CP_3
, rimasto contumace nel giudizio;
il teste NG. , aveva confermato
[...] Testimone_1 che lo non aveva provveduto ad una corretta canalizzazione di alcune gronde;
alcuna CP_3 rilevanza assume la circostanza (dedotta dal convenuto) circa la preesistenza delle Pt_1 infiltrazioni lamentate da parte attrice rispetto alla realizzazione del nuovo muro: tale circostanza, oltre ad essere stata smentita dal CTU mediante valutazioni tecniche, non assumeva alcuna rilevanza, considerato che, come pure accertato dal CTU mediante sopralluogo, le infiltrazioni lamentate da parte attrice e verificatesi a seguito della realizzazione del nuovo muro non consistevano soltanto in macchie di umidità, bensì anche in “gocciolamento in atto”; non assumeva rilevanza l'asserito mancato isolamento della costruzione della all'epoca della Pt_4 sua realizzazione, considerato che - a prescindere dalla tecnica utilizzata per l'isolamento della costruzione all'epoca della sua realizzazione -, era onere del comune convenuto, al momento della realizzazione del nuovo muro, adottare tutte le misure di protezione necessarie per evitare il fenomeno infiltrativo;
non assumeva rilevanza la circostanza che l'umidità riguardava l'intera parete di proprietà attorea a confine con il terreno, e non solo la porzione adiacente al terreno considerato che la sola esistenza di un “punto” di infiltrazione può determinare la penetrazione d'acqua all'interno dell'abitazione e la sua diffusione anche all'intera parete a confine;
le deduzioni effettuate dai testi escussi NG. e , circa la corretta Testimone_1 Testimone_2 realizzazione del nuovo muro sotto il profilo del drenaggio delle acque meteoriche non assumono alcuna rilevanza, trattandosi di valutazioni già demandate al CTU incaricato nel procedimento di ATP e dallo stesso smentite;
il CTU aveva ritenuto la corresponsabilità dei convenuti per le infiltrazioni verificatesi nell'abitazione attorea, e aveva individuato i lavori necessari per impedire il verificarsi di tale fenomeno, da eseguirsi da ciascuno dei convenuti;
in relazione alla posizione del Comune di (avuto riguardo alle parti di sua proprietà), erano necessari i Parte_1 seguenti interventi:
1. esecuzione di ulteriori fori nel muro di contenimento in c.a. (indicativamente 1 foro/mq . 80 mm di diametro e di lunghezza pari allo spessore del muro, per tutta la lunghezza dello stesso e per un'altezza pari a 1,50 m.) adottando gli opportuni accorgimenti per non recidere i ferri di armatura;
2. drenaggio e impermeabilizzazione della parte interrata del muro di proprietà , previo scavo a sezione obbligata nel terreno di proprietà Parte_3
, adiacente al muro a confine con il terrapieno, con successiva formazione di una cunetta CP_3 alla base del muro, con posa dell'impermeabilizzazione, del tubo drenante raccordato con la fognatura e formazione del drenaggio;
3. realizzazione, in luogo del chiusino esistente, troppo piccolo per garantire un adeguato smaltimento delle acque superficiali, di un pozzetto di raccolta con griglia e tubo collegato a quello esistente di convogliamento nella fognatura;
per quanto interessa la posizione del convenuto , erano necessari i seguenti interventi: a) Controparte_3 canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dal pluviale del manufatto di proprietà ; CP_3
b) sigillatura delle microlesioni esistenti tra il fabbricato a confine con i Parte_2 piccoli manufatti di proprietà ; i convenuti, e CP_3 Parte_1 CP_3
, andavano condannati, ciascuno per la parte di sua competenza, alla realizzazione delle
[...] opere indicate;
il CTU aveva quantificato i costi necessari per il ripristino dello status quo ante nell'abitazione attorea, tenendo conto del Prezziario della Regione Molise – Opere Edili 2014, nella
Pag. 5 a 9 somma di euro 3.383,13 (già comprensiva di iva); i convenuti andavano condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori nella somma complessiva di euro 3.383,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (sul capitale rivalutato annualmente), dal deposito della relazione di CTU in sede di ATP (avvenuto in data 18.8.2016), per un complessivo importo (già inclusivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino alla pronuncia della sentenza) di euro 3.727,84, oltre interessi legali che matureranno successivamente alla pronuncia della sentenza, fino al soddisfo.
Il proponeva appello avverso tale pronuncia con Parte_1 citazione notificata il 28/10/22 e iscritta a ruolo il 04/11/2022, chiedendo che fosse esclusa la responsabilità del nella causazione delle infiltrazioni e che fosse escluso l'onere per il Pt_1 comune di eseguire i lavori di rifacimento e il risarcimento del danno;
in subordine chiedeva di rimodulare pro quota gli oneri di esecuzione dei lavori, nonché il risarcimento del danno subito dagli attori.
Si costituivano e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello, con vittoria di spese di grado di giudizio.
Si costituiva , con comparsa depositata tempestivamente il 19/4/23, Controparte_3 chiedendo l'accoglimento dell'appello principale;
proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di responsabilità dello;
in via subordinata, chiedeva che fosse CP_3 dichiarata la prescrizione dell'azione proposta dagli attori contro il convenuto;
in via CP_3 ulteriormente subordinata che fosse accertato che la responsabilità delle infiltrazioni è imputabile allo solo in minima parte e che fosse disposta la condanna il relazione al grado di CP_3 responsabilità.
Con ordinanza in data 28/9/23 venivano rigettate sia l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'esecuzione o dell'esecutività della sentenza appellata, sia l'istanza dell'appellante e dell'appellante incidentale volta a disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza del 20/2/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'unico articolato motivo di appello principale riguarda l'assunta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 cc - carenza di elemento soggettivo e oggettivo.
I motivi di appello incidentale sono i seguenti:
I) illegittima applicazione dell'art. 2043 cc;
II) prescrizione dell'azione di risarcimento danni da infiltrazioni.
Il Comune di assume che le infiltrazioni nell'interrato della proprietà Parte_1 attrice erano preesistenti alla realizzazione del muro in cemento armato;
Controparte_1 in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto che seminterrato presentava umidità già in epoca per antecedente alla costruzione del muro in cemento armato;
lo stesso aveva riconosciuto che il fenomeno interessava l'intera parete dell'edificio e non solo la parte adiacente al muro;
lo stesso aveva pure riconosciuto che la signora in epoca precedente alla costruzione del Pt_4 muro in cemento armato aveva posto una schermatura interna con rivestimento in sughero nella zona della scala di collegamento piano terra primo piano;
il test di aveva Testimone_2 confermato che il piano seminterrato era interessato da umidità già prima della costruzione del muro in cemento armato e che l'umidità riguardava l'intera parete dell'immobile; non vi era alcuna prova del nesso causale tra l'opera eseguita dal e le infiltrazioni lamentate dall'attrice; vi Pt_1 era inoltre carenza dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 2043 codice civile perché il CTU aveva negato la presenza di colpa nell'operato del , atteso che aveva Parte_1 riconosciuto che nella costruzione del muro in cemento armato le opere erano state eseguite a regola d'arte; se viera colpa per imperizia questa doveva essere ascritta al progettista dell'opera o all'appaltatore; la era stata indicata la percentuale di responsabilità tra le varie cause indicate;
la relazione in sede di accertamento tecnico preventivo era mancante di alcuni elementi valutativi in relazione alla preesistenza di infiltrazioni nell'interrato di parte attrice;
la consulenza era sbilanciata addossare la colpa delle infiltrazioni al muro in cemento armato senza valutare la
Pag. 6 a 9 concausa derivante dalla mancata impermeabilizzazione dell'immobile di parte attrice;
la relazione non aveva accertato le percentuali di responsabilità tra le varie cause indicate;
3. , nel contestare illegittima applicazione dell'articolo 2043 codice civile, Controparte_3 ha contestato la mancata valorizzazione della circostanza della preesistenza delle infiltrazioni alla realizzazione del muro in cemento armato e allo scolo delle acque pluviali dalla proprietà dello;
le microlesioni dei fabbricati dello , pur preesistenti da decenni, non avevano mai CP_3 CP_3 causato alcun danno;
non si comprendeva il fatto che le microlesioni e il canale pluviale erano esistenti da decenni senza avere arrecato danno e poi avevano arrecato danni solo quando il muro era stato edificato ex novo;
l'imputabilità allo era minima e invece era stata disposta la CP_3 condanna in solido.
4. I motivi di appello sopra riportati sono infondati.
4.1. Quanto alle contestazioni effettuate dal in ordine alla contestata preesistenza Pt_1 delle infiltrazioni alla realizzazione del muro in cemento armato e al fatto che il seminterrato presentasse umidità già in epoca per antecedente alla costruzione del muro in cemento armato, deve essere confermato quanto già rilevato in sentenza e quanto accertato in sede di ATP mediante valutazioni tecniche, e cioè che non vi era prova di infiltrazioni rilevanti preesistenti, ma solo della presenza di macchie di umidità; tale circostanza non aveva alcuna rilevanza, considerato che, come pure accertato dal CTU mediante sopralluogo, le infiltrazioni lamentate da parte attrice e verificatesi a seguito della realizzazione del nuovo muro, non consistono soltanto in macchie di umidità, bensì anche in “gocciolamento in atto”; il fatto dedotto che il fenomeno interessava l'intera parete di parte attrice e non solo la parte adiacente al muro in C.A. è del pari ininfluente, atteso il fatto che il consulente ha accertato che la sola esistenza di un “punto” di infiltrazione può determinare la penetrazione d'acqua all'interno dell'abitazione e la sua diffusione anche all'intera parete a confine;
del pari anche le allegazioni circa la preesistenza di una schermatura interna con rivestimento in sughero sono del tutto irrilevanti tenuto conto del fatto che la aveva Per_1 proceduto all'istallazione della detta schermatura solo per “mascherare le macchie di umidita”, come pure riconosciuto dal nella comparsa di risposta di primo grado, e non per porre Pt_1 rimedio ad infiltrazioni con gocciolamento, come accertato dal CTU;
il consulente ha accertato che la costruzione del nuovo muro in c.a., in sostituzione di quello in pietra esistente, aveva determinato l'inizio di infiltrazioni abbondanti attraverso il muro contiguo di parte attrice e che le misure adottate dal al fine di prevenire le infiltrazioni (drenaggio con tubo di raccolta Pt_1 collegato alla fognatura, apposizione di tessuto- non tessuto, chiusino di raccolta delle acque superficiali) detti rimedi non avevano impedito il verificarsi delle infiltrazioni, tenuto conto della mancanza di drenaggio sotto al livello del terreno, l'inadeguata dimensione del chiusino, la mancanza di impermeabilizzazione, così che deve ritenersi comprovato il nesso causale tra l'opera eseguita e il danno accertato;
in ordine alle contestazioni circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 2043 codice civile, perché il CTU avrebbe negato la presenza di colpa nell'operato del atteso che aveva riconosciuto che nella costruzione Parte_1 del muro in cemento armato le opere erano state eseguite a regola d'arte, va rilevato che al contrario il CTU ha rilevato le criticità nella realizzazione dell'opera sopra indicate;
quanto al fatto che l'imperizia doveva essere ascritta al progettista dell'opera o all'appaltatore, va rilevato che il proprietario risponde in ogni caso dei danni cagionati a terzi imputabili al progettista o all'appaltatore ex art 2055 cc (Cass. n. 7553/2021; Cass. n. 4745/2025).
4.2. Quanto alle contestazioni sollevate dallo , che in primo grado è restato CP_3 contumace, riguardo alla circostanza della asserita preesistenza delle infiltrazioni alla realizzazione del muro in cemento armato e allo scolo delle acque pluviali dalla proprietà dello zingaro, vanno richiamate le argomentazioni sopra già effettuate in relazione all'accertata presenza solo di macchie di umidità e non di fenomeni di gocciolamento;
quanto alle le microlesioni dei fabbricati dello , lo stesso non ha dato prova della preesistenza nel tempo e della incidenza delle CP_3 infiltrazioni imputabili alle microlesioni in epoca antecedente rispetto al momento in cui è stato eseguito l'accertamento tecnico preventivo;
il dato di fatto è che il CTU ha accertato quale concausa dei danni accertati la presenza delle dette microlesioni.
4.3. Quanto alla contestazione relativa al mancato accertamento delle percentuali di responsabilità, sollevata sia dal che dallo , va rilevato che l'art. 2055 c.c. prevede Pt_1 CP_3
Pag. 7 a 9 che : “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
Il con la comparsa di costituzione in primo grado e con le memorie ex art. 183 cpc, Pt_1 ha unicamente richiesto il rigetto della domanda o l'accertamento della responsabilità dello
, senza proporre alcuna domanda in ordine all'accertamento del grado di colpa di ciascun CP_3 danneggiante concorrente;
lo è restato contumace;
non è stata proposta alcuna domanda CP_3 in ordine all'accertamento del grado delle rispettive responsabilità; il Tribunale correttamente ha accertato la corresponsabilità dei convenuti e ne ha disposto la condanna in solido (solo in relazione al pagamento delle somme dovute a risarcimento del danno – per i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni ha disposto la condanna di ciascun convenuto in relazione ai lavori da eseguire nelle rispettive porzioni di proprietà); del tutto correttamente il CTU si è limitato ad accertare la sussistenza di concause attribuibili sia al che allo;
come stabilito dal Pt_1 CP_3 citato art. 2055 cc, colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.
Va confermata l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di espletamento in appello di ulteriore CTU tenuto conto della completezza delle indagini eseguite, della mancanza di contestazioni specifiche e del fatto che la domanda di accertamento del grado delle rispettive responsabilità è domanda nuova non proponibile in appello.
5. Riguardo l'eccezione di prescrizione sollevata dallo , si contesta il decorso di “ben CP_3 più di cinque anni dalle lamentate infiltrazioni per lo meno in parte qua riconducibili alle proprietà dello ”; parte appellata ha contestato l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 345 Controparte_3 cpc.
La contestazione di parte appellata è fondata ed il motivo deve essere dichiarato inammissibile, dichiarazione che può essere disposta anche di ufficio.
Va rilevato che in ordine all'eccezione di prescrizione la Cassazione ha statuito, con orientamento rimasto costante, che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio (Sentenza n. 91 del 15/01/1965, n. 1762 del 20/05/1969; n. 307 del 05/02/1974; Cas. N. 3411/18).
Ai sensi dell'art. 2938 cc il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta;
l'art. 345 co. 2 cpc prevede che non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione.
6. L'appellante principale e quello incidentale, integralmente soccombenti, vanno condannati, in solido, a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile complessità bassa della causa e dell'attività prestata con parametri compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3
, avverso la sentenza n. 178/2022 pubblicata il 07/04/2022 dal Tribunale di Larino, così
[...] provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
conferma la sentenza impugnata;
-condanna e , in solido, al pagamento, Parte_1 Controparte_3 in favore di e delle spese del presente grado di Controparte_1 Controparte_2 giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
Pag. 8 a 9 -dichiara che a carico sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 341/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 178/2022 pubblicata il 07/04/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1285/17 R.G., avente ad oggetto: danni a cose
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSCIA Parte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliato in CORSO NAZIONALE 75 TERMOLI presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. , Controparte_2 C.F._2 quali eredi di Persona_1 con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA NOBILE N.11 C/O AVV. GAETANO CATERINA 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATI
E contro
( CF ) Controparte_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Anna Scafati elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO presso lo studio dell'avv. Anna Scafati alla via Mazzini, 38
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/2/25, tenuta con trattazione scritta:
-per Il l'avv. COSCIA SIMONE chiede che la Corte voglia Parte_1 così provvedere:
“
1. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre rinnovazione/integrazione della CTU come sopra indicato;
Pag. 1 a 9
2. NEL MERITO: Riformare la Sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale di Larino nel senso di accertare e dichiarare l'estraneità del nella causazione delle Parte_1 infiltrazioni presenti nella proprietà ; Parte_2
3. Conseguentemente, escludere totalmente il dagli Parte_1 oneri di esecuzione dei lavori di rifacimento nonché dal risarcimento del danno subito dalla proprietà ; Parte_2
4. In subordine, Riformare la Sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale di Larino nel senso di accertare, anche all'esito della eventuale rinnovazione o integrazione della CTU, l'effettiva responsabilità del tenuto conto delle concause sopra evidenziate;
Pt_1
5. Conseguentemente, rimodulare pro quota gli oneri di esecuzione dei lavori di rifacimento nonché il risarcimento del danno subito dalla proprietà ;
6. Con vittoria di Parte_2 spese, competenze e compensi di Giudizio di entrambi i gradi di giudizio”;
-per gli appellati + 1, l'avv. GIANNONE ANTONIO precisa le Controparte_1 conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e verbali di causa.
-Per l'appellato-appellante incidentale l'avv. Anna Scafati chiede che la Controparte_3 Corte voglia così provvedere:
“previo rinnovo della CTU 1) Nel merito, accogliere l'appello principale con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata;
2) In via gradata, accogliere l'appello incidentale e in totale riforma della sentenza impugnata: a) Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sig. nella causazione dei danni da infiltrazione per cui è causa: Controparte_3 in via subordinata: b) Dichiarare la prescrizione dell'azione intentata dai sigg. CP_1
e contro il sig. . In via ulteriormente gradata c)
[...] Controparte_2 Controparte_3 Accertare e dichiarare che la responsabilità delle dedotte infiltrazioni è solo in minima parte attribuibile al sig. e, per l'effetto lo condanni ad un risarcimento proporzionale al Controparte_3 suo grado di responsabilità, comunque inferiore a quello statuito in sentenza di primo grado anche ricorrendo a criteri equitativi nel caso non si proceda al rinnovo della CTU.
In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 24/10/17, , quale proprietaria di una Persona_1 casa per civile abitazione in alla via Giulio Cesare n. 12, conveniva in giudizio Parte_1
e il comune di , chiedendo condannarsi gli stessi, in solido tra Controparte_3 Parte_1 loro, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti nel vano terraneo di sua proprietà mediante esecuzione dei lavori meglio indicati nella CTU del 18.8.2016 dell'Arch. Persona_2 redatta in sede di ATP, espletata nel contraddittorio dei convenuti, nonché al
[...] risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella somma di euro 3.383,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Deduceva, in particolare, l'attrice che, a confine con la sua proprietà, vi era un terrapieno di proprietà del sig. , destinato alla coltivazione di ortaggi e che il Comune di Controparte_3
aveva demolito, lungo la via Giulio Cesare, l'antico muro di contenimento in Parte_1 pietra del fondo di proprietà dello , costruendo, in sua sostituzione, un muro in cemento CP_3 armato;
a seguito di tale intervento, avevano cominciato a verificarsi copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle piogge e dalle irrigazioni delle coltivazioni dello nel vano terraneo CP_3 dell'abitazione dell'attrice, al punto da rendere il locale inutilizzabile;
rappresentava di aver già esperito un ricorso per ATP (R.G. 245/2016) nei confronti dei convenuti per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua, delle misure atte ad eliminare l'inconveniente e dell'ammontare dei danni patiti;
il CTU nominato in sede di ATP, aveva accertato che le cause delle infiltrazioni erano da ricondurre alla sostituzione, ad opera del lungo la via Giulio Cesare, dell'antico Pt_1 muro di contenimento in pietra del fondo dello con un nuovo muro in cemento armato;
il CP_3
CTU aveva indicato i lavori necessari per l'eliminazione dell'inconveniente e quantificato i danni subiti dall'attrice nella somma di euro 3.383,13; chiedeva, pertanto, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti nel vano terraneo di sua
Pag. 2 a 9 proprietà mediante esecuzione dei lavori meglio indicati nella relazione tecnica del 18.8.2016 dell'Arch. , CTU nominato in sede di ATP, nonché al risarcimento dei danni Persona_2 subiti dall'attrice pari ai costi occorrenti per ripristinare l'immobile nello status quo ante, pari ad euro 3.383,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Parte_1 essendo l'attrice, sig.ra , venuta a mancare in data 1.12.2017; nel merito, Persona_1 precisava che il muro di contenimento sito tra via G. Cesare ed il terreno di proprietà del sig.
e del vicino (non parte in causa), originariamente era di proprietà del sig. Controparte_3 CP_3
e di altri soggetti, e che successivamente al crollo di parte di tale muro (avvenuto nel
[...] 2009 a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terreno del sig. ), lo stesso, con una CP_3 porzione di terreno, era stato concesso al con atto di donazione a titolo gratuito, al fine Pt_1 di permettere i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ad opera del rilevava di aver Pt_1 provveduto, del tutto correttamente, sulla base della determina dell'amministrazione comunale n. 160 del 11.9.2009 e della delibera della giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo n. 21 del 21.3.2010, alla sostituzione del muro, in quanto il muro in pietra completamente cementato e in assenza di qualsiasi tipo di protezione (drenaggio, guaina), costituito da mattoni forati che non offrivano garanzie di permeabilità, precedentemente esistente, impediva un normale deflusso delle acque provocando una spinta eccessiva sullo stesso, tanto che lo stesso era in parte crollato a causa delle infiltrazioni d'acqua; la aveva dovuto provvedere a Per_1 schermare internamente con un rivestimento in sughero al fine di mascherare le macchie di umidità dovute alle infiltrazioni, come evincibile dal verbale del 29.3.2022; pertanto le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'abitazione attorea erano iniziate già molto tempo prima della realizzazione del muro;
i lavori di sostituzione del muro erano iniziati in data 20.12.2010 e si erano conclusi in data 18.10.2011; successivamente il comune era dovuto intervenire nuovamente sul muro per apportare dei miglioramenti come da relazione datata 29.7.2012, a firma dell'NG. protocollata dal Comune in data 31.7.2012 n. 2043, consistenti nel riempimento di un Per_3 avvallamento del terreno di proprietà dello in prossimità dei chiusini e nella realizzazione CP_3 di quattro fori sul nuovo muro che avrebbero permesso un deflusso maggiore delle acque meteoriche;
deduceva di aver provveduto ad uno sbancamento del terreno per una profondità di circa m. 2,00, che non aveva mutato gli equilibri consolidati del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
sosteneva che il passaggio da un muro in pietra cementificata ad un muro in cemento armato aveva migliorato il drenaggio delle acque meteoriche, essendo stato apposto, a ridosso del nuovo muro, un sistema drenante alla cui base era stato posto un tubo drenante collegato al pozzetto fognario;
l'abitazione della , sviluppantesi su 3 livelli di cui due fuori terra e uno Per_1 seminterrato, era stata costruita sin dall'origine senza alcuna impermeabilizzazione o isolamento, soprattutto nella parte adiacente il terreno;
nel dicembre 2010, si era riscontrato un distacco del terreno dal muro di proprietà della e dei manufatti a confine di detto muro, che scaricano Per_1 l'acqua meteorica direttamente sul terreno, dove erano presenti microlesioni preesistenti alla costruzione del nuovo muro, che favorivano le infiltrazioni nel muro di confine;
era intervenuto soltanto con riferimento al lembo di terra donato al a seguito della frana, essendo la Pt_1 restante parte di proprietà privata;
dalla relazione di CTU esperita in sede di ATP, si desumeva che l'acqua che provocava umidità nell'abitazione attorea proveniva dal terreno di proprietà del sig.
, il quale non aveva provveduto ad incanalare adeguatamente mediante grondaie e pluviali CP_3 le acque meteoriche provenienti dai tetti dei propri fabbricati;
tra i piccoli manufatti di proprietà del sig. , a confine con la proprietà attorea, vi erano delle microlesioni tipiche delle CP_3 strutture realizzate in aderenza che favorivano le suddette infiltrazioni. Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per intervenuto decesso della sig.ra , e nel merito, rigettarsi la Per_1 domanda proposta nei confronti del dichiarando l'esclusiva responsabilità del sig. Pt_1
, condannandolo ad incanalare adeguatamente le acque meteoriche provenienti dai tetti CP_3 dei propri manufatti.
rimaneva contumace. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di ATP, si costituivano i sigg.ri e quali Controparte_1 CP_2 eredi di , che si riportavano a tutto quanto già dedotto, e richiesto da Persona_1
; acquisite le produzioni documentali, espletato interrogatorio formale di Persona_1 parte attrice e assunte le prove orali con due testi di parte convenuta, Il Tribunale di Larino con
Pag. 3 a 9 sentenza n. 178/2022 pubblicata il 07/04/2022, così provvedeva:
“- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, - condanna il convenuto Parte_1
, in persona del sindaco p.t., ad eseguire le opere indicate nei punti 1,2, e 3 di cui in parte
[...] motiva della presente sentenza;
- condanna il convenuto ad eseguire le opere indicate nei punti a) e b) di Controparte_3 cui in parte motiva della presente sentenza;
- condanna i convenuti , in persona del sindaco p.t., e Parte_1 CP_3
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, e
[...] Controparte_2
, nella somma di euro 3.727,84 (somma già comprendente la rivalutazione Controparte_1 monetaria e gli interessi legali fino alla presente pronuncia), oltre interessi legali che matureranno successivamente alla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, e , in solido tra loro, Controparte_3 Parte_1 a rimborsare a parte attrice, e , le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 giudizio di ATP che si liquidano in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 2.910,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., se dovuti come per legge;
- condanna i convenuti, e , in solido tra loro, Controparte_3 Parte_1 a rimborsare a parte attrice, e , le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., se dovuti come per legge;
- pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP definitivamente a carico per il 50% del convenuto e per il residuo 50% del convenuto ”. Parte_1 Controparte_3
Il Tribunale rilevava che si erano costituiti in giudizio, in luogo dell'attrice, gli eredi della stessa, sigg.ri e , sicché il contraddittorio era stato Controparte_1 Controparte_2 sanato nel corso del giudizio, senza necessità di dichiararne l'interruzione; il decesso dell'attrice, contrariamente da quanto asserito dal convenuto, non avrebbe certamente potuto comportare la nullità dell'atto di citazione, ma, se del caso, l'interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c.; dalla relazione di CTU redatta dall'Arch. , in sede di ATP, che veniva Persona_2 condivisa in quanto immune da vizi logici, si desumeva che le infiltrazioni d'acqua lamentate da parte attrice erano dipese, almeno in parte, dagli interventi realizzati dal Comune di
[...]
(demolizione del vecchio muro in pietra a secco, a tratti crollato, e realizzazione di un Parte_1 manufatto in c.a.): la costruzione del nuovo muro in c.a., in sostituzione di quello in pietra esistente, aveva determinato l'inizio di infiltrazioni abbondanti attraverso il muro contiguo al terrapieno nel seminterrato dei sigg.ri ; pur avendo il nella Parte_2 Pt_1 costruzione di siffatto muro, realizzato un drenaggio con tubo di raccolta collegato alla fognatura pubblica e posto in opera, per tutta la lunghezza dello scavo sul lato del terreno, il c.d. tessuto non tessuto, e pur avendo realizzato un chiusino atto a raccogliere le acque superficiali e a convogliarle nella fognatura in corrispondenza dello spigolo a valle, tuttavia lo stesso non aveva realizzato alcuna impermeabilizzazione tra il muro del piano seminterrato di proprietà attorea e il terreno, in fase di scavo e rinterro eseguiti per la realizzazione del muro e, in particolare, non aveva apposto alcuna forma di protezione dalle infiltrazioni come il drenaggio o la guaina;
“il drenaggio realizzato dietro al nuovo muro in c.a. è appoggiato direttamente sul muro della proprietà
[...]
”, mentre alcuna protezione del muro sotto il livello del terreno era stata attuata;
il Parte_3 chiusino per la raccolta delle acque meteoriche era troppo piccolo per garantire un adeguato deflusso delle stesse;
il CTU aveva ritenuto che, avendo la realizzazione del nuovo muro in c.a. in sostituzione di quello preesistente in pietra, mutato gli equilibri consolidati del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, e non avendo il adottato siffatte misure di Pt_1 protezione dall'umidità, si era verificato il fenomeno di infiltrazione d'acqua lamentato da parte attrice e manifestantesi, secondo quanto accertato dal CTU, in un fenomeno di disgregazione dell'intonaco, per effetto delle infiltrazioni, riguardante tutta la superficie, e in un gocciolamento in prossimità dello spigolo perpendicolare a via Giulio Cesare;
il CTU aveva altresì precisato che il rinterro seguito allo scavo dopo l'esecuzione dei lavori aveva determinato una maggiore
Pag. 4 a 9 permeabilità del terreno di riporto rispetto a quello compattato preesistente ai lavori, determinando un aumento notevole delle infiltrazioni nella proprietà ; il CTU Parte_2 aveva chiarito che i due interventi correttivi effettuati dal successivamente alla Pt_1 realizzazione del muro (consistenti nel riempimento di un avvallamento del terreno di proprietà
in prossimità del chiusino e nella realizzazione di cinque fori sul nuovo muro in c.a., di cui CP_3 4 di diametro pari a circa 30 mm. e di profondità variabile da 60 a 80 cm, e uno di diametro pari a circa 100 mm e profondità pari a circa 80 cm) posti in essere lungo la fascia a confine con il fabbricato , non erano sufficienti ad evitare il fenomeno;
Il CTU aveva Parte_2 individuato, tra i fattori determinanti le infiltrazioni lamentate da parte attrice, oltre che la mancata realizzazione di misure di protezione al momento della realizzazione del nuovo muro da parte del anche la mancanza di adeguato incanalamento del pluviale per il Pt_1 convogliamento delle acque meteoriche, raccolte da uno dei tetti dei piccoli manufatti di proprietà
, posti a confine con la proprietà , nonché l'esistenza di microlesioni CP_3 Parte_2 tipiche delle strutture diverse realizzate in aderenza e in epoche diverse, presenti tra i manufatti di proprietà ; la responsabilità in merito alle suddette infiltrazioni, seppure in gran parte CP_3 imputabile all'omessa adozione di misure di protezione dalle infiltrazioni da parte del Comune di
, era altresì da imputare, sia pure in minima parte, al convenuto Parte_1 CP_3
, rimasto contumace nel giudizio;
il teste NG. , aveva confermato
[...] Testimone_1 che lo non aveva provveduto ad una corretta canalizzazione di alcune gronde;
alcuna CP_3 rilevanza assume la circostanza (dedotta dal convenuto) circa la preesistenza delle Pt_1 infiltrazioni lamentate da parte attrice rispetto alla realizzazione del nuovo muro: tale circostanza, oltre ad essere stata smentita dal CTU mediante valutazioni tecniche, non assumeva alcuna rilevanza, considerato che, come pure accertato dal CTU mediante sopralluogo, le infiltrazioni lamentate da parte attrice e verificatesi a seguito della realizzazione del nuovo muro non consistevano soltanto in macchie di umidità, bensì anche in “gocciolamento in atto”; non assumeva rilevanza l'asserito mancato isolamento della costruzione della all'epoca della Pt_4 sua realizzazione, considerato che - a prescindere dalla tecnica utilizzata per l'isolamento della costruzione all'epoca della sua realizzazione -, era onere del comune convenuto, al momento della realizzazione del nuovo muro, adottare tutte le misure di protezione necessarie per evitare il fenomeno infiltrativo;
non assumeva rilevanza la circostanza che l'umidità riguardava l'intera parete di proprietà attorea a confine con il terreno, e non solo la porzione adiacente al terreno considerato che la sola esistenza di un “punto” di infiltrazione può determinare la penetrazione d'acqua all'interno dell'abitazione e la sua diffusione anche all'intera parete a confine;
le deduzioni effettuate dai testi escussi NG. e , circa la corretta Testimone_1 Testimone_2 realizzazione del nuovo muro sotto il profilo del drenaggio delle acque meteoriche non assumono alcuna rilevanza, trattandosi di valutazioni già demandate al CTU incaricato nel procedimento di ATP e dallo stesso smentite;
il CTU aveva ritenuto la corresponsabilità dei convenuti per le infiltrazioni verificatesi nell'abitazione attorea, e aveva individuato i lavori necessari per impedire il verificarsi di tale fenomeno, da eseguirsi da ciascuno dei convenuti;
in relazione alla posizione del Comune di (avuto riguardo alle parti di sua proprietà), erano necessari i Parte_1 seguenti interventi:
1. esecuzione di ulteriori fori nel muro di contenimento in c.a. (indicativamente 1 foro/mq . 80 mm di diametro e di lunghezza pari allo spessore del muro, per tutta la lunghezza dello stesso e per un'altezza pari a 1,50 m.) adottando gli opportuni accorgimenti per non recidere i ferri di armatura;
2. drenaggio e impermeabilizzazione della parte interrata del muro di proprietà , previo scavo a sezione obbligata nel terreno di proprietà Parte_3
, adiacente al muro a confine con il terrapieno, con successiva formazione di una cunetta CP_3 alla base del muro, con posa dell'impermeabilizzazione, del tubo drenante raccordato con la fognatura e formazione del drenaggio;
3. realizzazione, in luogo del chiusino esistente, troppo piccolo per garantire un adeguato smaltimento delle acque superficiali, di un pozzetto di raccolta con griglia e tubo collegato a quello esistente di convogliamento nella fognatura;
per quanto interessa la posizione del convenuto , erano necessari i seguenti interventi: a) Controparte_3 canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dal pluviale del manufatto di proprietà ; CP_3
b) sigillatura delle microlesioni esistenti tra il fabbricato a confine con i Parte_2 piccoli manufatti di proprietà ; i convenuti, e CP_3 Parte_1 CP_3
, andavano condannati, ciascuno per la parte di sua competenza, alla realizzazione delle
[...] opere indicate;
il CTU aveva quantificato i costi necessari per il ripristino dello status quo ante nell'abitazione attorea, tenendo conto del Prezziario della Regione Molise – Opere Edili 2014, nella
Pag. 5 a 9 somma di euro 3.383,13 (già comprensiva di iva); i convenuti andavano condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori nella somma complessiva di euro 3.383,13, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (sul capitale rivalutato annualmente), dal deposito della relazione di CTU in sede di ATP (avvenuto in data 18.8.2016), per un complessivo importo (già inclusivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino alla pronuncia della sentenza) di euro 3.727,84, oltre interessi legali che matureranno successivamente alla pronuncia della sentenza, fino al soddisfo.
Il proponeva appello avverso tale pronuncia con Parte_1 citazione notificata il 28/10/22 e iscritta a ruolo il 04/11/2022, chiedendo che fosse esclusa la responsabilità del nella causazione delle infiltrazioni e che fosse escluso l'onere per il Pt_1 comune di eseguire i lavori di rifacimento e il risarcimento del danno;
in subordine chiedeva di rimodulare pro quota gli oneri di esecuzione dei lavori, nonché il risarcimento del danno subito dagli attori.
Si costituivano e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello, con vittoria di spese di grado di giudizio.
Si costituiva , con comparsa depositata tempestivamente il 19/4/23, Controparte_3 chiedendo l'accoglimento dell'appello principale;
proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di responsabilità dello;
in via subordinata, chiedeva che fosse CP_3 dichiarata la prescrizione dell'azione proposta dagli attori contro il convenuto;
in via CP_3 ulteriormente subordinata che fosse accertato che la responsabilità delle infiltrazioni è imputabile allo solo in minima parte e che fosse disposta la condanna il relazione al grado di CP_3 responsabilità.
Con ordinanza in data 28/9/23 venivano rigettate sia l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'esecuzione o dell'esecutività della sentenza appellata, sia l'istanza dell'appellante e dell'appellante incidentale volta a disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza del 20/2/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'unico articolato motivo di appello principale riguarda l'assunta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 cc - carenza di elemento soggettivo e oggettivo.
I motivi di appello incidentale sono i seguenti:
I) illegittima applicazione dell'art. 2043 cc;
II) prescrizione dell'azione di risarcimento danni da infiltrazioni.
Il Comune di assume che le infiltrazioni nell'interrato della proprietà Parte_1 attrice erano preesistenti alla realizzazione del muro in cemento armato;
Controparte_1 in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto che seminterrato presentava umidità già in epoca per antecedente alla costruzione del muro in cemento armato;
lo stesso aveva riconosciuto che il fenomeno interessava l'intera parete dell'edificio e non solo la parte adiacente al muro;
lo stesso aveva pure riconosciuto che la signora in epoca precedente alla costruzione del Pt_4 muro in cemento armato aveva posto una schermatura interna con rivestimento in sughero nella zona della scala di collegamento piano terra primo piano;
il test di aveva Testimone_2 confermato che il piano seminterrato era interessato da umidità già prima della costruzione del muro in cemento armato e che l'umidità riguardava l'intera parete dell'immobile; non vi era alcuna prova del nesso causale tra l'opera eseguita dal e le infiltrazioni lamentate dall'attrice; vi Pt_1 era inoltre carenza dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 2043 codice civile perché il CTU aveva negato la presenza di colpa nell'operato del , atteso che aveva Parte_1 riconosciuto che nella costruzione del muro in cemento armato le opere erano state eseguite a regola d'arte; se viera colpa per imperizia questa doveva essere ascritta al progettista dell'opera o all'appaltatore; la era stata indicata la percentuale di responsabilità tra le varie cause indicate;
la relazione in sede di accertamento tecnico preventivo era mancante di alcuni elementi valutativi in relazione alla preesistenza di infiltrazioni nell'interrato di parte attrice;
la consulenza era sbilanciata addossare la colpa delle infiltrazioni al muro in cemento armato senza valutare la
Pag. 6 a 9 concausa derivante dalla mancata impermeabilizzazione dell'immobile di parte attrice;
la relazione non aveva accertato le percentuali di responsabilità tra le varie cause indicate;
3. , nel contestare illegittima applicazione dell'articolo 2043 codice civile, Controparte_3 ha contestato la mancata valorizzazione della circostanza della preesistenza delle infiltrazioni alla realizzazione del muro in cemento armato e allo scolo delle acque pluviali dalla proprietà dello;
le microlesioni dei fabbricati dello , pur preesistenti da decenni, non avevano mai CP_3 CP_3 causato alcun danno;
non si comprendeva il fatto che le microlesioni e il canale pluviale erano esistenti da decenni senza avere arrecato danno e poi avevano arrecato danni solo quando il muro era stato edificato ex novo;
l'imputabilità allo era minima e invece era stata disposta la CP_3 condanna in solido.
4. I motivi di appello sopra riportati sono infondati.
4.1. Quanto alle contestazioni effettuate dal in ordine alla contestata preesistenza Pt_1 delle infiltrazioni alla realizzazione del muro in cemento armato e al fatto che il seminterrato presentasse umidità già in epoca per antecedente alla costruzione del muro in cemento armato, deve essere confermato quanto già rilevato in sentenza e quanto accertato in sede di ATP mediante valutazioni tecniche, e cioè che non vi era prova di infiltrazioni rilevanti preesistenti, ma solo della presenza di macchie di umidità; tale circostanza non aveva alcuna rilevanza, considerato che, come pure accertato dal CTU mediante sopralluogo, le infiltrazioni lamentate da parte attrice e verificatesi a seguito della realizzazione del nuovo muro, non consistono soltanto in macchie di umidità, bensì anche in “gocciolamento in atto”; il fatto dedotto che il fenomeno interessava l'intera parete di parte attrice e non solo la parte adiacente al muro in C.A. è del pari ininfluente, atteso il fatto che il consulente ha accertato che la sola esistenza di un “punto” di infiltrazione può determinare la penetrazione d'acqua all'interno dell'abitazione e la sua diffusione anche all'intera parete a confine;
del pari anche le allegazioni circa la preesistenza di una schermatura interna con rivestimento in sughero sono del tutto irrilevanti tenuto conto del fatto che la aveva Per_1 proceduto all'istallazione della detta schermatura solo per “mascherare le macchie di umidita”, come pure riconosciuto dal nella comparsa di risposta di primo grado, e non per porre Pt_1 rimedio ad infiltrazioni con gocciolamento, come accertato dal CTU;
il consulente ha accertato che la costruzione del nuovo muro in c.a., in sostituzione di quello in pietra esistente, aveva determinato l'inizio di infiltrazioni abbondanti attraverso il muro contiguo di parte attrice e che le misure adottate dal al fine di prevenire le infiltrazioni (drenaggio con tubo di raccolta Pt_1 collegato alla fognatura, apposizione di tessuto- non tessuto, chiusino di raccolta delle acque superficiali) detti rimedi non avevano impedito il verificarsi delle infiltrazioni, tenuto conto della mancanza di drenaggio sotto al livello del terreno, l'inadeguata dimensione del chiusino, la mancanza di impermeabilizzazione, così che deve ritenersi comprovato il nesso causale tra l'opera eseguita e il danno accertato;
in ordine alle contestazioni circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 2043 codice civile, perché il CTU avrebbe negato la presenza di colpa nell'operato del atteso che aveva riconosciuto che nella costruzione Parte_1 del muro in cemento armato le opere erano state eseguite a regola d'arte, va rilevato che al contrario il CTU ha rilevato le criticità nella realizzazione dell'opera sopra indicate;
quanto al fatto che l'imperizia doveva essere ascritta al progettista dell'opera o all'appaltatore, va rilevato che il proprietario risponde in ogni caso dei danni cagionati a terzi imputabili al progettista o all'appaltatore ex art 2055 cc (Cass. n. 7553/2021; Cass. n. 4745/2025).
4.2. Quanto alle contestazioni sollevate dallo , che in primo grado è restato CP_3 contumace, riguardo alla circostanza della asserita preesistenza delle infiltrazioni alla realizzazione del muro in cemento armato e allo scolo delle acque pluviali dalla proprietà dello zingaro, vanno richiamate le argomentazioni sopra già effettuate in relazione all'accertata presenza solo di macchie di umidità e non di fenomeni di gocciolamento;
quanto alle le microlesioni dei fabbricati dello , lo stesso non ha dato prova della preesistenza nel tempo e della incidenza delle CP_3 infiltrazioni imputabili alle microlesioni in epoca antecedente rispetto al momento in cui è stato eseguito l'accertamento tecnico preventivo;
il dato di fatto è che il CTU ha accertato quale concausa dei danni accertati la presenza delle dette microlesioni.
4.3. Quanto alla contestazione relativa al mancato accertamento delle percentuali di responsabilità, sollevata sia dal che dallo , va rilevato che l'art. 2055 c.c. prevede Pt_1 CP_3
Pag. 7 a 9 che : “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
Il con la comparsa di costituzione in primo grado e con le memorie ex art. 183 cpc, Pt_1 ha unicamente richiesto il rigetto della domanda o l'accertamento della responsabilità dello
, senza proporre alcuna domanda in ordine all'accertamento del grado di colpa di ciascun CP_3 danneggiante concorrente;
lo è restato contumace;
non è stata proposta alcuna domanda CP_3 in ordine all'accertamento del grado delle rispettive responsabilità; il Tribunale correttamente ha accertato la corresponsabilità dei convenuti e ne ha disposto la condanna in solido (solo in relazione al pagamento delle somme dovute a risarcimento del danno – per i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni ha disposto la condanna di ciascun convenuto in relazione ai lavori da eseguire nelle rispettive porzioni di proprietà); del tutto correttamente il CTU si è limitato ad accertare la sussistenza di concause attribuibili sia al che allo;
come stabilito dal Pt_1 CP_3 citato art. 2055 cc, colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.
Va confermata l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di espletamento in appello di ulteriore CTU tenuto conto della completezza delle indagini eseguite, della mancanza di contestazioni specifiche e del fatto che la domanda di accertamento del grado delle rispettive responsabilità è domanda nuova non proponibile in appello.
5. Riguardo l'eccezione di prescrizione sollevata dallo , si contesta il decorso di “ben CP_3 più di cinque anni dalle lamentate infiltrazioni per lo meno in parte qua riconducibili alle proprietà dello ”; parte appellata ha contestato l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 345 Controparte_3 cpc.
La contestazione di parte appellata è fondata ed il motivo deve essere dichiarato inammissibile, dichiarazione che può essere disposta anche di ufficio.
Va rilevato che in ordine all'eccezione di prescrizione la Cassazione ha statuito, con orientamento rimasto costante, che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio (Sentenza n. 91 del 15/01/1965, n. 1762 del 20/05/1969; n. 307 del 05/02/1974; Cas. N. 3411/18).
Ai sensi dell'art. 2938 cc il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta;
l'art. 345 co. 2 cpc prevede che non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione.
6. L'appellante principale e quello incidentale, integralmente soccombenti, vanno condannati, in solido, a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile complessità bassa della causa e dell'attività prestata con parametri compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3
, avverso la sentenza n. 178/2022 pubblicata il 07/04/2022 dal Tribunale di Larino, così
[...] provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
conferma la sentenza impugnata;
-condanna e , in solido, al pagamento, Parte_1 Controparte_3 in favore di e delle spese del presente grado di Controparte_1 Controparte_2 giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
Pag. 8 a 9 -dichiara che a carico sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 9 a 9