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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. US ME, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3139/2021 R.G.A.C. vertente TRA
(C.F. / P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Noia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, Via Popilia n. 132.
- ATTRICE - E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 patrocin iulio Settino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Via C. Tripodi n. 2/A. - CONVENUTO - e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Luigi Ripoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montalto Uffugo (CS), Via A. Manzoni n. 128. - CONVENUTA - con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Clausi - TERZA CHIAMATA - Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Parte_1
conveniva in giudizio il e la IG.ra
[...] Controparte_1
, chiedendo che, sabilità, uno Controparte_2 dei due convenuti fosse condannato al risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento verificatosi in data 9 gennaio 2020 nei propri locali commerciali, siti al piano terra dell'edificio condominiale ubicato nel Comune di Rende alla via Ciro Menotti n. 15.
L'attore esponeva che l'allagamento era stato causato da una copiosa perdita d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante, di proprietà della IG.ra
Pag. 1 a 8 , e che tale evento aveva provocato ingenti danni alle strutture, alle CP_2 hiature elettroniche e alla merce in vendita. Evidenziava, inoltre, che nella causa per Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P., R.G. 2802/2020) il CTU Ing. nominato dal Presidente, aveva concluso, Persona_1 individuando la causa in un "malfunzionamento dell'impianto, più precisamente di una termovalvola", senza però statuire in modo definitivo sulla responsabilità, lasciando incertezza tra una condotta colposa della IG.ra e una CP_2 responsabilità del quale custode dell'impianto. CP_1
Si costituiva in giudizio il , contestando ogni Controparte_1 addebito. Sosteneva che la esse essere ascritta esclusivamente alla IG.ra , in quanto la perdita si era originata da una CP_2 parte dell'impianto di riscaldamento posta all'interno della sua proprietà esclusiva e, pertanto, sotto la sua esclusiva custodia. Evidenziava come, ai sensi dell'art. 1117 c.c., l'impianto centralizzato è da considerarsi bene comune solo fino al punto di diramazione nelle singole unità immobiliari. Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice,
per essere manlevato da ogni eventuale Controparte_3
Si costituiva altresì la IG.ra , la quale eccepiva la propria Controparte_2 carenza di responsabilità. Affermava che i lavori di distacco dei radiatori, necessari per la tinteggiatura delle pareti, erano stati eseguiti da un tecnico incaricato dall'amministrazione Riferiva che l'impianto di CP_4 riscaldamento centralizzato del condominio presentava già note problematiche di funzionamento, come da comunicazione dello stesso amministratore ai condomini. In via subordinata, sosteneva che la polizza assicurativa stipulata dal con coprisse anche la responsabilità civile dei CP_1 Controparte_3 singoli condomini per danni da spargimento d'acqua, chiedeva pertanto che la compagnia fosse tenuta a indennizzare l'attore. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la quale contestava l'operatività della Controparte_3 polizza per il sinistro in oggetto, eccependo che l'evento non rientrava nelle garanzie prestate, in quanto non derivante da "rottura accidentale" ma da operazioni di manutenzione. La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni e l'espletamento di una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata all'Ing. , al fine Persona_2 di accertare con precisione le cause del sinistro, individuare le responsabilità e quantificare i danni. All'esito, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione alla data del 18 Settembre 2025 con i termini di cui all'art. 190 cpc. Nel merito la domanda attorea è fondata e quindi deve essere accolta nella parte in cui chiede la condanna della convenuta , mentre va rigettata Controparte_2 nei confronti del . Controparte_1
Pagina 2 di 8 La fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, mentre il custode e, quindi il convenuto per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale. L'istruttoria della causa è stata espletata anche tramite prova per testi e, i testi di parte attrice, e , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
l'allagamento, i essere arrivato nel negozio Testimone_2
e vedeva che lo stesso era allagato e dal soffitto in alcuni punti scendeva ancora acqua. Riferiva altresì che insieme al titolare dell'attività si adoperava per spostare macchinari, mobile e merce al fine di evitare che l'acqua potesse danneggiarli”. Dall'esame della documentazione prodotta emerge in modo pacifico e palese che l'allagamento dei locali di sia stato causato da una perdita Parte_1
d'acqua proveniente dall'impianto di riscaldamento situato nell'appartamento della IG.ra . Questa circostanza inoltre è confermata dalla relazione CP_2 tecnica a fir ng. nel procedimento per ATP, il quale riferisce: Per_1
“Al momento dell'accesso il magazzino presentava ancora i segni dell'allagamento: nel soffitto e nei paramenti, nella merce danneggiata (che è stata opportunamente stoccata); mentre i macchinari, il quadro elettrico e il motorino della saracinesca risultavano riparati. In merito ai danni lamentati: alle strutture, ai macchinari ed agli articoli, per come più estesamente trattato, dall'analisi documentale e sulla scia delle risultanze dei sopralluoghi svolti nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo, può affermarsi con assoluta chiarezza che questi siano ascrivibili alla percolazione dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento soprastante, dove erano stati smontati i caloriferi”. Anche l'Ing. , CTU nominato nel successivo procedimento di merito Per_2 conclude testè dicendo: “Esaminati gli atti di causa, espletato ogni altro approfondimento tecnico, valutate le osservazioni delle parti, relativamente ai quesiti posti miranti a determinare la causa delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti da parte attrice, si può asserire che è certa l'origine della fuoriuscita di liquidi (parte terminale/valvola termostatica di un termosifone dell'unità immobiliare di proprietà ……. CP_2
……….la più probabile genesi del sinistro può essere attribuita dall'utilizzo inappropriato della testa termostatica per la chiusura della valvola del termosifone da cui, successivamente, è avvenuta la fuoriuscita del fluido. La testa termostatica è una componente dell'impianto posta a valle del punto di diramazione e a servizio esclusivo dell'appartamento della convenuta”. Alla luce delle suddette risultanze, il soggetto gravato dall'obbligo di custodia della porzione di impianto da cui è originato il danno è Controparte_2
Dirimente è ai fini dell'attribuzione della responsabilità in capo alla convenuta
, l'art. 1117, n. 3 c.c. che, stabilisce che gli impianti di riscaldamento CP_2 rti comuni dell'edificio "fino al punto di diramazione ai locali di
Pagina 3 di 8 proprietà individuale dei singoli condomini" (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza N. 21763 del 29-07-2025). Supporta siffatto ragionamento, la giurisprudenza di legittimità che è costante nell'affermare che le tubazioni e i terminali (radiatori, valvole, detentori) che si trovano all'interno delle singole unità abitative, essendo al servizio esclusivo di queste, sono di proprietà e, conseguentemente, in custodia del singolo condomino (Cass. Sent. N. 9940 del 08.10.98; Cass. Sez. 3 n. 21763 del 29.07.2025). La CTU dell'Ing. basata su un'analisi oggettiva Per_2 ed immune da vizi logici e che questo giudice non può che condividere, ha individuato la "più probabile genesi del sinistro" non in un generico malfunzionamento dell'impianto, ma "dall'utilizzo inappropriato della testa termostatica per la chiusura della valvola del termosifone". Come spiegato dal consulente, in risposta alle osservazioni delle parti, < valvola termostatica è un organo di regolazione e non di chiusura ermetica;
per isolare il circuito in caso di rimozione del radiatore, è necessario l'uso di appositi tappi di sicurezza>. L'omissione di tale accorgimento tecnico da parte di chi ha in custodia la cosa, ovvero la signora
, costituisce una condotta negligente nella gestione della cosa in CP_2 custodia che la considera responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc.
Consegue che, una volta provato, da parte dell'attore, il nesso di derivazione causale tra il danno (infiltrazioni e danni all'interno dell'unità immobiliare) e la cosa, spetta a colui che intenda liberarsi dalla responsabilità, dimostrare che l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, cioè ad un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ivi compreso il fatto di un terzo o la condotta del danneggiato che si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, come fattore eccezionale, non prevedibile, dotato di impulso causale autonomo e, in quanto tale, di per sé sufficiente a produrre l'evento ( ex multis Cass. Civ., n. 25243 del 29.11.2006. Nel corso dell'attività istruttoria non sono emersi elementi idonei ad integrare il caso fortuito e quindi ad esonerare la convenuta da ogni responsabilità. Invero quanto da lei sostenuto a discarico, ovvero il malfunzionamento notorio dell'impianto condominiale ed il fatto che il distacco del radiatore fu eseguito da un tecnico inviato dall'amministratore, sono da considerarsi argomentazioni non idonee a escludere la sua responsabilità. La circostanza che il tecnico sia stato indicato dall'amministratore non trasferisce l'obbligo di custodia in capo al
. L'amministratore ha dichiarato in sede di interrogatorio formale CP_1 di aver solo fornito il contatto del manutentore, sconsigliando un intervento autonomo, senza però averlo incaricato a nome e per conto del CP_1
<ricordo solo che mi chiamò lamentando la necessità si smontare un termosifone ma io le sconsigliai di fare in autonomia tale intervento e di chiamare il nostro manutentore in quanto sui termosifoni sono installati dei misuratori di consumo e l'eventuale rimozione avrebbe comportato un allarme nel sistema e l'addebito del consumo nella misura massima>>
Pagina 4 di 8 ….<< io ho solo dato il numero del manutentore all e so che CP_2 si sono messi d'accordo tra loro>>. L'intervento è stat all'interno della proprietà privata della IG.ra , per sue esigenze personali (la CP_2 tinteggiatura) e, pertanto, ricadeva nella sua sfera di controllo e responsabilità. L'eventuale imperizia del tecnico da lei incaricato (o comunque fatto accedere alla sua proprietà) non costituisce caso fortuito, ma rientra nel rischio che il custode assume per le azioni di terzi che intervengono sulla cosa, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del tecnico stesso. Pertanto, in assenza della prova di un evento imprevedibile e inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, la IG.ra deve essere dichiarata responsabile dei danni subiti Controparte_2 dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ne consegue che la responsabilità del deve Controparte_1 essere esclusa, non avendo il danno avuto origine da una parte comune dell'impianto. Sulla quantificazione del danno Il CTU Ing. ha proceduto a una dettagliata quantificazione dei Persona_2 danni subiti da “I danni subiti da parte attrice, come da documentazione Parte_1
e relazioni in at elle parti), possono classificarsi in danni al fabbricato (immobile), merci e attrezzature. Nella planimetria che segue sono indicate le zone maggiormente affette dai lamentati fenomeni infiltrativi (solaio) e conseguenti tracimazioni sulle pareti adiacenti. L'immobile ha subito danni alle parti murarie per complessivi 4.232,32 euro come dettagliati nel computo riportato nell'Allegato C, calcolati con prezzario corrente (Regione Calabria – Prezzario Lavori Pubblici 2024). Relativamente alla questione
“pavimento”, pur concordando in linea di principio con le deduzioni del CTP della compagnia assicurativa, Ing. circa lo stato di degrado già presente, non può non rilevarsi Persona_3 che, come da foto lenza del CT di parte attrice, Ing. per Persona_4 effetto della prolungata imbibizione si sono ulteriormente degradati con distacco di parti friabili. Al fine di tenere in debita considerazione entrambi gli aspetti, lo scrivente CTU ha ipotizzato l'applicazione di nuova pavimentazione in sovrapposizione a quella esistente (senza necessità di demolizioni) esibendo in computo il 25% della somma totale. Per quanto concerne i danni ai beni consumabili (cancelleria) si possono ritenere congrui quelli stimati dell'Ing. Per_4 che a seguito di inventario (cfr. pag. 6 della propria relazione, in atti) riporta la somma
[...] di 390,61 euro, IVA esclusa, oltre ad un mancato guadagno (utile del 20%) per ulteriori 78,12 euro oltre IVA. In merito ai danni sulle attrezzature (fotocopiatrice, plotter e altri componenti elettrici), per quanto non comprovati da fatture, bensì da preventivi, fatta eccezione per la riparazione della serranda motorizzata, possono ritenersi congrui quelli allegati alla Per_ consulenza tecnica di parte attrice (Ing. per un totale di 6.160,00 euro oltre IVA, validati anche da precedente CTU, con l'applicazione del criterio basato sul degrado d'uso (decurtazione del 20%) opportunamente adottato dall'Ing. nella stima dei danni Per_3 acclusa alle proprie “Note tecniche controdeduttive e richieste di chiarimenti alla CTU espletata nel proc. civ. iscritto al n. 2802/2020 R.G.” in atti del presente procedimento. Pertanto la stima dei danni relativi alle attrezzature risulta pari a 4.928,00 euro oltre IVA.
Pagina 5 di 8 Ciò premesso, visti ed esaminati tutti gli atti di causa, ritenuto di aderire alle conclusioni del CTU Ing. , perchè sorrette da adeguata Persona_2 motivazione ed esenti da vizi logici, metodologici e processuali, in tutto il suo iter, appare ragionevole riconoscere a titolo di risarcimento la somma di € 10.324,05 euro oltre IVA. Trattandosi di un debito di valore, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della stima (ottobre 2024) fino alla data della presente sentenza, e su tale importo rivalutato andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo. La domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti di CP_3 deve essere dichiarata assorbita, stante il rigetto della domanda
[...] nei suoi confronti. Va invece esaminata la posizione della IG.ra rispetto alla medesima CP_2 polizza. La difesa della convenuta ha correttamente evidenziato che la polizza stipulata dal contiene una garanzia supplementare (c.d. CP_1
"ENERGY") che estende la copertura della responsabilità civile anche ai "conduttori delle unità immobiliari" per "danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua" L'eccezione di secondo cui la CP_3 garanzia non opererebbe perché il danno è avven "operazioni di manutenzione", è infondata. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che copre i "fatti accidentali" esclude unicamente i fatti dolosi, ma ricomprende quelli colposi, anche gravi, salvo espresse e specifiche limitazioni. L'evento in esame, pur derivando da una condotta negligente, riveste carattere di accidentalità ai fini assicurativi. Pertanto, la domanda di garanzia spiegata dalla IG.ra deve essere CP_2 accolta. è tenuta a manlevare la propria assicurata, IG.ra Controparte_3
, da quanto la stessa è tenuta a corrispondere all'attore a titolo di CP_2 risarcimento, interessi, spese di CTU e ctp e spese legali, nei limiti del massimale di polizza. Sulla determinazione e distribuzione delle spese legali Si osserva preliminarmente che le spese per l'accertamento tecnico preventivo ante causam, non costituiscono propriamente un danno risarcibile ma devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità mentre nel successivo giudizio di merito devono essere prese in considerazione come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 26478/2024; 21085/2023; Cass. n.20219). Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nella recente sentenza 13154/2025: “In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non
Pagina 6 di 8 componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ( n. 12759/1993; n. 1690/2000)” ..." (cfr. Tribunale di Siena, Sentenza n. 699/2025 del 25-11-2025). Ne consegue che queste seguono la soccombenza, se richieste. Nel caso di specie non si rinviene in atti richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la fase di ATP, mentre si rinviene la richiesta fatta dall'attore di vedersi riconoscere le spese sostenute per la CTP debitamente documentate mediante il versamento nel fascicolo telematico della fattura rilasciata dall'Ing. he pertanto deve essere riconosciuta Persona_4
e posta in capo alla socc (Cass n. 26729/2024). Controparte_2
I compensi professionali per il presente giudizio seguono la soccombenza e, vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso D.M.), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore dell'attore che ne ha fatto espressa richiesta sin dall'atto di citazione. La IG.ra , quale parte soccombente, è tenuta a rifondere Controparte_2 all'attore le spese del presente giudizio comprensivi altresì delle Parte_1 spese di CTP richieste dalla parte attrice e, debitamente documentate mediante produzione di fattura rilasciata da Ing. Persona_4
Le spese tra l'attore e il convenuto vengono compensate, in CP_1 considerazione dell'incertezza iniziale sulla ripartizione delle responsabilità, che ha ragionevolmente indotto l'attore a convenire in giudizio entrambi i soggetti. Nei rapporti tra il Condominio e la terza chiamata le spese vengono CP_3 parimenti compensate stante l'assorbimento della manleva. Nei rapporti tra la IG.ra e la terza chiamata quest'ultima, CP_2 CP_3 risultando soccombente sulla domanda di garanzia, è tenuta a rifondere alla IG.ra le spese di lite. CP_2
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto € 1.247,80, oltre IVA e CP se dovute, detratti eventuali acconti di già corrisposti, sono poste definitivamente a carico solidalmente di tutte le parti processuali (Corte di Cassazione n. 20314/2006). è tenuta a manlevare la propria assicurata, IG.ra Controparte_3
, da quanto la stessa è tenuta a corrispondere all'attore a titolo di CP_2 risarcimento, interessi, spese di CTU e ctp e spese legali, nei limiti del massimale di polizza.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pagina 7 di 8 1. Rigetta la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del Controparte_1
2. Accoglie la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della IG.ra e, per l'effetto, condanna quest'ultima Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.324,05, oltre IVA come per legge, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 7 ottobre 2024 alla data della presente sentenza, e interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
3. Condanna la IG.ra a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
[...]
0 di cui € 274,65 per esborsi e 2.265,35 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta.
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, solidalmente a carico delle parti processuali.
5. Pone a carico della IG.ra le spese di CTP sostenute dall'attore Controparte_2 nella fase di ATP, poiché richieste e debitamente documentate che, si liquidano in € 1.015,36.
6. Accoglie la domanda di garanzia proposta dalla IG.ra e, per Controparte_2
l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la IG.ra CP_2
di tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare in esecuzione del capo 2)
[...] della presente sentenza, delle spese legali liquidate al punto 3), nonché le spese di cui al punto 4 e 5) nei limiti del massimale di polizza. 7. Condanna a rifondere alla IG.ra Controparte_3 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi
[...] nali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge 8. Compensa le spese di lite tra e il Parte_1
. Controparte_1
9. Compensa le spese di lite tra il e Controparte_1 [...]
Controparte_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Cosenza, 15.12.2025
Il Gop
US ME
Pagina 8 di 8
(C.F. / P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Noia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, Via Popilia n. 132.
- ATTRICE - E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 patrocin iulio Settino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Via C. Tripodi n. 2/A. - CONVENUTO - e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Luigi Ripoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montalto Uffugo (CS), Via A. Manzoni n. 128. - CONVENUTA - con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Clausi - TERZA CHIAMATA - Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Parte_1
conveniva in giudizio il e la IG.ra
[...] Controparte_1
, chiedendo che, sabilità, uno Controparte_2 dei due convenuti fosse condannato al risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento verificatosi in data 9 gennaio 2020 nei propri locali commerciali, siti al piano terra dell'edificio condominiale ubicato nel Comune di Rende alla via Ciro Menotti n. 15.
L'attore esponeva che l'allagamento era stato causato da una copiosa perdita d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante, di proprietà della IG.ra
Pag. 1 a 8 , e che tale evento aveva provocato ingenti danni alle strutture, alle CP_2 hiature elettroniche e alla merce in vendita. Evidenziava, inoltre, che nella causa per Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P., R.G. 2802/2020) il CTU Ing. nominato dal Presidente, aveva concluso, Persona_1 individuando la causa in un "malfunzionamento dell'impianto, più precisamente di una termovalvola", senza però statuire in modo definitivo sulla responsabilità, lasciando incertezza tra una condotta colposa della IG.ra e una CP_2 responsabilità del quale custode dell'impianto. CP_1
Si costituiva in giudizio il , contestando ogni Controparte_1 addebito. Sosteneva che la esse essere ascritta esclusivamente alla IG.ra , in quanto la perdita si era originata da una CP_2 parte dell'impianto di riscaldamento posta all'interno della sua proprietà esclusiva e, pertanto, sotto la sua esclusiva custodia. Evidenziava come, ai sensi dell'art. 1117 c.c., l'impianto centralizzato è da considerarsi bene comune solo fino al punto di diramazione nelle singole unità immobiliari. Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice,
per essere manlevato da ogni eventuale Controparte_3
Si costituiva altresì la IG.ra , la quale eccepiva la propria Controparte_2 carenza di responsabilità. Affermava che i lavori di distacco dei radiatori, necessari per la tinteggiatura delle pareti, erano stati eseguiti da un tecnico incaricato dall'amministrazione Riferiva che l'impianto di CP_4 riscaldamento centralizzato del condominio presentava già note problematiche di funzionamento, come da comunicazione dello stesso amministratore ai condomini. In via subordinata, sosteneva che la polizza assicurativa stipulata dal con coprisse anche la responsabilità civile dei CP_1 Controparte_3 singoli condomini per danni da spargimento d'acqua, chiedeva pertanto che la compagnia fosse tenuta a indennizzare l'attore. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la quale contestava l'operatività della Controparte_3 polizza per il sinistro in oggetto, eccependo che l'evento non rientrava nelle garanzie prestate, in quanto non derivante da "rottura accidentale" ma da operazioni di manutenzione. La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni e l'espletamento di una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata all'Ing. , al fine Persona_2 di accertare con precisione le cause del sinistro, individuare le responsabilità e quantificare i danni. All'esito, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione alla data del 18 Settembre 2025 con i termini di cui all'art. 190 cpc. Nel merito la domanda attorea è fondata e quindi deve essere accolta nella parte in cui chiede la condanna della convenuta , mentre va rigettata Controparte_2 nei confronti del . Controparte_1
Pagina 2 di 8 La fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, mentre il custode e, quindi il convenuto per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale. L'istruttoria della causa è stata espletata anche tramite prova per testi e, i testi di parte attrice, e , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
l'allagamento, i essere arrivato nel negozio Testimone_2
e vedeva che lo stesso era allagato e dal soffitto in alcuni punti scendeva ancora acqua. Riferiva altresì che insieme al titolare dell'attività si adoperava per spostare macchinari, mobile e merce al fine di evitare che l'acqua potesse danneggiarli”. Dall'esame della documentazione prodotta emerge in modo pacifico e palese che l'allagamento dei locali di sia stato causato da una perdita Parte_1
d'acqua proveniente dall'impianto di riscaldamento situato nell'appartamento della IG.ra . Questa circostanza inoltre è confermata dalla relazione CP_2 tecnica a fir ng. nel procedimento per ATP, il quale riferisce: Per_1
“Al momento dell'accesso il magazzino presentava ancora i segni dell'allagamento: nel soffitto e nei paramenti, nella merce danneggiata (che è stata opportunamente stoccata); mentre i macchinari, il quadro elettrico e il motorino della saracinesca risultavano riparati. In merito ai danni lamentati: alle strutture, ai macchinari ed agli articoli, per come più estesamente trattato, dall'analisi documentale e sulla scia delle risultanze dei sopralluoghi svolti nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo, può affermarsi con assoluta chiarezza che questi siano ascrivibili alla percolazione dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento soprastante, dove erano stati smontati i caloriferi”. Anche l'Ing. , CTU nominato nel successivo procedimento di merito Per_2 conclude testè dicendo: “Esaminati gli atti di causa, espletato ogni altro approfondimento tecnico, valutate le osservazioni delle parti, relativamente ai quesiti posti miranti a determinare la causa delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti da parte attrice, si può asserire che è certa l'origine della fuoriuscita di liquidi (parte terminale/valvola termostatica di un termosifone dell'unità immobiliare di proprietà ……. CP_2
……….la più probabile genesi del sinistro può essere attribuita dall'utilizzo inappropriato della testa termostatica per la chiusura della valvola del termosifone da cui, successivamente, è avvenuta la fuoriuscita del fluido. La testa termostatica è una componente dell'impianto posta a valle del punto di diramazione e a servizio esclusivo dell'appartamento della convenuta”. Alla luce delle suddette risultanze, il soggetto gravato dall'obbligo di custodia della porzione di impianto da cui è originato il danno è Controparte_2
Dirimente è ai fini dell'attribuzione della responsabilità in capo alla convenuta
, l'art. 1117, n. 3 c.c. che, stabilisce che gli impianti di riscaldamento CP_2 rti comuni dell'edificio "fino al punto di diramazione ai locali di
Pagina 3 di 8 proprietà individuale dei singoli condomini" (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza N. 21763 del 29-07-2025). Supporta siffatto ragionamento, la giurisprudenza di legittimità che è costante nell'affermare che le tubazioni e i terminali (radiatori, valvole, detentori) che si trovano all'interno delle singole unità abitative, essendo al servizio esclusivo di queste, sono di proprietà e, conseguentemente, in custodia del singolo condomino (Cass. Sent. N. 9940 del 08.10.98; Cass. Sez. 3 n. 21763 del 29.07.2025). La CTU dell'Ing. basata su un'analisi oggettiva Per_2 ed immune da vizi logici e che questo giudice non può che condividere, ha individuato la "più probabile genesi del sinistro" non in un generico malfunzionamento dell'impianto, ma "dall'utilizzo inappropriato della testa termostatica per la chiusura della valvola del termosifone". Come spiegato dal consulente, in risposta alle osservazioni delle parti, < valvola termostatica è un organo di regolazione e non di chiusura ermetica;
per isolare il circuito in caso di rimozione del radiatore, è necessario l'uso di appositi tappi di sicurezza>. L'omissione di tale accorgimento tecnico da parte di chi ha in custodia la cosa, ovvero la signora
, costituisce una condotta negligente nella gestione della cosa in CP_2 custodia che la considera responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc.
Consegue che, una volta provato, da parte dell'attore, il nesso di derivazione causale tra il danno (infiltrazioni e danni all'interno dell'unità immobiliare) e la cosa, spetta a colui che intenda liberarsi dalla responsabilità, dimostrare che l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, cioè ad un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ivi compreso il fatto di un terzo o la condotta del danneggiato che si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, come fattore eccezionale, non prevedibile, dotato di impulso causale autonomo e, in quanto tale, di per sé sufficiente a produrre l'evento ( ex multis Cass. Civ., n. 25243 del 29.11.2006. Nel corso dell'attività istruttoria non sono emersi elementi idonei ad integrare il caso fortuito e quindi ad esonerare la convenuta da ogni responsabilità. Invero quanto da lei sostenuto a discarico, ovvero il malfunzionamento notorio dell'impianto condominiale ed il fatto che il distacco del radiatore fu eseguito da un tecnico inviato dall'amministratore, sono da considerarsi argomentazioni non idonee a escludere la sua responsabilità. La circostanza che il tecnico sia stato indicato dall'amministratore non trasferisce l'obbligo di custodia in capo al
. L'amministratore ha dichiarato in sede di interrogatorio formale CP_1 di aver solo fornito il contatto del manutentore, sconsigliando un intervento autonomo, senza però averlo incaricato a nome e per conto del CP_1
<ricordo solo che mi chiamò lamentando la necessità si smontare un termosifone ma io le sconsigliai di fare in autonomia tale intervento e di chiamare il nostro manutentore in quanto sui termosifoni sono installati dei misuratori di consumo e l'eventuale rimozione avrebbe comportato un allarme nel sistema e l'addebito del consumo nella misura massima>>
Pagina 4 di 8 ….<< io ho solo dato il numero del manutentore all e so che CP_2 si sono messi d'accordo tra loro>>. L'intervento è stat all'interno della proprietà privata della IG.ra , per sue esigenze personali (la CP_2 tinteggiatura) e, pertanto, ricadeva nella sua sfera di controllo e responsabilità. L'eventuale imperizia del tecnico da lei incaricato (o comunque fatto accedere alla sua proprietà) non costituisce caso fortuito, ma rientra nel rischio che il custode assume per le azioni di terzi che intervengono sulla cosa, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del tecnico stesso. Pertanto, in assenza della prova di un evento imprevedibile e inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, la IG.ra deve essere dichiarata responsabile dei danni subiti Controparte_2 dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ne consegue che la responsabilità del deve Controparte_1 essere esclusa, non avendo il danno avuto origine da una parte comune dell'impianto. Sulla quantificazione del danno Il CTU Ing. ha proceduto a una dettagliata quantificazione dei Persona_2 danni subiti da “I danni subiti da parte attrice, come da documentazione Parte_1
e relazioni in at elle parti), possono classificarsi in danni al fabbricato (immobile), merci e attrezzature. Nella planimetria che segue sono indicate le zone maggiormente affette dai lamentati fenomeni infiltrativi (solaio) e conseguenti tracimazioni sulle pareti adiacenti. L'immobile ha subito danni alle parti murarie per complessivi 4.232,32 euro come dettagliati nel computo riportato nell'Allegato C, calcolati con prezzario corrente (Regione Calabria – Prezzario Lavori Pubblici 2024). Relativamente alla questione
“pavimento”, pur concordando in linea di principio con le deduzioni del CTP della compagnia assicurativa, Ing. circa lo stato di degrado già presente, non può non rilevarsi Persona_3 che, come da foto lenza del CT di parte attrice, Ing. per Persona_4 effetto della prolungata imbibizione si sono ulteriormente degradati con distacco di parti friabili. Al fine di tenere in debita considerazione entrambi gli aspetti, lo scrivente CTU ha ipotizzato l'applicazione di nuova pavimentazione in sovrapposizione a quella esistente (senza necessità di demolizioni) esibendo in computo il 25% della somma totale. Per quanto concerne i danni ai beni consumabili (cancelleria) si possono ritenere congrui quelli stimati dell'Ing. Per_4 che a seguito di inventario (cfr. pag. 6 della propria relazione, in atti) riporta la somma
[...] di 390,61 euro, IVA esclusa, oltre ad un mancato guadagno (utile del 20%) per ulteriori 78,12 euro oltre IVA. In merito ai danni sulle attrezzature (fotocopiatrice, plotter e altri componenti elettrici), per quanto non comprovati da fatture, bensì da preventivi, fatta eccezione per la riparazione della serranda motorizzata, possono ritenersi congrui quelli allegati alla Per_ consulenza tecnica di parte attrice (Ing. per un totale di 6.160,00 euro oltre IVA, validati anche da precedente CTU, con l'applicazione del criterio basato sul degrado d'uso (decurtazione del 20%) opportunamente adottato dall'Ing. nella stima dei danni Per_3 acclusa alle proprie “Note tecniche controdeduttive e richieste di chiarimenti alla CTU espletata nel proc. civ. iscritto al n. 2802/2020 R.G.” in atti del presente procedimento. Pertanto la stima dei danni relativi alle attrezzature risulta pari a 4.928,00 euro oltre IVA.
Pagina 5 di 8 Ciò premesso, visti ed esaminati tutti gli atti di causa, ritenuto di aderire alle conclusioni del CTU Ing. , perchè sorrette da adeguata Persona_2 motivazione ed esenti da vizi logici, metodologici e processuali, in tutto il suo iter, appare ragionevole riconoscere a titolo di risarcimento la somma di € 10.324,05 euro oltre IVA. Trattandosi di un debito di valore, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della stima (ottobre 2024) fino alla data della presente sentenza, e su tale importo rivalutato andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo. La domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti di CP_3 deve essere dichiarata assorbita, stante il rigetto della domanda
[...] nei suoi confronti. Va invece esaminata la posizione della IG.ra rispetto alla medesima CP_2 polizza. La difesa della convenuta ha correttamente evidenziato che la polizza stipulata dal contiene una garanzia supplementare (c.d. CP_1
"ENERGY") che estende la copertura della responsabilità civile anche ai "conduttori delle unità immobiliari" per "danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua" L'eccezione di secondo cui la CP_3 garanzia non opererebbe perché il danno è avven "operazioni di manutenzione", è infondata. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che copre i "fatti accidentali" esclude unicamente i fatti dolosi, ma ricomprende quelli colposi, anche gravi, salvo espresse e specifiche limitazioni. L'evento in esame, pur derivando da una condotta negligente, riveste carattere di accidentalità ai fini assicurativi. Pertanto, la domanda di garanzia spiegata dalla IG.ra deve essere CP_2 accolta. è tenuta a manlevare la propria assicurata, IG.ra Controparte_3
, da quanto la stessa è tenuta a corrispondere all'attore a titolo di CP_2 risarcimento, interessi, spese di CTU e ctp e spese legali, nei limiti del massimale di polizza. Sulla determinazione e distribuzione delle spese legali Si osserva preliminarmente che le spese per l'accertamento tecnico preventivo ante causam, non costituiscono propriamente un danno risarcibile ma devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità mentre nel successivo giudizio di merito devono essere prese in considerazione come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 26478/2024; 21085/2023; Cass. n.20219). Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nella recente sentenza 13154/2025: “In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non
Pagina 6 di 8 componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ( n. 12759/1993; n. 1690/2000)” ..." (cfr. Tribunale di Siena, Sentenza n. 699/2025 del 25-11-2025). Ne consegue che queste seguono la soccombenza, se richieste. Nel caso di specie non si rinviene in atti richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la fase di ATP, mentre si rinviene la richiesta fatta dall'attore di vedersi riconoscere le spese sostenute per la CTP debitamente documentate mediante il versamento nel fascicolo telematico della fattura rilasciata dall'Ing. he pertanto deve essere riconosciuta Persona_4
e posta in capo alla socc (Cass n. 26729/2024). Controparte_2
I compensi professionali per il presente giudizio seguono la soccombenza e, vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso D.M.), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore dell'attore che ne ha fatto espressa richiesta sin dall'atto di citazione. La IG.ra , quale parte soccombente, è tenuta a rifondere Controparte_2 all'attore le spese del presente giudizio comprensivi altresì delle Parte_1 spese di CTP richieste dalla parte attrice e, debitamente documentate mediante produzione di fattura rilasciata da Ing. Persona_4
Le spese tra l'attore e il convenuto vengono compensate, in CP_1 considerazione dell'incertezza iniziale sulla ripartizione delle responsabilità, che ha ragionevolmente indotto l'attore a convenire in giudizio entrambi i soggetti. Nei rapporti tra il Condominio e la terza chiamata le spese vengono CP_3 parimenti compensate stante l'assorbimento della manleva. Nei rapporti tra la IG.ra e la terza chiamata quest'ultima, CP_2 CP_3 risultando soccombente sulla domanda di garanzia, è tenuta a rifondere alla IG.ra le spese di lite. CP_2
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto € 1.247,80, oltre IVA e CP se dovute, detratti eventuali acconti di già corrisposti, sono poste definitivamente a carico solidalmente di tutte le parti processuali (Corte di Cassazione n. 20314/2006). è tenuta a manlevare la propria assicurata, IG.ra Controparte_3
, da quanto la stessa è tenuta a corrispondere all'attore a titolo di CP_2 risarcimento, interessi, spese di CTU e ctp e spese legali, nei limiti del massimale di polizza.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pagina 7 di 8 1. Rigetta la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del Controparte_1
2. Accoglie la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della IG.ra e, per l'effetto, condanna quest'ultima Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.324,05, oltre IVA come per legge, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 7 ottobre 2024 alla data della presente sentenza, e interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
3. Condanna la IG.ra a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
[...]
0 di cui € 274,65 per esborsi e 2.265,35 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta.
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, solidalmente a carico delle parti processuali.
5. Pone a carico della IG.ra le spese di CTP sostenute dall'attore Controparte_2 nella fase di ATP, poiché richieste e debitamente documentate che, si liquidano in € 1.015,36.
6. Accoglie la domanda di garanzia proposta dalla IG.ra e, per Controparte_2
l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la IG.ra CP_2
di tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare in esecuzione del capo 2)
[...] della presente sentenza, delle spese legali liquidate al punto 3), nonché le spese di cui al punto 4 e 5) nei limiti del massimale di polizza. 7. Condanna a rifondere alla IG.ra Controparte_3 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi
[...] nali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge 8. Compensa le spese di lite tra e il Parte_1
. Controparte_1
9. Compensa le spese di lite tra il e Controparte_1 [...]
Controparte_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Cosenza, 15.12.2025
Il Gop
US ME
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