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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALZANO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1858/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11858/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200100723538000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 0972020010072353800, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2017, per il veicolo tg. Targa_3 La ricorrente sosteneva che il credito azionato era inesistente atteso che il veicolo sopra indicato era stato ceduto in data 10-12-2001 al sig Nominativo_1 con regolare atto;
che detta vendita risultava dalla documentazione prodotta;
che essa ricorrente da detta data non aveva nè il possesso, nè la disponibilità del veicolo;
che nell'anno 2017 pertanto la Regione Lazio non poteva azionare il credito relativo alla tassa automobilistica, in relazione all'indicato veicolo. La ricorrente, nel corso del procedimento, depositava sentenza emessa dal gdp di Roma, in data 31-7-2023, con la quale si attestava la perdita di possesso, in capo alla ricorrente, del veicolo Fiat tg. Targa_3 a decorrere dal 10-12-2001. La Corte Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n 11858/2024, rigettava il ricorso e compensava le spese del grado. Avverso detta decisione proponeva appello Ricorrente_1 sostendendo l'erroneità della decisione di primo grado atteso che erano insussistenti i presupposti per la correspensione della tassa automobilistica con riferimento al veicolo tg.Targa_3 Ad esito dell'udienza del 27-1-2026, la Corte decideva la controversia come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello proposto da Ricorrente_1 va accolto. La ricorrente, nel ricorso di primo grado, aveva sostenuto l'illegittimità della pretesa azionata dalla Regione Lazio per la tassa automobilistica del veicolo tg.Targa_3 per l'anno 2017, per insussistenza dei presupposti relativi a detta pretesa. La Corte di primo grado, pur prendendo atto della documentazione presentata dalla ricorrente che attestava la perdita di possesso del veicolo già dal 2001, rigettava il ricorso sul presupposto che la Ricorrente_1 risultava essere la formale intestataria del veicolo nel PRA, come previsto dall'art. 5, comma 32, d.l.n.953 del 1982 ed era quindi secondo i giudici di primo grado obbligata al pagamento della tassa automobilistica. Va però posto in rilievo che dalla documentazione depositata dalla ricorrente emergeva l'intervenuta perdita di possesso da parte della stessa del veicolo in questione tg.Targa_4 già dal 2002. Nel corso del procedimento la ricorrente aveva anche depositato sentenza emessa dal giudice di pace di Roma, N.P.IVA_1, che attestava la perdita del possesso dell'autovettura in questione in capo alla stessa. Dalla documetazione depositata emergeva dunque che l'appellante non risultava piu essere responsabile fiscalmente del veicolo e non era quindi dovuta la corresponsione della relativa tassa automobilistica. La Corte di cassazione ha di recente affermato che, in tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è collegata,dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, comma 7 e 8 del d.lgs n.285 del 1992 e 5,commi dal 32 al 37, del d.l. n.953 del 1982 ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita del possesso e della materiale disponibilità del veicolo dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario (Cass sez 5 2024 n.290609). Nella fattispecie dalla documentazione depositata e dalla sentenza emessa del giudice di pace di Roma è emerso con certezza che nel 2017 la Ricorrente_1 non aveva la disponibilità, nè il possesso del veicolo per averlo ceduto, con regolare atto di vendita, già molti anni prima. L'appello va dunque accolto. Si ritiene che le spese di lite del doppio grado debbano essere compensate atteso che la mancata trascrizione nel pra dell'atto di vendita del veicolo aveva determinato l'emissione dell'atto di accertamento da parte della regione Lazio e degli atti conseguenti a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello. spese del doppio grado compensate
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALZANO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1858/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11858/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200100723538000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 0972020010072353800, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2017, per il veicolo tg. Targa_3 La ricorrente sosteneva che il credito azionato era inesistente atteso che il veicolo sopra indicato era stato ceduto in data 10-12-2001 al sig Nominativo_1 con regolare atto;
che detta vendita risultava dalla documentazione prodotta;
che essa ricorrente da detta data non aveva nè il possesso, nè la disponibilità del veicolo;
che nell'anno 2017 pertanto la Regione Lazio non poteva azionare il credito relativo alla tassa automobilistica, in relazione all'indicato veicolo. La ricorrente, nel corso del procedimento, depositava sentenza emessa dal gdp di Roma, in data 31-7-2023, con la quale si attestava la perdita di possesso, in capo alla ricorrente, del veicolo Fiat tg. Targa_3 a decorrere dal 10-12-2001. La Corte Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n 11858/2024, rigettava il ricorso e compensava le spese del grado. Avverso detta decisione proponeva appello Ricorrente_1 sostendendo l'erroneità della decisione di primo grado atteso che erano insussistenti i presupposti per la correspensione della tassa automobilistica con riferimento al veicolo tg.Targa_3 Ad esito dell'udienza del 27-1-2026, la Corte decideva la controversia come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello proposto da Ricorrente_1 va accolto. La ricorrente, nel ricorso di primo grado, aveva sostenuto l'illegittimità della pretesa azionata dalla Regione Lazio per la tassa automobilistica del veicolo tg.Targa_3 per l'anno 2017, per insussistenza dei presupposti relativi a detta pretesa. La Corte di primo grado, pur prendendo atto della documentazione presentata dalla ricorrente che attestava la perdita di possesso del veicolo già dal 2001, rigettava il ricorso sul presupposto che la Ricorrente_1 risultava essere la formale intestataria del veicolo nel PRA, come previsto dall'art. 5, comma 32, d.l.n.953 del 1982 ed era quindi secondo i giudici di primo grado obbligata al pagamento della tassa automobilistica. Va però posto in rilievo che dalla documentazione depositata dalla ricorrente emergeva l'intervenuta perdita di possesso da parte della stessa del veicolo in questione tg.Targa_4 già dal 2002. Nel corso del procedimento la ricorrente aveva anche depositato sentenza emessa dal giudice di pace di Roma, N.P.IVA_1, che attestava la perdita del possesso dell'autovettura in questione in capo alla stessa. Dalla documetazione depositata emergeva dunque che l'appellante non risultava piu essere responsabile fiscalmente del veicolo e non era quindi dovuta la corresponsione della relativa tassa automobilistica. La Corte di cassazione ha di recente affermato che, in tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è collegata,dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, comma 7 e 8 del d.lgs n.285 del 1992 e 5,commi dal 32 al 37, del d.l. n.953 del 1982 ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita del possesso e della materiale disponibilità del veicolo dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario (Cass sez 5 2024 n.290609). Nella fattispecie dalla documentazione depositata e dalla sentenza emessa del giudice di pace di Roma è emerso con certezza che nel 2017 la Ricorrente_1 non aveva la disponibilità, nè il possesso del veicolo per averlo ceduto, con regolare atto di vendita, già molti anni prima. L'appello va dunque accolto. Si ritiene che le spese di lite del doppio grado debbano essere compensate atteso che la mancata trascrizione nel pra dell'atto di vendita del veicolo aveva determinato l'emissione dell'atto di accertamento da parte della regione Lazio e degli atti conseguenti a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello. spese del doppio grado compensate