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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5217/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 5 maggio
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Nicola Formica (c.f. ) presso il cui studio in C.F._2
Montoro (AV), via Roma 56, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE
CodiceFiscale_3
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Elio Benigni e Fabio C.F._5
Benigni, presso il cui studio in Avellino, alla Galleria di via Mancini, n.17, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avvocato Controparte_3 C.F._6
Sergio Urbano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._7
alla via S. Maria Cappella Vecchia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Michele Petretta
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e deducendo di essere proprietario di Controparte_1 Controparte_2
terreni agricoli, siti in Avellino alla Contrada S. Eustachio, della superficie complessiva di oltre un ettaro, individuati in Catasto terreni del comune di Avellino al foglio 3 con le particelle nn. 938, 258, 1152,1148, 1151 e 1186, di natura noccioleto da frutto.
Allegava in particolare di aver acquisito in proprietà esclusiva le particelle nn. 938,
258, 1148, 1152, 1151, che già precedentemente coltivava personalmente, per atto di divisione ereditaria del 19.01.2011, a seguito della successione mortis causa del genitore e di avere acquistato la particella n. 1186 da Persona_1 [...]
, in forza di compravendita del 29.12.2011; che i terreni agricoli, CP_3
identificati con le particelle 938, 258, 1152 e 1186, confinavano, da uno dei lati, con i
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda terreni, con annesso fabbricato, attualmente di proprietà dei coniugi Per_2
odierni convenuti;
che con atto di compravendita del 14.05.2014, i coniugi
[...]
avevano acquistato da , rispettivamente, la Controparte_4 Controparte_3
proprietà dei terreni agricoli riportati al foglio 3 con le p.lle nn. 234, 257, 260 e 1185, coltivati a noccioleto, e la proprietà sul fabbricato (con circostante corte), identificato in catasto del comune di Avellino al foglio 3 con p.lla 445; che i terreni agricoli di proprietà dell'attore erano da lui coltivati direttamente sin da quando era entrato nel possesso degli stessi, ovvero quantomeno dal mese di gennaio dell'anno 2011 e fino all'attualità, con lavoro proprio e dei propri familiari, con l'impiego di mezzi ed anche l'ausilio di soggetti terzi e che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il diritto di prelazione in suo favore con riferimento ai terreni agricoli individuati in C.T. del Comune di Avellino, al foglio 3, p.lle 234,257,260,1185, attualmente di proprietà del convenuto CP
, e dell'annesso fabbricato individuato sempre al foglio 3 con la p.lla 445,
[...]
attualmente di proprietà di oggetto della compravendita del Controparte_2
14.05.2014; che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riscatto ed il conseguente trasferimento in suo favore della proprietà dei terreni agricoli e dell'annesso fabbricato sopra indicati, a fronte del versamento della somma di €
150.000,00 o di somma diversa che verrà stabilita, con trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari di Avellino e con condanna delle parti convenute, ciascuno per i beni di proprietà, al rilascio in suo favore dei terreni agricoli individuati con le p.lle 234, 257, 260, 1185 e dell'annesso fabbricato individuato con la p.lla 445, nonché al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza n. 1647 del 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Avellino – dopo aver autorizzato la chiamata in causa della venditrice ed espletato attività istruttoria, mediante l'audizione dei testi e il Controparte_3 conferimento di un incarico di consulenza tecnica - ha rigettato la domanda attorea, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
14.103,00 in favore dei convenuti ed € 14.103,00 in favore dei terzi chiamati in causa.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il giudice di prime cure preliminarmente rilevava la validità dell'atto di citazione, osservando che risultava sottoscritto dal procuratore dell'attore, difformemente da quanto eccepito dai convenuti, e che la costituzione dei medesimi convenuti aveva sanato qualsiasi vizio di vocatio in ius ex art. 156 c.p.c.
Quanto al merito, il Giudice di primo grado rigettava la domanda attorea, escludendo che avesse provato la sua qualità di coltivatore diretto, Parte_1 presupposto per il riconoscimento del diritto di riscatto, prova resa nel caso di specie più gravosa sia dall'assenza di qualsiasi riscontro documentale, anche indiziario, della qualità di coltivatore diretto dell'istante, sia dal fatto che sia l'attore che il coniuge svolgevano una diversa attività lavorativa a tempo pieno, atteso che l'attore era lavoratore dipendente, quale funzionario, presso la Regione Campania con sede in Napoli e la moglie insegnante a tempo pieno;
a ciò andava aggiunto che sia il fondo posseduto che quello oggetto di domanda erano particolarmente estesi .
Nel negare il riconoscimento, in capo all'istante, della qualità di coltivatore diretto per difetto di prova, il Tribunale infatti rilevava che il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio risultava antecedente all'epoca di acquisto del fondo attoreo e che comunque tale iscrizione era stata in ogni caso cancellata nell'anno 2004; che l'unica fattura prodotta al fine di comprovare la vendita delle nocciole – in assenza peraltro di ulteriori fatture attestanti il carattere costante almeno della produzione e la vendita di nocciole, di scritture contabili e/o di contratti ulteriori relativi alla vendita dei frutti o all'acquisto di macchinari agricoli- era assolutamente inidonea a dimostrare la coltivazione diretta del fondo;
che le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dall'attore apparivano del tutto generiche, mentre tutti i testi indicati dai convenuti e dalla terza chiamata avevano riferito che sia il fondo attoreo sia quello oggetto dell'esercizio del riscatto erano coltivati da un terzo, tale che Per_3
raccoglieva i frutti e divideva il guadagno con i proprietari;
che il noccioleto, come accertato dal c.t.u., fin dal 2013 risultava espiantato.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 5 dicembre 2022, Parte_2
ha spiegato appello, deducendo a sostegno cinque motivi, e chiedendo,
[...] previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda venga accertato e dichiarato il suo diritto di prelazione con riferimento al fondo agricolo in C.T. del Comune di Avellino al foglio 3, p.lle 234, 257, 260, 1185, attualmente di proprietà del sig. e dell'annesso fabbricato Controparte_1
individuato al foglio 3, p.lla 445, attualmente di proprietà della sig. Controparte_2 oggetto di compravendita del 14.05.2014, per notar , rep.92729, Persona_4
racc. 35285, nonché il diritto al riscatto, che venga disposto il conseguente trasferimento in suo favore della proprietà dei terreni agricoli individuati con le p.lle
234, 257, 260, 1185, attualmente di proprietà del sig. , e dell'annesso CP
fabbricato individuato con la plla 445, attualmente di proprietà della sig.ra CP_2
a fronte del versamento della somma di € 150.000,00, ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà determinata dalla Corte, che venga ordinata la trascrizione della sentenza da emanare nei Pubblici Registri Immobiliari di Avellino ed ogni altra formalità necessaria agli effetti e conseguenze di legge, con condanna di CP
e al rilascio, ciascuno per quanto di sua spettanza, in favore
[...] Controparte_2 dell'appellante, degli immobili così riscattati ed al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 22 febbraio 2023, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato e temerario per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente riscatto.
In via subordinata, per il caso di accoglimento del gravame, hanno proposto appello incidentale condizionato, invocando il rimborso delle spese sostenute per migliorie e lavori di manutenzione straordinaria sul fondo rustico e sul fabbricato oggetto della controversia, pari ad € 5.000,00 per la sistemazione del terreno, recinzione e messa a dimora di piante, ad € 30.000,00 per lavori di ristrutturazione al fabbricato, realizzati prima della notifica dell'atto di citazione, ad € 15.000,00 per la stipula dell'atto di acquisto, comprensivi di compensi notarili e tecnici e ad € 2.000,00 corrisposti all'agenzia di mediazione Hanno infine chiesto, sempre in caso di CP_5
accoglimento del gravame, che venga disposto il pagamento di tali spese da parte del riscattante, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., e che la venditrice sia tenuta in solido
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda con il riscattante per il rimborso delle spese, in quanto responsabile per aver garantito l'assenza di soggetti confinanti titolari del diritto di prelazione, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13 marzo
2023, si è altresì costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto inammissibile, infondato e temerario, con vittoria delle spese di lite.
6. Rigettata, in data 18 gennaio 2023, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in ragione dell'insussistenza del requisito del fumus boni iuris di cui all'art. 283 c.p.c., la causa, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con ordinanza comunicata in data 5 maggio 2025.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 5 dicembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 7 novembre 2022 ad opera di e . Controparte_1 Controparte_2
8. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e merita pertanto di essere rigettato.
Per il principio della ragione più liquida - che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate dagli artt. 24 e
111 Cost. (cfr. in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito,
Cass. sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n.24883;
Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass.16 maggio 2006, n. 11356; Cass.
S.U. n. 9936 del 2014) – l'appello deve essere rigettato sulla base dell'infondatezza delle censure formulate con i prime tre motivi di impugnazione, esimendo questa
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Corte dal prendere partito in ordine alla questione, controversa tra le parti, relativa all'incidenza sull'interesse ad agire dell'appellante della sopravvenuta alienazione del fondo di sua proprietà, confinante con quello che si pretende di riscattare.
Tali motivi di impugnazione, che per evidenti ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, muniti di portata assorbente, sono evidentemente infondati.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, l'impugnante principale ha dedotto l'irrilevanza dell'iscrizione presso la Camera di Commercio e della tenuta delle scritture contabili ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, necessaria invece per la posizione di imprenditore agricolo;
a dire dell'appellante, il deposito dell'iscrizione alla camera di commercio e della fattura di vendita emessa dal era avvenuto al fine di comprovare la “agrarietà” del fondo oggetto di CP_3 prelazione e non la sua qualità soggettiva di coltivatore diretto. Nel caso di specie, ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, era irrilevante lo svolgimento di altra attività lavorativa principale, non essendo necessario uno svolgimento professionale dell'attività di coltivazione, ma solo che lo stesso fosse abituale.
Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata censurata la motivazione spesa dal
Giudice di prime cure nell'osservare che il noccioleto era stato espiantato già nell'anno 2013; nell'assunto dell'impugnante, l'impianto di un vigneto in sostituzione del noccioleto non poteva ritenersi sintomatico della non abitualità della coltivazione, essendo per converso tale mutamento indicativo della volontà di migliorare la resa del fondo;
peraltro, la posizione professionale rivestita dall'appellante, quale agronomo e funzionario della Regione Campania presso la
Direzione Generale Politiche Agricole, nella sede di Avellino, dimostrava il possesso di competenze specifiche per operare nel settore agricolo, che rendevano plausibile la sua attività di coltivazione.
Con il terzo motivo di gravame, l'impugnante ha inoltre denunciato l'erroneità della motivazione spesa dal Giudice di prime cure, nell'escludere che Parte_1 avrebbe potuto coltivare abitualmente il fondo confinante con quello oggetto di prelazione, in concomitanza con la sua attività principale.
Ha al riguardo protestato che il Tribunale aveva ritenuto gravosa la prova della qualità di coltivatore diretto, a causa dell'attività lavorativa principale dell'appellante
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e della moglie, senza considerare che il lavoro a tempo pieno non esclude la possibilità di dedicarsi alla coltivazione nei giorni liberi, festività e ferie e che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che l'appellante e la sua famiglia dedicano almeno novanta giorni all'anno alla coltivazione, utilizzando mezzi agricoli di proprietà; pur limitando il calcolo della capacità lavorativa all'istante ed alla sua consorte, senza tener conto dell'aiuto di almeno uno dei figli, considerando la coltivazione del fondo per almeno due giorni a settimana, ciascuno di essi dedicherebbe alla coltivazione come minimo 104 giornate all'anno, quantità pienamente compatibile con la coltivazione di entrambi i fondi, per la superficie complessiva di circa 18.000 mq, alla luce del principio secondo cui l'estensione del fondo complessivamente risultante non deve superare il triplo della capacità lavorativa.
Sulla base della tabella regionale indicativa del fabbisogno lavorativo per ettaro, risulterebbe dimostrato che la capacità lavorativa della famiglia dell'appellante sarebbe sufficiente per coltivare i fondi.
L'impugnante ha inoltre censurato l'operato del Giudice di primo grado per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dalla parte appellante, perché provenienti da soggetti legati a quest'ultima da rapporto di parentela, nonostante le circostanze dagli stessi riferite avessero trovato riscontro nelle deposizioni rese dai testi indicati dalla controparte.
Inoltre, ha protestato che il giudice di prime cure aveva dato credito alle testimonianze che indicavano la presenza di un terzo come coltivatore, Per_3
senza verificarne l'identità e valutare la veridicità di tali affermazioni, nonostante fosse dimostrato che il presunto era deceduto o inesistente. Infine, ha Per_3
affermato che la libertà del fondo oggetto di riscatto da coloni o altri insediamenti stabili era stata già affermata dalla venditrice nell'atto di compravendita, rendendo irrilevante la questione.
Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, questa
Corte distrettuale reputa pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza gravata nel pervenire al rigetto delle domande proposte da CP_3
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, per difetto di prova del requisito della coltivazione biennale del fondo del Parte_1
confinante.
Integra un principio pacifico, infatti, l'assunto secondo cui ai fini dell'utile esercizio del diritto di riscatto agrario, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è onere del retraente fornire la prova delle relative condizioni oggettive e soggettive, e quindi altresì della qualità di coltivatore diretto, posto che ciò che rileva non è il dato formale dell'iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative, bensì il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo (cfr. ex plurimis
Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. n. 14450/2005; Cass. n. 5673/2003), non potendo ritenersi vincolanti le decisioni assunte dalla P.A. in ordine alla iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti (cfr. Cass. 28 luglio 2005, n. 15805; Cass. sez. III
n.7265 del 2013).
Al riguardo, deve osservarsi che, difformemente da quanto dedotto dall'impugnante, il Giudice di prime cure non ha attribuito a tale iscrizione portata dirimente, limitandosi ad osservare che neppure l'efficacia di tale iscrizione poteva considerarsi persistente, avendo la terza chiamata documentato l'intervenuta Controparte_3 cancellazione dell'impresa nell'anno 2004.
Invero, la parte istante per il riscatto può ritenersi esonerata dalla prova dei requisiti, soggettivi e oggettivi, unicamente qualora la loro sussistenza sia ammessa, espressamente o implicitamente, dalla controparte, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa (ex plurimis: Cass. 01 aprile 2003, n. 4909; Cass. 06 aprile 2001, n. 5149; Cass. 01 giugno 2000, n. 7271); evenienza senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame, in cui i convenuti , costituendosi in giudizio, ebbero a negare Persona_2
espressamente la ricorrenza dei requisiti di tipo oggettivo e soggettivo per il riscatto, descrivendo le attività lavorative a tempo pieno svolte dal e dalla moglie, CP_3
come incompatibili con la abituale coltivazione del fondo, ed allegando altresì che i loro figli, peraltro ancora piccoli, erano tutti impegnati nello studio, tanto che sul terreno di proprietà dell'attore era presente un colono, denominato Per_5
[...]
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In tempi piuttosto recenti, inoltre, la Suprema Corte ha altresì avuto modo di precisare che ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con quello in vendita, è necessario che la coltivazione duri almeno da due anni, mentre non è indispensabile un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale, purché tale diritto sia stato acquisito in epoca antecedente al maturare delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione. (Cass. sez. 3, sentenza n. 2092 del 29/01/2013)
In particolare, mentre un'impostazione più restrittiva postula che la coltivazione sia stata effettuata in forza di uno dei titoli giuridici indicati nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, espressamente richiamati dall'art. 7, primo comma, dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (confr. Cass.civ. 29 novembre 2005, n. 26046), un diverso orientamento (cfr. la già citata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 29/01/2013) non richiede che la coltivazione del proprietario confinante sia stata legittimata o dal diritto dominicale – che comunque deve essere acquisito prima del maturare delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione - o da un contratto agrario, perché la norma non lega l'attribuzione del beneficio all'esistenza di una coltivazione
“qualificata”, ma solo avvenuta in base a un titolo legittimo.
Come rilevato da tale secondo orientamento minormente restrittivo, infatti, la norma, dopo aver previsto la riduzione a due anni del termine, già di quattro anni, previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilisce, che detto diritto di prelazione, spetta anche: “(...)
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.”
Ora, posto che nella legge in commento il termine di quattro anni, originariamente previsto per la prelazione dell'affittuario è stato ridotto a due, si è pacificamente affermata l'insostenibilità di un'interpretazione che, prescindendo del tutto dal canone letterale, volesse riconoscere al confinante il diritto di prelazione senza legarlo a un periodo minimo di coltivazione dei terreni finitimi già dallo stesso detenuti o posseduti (confr. Cass. civ. n. 26046 del 2005 cit.).
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Peraltro, se la trasparente ratio dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 è
l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima, tanto vero che è irrilevante l'attività svolta su fondi diversi da quello situato al confine (confr. Cass. civ. 27 gennaio 2010, n. 1712), l'interpretazione che esige una coltivazione qualificata dal titolo dominicale o da un contratto agrario introduce, secondo questo secondo orientamento, “un elemento spurio rispetto alla struttura dell'istituto, nella misura in cui lega la tutela dei programmi imprenditoriali del confinante ai requisiti richiesti per l'accesso alla prelazione” di chi sia insediato sul fondo in vendita “laddove l'unica condizione funzionale alla formazione di unità produttive agricole di dimensioni ottimali, secondo l'intento del legislatore, è che la coltivazione sia avvenuta in base a un titolo legittimo.”
Tanto debitamente premesso deve ritenersi la correttezza della sentenza gravata, nella parte in cui ha escluso la prova della coltivazione diretta del fondo nel biennio antecedente la vendita.
Alla luce del complesso delle risultanze testimoniali, correttamente apprezzate dal
Giudice di prime cure, reputa poi questa Corte che le deduzioni svolte con il terzo motivo, secondo cui la forza lavoro dell'istante e della consorte, comunque limitata ai fine settimana e alle giornate festive, sarebbe sufficiente a far fronte alle esigenze di coltivazione di entrambi i fondi, non siano dirimenti, difettando nel caso di specie la prova della pregressa coltivazione, per un periodo almeno biennale, del fondo da lui posseduto.
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che, come opportunamente rilevato dal
Giudice di prime cure, i testi indicati dalla parte attrice hanno riferito della coltivazione del fondo ad opera dell'istante in modo del tutto generico, senza fornire una precisa indicazione delle giornate;
peraltro, se il teste ha Testimone_1 riferito di un'attività di coltivazione, svolta dal solo appellante, per novanta giorni non consecutivi, tale racconto si riferisce esclusivamente al periodo successivo al
2013, e cioè alla coltivazione del vigneto, impiantato in sostituzione del noccioleto, e quindi ad un'epoca pacificamente infrabiennale, ove si consideri che la vendita del fondo di cui si domanda il riscatto risale al 14 maggio 2014 e l'espianto del noccioleto- come incontestatamente accertato dal primo giudice- risale all'anno 2013.
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L'individuazione dell'epoca dell'espianto del noccioleto – unica coltura invero indicata dall'attore nell'atto introduttivo, con riferimento al fondo di sua proprietà – riveste indubbia rilevanza probatoria, proprio la fine di delimitare temporalmente l'attività svolta presso il fondo, di cui l'appellante assume il carattere abituale.
A contrastare il tenore delle deposizioni dei testi indicati dalla parte attrice, già di per sé insufficienti, il Giudice di prime cure ha poi correttamente richiamato la diversa versione dei testi indicati dai convenuti e dalla chiamata in causa.
Ad avviso del Collegio, riveste al riguardo una valenza particolarmente significativa la deposizione del teste cugina sia di che di Testimone_2 Controparte_3
, che ha appunto testualmente riferito, sconfessando Parte_1
integralmente la prospettazione attorea, che “il signor ha coltivato Per_5 benissimo entrambi i fondi, fin dal momento della vendita”.
A fronte poi dei dubbi, sollevati dall'impugnante, in ordine alla corretta individuazione del soggetto che i convenuti assumono in concreto preposto alla coltivazione dei fondi – che sarebbe stato indicato in nato il Persona_5
1.6.1946 e deceduto il 24.2.2024 – soccorrono i chiarimenti forniti dagli odierni appellati, mediante la produzione di certificazione anagrafica proveniente dal
Comune di Avella, da cui risulta l'indicazione delle effettive generalità del soggetto preposto alla coltivazione in figlio di nato il Persona_6 Persona_7
23.6.1966. Appare dunque pienamente plausibile che l'erronea indicazione delle generalità di tale contadino fosse ascrivibile all'impiego per identificarlo del cognome materno, appunto anziché di quello paterno. Per_3
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, gli argomenti svolti nell'atto di gravame non appaiono pertanto fondati, infrangendosi contro l'accurato esame del compendio probatorio operato dal Giudice di prime cure.
Del resto, secondo una giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n. 11511 del
23/05/2014).
Del pari, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova – e cioè nel caso di specie l'odierno appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta. (Cass. sez. L,
Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
In ragione del complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure idonee a sovvertire o ad inficiare l'iter logico- giuridico seguito dal primo Giudice- nel ravvisare l'omesso assolvimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata- il gravame proposto deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue l'assorbimento delle questioni sollevate con il quarto e il quinto motivo, tese a prospettare la ricorrenza degli altri elementi per l'esercizio del diritto di riscatto, quali l'assenza di vendite nel biennio precedente l'esercizio di tale diritto, nonché la necessità di modificare, per effetto dell'accoglimento dell'appello, anche il regime delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
9. Al rigetto dell'appello principale, infine, consegue l'assorbimento dell'appello incidentale, proposto in via condizionata da e Controparte_1 Controparte_2
integrante invero riproposizione delle domande proposte dai convenuti per l'ipotesi di accoglimento della domanda di retratto, e volte ad ottenere il rimborso delle spese e dei miglioramenti arrecati al fondo.
10. Dal rigetto dell'appello consegue poi la condanna dell'appellante principale alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, spese che - alla luce dei parametri di cui al D.M. n.147 del 2022, e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta - si liquidano
RGn°5217/2022-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come da dispositivo che segue, con attribuzione agli avvocati Elio Benigni e Fabio
Benigni e all'avvocato Sergio Urbano, dichiaratisi anticipatari.
11. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115
(comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1647 del 2022:
1) Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_1
Controparte_2
3) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado di giudizio in favore degli appellati e Controparte_1 Controparte_2
spese che liquida nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avv. Elio e Fabio Benigni, dichiaratisi anticipatari;
4) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellata , spese che liquida Controparte_3
nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Urbano, dichiaratosi anticipatario;
5) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante principale.
RGn°5217/2022-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
CodiceFiscale_3
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5217/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 5 maggio
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Nicola Formica (c.f. ) presso il cui studio in C.F._2
Montoro (AV), via Roma 56, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE
CodiceFiscale_3
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Elio Benigni e Fabio C.F._5
Benigni, presso il cui studio in Avellino, alla Galleria di via Mancini, n.17, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avvocato Controparte_3 C.F._6
Sergio Urbano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._7
alla via S. Maria Cappella Vecchia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Michele Petretta
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e deducendo di essere proprietario di Controparte_1 Controparte_2
terreni agricoli, siti in Avellino alla Contrada S. Eustachio, della superficie complessiva di oltre un ettaro, individuati in Catasto terreni del comune di Avellino al foglio 3 con le particelle nn. 938, 258, 1152,1148, 1151 e 1186, di natura noccioleto da frutto.
Allegava in particolare di aver acquisito in proprietà esclusiva le particelle nn. 938,
258, 1148, 1152, 1151, che già precedentemente coltivava personalmente, per atto di divisione ereditaria del 19.01.2011, a seguito della successione mortis causa del genitore e di avere acquistato la particella n. 1186 da Persona_1 [...]
, in forza di compravendita del 29.12.2011; che i terreni agricoli, CP_3
identificati con le particelle 938, 258, 1152 e 1186, confinavano, da uno dei lati, con i
RGn°5217/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda terreni, con annesso fabbricato, attualmente di proprietà dei coniugi Per_2
odierni convenuti;
che con atto di compravendita del 14.05.2014, i coniugi
[...]
avevano acquistato da , rispettivamente, la Controparte_4 Controparte_3
proprietà dei terreni agricoli riportati al foglio 3 con le p.lle nn. 234, 257, 260 e 1185, coltivati a noccioleto, e la proprietà sul fabbricato (con circostante corte), identificato in catasto del comune di Avellino al foglio 3 con p.lla 445; che i terreni agricoli di proprietà dell'attore erano da lui coltivati direttamente sin da quando era entrato nel possesso degli stessi, ovvero quantomeno dal mese di gennaio dell'anno 2011 e fino all'attualità, con lavoro proprio e dei propri familiari, con l'impiego di mezzi ed anche l'ausilio di soggetti terzi e che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il diritto di prelazione in suo favore con riferimento ai terreni agricoli individuati in C.T. del Comune di Avellino, al foglio 3, p.lle 234,257,260,1185, attualmente di proprietà del convenuto CP
, e dell'annesso fabbricato individuato sempre al foglio 3 con la p.lla 445,
[...]
attualmente di proprietà di oggetto della compravendita del Controparte_2
14.05.2014; che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riscatto ed il conseguente trasferimento in suo favore della proprietà dei terreni agricoli e dell'annesso fabbricato sopra indicati, a fronte del versamento della somma di €
150.000,00 o di somma diversa che verrà stabilita, con trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari di Avellino e con condanna delle parti convenute, ciascuno per i beni di proprietà, al rilascio in suo favore dei terreni agricoli individuati con le p.lle 234, 257, 260, 1185 e dell'annesso fabbricato individuato con la p.lla 445, nonché al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza n. 1647 del 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Avellino – dopo aver autorizzato la chiamata in causa della venditrice ed espletato attività istruttoria, mediante l'audizione dei testi e il Controparte_3 conferimento di un incarico di consulenza tecnica - ha rigettato la domanda attorea, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
14.103,00 in favore dei convenuti ed € 14.103,00 in favore dei terzi chiamati in causa.
RGn°5217/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il giudice di prime cure preliminarmente rilevava la validità dell'atto di citazione, osservando che risultava sottoscritto dal procuratore dell'attore, difformemente da quanto eccepito dai convenuti, e che la costituzione dei medesimi convenuti aveva sanato qualsiasi vizio di vocatio in ius ex art. 156 c.p.c.
Quanto al merito, il Giudice di primo grado rigettava la domanda attorea, escludendo che avesse provato la sua qualità di coltivatore diretto, Parte_1 presupposto per il riconoscimento del diritto di riscatto, prova resa nel caso di specie più gravosa sia dall'assenza di qualsiasi riscontro documentale, anche indiziario, della qualità di coltivatore diretto dell'istante, sia dal fatto che sia l'attore che il coniuge svolgevano una diversa attività lavorativa a tempo pieno, atteso che l'attore era lavoratore dipendente, quale funzionario, presso la Regione Campania con sede in Napoli e la moglie insegnante a tempo pieno;
a ciò andava aggiunto che sia il fondo posseduto che quello oggetto di domanda erano particolarmente estesi .
Nel negare il riconoscimento, in capo all'istante, della qualità di coltivatore diretto per difetto di prova, il Tribunale infatti rilevava che il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio risultava antecedente all'epoca di acquisto del fondo attoreo e che comunque tale iscrizione era stata in ogni caso cancellata nell'anno 2004; che l'unica fattura prodotta al fine di comprovare la vendita delle nocciole – in assenza peraltro di ulteriori fatture attestanti il carattere costante almeno della produzione e la vendita di nocciole, di scritture contabili e/o di contratti ulteriori relativi alla vendita dei frutti o all'acquisto di macchinari agricoli- era assolutamente inidonea a dimostrare la coltivazione diretta del fondo;
che le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dall'attore apparivano del tutto generiche, mentre tutti i testi indicati dai convenuti e dalla terza chiamata avevano riferito che sia il fondo attoreo sia quello oggetto dell'esercizio del riscatto erano coltivati da un terzo, tale che Per_3
raccoglieva i frutti e divideva il guadagno con i proprietari;
che il noccioleto, come accertato dal c.t.u., fin dal 2013 risultava espiantato.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 5 dicembre 2022, Parte_2
ha spiegato appello, deducendo a sostegno cinque motivi, e chiedendo,
[...] previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda venga accertato e dichiarato il suo diritto di prelazione con riferimento al fondo agricolo in C.T. del Comune di Avellino al foglio 3, p.lle 234, 257, 260, 1185, attualmente di proprietà del sig. e dell'annesso fabbricato Controparte_1
individuato al foglio 3, p.lla 445, attualmente di proprietà della sig. Controparte_2 oggetto di compravendita del 14.05.2014, per notar , rep.92729, Persona_4
racc. 35285, nonché il diritto al riscatto, che venga disposto il conseguente trasferimento in suo favore della proprietà dei terreni agricoli individuati con le p.lle
234, 257, 260, 1185, attualmente di proprietà del sig. , e dell'annesso CP
fabbricato individuato con la plla 445, attualmente di proprietà della sig.ra CP_2
a fronte del versamento della somma di € 150.000,00, ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà determinata dalla Corte, che venga ordinata la trascrizione della sentenza da emanare nei Pubblici Registri Immobiliari di Avellino ed ogni altra formalità necessaria agli effetti e conseguenze di legge, con condanna di CP
e al rilascio, ciascuno per quanto di sua spettanza, in favore
[...] Controparte_2 dell'appellante, degli immobili così riscattati ed al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 22 febbraio 2023, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato e temerario per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente riscatto.
In via subordinata, per il caso di accoglimento del gravame, hanno proposto appello incidentale condizionato, invocando il rimborso delle spese sostenute per migliorie e lavori di manutenzione straordinaria sul fondo rustico e sul fabbricato oggetto della controversia, pari ad € 5.000,00 per la sistemazione del terreno, recinzione e messa a dimora di piante, ad € 30.000,00 per lavori di ristrutturazione al fabbricato, realizzati prima della notifica dell'atto di citazione, ad € 15.000,00 per la stipula dell'atto di acquisto, comprensivi di compensi notarili e tecnici e ad € 2.000,00 corrisposti all'agenzia di mediazione Hanno infine chiesto, sempre in caso di CP_5
accoglimento del gravame, che venga disposto il pagamento di tali spese da parte del riscattante, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., e che la venditrice sia tenuta in solido
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda con il riscattante per il rimborso delle spese, in quanto responsabile per aver garantito l'assenza di soggetti confinanti titolari del diritto di prelazione, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13 marzo
2023, si è altresì costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto inammissibile, infondato e temerario, con vittoria delle spese di lite.
6. Rigettata, in data 18 gennaio 2023, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in ragione dell'insussistenza del requisito del fumus boni iuris di cui all'art. 283 c.p.c., la causa, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con ordinanza comunicata in data 5 maggio 2025.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 5 dicembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 7 novembre 2022 ad opera di e . Controparte_1 Controparte_2
8. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e merita pertanto di essere rigettato.
Per il principio della ragione più liquida - che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate dagli artt. 24 e
111 Cost. (cfr. in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito,
Cass. sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n.24883;
Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass.16 maggio 2006, n. 11356; Cass.
S.U. n. 9936 del 2014) – l'appello deve essere rigettato sulla base dell'infondatezza delle censure formulate con i prime tre motivi di impugnazione, esimendo questa
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Corte dal prendere partito in ordine alla questione, controversa tra le parti, relativa all'incidenza sull'interesse ad agire dell'appellante della sopravvenuta alienazione del fondo di sua proprietà, confinante con quello che si pretende di riscattare.
Tali motivi di impugnazione, che per evidenti ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, muniti di portata assorbente, sono evidentemente infondati.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, l'impugnante principale ha dedotto l'irrilevanza dell'iscrizione presso la Camera di Commercio e della tenuta delle scritture contabili ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, necessaria invece per la posizione di imprenditore agricolo;
a dire dell'appellante, il deposito dell'iscrizione alla camera di commercio e della fattura di vendita emessa dal era avvenuto al fine di comprovare la “agrarietà” del fondo oggetto di CP_3 prelazione e non la sua qualità soggettiva di coltivatore diretto. Nel caso di specie, ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, era irrilevante lo svolgimento di altra attività lavorativa principale, non essendo necessario uno svolgimento professionale dell'attività di coltivazione, ma solo che lo stesso fosse abituale.
Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata censurata la motivazione spesa dal
Giudice di prime cure nell'osservare che il noccioleto era stato espiantato già nell'anno 2013; nell'assunto dell'impugnante, l'impianto di un vigneto in sostituzione del noccioleto non poteva ritenersi sintomatico della non abitualità della coltivazione, essendo per converso tale mutamento indicativo della volontà di migliorare la resa del fondo;
peraltro, la posizione professionale rivestita dall'appellante, quale agronomo e funzionario della Regione Campania presso la
Direzione Generale Politiche Agricole, nella sede di Avellino, dimostrava il possesso di competenze specifiche per operare nel settore agricolo, che rendevano plausibile la sua attività di coltivazione.
Con il terzo motivo di gravame, l'impugnante ha inoltre denunciato l'erroneità della motivazione spesa dal Giudice di prime cure, nell'escludere che Parte_1 avrebbe potuto coltivare abitualmente il fondo confinante con quello oggetto di prelazione, in concomitanza con la sua attività principale.
Ha al riguardo protestato che il Tribunale aveva ritenuto gravosa la prova della qualità di coltivatore diretto, a causa dell'attività lavorativa principale dell'appellante
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e della moglie, senza considerare che il lavoro a tempo pieno non esclude la possibilità di dedicarsi alla coltivazione nei giorni liberi, festività e ferie e che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che l'appellante e la sua famiglia dedicano almeno novanta giorni all'anno alla coltivazione, utilizzando mezzi agricoli di proprietà; pur limitando il calcolo della capacità lavorativa all'istante ed alla sua consorte, senza tener conto dell'aiuto di almeno uno dei figli, considerando la coltivazione del fondo per almeno due giorni a settimana, ciascuno di essi dedicherebbe alla coltivazione come minimo 104 giornate all'anno, quantità pienamente compatibile con la coltivazione di entrambi i fondi, per la superficie complessiva di circa 18.000 mq, alla luce del principio secondo cui l'estensione del fondo complessivamente risultante non deve superare il triplo della capacità lavorativa.
Sulla base della tabella regionale indicativa del fabbisogno lavorativo per ettaro, risulterebbe dimostrato che la capacità lavorativa della famiglia dell'appellante sarebbe sufficiente per coltivare i fondi.
L'impugnante ha inoltre censurato l'operato del Giudice di primo grado per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dalla parte appellante, perché provenienti da soggetti legati a quest'ultima da rapporto di parentela, nonostante le circostanze dagli stessi riferite avessero trovato riscontro nelle deposizioni rese dai testi indicati dalla controparte.
Inoltre, ha protestato che il giudice di prime cure aveva dato credito alle testimonianze che indicavano la presenza di un terzo come coltivatore, Per_3
senza verificarne l'identità e valutare la veridicità di tali affermazioni, nonostante fosse dimostrato che il presunto era deceduto o inesistente. Infine, ha Per_3
affermato che la libertà del fondo oggetto di riscatto da coloni o altri insediamenti stabili era stata già affermata dalla venditrice nell'atto di compravendita, rendendo irrilevante la questione.
Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, questa
Corte distrettuale reputa pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza gravata nel pervenire al rigetto delle domande proposte da CP_3
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
, per difetto di prova del requisito della coltivazione biennale del fondo del Parte_1
confinante.
Integra un principio pacifico, infatti, l'assunto secondo cui ai fini dell'utile esercizio del diritto di riscatto agrario, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è onere del retraente fornire la prova delle relative condizioni oggettive e soggettive, e quindi altresì della qualità di coltivatore diretto, posto che ciò che rileva non è il dato formale dell'iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative, bensì il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo (cfr. ex plurimis
Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. n. 14450/2005; Cass. n. 5673/2003), non potendo ritenersi vincolanti le decisioni assunte dalla P.A. in ordine alla iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti (cfr. Cass. 28 luglio 2005, n. 15805; Cass. sez. III
n.7265 del 2013).
Al riguardo, deve osservarsi che, difformemente da quanto dedotto dall'impugnante, il Giudice di prime cure non ha attribuito a tale iscrizione portata dirimente, limitandosi ad osservare che neppure l'efficacia di tale iscrizione poteva considerarsi persistente, avendo la terza chiamata documentato l'intervenuta Controparte_3 cancellazione dell'impresa nell'anno 2004.
Invero, la parte istante per il riscatto può ritenersi esonerata dalla prova dei requisiti, soggettivi e oggettivi, unicamente qualora la loro sussistenza sia ammessa, espressamente o implicitamente, dalla controparte, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa (ex plurimis: Cass. 01 aprile 2003, n. 4909; Cass. 06 aprile 2001, n. 5149; Cass. 01 giugno 2000, n. 7271); evenienza senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame, in cui i convenuti , costituendosi in giudizio, ebbero a negare Persona_2
espressamente la ricorrenza dei requisiti di tipo oggettivo e soggettivo per il riscatto, descrivendo le attività lavorative a tempo pieno svolte dal e dalla moglie, CP_3
come incompatibili con la abituale coltivazione del fondo, ed allegando altresì che i loro figli, peraltro ancora piccoli, erano tutti impegnati nello studio, tanto che sul terreno di proprietà dell'attore era presente un colono, denominato Per_5
[...]
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In tempi piuttosto recenti, inoltre, la Suprema Corte ha altresì avuto modo di precisare che ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con quello in vendita, è necessario che la coltivazione duri almeno da due anni, mentre non è indispensabile un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale, purché tale diritto sia stato acquisito in epoca antecedente al maturare delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione. (Cass. sez. 3, sentenza n. 2092 del 29/01/2013)
In particolare, mentre un'impostazione più restrittiva postula che la coltivazione sia stata effettuata in forza di uno dei titoli giuridici indicati nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, espressamente richiamati dall'art. 7, primo comma, dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (confr. Cass.civ. 29 novembre 2005, n. 26046), un diverso orientamento (cfr. la già citata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 29/01/2013) non richiede che la coltivazione del proprietario confinante sia stata legittimata o dal diritto dominicale – che comunque deve essere acquisito prima del maturare delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione - o da un contratto agrario, perché la norma non lega l'attribuzione del beneficio all'esistenza di una coltivazione
“qualificata”, ma solo avvenuta in base a un titolo legittimo.
Come rilevato da tale secondo orientamento minormente restrittivo, infatti, la norma, dopo aver previsto la riduzione a due anni del termine, già di quattro anni, previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilisce, che detto diritto di prelazione, spetta anche: “(...)
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.”
Ora, posto che nella legge in commento il termine di quattro anni, originariamente previsto per la prelazione dell'affittuario è stato ridotto a due, si è pacificamente affermata l'insostenibilità di un'interpretazione che, prescindendo del tutto dal canone letterale, volesse riconoscere al confinante il diritto di prelazione senza legarlo a un periodo minimo di coltivazione dei terreni finitimi già dallo stesso detenuti o posseduti (confr. Cass. civ. n. 26046 del 2005 cit.).
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Peraltro, se la trasparente ratio dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 è
l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima, tanto vero che è irrilevante l'attività svolta su fondi diversi da quello situato al confine (confr. Cass. civ. 27 gennaio 2010, n. 1712), l'interpretazione che esige una coltivazione qualificata dal titolo dominicale o da un contratto agrario introduce, secondo questo secondo orientamento, “un elemento spurio rispetto alla struttura dell'istituto, nella misura in cui lega la tutela dei programmi imprenditoriali del confinante ai requisiti richiesti per l'accesso alla prelazione” di chi sia insediato sul fondo in vendita “laddove l'unica condizione funzionale alla formazione di unità produttive agricole di dimensioni ottimali, secondo l'intento del legislatore, è che la coltivazione sia avvenuta in base a un titolo legittimo.”
Tanto debitamente premesso deve ritenersi la correttezza della sentenza gravata, nella parte in cui ha escluso la prova della coltivazione diretta del fondo nel biennio antecedente la vendita.
Alla luce del complesso delle risultanze testimoniali, correttamente apprezzate dal
Giudice di prime cure, reputa poi questa Corte che le deduzioni svolte con il terzo motivo, secondo cui la forza lavoro dell'istante e della consorte, comunque limitata ai fine settimana e alle giornate festive, sarebbe sufficiente a far fronte alle esigenze di coltivazione di entrambi i fondi, non siano dirimenti, difettando nel caso di specie la prova della pregressa coltivazione, per un periodo almeno biennale, del fondo da lui posseduto.
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che, come opportunamente rilevato dal
Giudice di prime cure, i testi indicati dalla parte attrice hanno riferito della coltivazione del fondo ad opera dell'istante in modo del tutto generico, senza fornire una precisa indicazione delle giornate;
peraltro, se il teste ha Testimone_1 riferito di un'attività di coltivazione, svolta dal solo appellante, per novanta giorni non consecutivi, tale racconto si riferisce esclusivamente al periodo successivo al
2013, e cioè alla coltivazione del vigneto, impiantato in sostituzione del noccioleto, e quindi ad un'epoca pacificamente infrabiennale, ove si consideri che la vendita del fondo di cui si domanda il riscatto risale al 14 maggio 2014 e l'espianto del noccioleto- come incontestatamente accertato dal primo giudice- risale all'anno 2013.
RGn°5217/2022-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'individuazione dell'epoca dell'espianto del noccioleto – unica coltura invero indicata dall'attore nell'atto introduttivo, con riferimento al fondo di sua proprietà – riveste indubbia rilevanza probatoria, proprio la fine di delimitare temporalmente l'attività svolta presso il fondo, di cui l'appellante assume il carattere abituale.
A contrastare il tenore delle deposizioni dei testi indicati dalla parte attrice, già di per sé insufficienti, il Giudice di prime cure ha poi correttamente richiamato la diversa versione dei testi indicati dai convenuti e dalla chiamata in causa.
Ad avviso del Collegio, riveste al riguardo una valenza particolarmente significativa la deposizione del teste cugina sia di che di Testimone_2 Controparte_3
, che ha appunto testualmente riferito, sconfessando Parte_1
integralmente la prospettazione attorea, che “il signor ha coltivato Per_5 benissimo entrambi i fondi, fin dal momento della vendita”.
A fronte poi dei dubbi, sollevati dall'impugnante, in ordine alla corretta individuazione del soggetto che i convenuti assumono in concreto preposto alla coltivazione dei fondi – che sarebbe stato indicato in nato il Persona_5
1.6.1946 e deceduto il 24.2.2024 – soccorrono i chiarimenti forniti dagli odierni appellati, mediante la produzione di certificazione anagrafica proveniente dal
Comune di Avella, da cui risulta l'indicazione delle effettive generalità del soggetto preposto alla coltivazione in figlio di nato il Persona_6 Persona_7
23.6.1966. Appare dunque pienamente plausibile che l'erronea indicazione delle generalità di tale contadino fosse ascrivibile all'impiego per identificarlo del cognome materno, appunto anziché di quello paterno. Per_3
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, gli argomenti svolti nell'atto di gravame non appaiono pertanto fondati, infrangendosi contro l'accurato esame del compendio probatorio operato dal Giudice di prime cure.
Del resto, secondo una giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n. 11511 del
23/05/2014).
Del pari, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova – e cioè nel caso di specie l'odierno appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta. (Cass. sez. L,
Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
In ragione del complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure idonee a sovvertire o ad inficiare l'iter logico- giuridico seguito dal primo Giudice- nel ravvisare l'omesso assolvimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata- il gravame proposto deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue l'assorbimento delle questioni sollevate con il quarto e il quinto motivo, tese a prospettare la ricorrenza degli altri elementi per l'esercizio del diritto di riscatto, quali l'assenza di vendite nel biennio precedente l'esercizio di tale diritto, nonché la necessità di modificare, per effetto dell'accoglimento dell'appello, anche il regime delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
9. Al rigetto dell'appello principale, infine, consegue l'assorbimento dell'appello incidentale, proposto in via condizionata da e Controparte_1 Controparte_2
integrante invero riproposizione delle domande proposte dai convenuti per l'ipotesi di accoglimento della domanda di retratto, e volte ad ottenere il rimborso delle spese e dei miglioramenti arrecati al fondo.
10. Dal rigetto dell'appello consegue poi la condanna dell'appellante principale alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, spese che - alla luce dei parametri di cui al D.M. n.147 del 2022, e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta - si liquidano
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come da dispositivo che segue, con attribuzione agli avvocati Elio Benigni e Fabio
Benigni e all'avvocato Sergio Urbano, dichiaratisi anticipatari.
11. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115
(comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1647 del 2022:
1) Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_1
Controparte_2
3) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado di giudizio in favore degli appellati e Controparte_1 Controparte_2
spese che liquida nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avv. Elio e Fabio Benigni, dichiaratisi anticipatari;
4) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellata , spese che liquida Controparte_3
nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Urbano, dichiaratosi anticipatario;
5) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante principale.
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
CodiceFiscale_3
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