Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da
RO NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 351/2023, pubblicata in data 20/06/2024, notificata in data 19/01/2025, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IB SA LI, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, e udito l’avv. Miele per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con il ricorso in esame, notificato in data 24 maggio 2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, n. 91 del 20 giugno 2024, nella parte in cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. 554 del 29 giugno 2023, ha dichiarato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per abuso reiterato di detti contratti per un periodo superiore a 36 mesi, e per l’effetto ha condannato il Ministero, in persona del Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione soccombente in data 19 gennaio 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge (come da attestazione di cancelleria prodotta in atti).
1.3. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i., entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.4. L’Amministrazione, tuttavia, è rimasta totalmente inerte, omettendo di dare esecuzione alla sentenza in esame.
1.5. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari, eventualmente anche mediante l’emissione di uno Speciale Ordine di Pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” rivolto alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 669/96.
1.6. Ha chiesto inoltre la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che, in corso di causa, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, con decreto dirigenziale n. 497 del 30 giugno 2025, ha provveduto ad eseguire integralmente la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, corrispondendo alla ricorrente le somme dovute, pari ad € 5.956,61 “mediante speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, da effettuarsi presso la Tesoreria dello Stato di Bergamo”, mentre con precedente decreto dirigenziale n. 556 del 14 dicembre 2023 aveva già provveduto al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito in favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Alla luce di quanto sopra, la difesa erariale ha chiesto altresì la compensazione delle spese di lite, sul rilievo che l’esecuzione integrale della sentenza è avvenuta a giugno 2025, pochi giorni dopo la notifica del ricorso per ottemperanza qui in esame.
2.2. Parte ricorrente ha replicato con memoria difensiva, confermando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza virtuale.
2.3. All’udienza camerale del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti contendenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di causa l’Amministrazione intimata ha provveduto ad eseguire integralmente la sentenza oggetto della domanda di ottemperanza.
3.2. Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il principio di soccombenza virtuale, dal momento che l’esecuzione della sentenza è avvenuta a distanza di circa sei mesi dalla notifica della sentenza azionata e soltanto a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (se versato), con distrazione in favore dell’avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ED, Presidente
IB SA LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB SA LI | RO ED |
IL SEGRETARIO