Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, Piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 31 marzo 2025, notificato il 2 aprile 2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato il 1° dicembre 2022 in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, ha ottenuto, in data 1° dicembre 2022, dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- (SUI), il nulla osta all’ingresso sul territorio italiano per motivi di lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. 286/1998, a seguito di richiesta avanzata, in data 27 gennaio 2022, dal titolare di una ditta individuale nella prospettiva della successiva stipula di un contratto di lavoro.
Acquisito anche il visto d’ingresso da parte della rappresentanza consolare, il ricorrente è dunque entrato in Italia il giorno 12 gennaio 2023, ma ha iniziato a lavorare, con contratto a termine, presso la ditta della coniuge del richiedente, attesa la mancata assunzione da parte di quest’ultimo.
Successivamente, in data 19 maggio 2023, l’imprenditore che aveva chiesto il nulla osta ha trasmesso al competente SUI una dichiarazione con la quale dava atto di non avere assunto il ricorrente “ per sopravvenuta mancanza di lavoro specifico ”.
In data 12 giugno 2023, il ricorrente, rappresentando la situazione venutasi a creare, ha chiesto al competente SUI l’attestazione idonea ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e in data 28 maggio 2024 ha inviato un sollecito richiamando le previsioni di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007.
In data 6 settembre 2024, il SUI ha inviato una comunicazione al difensore del ricorrente con la quale ha chiesto, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e a tale comunicazione il ricorrente ha dato riscontro in data 19 ottobre 2024, contestando la richiesta ed intimando il rilascio di un’attestazione ai sensi della predetta circolare ministeriale.
Successivamente, a mezzo PEC del 11 novembre 2024, il SUI ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in data 1° dicembre 2022, contestando la mancata presentazione del lavoratore ad una convocazione del 6 agosto 2024 e la mancata produzione di documenti finalizzati al subentro del datore di lavoro.
In data 25 novembre 2024, il ricorrente ha presentato osservazioni procedimentali, ivi rappresentando che egli si era presentato, ma l’ufficio non lo aveva ricevuto a causa della contestuale assenza del datore di lavoro, e che la richiesta di subentro non era prevista né da norme di legge, né da circolari ministeriali.
In data 20 marzo 2025, il competente SUI, a mezzo PEC, ha notificato un’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, a seguito della quale, in data 24 marzo 2025, il ricorrente ha presentato osservazioni.
In data 2 aprile 2025, infine, è stato notificato il provvedimento di revoca del nulla osta, ove sono state rimarcate l’irreperibilità del datore di lavoro, la mancata presentazione del lavoratore alla convocazione del 6 agosto 2024 nonché la mancata produzione dei documenti necessari al subentro, dando conto che « decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non [erano] pervenute dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione ».
2. Avverso il citato provvedimento è stato proposto ricorso, con atto introduttivo notificato in data 30 maggio 2025 e depositato in data 10 giugno 2025, corredato di istanza cautelare e affidato alle censure così rubricate: (i) eccesso di potere per violazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007; (ii) difetto d’istruttoria.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della predetta circolare ministeriale nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non sia possibile procedere alla formalizzazione del rapporto di lavoro precedentemente autorizzato, per cause imputabili al datore di lavoro, il competente SUI deve rilasciare all’interessato apposita dichiarazione attestante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
A detta del ricorrente, l’indisponibilità sopravvenuta all’assunzione da parte del datore di lavoro non costituirebbe motivo di revoca del nulla osta e, in tal senso, deporrebbe la giurisprudenza, financo quella costituzionale, che interpreterebbe la volontà del legislatore di occupare la forza lavoro presente sul territorio prima di immettere manodopera proveniente dall’estero; dunque l’amministrazione dovrebbe verificare se sussista l’impossibilità di stipulare il contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro per ragioni legittime dovendo valutare l’opportunità di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il difetto d’istruttoria che deriverebbe dai riferimenti, nella parte motivazionale del provvedimento, alla mancata presentazione del lavoratore alla convocazione fissata per il giorno 6 agosto 2024, alla mancata produzione di documentazione ai fini del subentro del datore di lavoro ed alla mancata proposizione di osservazioni successive alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il primo rilievo sarebbe smentito dalle comunicazioni intercorse tra il difensore del ricorrente e il competente SUI, che comproverebbero la sua presentazione presso lo stesso ufficio, seppure senza il datore di lavoro; il secondo rilievo sarebbe superato dall’assenza di una previsione normativa a fondamento della necessaria produzione documentale relativa al subentro del datore di lavoro; il terzo rilievo sarebbe privo di consistenza in ragione dell’effettivo invio delle osservazioni nel termine assegnato di dieci giorni.
3. Il Ministero si è formalmente costituito in giudizio in data 19 giugno 2025 per poi depositare una propria memoria in data 27 giugno 2025 al fine di contraddire le doglianze del ricorrente.
Ad avviso del Ministero, il ricorrente avrebbe offerto una lettura capziosa del provvedimento impugnato, in quanto l’istruttoria è stata completa e rispettosa del contradditorio procedimentale. In particolare, l’amministrazione ha descritto le varie interlocuzioni intervenute con il ricorrente, sottolineando come non fossero idonee ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4. All’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2025, è stata adottata l’ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in pari data, con cui, in sintesi, è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato con conseguente ordine diretto all’amministrazione di riesaminare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, « la posizione del ricorrente e la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione ».
5. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, rilevato il mancato deposito di nuovi atti a cura delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, sostenendo che la Prefettura avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione per attesa occupazione, essendo egli entrato regolarmente in Italia, ma non assunto, per causa a lui non imputabile, dal datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta.
1.1. Il Collegio ritiene che - re melius perpensa , rispetto alla decisione assunta da questo Tribunale nella fase cautelare - tale motivo non possa essere accolto, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi nelle pronunce del Giudice d’appello ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839; id ., 3 settembre 2025, n. 7186), secondo il quale il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ha natura eccezionale e, pertanto, non può aver luogo al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
In particolare, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, “ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b) ”.
Secondo la giurisprudenza innanzi richiamata, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro e il successivo venir meno del rapporto stesso per causa non imputabile al lavoratore. Diversamente opinando, si perverrebbe a un’estensione analogica di un istituto che la legge configura in modo tassativo, ammettendo la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato soltanto in continuità con un precedente rapporto regolare di lavoro e non anche nella fase antecedente alla stipula del contratto di soggiorno.
Nella prima delle pronunce citate, il Consiglio di Stato ha affermato: « Il permesso per attesa occupazione costituisce un titolo accessorio al permesso per lavoro subordinato, la cui funzione è di consentire al lavoratore che ha perso il posto di lavoro di permanere in Italia per un periodo limitato al fine di reperire una nuova occupazione. Esso non può essere rilasciato a chi non abbia mai conseguito un permesso di soggiorno per lavoro, né stipulato il contratto di soggiorno, atteso che la ratio dell’istituto è la tutela del lavoratore già regolarmente inserito nel mercato del lavoro e non l’estensione dei canali di ingresso » (Cons. Stato n. 4839/2025 cit.).
Nella seconda sentenza il Consiglio di Stato ha poi precisato: « La perdita del posto di lavoro rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la preesistenza di un rapporto effettivo e formalizzato, non potendo il titolo per attesa occupazione sopperire alla mancata conclusione del contratto di soggiorno. Le circolari ministeriali del 2007 e del 2010 non introducono ipotesi aggiuntive di soggiorno, ma forniscono meri indirizzi interpretativi, privi di efficacia innovativa dell’ordinamento » (Cons. Stato n. 7186/2025 cit.).
In definitiva, alla luce di tale orientamento, il ricorrente non aveva titolo ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché il rapporto di lavoro con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta non è mai venuto ad esistenza, essendosi la procedura arrestata alla fase antecedente alla stipula del contratto di soggiorno. Difatti, la revoca del nulla osta – ancorché determinata dalla repentina riduzione delle attività commesse all’impresa del datore di lavoro – ha comportato il venir meno del presupposto per il rilascio del visto d’ingresso nel territorio dello Stato e, quindi, l’impossibilità di considerare il ricorrente titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità degli stranieri.
La circolare ministeriale invocata dal ricorrente non può, quindi, essere interpretata nel senso di ammettere che lo straniero possa ottenere un permesso per attesa occupazione in assenza di un contratto di soggiorno validamente stipulato, essendo un mero atto di indirizzo interno, che non può derogare alle disposizioni sui flussi migratori, né ampliarne l’ambito di applicazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato i riferimenti, contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato, alla mancata presentazione del lavoratore alla convocazione fissata per il giorno 6 agosto 2024, alla mancata produzione di documentazione ai fini del subentro del datore di lavoro ed alla mancata proposizione di osservazioni successive alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
2.1. Il motivo è infondato.
Per quanto attiene alla convocazione del 6 agosto 2024, la mancata presentazione a cui fa riferimento la Prefettura concerne l’appuntamento fissato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, da effettuarsi unitamente al datore di lavoro; non rileva, pertanto, che il ricorrente si sia presentato presso il SUI da solo con la comunicazione del suo difensore.
Analoghe considerazioni valgono per la mancata produzione dei documenti ai fini del subentro della figura datoriale; tali documenti sono stati richiesti ai fini di una valutazione complessiva della posizione del richiedente come soggetto regolarmente assunto, ma non sono stati prodotti.
Infine, per quanto concerne la mancata proposizione delle osservazioni, la contestazione dell’Amministrazione si riferisce sia alle controdeduzioni sia ai documenti indicati come necessari per il rilascio del permesso richiesto, i quali, in effetti, non sono stati forniti.
3. In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso dev’essere respinto.
4. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
EA De Col, Primo Referendario
EA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA ZZ | LO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.