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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 20.3.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Paolo Bartiromo (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via
Mergellina n. 209 giusta procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
SIGLA S.R.L. (P.Iva: rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in calce datata 3.3.2023 a firma del Notaio di Persona_1
Treviso, n. 344.893 Rep. e n. 32.098 Racc., dagli avv.ti Stefano Arrigo
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_2
che eleggono domicilio presso lo studio C.F._4
dell'avv. Marco Ambrosio (c.f.: ) a Napoli, C.F._5
Via del Parco Margherita n. 34.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
60.000 a titolo di liquidazione di crediti rilasciati con separati contratti di garanzia a prima richiesta sottoscritti il 29.09.2022 dai signori e per l'importo di € 60.000,00 per Parte_3 Parte_1
l'esatto adempimento delle obbligazioni in favore Parte_4
della Sigla relativamente ad un versato contributo di agenzia.
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
la scrittura privata suddetta al punto numero 8 prevede che “per qualsiasi controversia in relazione alla presente scrittura privata, è competente in via esclusivo il tribunale di Treviso”;
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 2 la competenza spetta, quindi, al Tribunale di Treviso quale foro convenzionale;
nel merito che il documento “contratto di garanzia” datato
Conegliano, 29.09.2022 sul quale si fonda la pretesa creditoria risulta risulta essere nullo per clausole vessatorie in esso contenute, anche perché collegato ad altro documento denominato “scrittura privata”
sottoscritto in pari data dalle stesse parti nel quale si impegnava a cessare l'esercizio di una attività e non intraprendere nessun'altra attività finanziaria;
l'inefficacia delle scritture è dovuta al fatto che in entrambe mancano le espresse sottoscrizioni, ex art 1341 cc, di accettazione delle clausole contenute;
l'accettazione delle “clausole condizioni-vessatorie” di rinuncia al mandato con Banca Sistema e divieto di acquisire futuri incarichi, è
stata influenzata da una subordinazione - debolezza contrattuale della opponente;
l'opponente non ha nessuna responsabilità in ordine al recesso comunicato dall'amministratore della in data 10 Parte_4
maggio 2023, pertanto solo quest'ultima è tenuta al pagamento del contributo di agenzia e delle eventuali penali in ordine al recesso;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto preliminarmente che:
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 3 la società ha sede a Napoli e nel circondario di Napoli sono Pt_4
residenti sia la signora che il signor , Parte_1 Parte_3
che ha assunto la medesima garanzia;
la signora allega nel proprio atto di opposizione di non Parte_1
aver avuto in alcuna carica sociale né quota nella società; Pt_4
la sottoscrizione da parte della signora dell'atto di Parte_1
garanzia è dunque avvenuta, per stessa ammissione avversaria, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta dalla medesima;
pertanto opererà il foro del consumatore e la competenza è del
Tribunale di Napoli;
in ogni caso il foro convenzionale stabilito in contratto non è
inderogabile;
sussiste, quindi, la competenza del foro napoletano;
nel merito che:
nel caso di specie, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c. poiché la scrittura in oggetto non può ritenersi né un modulo,
né un formulario, né rivolta sostanzialmente ad un numero indefinito di soggetti;
la signora e Sigla s.r.l. hanno sottoscritto una scrittura Parte_1
con la quale la prima si impegnava a non svolgere attività di agenzia avente ad oggetto prodotti finanziari analoghi a quelli intermediati da sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 4 Sigla ma non vi era certamente alcun impegno a non svolgere tout court attività di agente finanziario (che invero la signora Pt_1
attualmente esercita);
ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che l'eccezione di incompetenza per la sussistenza di un foro convenzionale, previsto nel contratto di garanzia, è inammissibile in quanto logicamente incompatibile con l'eccepita invalidità di tale contratto: non è
possibile, infatti, ritenere invalido il contratto e, nel contempo, farne valere la clausola sulla competenza.
Del resto l'opponente afferma di non aver agito in veste professionale ed è stata citata nel foro della propria residenza in ossequio alla normativa consumeristica: alcun pregiudizio, pertanto, può lamentare.
Opinando diversamente si arriverebbe alla paradossale conclusione che avrebbe potuto eccepire l'incompetenza territoriale Pt_1
qualunque fosse stato il foro scelto da Sigla.
Venendo al merito l'opposta ha prodotto:
il “contratto di agenzia” stipulato in data15.6.20 tra Sigla srl e
[...]
con la quale la prima conferisce alla seconda mandato di Parte_4
agenzia per il collocamento di prodotti finanziari specificamente indicati (piccolo prestito);
la “scrittura privata” del 26.9.22 con la quale si impegna, tra Pt_4
l'altro, a restituire a Sigla il “contributo di agenzia” ricevuto, pari ad €
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 5 60.000, in caso di risoluzione del contratto;
il “contratto di garanzia a prima richiesta” del 29.9.22 con il quale presta garanzia per a favore di Sigla “per i Parte_1 Pt_4
crediti che potrà vantare … per effetto della scrittura privata del
26.9.22” fino alla concorrenza di € 60.000 e si impegna “a pagare immediatamente al creditore Sigla srl, a semplice richiesta scritta,
anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto”.
L'opponente, a sua volta, ha prodotto:
la “scrittura privata” del 29.9.22 con la quale “previa Parte_1
cessazione del mandato in essere con Banca Sistema spa, si impegna pro futuro a non assumere … ulteriori mandati aventi ad oggetto i medesimi prodotti offerti da Sigla per tutta la durata del mandato con quest'ultima”.
Orbene è provata documentalmente la ricezione del contributo di €
60.000 da parte di e non è contestato che la stessa, all'atto Pt_4
della risoluzione del rapporto, non lo abbia restituito.
Ne consegue l'obbligo del garante, peraltro assunto a prima richiesta, di pagare tale somma a Sigla.
L'opponente eccepisce l'invalidità del contratto di garanzia per due motivi.
Il primo è la presenza di clausole vessatorie non specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 cc.
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 6 Si osserva che il contratto in questione è frutto, evidentemente, di trattativa individuale e non è un contratto per adesione e, pertanto, la norma citata non trova applicazione.
Il secondo è l'abuso di posizione dominante estrinsecantesi nelle clausole vessatorie di rinuncia al mandato con Banca Sistema e divieto di acquisire futuri incarichi.
Si osserva che tale divieto è limitato al periodo di vigenza del mandato di agenzia ed è anche circoscritto ai soli (e molto limitati) prodotti offerti da Sigla.
Si tratta, quindi, di una clausola di esclusiva normalissima in contratti del genere e senza alcun carattere vessatorio.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6289/23 proposta da nei confronti di Sigla Parte_1
s.r.l. con atto di citazione notificato il 15.12.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 7 2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 9.142 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 7.4.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 26366/23 r.g. pag. 8