Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG. 17594/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona D'Auria lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 17594/2020 e promossa DA nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli alla Piazza Garibaldi n. 73, presso lo studio dell'Avv. IMMACOLATA COPPOLA (CF:
) che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi presso lo studio dell'Avv. FRANCO OLIVIERO (C.F.
) che lo rappresenta e difende in C.F._4 virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE- OGGETTO: Riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
******************
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso notificato in data 01.07.2021 Pt_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al
[...]
Giudice Unico del Lavoro di Napoli, CP_1
al fine di sentir accertare l'intercorrenza
[...] di un rapporto di lavoro subordinato inter partes
di aver ricevuto ogni giorno direttive e controlli da parte di quest'ultimo per le attività da svolgere e di aver ricevuto, sempre da quest'ultimo, la retribuzione mensile concordata in euro 650,00; di non aver percepito, nel corso del rapporto, la 13° mensilità ed alcunchè a titolo di t.f.r. alla sua cessazione;
di essere stata licenziata oralmente;
che, pertanto, rivendicando il livello C Super del CCNL domestici, si chiede il riconoscimento del rapporto lavorativo con conseguenziale condanna del convenuto alla complessiva somma di euro 19.607,79 a titolo di differenze retributive, 13°, ferie e t.f.r., con vittoria di spese e onorari. Si è costituita parte convenuta e con varie difese ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. La domanda non può essere accolta. Parte ricorrente chiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con le modalità indicate in ricorso. Vanno evidenziati gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 05/04/2006 n. 7966) e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25/10/2004; Cass. 27.11.1986, n. 7015). Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione. Da ultimo, va chiarito che sul piano propriamente processuale, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006). Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti. Le deposizioni testimoniali agli atti non hanno fornito idonei elementi ai fini dell'accoglimento della domanda. L'espletata istruttoria non ha consentito di individuare parte datoriale nel resistente e sono, altresì, state smentite le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo circa la cessazione del paventato rapporto di lavoro subordinato a causa di licenziamento orale, essendo lo stesso venuto meno a causa del decesso della OR . Per_1
Con riferimento agli indici della subordinazione, essi sono stati assunti solo de relato dalla stessa teste di parte ricorrente, che ha riportato le circostanze del presunto rapporto di lavoro in quanto dichiarazioni riferitele della lavoratrice e, in ogni caso, ha reso deposizioni lacunose. In dettaglio, la teste di parte ricorrente,
ha affermato che:”… Ricordo Testimone_1 che la OR diceva di lavorare per
[...]
, ma io non l'ho mai visto. Mi pare che CP_1 lavorasse a Napoli a o Chiaiano, non Per_2 ricordo bene…La ricorrente si lamentava sempre quindi io, anche se prima ho detto che ero solo una conoscente, sono salita tre volte nell'appartamento dove la ricorrente lavorava. Io però non ho conosciuto il signor . Lei CP_1 lavorava vicino ad una OR anziana, magra con i capelli corti bianchi. Non ricordo la OR come si chiamava, forse , è passato Persona_3 tanto tempo. Non so se la ricorrente doveva mandare un certificato medico quando si assentava. Non so quanto veniva pagata. Non so se aveva avuto delle ferie. Io so che il rapporto di lavoro si è interrotto perché era morta la OR dove lavorava, poi la ricorrente ha trovato lavoro a Portici”. La lacunosità della deposizione non consente di rinvenire alcun elemento idoneo a suffragare la sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato tra le parti del presente giudizio, parte resistente, infatti, non è mai stata vista dalla teste escussa, né la stessa ricorda alcun elemento idoneo a rinvenire fondamento della domanda proposta, dalla necessità di comunicare ferie, di giustificare eventuali giorni di malattia, fino al compenso. La teste non ricorda con precisione neppure il luogo di lavoro cui il rapporto dedotto in giudizio si sarebbe svolto né ha mai visto la parte resistente rapportarsi in alcun modo con la lavoratrice. Circostanze che non sono emerse neppure dalle altre deposizioni testimoniali. La teste ha confermato l'assenza Testimone_2 di qualsiasi rapporto finanche di parentela tra il resistente e la OR . Per_1
Il teste ha affermato: ”Non conosco e Tes_3 non so chi si occupava della pensione o chi svolgesse eventuali servizi per la OR
”, affermando di non aver mai avuto Per_1 occasione, durante i giorni di visita alla OR
, di conoscere la ricorrente né era a Per_1 conoscenza di chi effettivamente si prendesse eventualmente cura della OR che la lavoratrice asserisce di aver accudito. La domanda, pertanto, risulta infondata. Non sussistono,infine, elementi per la pronuncia di lite temeraria perché non emergono dagli atti né dai comportamenti processuali elementi atti a individuare dolo o colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio. Al riguardo, la Suprema Corte con Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021 ha statuito che “ La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi, così decide:
-Rigetta la domanda,
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1400,00 oltre iva e cpa come per legge. Napoli lì _4.2.2025 Il GL Dott.ssa Simona D'Auria.