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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1572/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AR AR elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
AR AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ES DR RB elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
ES DR RB
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
Conclusioni delle parti:
“Tutto ciò premesso, i coniugi, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,
CHIEDONO contestualmente all'intestato Tribunale di Vicenza affinché, decorsi i termini di legge dalla data di pagina 1 di 7 comparizione delle parti, rimessa la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, voglia
IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Vicenza (VI) alle seguenti concordate
CONDIZIONI: Per_ 1. affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Sig.ra Parte_1
, con ampia possibilità per la signora di poter agire disgiuntamente dal
[...] Parte_1 padre in merito a: richiesta e rilascio documentazione comprensiva di documenti validi per l'espatrio, visite mediche, viaggi, documentazione scolastica, etc.; Per_ 2. contributo paterno al mantenimento di pari a € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre;
3. assegno unico in misura del 100% in favore della madre, con spese straordinarie al 100% a carico della sig.ra Parte_1
4. riconoscimento al padre delle deduzioni fiscali statunitensi relative al minore;
5. Considerata la tenera età del minore, le visite padre-figlio avranno luogo con frequenza bisettimanale, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, per la durata di circa due ore ciascuna, nonché il sabato o la domenica a fine settimana alterni, per un paio d'ore nel pomeriggio, nel rispetto degli impegni delle parti e del minore. Salvo diverso accordo tra i genitori.
In considerazione dell'imminente trasferimento per motivi di lavoro del sig. , militare CP_1 statunitense di carriera, le parti concordano fin d'ora che, una volta trasferito all'estero, il diritto di visita paterno sarà esercitato mediante videochiamata. La programmazione degli incontri avverrà di comune accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni delle parti e del minore, tenendo conto del fuso orario, secondo un calendario condiviso, con una frequenza minima di due volte alla settimana.
Resta ferma la possibilità per il padre di esercitare il diritto di visita in presenza: fino al compimento del terzo anno di età del minore, tali incontri dovranno avvenire in Italia, secondo modalità che verranno concordate tra i genitori.
I soggiorni in Italia del sig. verranno tempestivamente preannunciati alla madre, la quale si CP_1 impegna a favorire lo svolgimento degli incontri tra il padre e il minore con frequenza anche quotidiana, nel rispetto degli impegni reciproci e delle esigenze del bambino. pagina 2 di 7 IN ORDINE AL DIVORZIO
PRONUNCIARE
- sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, mandando anch'essa alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Vicenza (VI);
- confermare, per il resto, le condizioni sopra riportate per la separazione, che devono intendersi qui integralmente trascritte ed estese alla fase di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/4/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio per procura nella Contea di Flathead in Montana, USA in data 23/2/2024 con
, prossimo alla trascrizione presso i registri del Comune di Torri di Controparte_1
UA (VI), con richiesta inoltrata in data 20/2/2025; che dall'unione era nato il figlio
[...] in data 22/8/2024; che l'unione era entrata in irreversibile crisi;
chiedeva la Persona_2 separazione personale dal coniuge, con richiesta ex art. 473 bis 15 c.p.c. di affido esclusivo e collocamento prevalente presso di sé del minore e previsione di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio a carico del padre di euro 3.500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale. In via principale e nel merito concludeva come da istanza urgente.
Esponeva: di essere convolata a nozze per procura negli Stati Uniti con il convenuto, militare americano di stanza in Vicenza;
di aver avuto da lui il piccolo;
che tuttavia emergevano Persona_2 subitamente alcune problematiche legate al fatto che il convenuto pareva non aver accettato, anche per immaturità ed una propria fragilità psicologica, la costituzione del nuovo nucleo familiare e la nascita del bambino;
che il legame della coppia così si scioglieva;
che ciononostante dal mese di novembre
2024 al mese di gennaio 2025 aveva provveduto ad inviare all'attrice la somma di euro Pt_2
3.000,00 mensili, sufficienti per il solo pagamento del canone di locazione dell'alloggio, con contratto intestato alle forze armate;
che a febbraio 2025 il convenuto provvedeva a versare la somma di euro
1.500,00 per pagamento del canone locativo, la somma di euro 114,00 per un medicinale del figlio, la somma di euro 420,00 per un passeggino e nulla di più; che lo stipendio base di si CP_1 attestava sui 3.000,00-3.500,00 euro al mese, fino ad aumentare ad euro 7.000,00-7.500,00 mensili in caso di matrimonio e costituzione di una famiglia.
Con decreto del 4/4/2025 il Giudice Relatore fissava udienza di discussione tra le parti sulla istanza urgente formulata. pagina 3 di 7 Alla udienza del 13/5/2025 l'attrice presente personalmente rilasciava le dichiarazioni di cui a verbale, nessuno compariva per il convenuto nonostante la notifica si fosse correttamente perfezionata. Il
Giudice Relatore si riservava di provvedere.
Si costituiva nel predetto procedimento urgente, con comparsa depositata in data 13/5/2025, chiedendo di estendere comunque la domanda di separazione a quella di divorzio e CP_1 chiedendo di mandare respinte le pretese avversarie. Instava per la concessione di un termine a difesa, all'uopo chiedeva un rinvio per medesimi incombenti che il Tribunale con ordinanza del 15/5/2025, a scioglimento della riserva assunta, così concedeva.
Alla successiva udienza del 22/5/2025 le parti chiedevano un rinvio per pendenti trattative, il Giudice
Relatore disponeva in conformità, sostituendo l'udienza con deposito di note scritte.
Il tentativo di componimento non giungeva ad esito positivo, sicché il Tribunale, con ordinanza pronunciata in data 11/7/2025, sulla istanza urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c. così provvedeva:
“Lette gli atti ed i documenti, visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., considerate allo stato insussistenti ragioni per discostarsi dal paradigma legale dell'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, non essendo emerse criticità nella capacità genitoriale del padre convenuto tali da disporre in questa sede un affidamento del figlio in via esclusiva Persona_2 alla madre, benché il piccolo abbia appena pochi mesi di vita;
ritenuto dunque necessario provvedere al suo collocamento prevalente presso la madre, garantendo sin d'ora un diritto di visita al padre di due pomeriggi a settimana per un paio di ore, come da dispositivo, avendo cura di non saltare eventuali sessioni di allattamento del bambino, se previste, e presso l'abitazione della madre, al fine di favorire l'incontro collocandolo in un ambiente familiare al Per_ piccolo , ma non necessariamente alla presenza della madre, che potrà nel frattempo allontanarsi pur rimanendo nelle vicinanze nel qual caso l'accudimento del minore abbisognasse della sua persona;
considerato invece che risulta pacifico ed incontroverso tra le parti che allo stato la madre è priva di reddito, priva di aiuti familiari e disoccupata e vive in un appartamento destinato alle forze militari statunitensi (di cui il marito fa parte) che ben presto dovrà essere liberato a fronte del suo trasferimento all'estero (a settembre 2025), senza poter contare allo stato su una differente situazione abitativa;
rilevato che il convenuto deduce di contro di essere impiegato nelle forze militari statunitensi (di stanza alla Caserma Dal Dìn) e di percepire così uno stipendio di euro 2.200,00 al mese, ben inferiore a quello che invece gli attribuisce la moglie attrice;
pagina 4 di 7 rilevato che dall'esame della documentazione contabile e reddituale esibita emerge che il sig. CP_1 ha percepito un reddito via via sempre maggiore: per l'anno 2022, $ 23.458 (gross income), che al netto di taxes and payments di $880 e $1.069 porta ad un reddito netto di $ 21.509; per l'anno 2023, $
30.876 (gross income) che al netto di taxes and payments di $ 1.623 e $1.823 porta ad un reddito netto di $ 27.430; per l'anno 2024, $ 50.499 (gross income) che al netto di taxes and payments di $ 4.073 e $
5.446 porta ad un reddito netto di $ 40.980 (cfr. docc. 4, 5 e 7 convenuto); considerato che l'indennità una tantum documentata e percepita per l'anno 2024 non va a diminuire le sostanze reddituali del convenuto, come da egli prospettato nella sostanza in actis, bensì logicamente ad aumentarle, quale fattiva fonte di reddito, anche se non percepita abitualmente, circostanza quest'ultima irrilevante (cfr. doc. 8 convenuto); rilevato che la media dei redditi netti su base annuale corrisponde a $ 29.973 che diviso dodici mensilità porta a $ 2.497,75 pari ad euro circa 2.200,00 al mese, al netto di eventuali benefit, come l'alloggio, che dunque non è spesa abitativa cui il convenuto deve far fronte;
considerati, tuttavia, i pagamenti documentati che nel tempo egli risulta aver già effettuato a cadenza mensile, comunque sintomatici, invero, di una disponibilità patrimoniale ben superiore a quella dichiarata (a novembre 2024 di euro 4.600,00 in totale, a dicembre 2024 di euro 9.000,00, a gennaio
2025 di euro 3.950,00: cfr. docc. 9 e 10 attrice;
doc. 2 convenuto); ritenuto necessario, ad ogni modo, che il convenuto provveda ad integrare siffatta documentazione con buste paga, estratti di conto corrente ed ogni altra documentazione bancaria attestante le proprie consistenze patrimoniali;
valutate allora complessivamente le risultanze acquisite all'esito di una sommaria delibazione e comunque nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;
considerata la rilevante sperequazione reddituale delle parti (reddito di zero della madre e reddito di
2.200 euro per il padre, già al netto di spese abitative) e le esigenze di vita, accudimento e abitative del minore in tenera età cui l'attrice è chiamata sin d'ora a far fronte, potendo contare unicamente sulle proprie forze;
considerato, in particolare, che ben presto (settembre 2025) l'attrice dovrà dunque munirsi di nuova abitazione ove trasferirsi con il minore, sostenendone integralmente i relativi costi di locazione e di utenze, ciò che giustifica il presente provvedimento in via d'urgenza come segue in dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c.,
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati.
2. AFFIDA il minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_2
pagina 5 di 7 con collocamento prevalente presso la madre e diritti di visita in favore del padre nei giorni di martedì
e di sabato (o domenica) dalle ore 16.00 alle ore 18.00, avendo egli cura di non saltare eventuali sessioni di allattamento del bambino, se previste, e recandosi presso l'abitazione della madre, ma non necessariamente alla presenza della stessa, che potrà nel frattempo allontanarsi pur rimanendo nelle vicinanze nel qual caso l'accudimento del minore abbisognasse della sua persona.
3. PONE a carico del padre un assegno di mantenimento ordinario per la prole pari ad euro 900,00 al mese, rivalutato annualmente secondo indici Istat entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
4. ORDINA sin d'ora al convenuto di depositare in giudizio copia delle buste paga, dell'estratto di conto corrente ed ogni altra documentazione attestante le proprie complessive disponibilità patrimoniali.
5. FISSA per la prosecuzione del giudizio la udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 30 ottobre
2025 alle ore 10.45, assegnando a parte convenuta termine per integrare la propria comparsa di costituzione fino a trenta giorni prima dell'udienza, nonché assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. per il deposito delle ulteriori memorie.
6. AVVERTE parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
7. INFORMA le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”.
Con istanza congiunta delle parti depositata in data 29/9/2025 esse chiedevano al Tribunale di sostituire la fissata udienza di comparizione parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. con il deposito di note scritte, stante il raggiungimento di un accordo tra le medesime, anche in relazione alla domanda spiegata in via riconvenzionale di divorzio. Il Giudice Relatore disponeva in conformità.
Con ordinanza del 31/10/2025, il Tribunale rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che vada omologata la separazione personale delle parti alle conclusioni conformi rassegnate alla prima udienza di comparizione delle parti.
I coniugi in effetti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla decisione di separarsi, ai sensi dell'art. 150 c.c., essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Sussistono poi i presupposti per l'affido esclusivo, con facoltà per la sola madre di assumere le pagina 6 di 7 decisioni di maggior interesse del figlio minore atteso l'imminente trasferimento Persona_2 all'estero per motivi di lavoro del padre, militare statunitense.
Nulla osta alla conferma dei tempi e delle modalità di frequentazione tra padre e figlio stabilite, che avverranno a cadenza settimanale (due volte) per mezzo di videochiamata, se lui all'estero, ovvero in presenza, al suo rientro in Italia, previo accordo con la madre.
Tenuto conto del reperimento di una occupazione temporanea da parte dell'attrice e considerato che il convenuto vedrà decurtato il proprio stipendio per non aver più alcun nucleo familiare a carico, il contributo per il mantenimento dalle parti deciso per il figlio minore si ritiene congruo alle loro capacità patrimoniali ed alle attuali esigenze del minore, di appena un anno di vita.
Nulla osta alla conferma delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale integralmente a carico della madre, la quale percepirà pure integralmente l'assegno unico previsto per legge.
Delle altre condizioni il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia giurisdizionale.
Giacché le parti hanno chiesto di estendere il giudizio anche alla domanda di divorzio, la causa andrà rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché spirati i termini di legge possa altresì essere dichiarato il divorzio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio per procura nella Contea di Flathead in Montana, USA, in data CP_1
23/2/2024, non ancora trascritto;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di UA (VI), laddove nel frattempo abbia provveduto alla trascrizione chiesta dall'attrice in data 20/2/2025 (cfr. doc. 2 attrice), perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo pagina 7 di 7