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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4371/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Santa Petronilla 8 09170 ORISTANO ITALIApresso il difensore avv. MURANO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GISTA Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA e dell'avv. ( ) VIA VITTORIO Controparte_1 C.F._2
ALFIERI 19 50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI 19 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GISTA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GISTA Parte_2 C.F._3
FRANCESCA e dell'avv. ( ) VIA VITTORIO Controparte_1 C.F._2
ALFIERI 19 50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI 19 50121
FIRENZEpresso il difensore avv. GISTA FRANCESCA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie conclusionali e repliche.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. formula opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.560/2024 emesso in data 19.2.2024 dal Tribunale di Firenze in favore dell'Avv.
e dell'Avv. Prof. , che ingiunge il pagamento della Controparte_1 Parte_2 somma complessiva pari a euro 35.018,88. Segnatamente, il ricorrente chiede “In via preliminare, disporre la mediazione delegata invitando le parti a presentare domanda di mediazione presso apposito Organismo autorizzato, concedendo termine, a pena di decadenza. Nel merito, in via principale: revocare, per i motivi di cui in parte superiore espositiva, decreto ingiuntivo n. n. 560/2024, emesso dal Tribunale di Firenze all'interno del procedimento n. 12091/2023 R.G. in favore dell'Avv. (c.f. Controparte_1
) e dell'Avv. Prof. (c.f. ) C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_4
contro nato a [...] il [...], c.f. , in Parte_1 CodiceFiscale_5
quanto infondato in fatto ed in di-ritto, per le ragioni indicate in narrativa dichiarandolo invalido, inefficace ed improduttivo di effetto alcuno;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l'inadempimento contrattuale dell'Avv.
(c.f. ) nato a [...] il [...] e dell'Avv. Prof. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) nei confronti del Sig. nato Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_1
a Firenze (Fi) il 06.02.1964, c.f. , per violazione degli artt. 1176, CodiceFiscale_5
2230, 2236 c.c. in relazione anche all'art. 27 del Codice di deontologia forense e in conseguenza condannare i medesimi Avv. (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] ed Avv. Prof. (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_4
nato a Roma il [...] a [...] i danni patiti e patiendi del Sig. Parte_1
nato a [...] il [...], c.f. quantificabili nella somma CodiceFiscale_5
complessiva non inferiore ad euro 35.830,00 (trentacinquemilaottocentotrenta/00), somma a cui è stato condannato in sede di lodo il predetto o ad altra cifra che Parte_1
verrà determinata in corso di causa o che il Tribunale di Firenze riterrà di quantificare in via equitativa. Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge”.
Assume parte opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria ritenendo sussistere nell'attività professionale svolta da parte opposta e per la quale è stato attivato il procedimento monitorio, un inadempimento contrattuale rispetto al quale viene formulata una domanda riconvenzionale per euro 35.830,00 quale danno subito a seguito della condanna in sede di lodo .
*** pagina 2 di 6 Gli Avvocati e si costituiscono nel presente giudizio Controparte_1 Parte_2
contestano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare: accogliere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 560/2024 del Tribunale di
Firenze ex art. 648 cpc;
- Sempre in via preliminare in rito: dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e comunque la tardività dell'opposizione per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il D.I. opposto n. 560/2024 del Tribunale di Firenze;
- Nel merito: - in tesi: respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale promossa il Sig.
[...] perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 560/2024 del Tribunale di Firenze;
- in ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato in tutto o in parte, inefficace e/o nullo e/o revocato, condannare il Sig. al pagamento in Parte_1 favore degli Avv.ti e dell'importo convenuto nel Controparte_1 Parte_2
contratto professionale prodotto in giudizio complessivamente pari complessivamente ad €
35.018,88, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, di cui € 17.509,44, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, all'Avv. ed € 17.509,44, oltre Controparte_1 interessi legali dalla messa in mora al saldo, all'Avv. , ferma in ogni caso la Parte_2
reiezione della domanda riconvenzionale;
- in ipotesi denegata ed ulteriormente subordinata: condannare il Sig. al pagamento in favore degli Avv. e Parte_1 Controparte_1
dell'importo ritenuto di giustizia per l'attività professionale svolta in favore Parte_2
del sig. nel giudizio arbitrale di cui è causa, oltre interessi dal dovuto fino Parte_1
al saldo;
ferma in ogni caso la reiezione della domanda riconvenzionale. In ogni caso: condannare il Sig. ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c., nonché alla refusione in Parte_1 favore dell'Avv. dei costi per la perizia informatica depositata in atti, pari Controparte_1 ad €1.890,51”.
***
Il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, precisate le conclusioni la causa è stata riservata a sentenza.
***
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione pagina 3 di 6 piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
L'opposizione è inammissibile per tardività della notifica alla parte creditrice, odierni opposti.
Come desumibile dagli atti di causa, il decreto ingiuntivo n. 560/2024 emesso in data
19.02.2024 dal Tribunale di Firenze è stato notificato in data 05.03.2024, mentre l'atto di opposizione è stato notificato in data 26.04.2024, pertanto oltre il termine di 40 giorni. Ora, il giudizio de quo è stato da parte opponente introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., sul rilievo che il procedimento di opposizione fosse soggetto alla procedura speciale di cui al summenzionato articolo. A parere di questo Giudice, parte opponente ha errato modalità di instaurazione del presente giudizio, dal momento che esso ha ad oggetto compensi relativi ad attività stragiudiziale che esula dalla richiamata disciplina speciale. Infatti, l'art. 14 del d.lgs.
n,.150/2011 afferma che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Dal tenore letterale della norma attiene espressamente ai soli giudizi relativi alla liquidazione dei compensi dell'avvocato dovuti per prestazioni giudiziali, escludendo da tale novero le cause che abbiano ad oggetto attività professionale stragiudiziale. Ad ulteriore conferma dell'esclusione dell'applicabilità del rito sommario speciale alle controversie relative a compensi per prestazioni stragiudiziali, rileva il secondo comma dell'art. 14 che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, stabilisce che la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo, nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto attività stragiudiziale. In tal senso la giurisprudenza dominante conferma che “In tema di compensi d'avvocato va confermato che
pagina 4 di 6 il rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. In effetti, la soluzione di escludere l'applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.
149/2002 (c.d. riforma Cartabia), non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a "onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali", ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale ( cfr Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485, in motivazione par.
3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2
31-8-2023 n. 25543 e da ultimo Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2024,
n. 3463).
Nella fattispecie, il credito azionato in via monitoria attiene all'assistenza fornita al sig.
– odierno opponente – dagli Avv. e – opposti - nell'ambito di un Parte_1 CP_1 Pt_2 procedimento arbitrale irrituale promosso nei confronti della socia (e sorella) dell'opponente,
Ebbene, l'arbitrato irrituale costituisce pacificamente uno strumento Parte_1
contrattuale di risoluzione delle controversie, tanto che il provvedimento conclusivo dell'arbitrato irrituale ha natura di contratto e, come tale, non può acquisire gli effetti previsti dall'art. 824-bis c.p.c., cioè gli effetti di una sentenza giurisdizionale. L'attività svolta dagli odierni comparenti nell'ambito del procedimento arbitrale, dunque, si configura indubbiamente come attività stragiudiziale, con la conseguenza che le controversie relative ai compensi dovuti per detta attività non sono soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs.
150/2011. Conseguentemente, l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione da notificarsi nel termine di legge di 40 giorni, ovverosia entro il 15.04.2024.
Assorbita ogni ulteriore domanda per l'inammissibilità dell'opposizione le spese seguono la soccombenza come da dispositivo .
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 560/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Condanna il sig. a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi euro 3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti. ;
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4371/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Santa Petronilla 8 09170 ORISTANO ITALIApresso il difensore avv. MURANO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GISTA Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA e dell'avv. ( ) VIA VITTORIO Controparte_1 C.F._2
ALFIERI 19 50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI 19 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GISTA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GISTA Parte_2 C.F._3
FRANCESCA e dell'avv. ( ) VIA VITTORIO Controparte_1 C.F._2
ALFIERI 19 50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI 19 50121
FIRENZEpresso il difensore avv. GISTA FRANCESCA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie conclusionali e repliche.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. formula opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.560/2024 emesso in data 19.2.2024 dal Tribunale di Firenze in favore dell'Avv.
e dell'Avv. Prof. , che ingiunge il pagamento della Controparte_1 Parte_2 somma complessiva pari a euro 35.018,88. Segnatamente, il ricorrente chiede “In via preliminare, disporre la mediazione delegata invitando le parti a presentare domanda di mediazione presso apposito Organismo autorizzato, concedendo termine, a pena di decadenza. Nel merito, in via principale: revocare, per i motivi di cui in parte superiore espositiva, decreto ingiuntivo n. n. 560/2024, emesso dal Tribunale di Firenze all'interno del procedimento n. 12091/2023 R.G. in favore dell'Avv. (c.f. Controparte_1
) e dell'Avv. Prof. (c.f. ) C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_4
contro nato a [...] il [...], c.f. , in Parte_1 CodiceFiscale_5
quanto infondato in fatto ed in di-ritto, per le ragioni indicate in narrativa dichiarandolo invalido, inefficace ed improduttivo di effetto alcuno;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l'inadempimento contrattuale dell'Avv.
(c.f. ) nato a [...] il [...] e dell'Avv. Prof. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) nei confronti del Sig. nato Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_1
a Firenze (Fi) il 06.02.1964, c.f. , per violazione degli artt. 1176, CodiceFiscale_5
2230, 2236 c.c. in relazione anche all'art. 27 del Codice di deontologia forense e in conseguenza condannare i medesimi Avv. (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] ed Avv. Prof. (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_4
nato a Roma il [...] a [...] i danni patiti e patiendi del Sig. Parte_1
nato a [...] il [...], c.f. quantificabili nella somma CodiceFiscale_5
complessiva non inferiore ad euro 35.830,00 (trentacinquemilaottocentotrenta/00), somma a cui è stato condannato in sede di lodo il predetto o ad altra cifra che Parte_1
verrà determinata in corso di causa o che il Tribunale di Firenze riterrà di quantificare in via equitativa. Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge”.
Assume parte opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria ritenendo sussistere nell'attività professionale svolta da parte opposta e per la quale è stato attivato il procedimento monitorio, un inadempimento contrattuale rispetto al quale viene formulata una domanda riconvenzionale per euro 35.830,00 quale danno subito a seguito della condanna in sede di lodo .
*** pagina 2 di 6 Gli Avvocati e si costituiscono nel presente giudizio Controparte_1 Parte_2
contestano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare: accogliere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 560/2024 del Tribunale di
Firenze ex art. 648 cpc;
- Sempre in via preliminare in rito: dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e comunque la tardività dell'opposizione per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il D.I. opposto n. 560/2024 del Tribunale di Firenze;
- Nel merito: - in tesi: respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale promossa il Sig.
[...] perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 560/2024 del Tribunale di Firenze;
- in ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato in tutto o in parte, inefficace e/o nullo e/o revocato, condannare il Sig. al pagamento in Parte_1 favore degli Avv.ti e dell'importo convenuto nel Controparte_1 Parte_2
contratto professionale prodotto in giudizio complessivamente pari complessivamente ad €
35.018,88, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, di cui € 17.509,44, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, all'Avv. ed € 17.509,44, oltre Controparte_1 interessi legali dalla messa in mora al saldo, all'Avv. , ferma in ogni caso la Parte_2
reiezione della domanda riconvenzionale;
- in ipotesi denegata ed ulteriormente subordinata: condannare il Sig. al pagamento in favore degli Avv. e Parte_1 Controparte_1
dell'importo ritenuto di giustizia per l'attività professionale svolta in favore Parte_2
del sig. nel giudizio arbitrale di cui è causa, oltre interessi dal dovuto fino Parte_1
al saldo;
ferma in ogni caso la reiezione della domanda riconvenzionale. In ogni caso: condannare il Sig. ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c., nonché alla refusione in Parte_1 favore dell'Avv. dei costi per la perizia informatica depositata in atti, pari Controparte_1 ad €1.890,51”.
***
Il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, precisate le conclusioni la causa è stata riservata a sentenza.
***
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione pagina 3 di 6 piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
L'opposizione è inammissibile per tardività della notifica alla parte creditrice, odierni opposti.
Come desumibile dagli atti di causa, il decreto ingiuntivo n. 560/2024 emesso in data
19.02.2024 dal Tribunale di Firenze è stato notificato in data 05.03.2024, mentre l'atto di opposizione è stato notificato in data 26.04.2024, pertanto oltre il termine di 40 giorni. Ora, il giudizio de quo è stato da parte opponente introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., sul rilievo che il procedimento di opposizione fosse soggetto alla procedura speciale di cui al summenzionato articolo. A parere di questo Giudice, parte opponente ha errato modalità di instaurazione del presente giudizio, dal momento che esso ha ad oggetto compensi relativi ad attività stragiudiziale che esula dalla richiamata disciplina speciale. Infatti, l'art. 14 del d.lgs.
n,.150/2011 afferma che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Dal tenore letterale della norma attiene espressamente ai soli giudizi relativi alla liquidazione dei compensi dell'avvocato dovuti per prestazioni giudiziali, escludendo da tale novero le cause che abbiano ad oggetto attività professionale stragiudiziale. Ad ulteriore conferma dell'esclusione dell'applicabilità del rito sommario speciale alle controversie relative a compensi per prestazioni stragiudiziali, rileva il secondo comma dell'art. 14 che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, stabilisce che la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo, nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto attività stragiudiziale. In tal senso la giurisprudenza dominante conferma che “In tema di compensi d'avvocato va confermato che
pagina 4 di 6 il rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. In effetti, la soluzione di escludere l'applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.
149/2002 (c.d. riforma Cartabia), non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a "onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali", ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale ( cfr Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485, in motivazione par.
3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L 13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2
31-8-2023 n. 25543 e da ultimo Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2024,
n. 3463).
Nella fattispecie, il credito azionato in via monitoria attiene all'assistenza fornita al sig.
– odierno opponente – dagli Avv. e – opposti - nell'ambito di un Parte_1 CP_1 Pt_2 procedimento arbitrale irrituale promosso nei confronti della socia (e sorella) dell'opponente,
Ebbene, l'arbitrato irrituale costituisce pacificamente uno strumento Parte_1
contrattuale di risoluzione delle controversie, tanto che il provvedimento conclusivo dell'arbitrato irrituale ha natura di contratto e, come tale, non può acquisire gli effetti previsti dall'art. 824-bis c.p.c., cioè gli effetti di una sentenza giurisdizionale. L'attività svolta dagli odierni comparenti nell'ambito del procedimento arbitrale, dunque, si configura indubbiamente come attività stragiudiziale, con la conseguenza che le controversie relative ai compensi dovuti per detta attività non sono soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs.
150/2011. Conseguentemente, l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione da notificarsi nel termine di legge di 40 giorni, ovverosia entro il 15.04.2024.
Assorbita ogni ulteriore domanda per l'inammissibilità dell'opposizione le spese seguono la soccombenza come da dispositivo .
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 560/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) Condanna il sig. a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi euro 3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti. ;
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6