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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 11.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ROTUNDI Vincenzo, P.zza Le Laudi 5 - Pescara
CONTRO
di Controparte_1 CP_2 dott.ri e MAFFEI Erika, Controparte_3 Controparte_4
c/o ITL, Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da verbale in data 11.6.2025.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta (con ricorso depositato in data 17.3.2025) da , già amministratrice unica della società Parte_1 avverso una ordinanza ingiunzione (n.160/2024 - Controparte_5
PE/1) emessa dall' di Controparte_1 CP_2 per sanzioni relative al rapporto di lavoro della dipendente della predetta società,
in particolare con riferimento all'omesso invio all' di Parte_2 CP_6
Pescara della denuncia di malattia professionale entro i termini di legge (5 giorni successivi alla data di ricezione del certificato medico, allegato alla richiesta trasmessa dall' con raccomandata in data 25.3.2019; cfr. art.53 CP_6
D.P.R.1124/1965).
La parte opponente contestava l'accertamento presupposto, deducendo ragioni giustificative del mancato ritiro dell'avviso di ricevimento della citata raccomandata del 25.3.2019 ed il difetto di una propria diretta responsabilità; domandava pertanto di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta e solo in via subordinata di ridurre le sanzioni irrogate agli importi minimi previsti dalla legge.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'opposizione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la parte opponente dichiarava di voler rinunciare ai motivi di opposizione attinenti al merito della violazione per cui si procede, subordinatamente all'accoglimento della domanda di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, nella quale insisteva, con compensazione delle spese del giudizio.
L' convenuto si rimetteva al Giudice. CP_1
***
Vista la sopra menzionata rinuncia dichiarata dalla parte opponente, in relazione al merito delle violazioni deve ritenersi dunque cessata la materia del contendere, conseguendone la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta con riferimento alla sussistenza degli illeciti amministrativi contestati, dandosi peraltro atto che sussistono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, alla luce della documentazione prodotta dall' . CP_1
Nel contempo, va rimarcata la lieve entità di detti illeciti, sicchè le sanzioni possono essere contenute nei limiti del minimo edittale, anche considerata la collaborativa condotta processuale posta in essere dalla parte opponente.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerata la reciproca soccombenza (virtuale della parte opponente quanto al merito, effettiva dell' quanto alla misura della sanzione). CP_1
2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- conferma l'ordinanza ingiunzione opposta, nei limiti del minimo edittale previsto in relazione a ciascuna delle violazioni enunciate nel provvedimento sanzionatorio impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 11.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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