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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 10 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 232 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso di Parte_1
primo grado, dagli Avv.ti. Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza, alla Piazza della Vittoria, n.16;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui, ope legis, domiciliano in Potenza al C.so XVIII Agosto, n.46; , in persona del Presidente Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso, in virtù procura generale alle liti per notar di Roma del 23 Per_1 gennaio 2023, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza , alla via Pretoria, n.263 presso la sede dell'Avvocatura Regionale INPS.
APPELLATI OGGETTO: Ricostruzione carriera- Appello avverso la sentenza n. 510/2022 del 7 giugno
2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ordinare al con Controparte_4
rivalutazione dell'intero periodo pre ruolo e, conseguentemente, inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 9-14 e condannare il appellato, tenuto conto della prescrizione CP_1
quinquennale, delle relative differenze retributive matuirate, nonché a versare all'INPS le differenze contributive maturate, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello, con vittoria CP_1
delle spese del grado”;
Per l'INPS: “Voglia la Corte adita applicare la prescrizione quinquennale nei limiti in cui ciò
risulterà giusto e conforme a diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2021, , premesso di essere stata assunta, Parte_1
quale docente di scienze giuridico – economiche, a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dal 27 novembre 2015 e di avere lavorato in precedenza, a partire dall'anno scolastico 1984/85 per effetto di molteplici contratti a termine, chiedeva al giudice adito, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera del
21 aprile 2020 n.863, la rivalutazione dell'intero periodo di servizio pre – ruolo, così
ordinandosi al convenuto l'inquadramento nella fascia stipendiale 9 – 14, con CP_1
condanna del medesimo al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive CP_1
maturate , nei limiti della prescrizione quinquennale nonché delle differenze contributive da versarsi all'INPS.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il depositava Controparte_1
memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, a sua volta concludendo per l'accoglimento della domanda nei limiti della prescrizione quinquennale.
All'udienza di discussione del 7 giugno 2022, il giudice decideva la causa, respingendo il ricorso e disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice riteneva la normativa nazionale in materia di ricostruzione della carriera e di valutazione del servizio pre – ruolo non violativa del principio di non discriminazione di cui all'art.4 della direttiva 1999/70/CE.
Avverso tale sentenza proponeva appello nei confronti del Parte_1 [...]
e dell'INPS, con ricorso depositato il 6 dicembre 2022, insistendo Controparte_1
sulla fondatezza della domanda azionata alla luce dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellato si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva CP_1 depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
Si costituiva in questo grado anche l' , a sua volta Controparte_3
concludendo come in epigrafe.
Depositata la CTU, disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c..p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
La Suprema Corte ha precisato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485
del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485,
unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare,
pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass.
n.32576/2023).
L'art. 3 de D.L. n.370 del 1970, convertito dalla Legge n.576/1970, richiamato dall'art.66
CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995, prescrive, per la parte che qui interessa, che: “Al
personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”.
In seguito, il d.P.R. n. 417 del 1974 ha disposto, con l'art. 81, comma 1, che: “Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici”.
Il menzionato art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970,
nella misura in cui assegna all'analogo servizio reso dai docenti a tempo determinato un punteggio inferiore a quello che è riconosciuto ai docenti comparabili assunti ab origine a tempo indeterminato per il periodo eccedente il quarto anno, va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. A sostegno di questa conclusione deve richiamarsi la sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28
novembre 2019 la quale, con riguardo all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 ha enunciato, con riferimento ai docenti stabilizzati per effetto sia della legge n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento, il principio di diritto (poi condiviso e ulteriormente declinato da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023
e da Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022) così massimato: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né
applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 assume rilievo perché, nella sua motivazione, ha chiarito che, con il d.lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (testo unico la cui emanazione era stata autorizzata dall'art. 1 della legge n. 121 del
1991), l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970
(disposizione che è stata applicata nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni,
nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli
stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Secondo la giurisprudenza da ultimo menzionata, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l'art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, ripetendo la formulazione dell'art. 4 del d.l. n. 370 del 1970, stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. A sua volta, l'art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. A
sostegno della sua affermazione, per la quale l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif.,
dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che rileva nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, da leggere in combinato disposto con l'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, la sentenza Cass.Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ha evidenziato che il legislatore del
Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente,
ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale, prevedendo che: “Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti che regolavano la materia sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto, come evidenziato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, si è
inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Il successivo CCNL 26 maggio 1999 ha stabilito, all'art. 18, che: “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL,
restano in vigore in quanto compatibili”.
Di seguito, il CCNL 24 luglio 2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL 29 novembre 2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione,
perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n.
370 del 1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt.
485 e seguenti del T.U., che, non a caso, non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Pertanto, si deve ritenere che, nella presente fattispecie, debba giungersi, con riguardo all'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif.,
dalla legge n. 576 del 1970, alla stessa conclusione alla quale è pervenuta Cass., Sez. L, n.
31149 del 28 novembre 2019 (poi confermata da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023,
Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022) con riferimento all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Alla ricorrente non può essere negato, quindi, in astratto, per il quinto anno di servizio preruolo presso scuola statale, lo stesso punteggio che le sarebbe stato assegnato se fosse stata assunta dal principio a tempo indeterminato, dovendo trovare diretta applicazione la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Come ulteriormente precisato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, però,
l'applicazione diretta della citata clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile,
assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento,
occorrendo verificare, invece, anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole,
che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297 del
1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità
anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Nel rispetto dei principi come enunciati dalla Suprema Corte, sopra richiamati, è stato dato ingresso ad una consulenza contabile.
Quindi, all'esito dei calcoli come operati dal CTU, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale, relativamente al periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2022, dichiarato preliminarmente il diritto dell'appellante ad essere inquadrata nellla fascia stipendiale 9-14
con decorrenza dal 1° settembre 2016 e nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 4
marzo 2020, deve ordinarsi al appellato la ricostruzione di carriera di CP_1 Parte_1 nei termini di cui sopra, con condanna del medesimo al pagamento, a titolo
[...] CP_1
di differenze retribuitive, della somma complessiva di euro 8.882,54, calcolata fino al 31
agosto 2022, oltre accessori come per legge nonché di versare all'INPS le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore dell'appellante.
Vanno compensate le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante e l'INPS.
Le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e il seguono la soccombenza CP_1
e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00 – parametro tra il minimo ed il medio.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 232 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e dell' , in
[...] Controparte_3
persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 510/2022 del 7 giugno 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante ad essere inquadrata nellla fascia stipendiale 9-14 con decorrenza dal 1°
settembre 2016 e nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 4 marzo 2020 ed ordina al appellato di provvedere alla ricostruzione di carriera dell'appellante nei termini CP_1
surriportati; 2) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di CP_1
differenze retributive, della somma di euro 8.882,54, calcolata fino al 31 agosto 2022, oltre accessori come per legge nonché a versare all'INPS le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva come riconosciuta in favore di;
Parte_1
3) Compensa le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante e l'INPS;
4) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione CP_1
ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio,
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.276,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge;
5) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico del CP_1
appellato.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 10 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 232 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso di Parte_1
primo grado, dagli Avv.ti. Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza, alla Piazza della Vittoria, n.16;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui, ope legis, domiciliano in Potenza al C.so XVIII Agosto, n.46; , in persona del Presidente Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso, in virtù procura generale alle liti per notar di Roma del 23 Per_1 gennaio 2023, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza , alla via Pretoria, n.263 presso la sede dell'Avvocatura Regionale INPS.
APPELLATI OGGETTO: Ricostruzione carriera- Appello avverso la sentenza n. 510/2022 del 7 giugno
2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ordinare al con Controparte_4
rivalutazione dell'intero periodo pre ruolo e, conseguentemente, inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 9-14 e condannare il appellato, tenuto conto della prescrizione CP_1
quinquennale, delle relative differenze retributive matuirate, nonché a versare all'INPS le differenze contributive maturate, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello, con vittoria CP_1
delle spese del grado”;
Per l'INPS: “Voglia la Corte adita applicare la prescrizione quinquennale nei limiti in cui ciò
risulterà giusto e conforme a diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2021, , premesso di essere stata assunta, Parte_1
quale docente di scienze giuridico – economiche, a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dal 27 novembre 2015 e di avere lavorato in precedenza, a partire dall'anno scolastico 1984/85 per effetto di molteplici contratti a termine, chiedeva al giudice adito, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera del
21 aprile 2020 n.863, la rivalutazione dell'intero periodo di servizio pre – ruolo, così
ordinandosi al convenuto l'inquadramento nella fascia stipendiale 9 – 14, con CP_1
condanna del medesimo al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive CP_1
maturate , nei limiti della prescrizione quinquennale nonché delle differenze contributive da versarsi all'INPS.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il depositava Controparte_1
memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, a sua volta concludendo per l'accoglimento della domanda nei limiti della prescrizione quinquennale.
All'udienza di discussione del 7 giugno 2022, il giudice decideva la causa, respingendo il ricorso e disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice riteneva la normativa nazionale in materia di ricostruzione della carriera e di valutazione del servizio pre – ruolo non violativa del principio di non discriminazione di cui all'art.4 della direttiva 1999/70/CE.
Avverso tale sentenza proponeva appello nei confronti del Parte_1 [...]
e dell'INPS, con ricorso depositato il 6 dicembre 2022, insistendo Controparte_1
sulla fondatezza della domanda azionata alla luce dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellato si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva CP_1 depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
Si costituiva in questo grado anche l' , a sua volta Controparte_3
concludendo come in epigrafe.
Depositata la CTU, disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c..p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
La Suprema Corte ha precisato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485
del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485,
unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare,
pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass.
n.32576/2023).
L'art. 3 de D.L. n.370 del 1970, convertito dalla Legge n.576/1970, richiamato dall'art.66
CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995, prescrive, per la parte che qui interessa, che: “Al
personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”.
In seguito, il d.P.R. n. 417 del 1974 ha disposto, con l'art. 81, comma 1, che: “Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici”.
Il menzionato art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970,
nella misura in cui assegna all'analogo servizio reso dai docenti a tempo determinato un punteggio inferiore a quello che è riconosciuto ai docenti comparabili assunti ab origine a tempo indeterminato per il periodo eccedente il quarto anno, va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. A sostegno di questa conclusione deve richiamarsi la sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28
novembre 2019 la quale, con riguardo all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 ha enunciato, con riferimento ai docenti stabilizzati per effetto sia della legge n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento, il principio di diritto (poi condiviso e ulteriormente declinato da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023
e da Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022) così massimato: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né
applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 assume rilievo perché, nella sua motivazione, ha chiarito che, con il d.lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (testo unico la cui emanazione era stata autorizzata dall'art. 1 della legge n. 121 del
1991), l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970
(disposizione che è stata applicata nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni,
nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli
stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Secondo la giurisprudenza da ultimo menzionata, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l'art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, ripetendo la formulazione dell'art. 4 del d.l. n. 370 del 1970, stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. A sua volta, l'art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. A
sostegno della sua affermazione, per la quale l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif.,
dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che rileva nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, da leggere in combinato disposto con l'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, la sentenza Cass.Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ha evidenziato che il legislatore del
Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente,
ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale, prevedendo che: “Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti che regolavano la materia sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto, come evidenziato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, si è
inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Il successivo CCNL 26 maggio 1999 ha stabilito, all'art. 18, che: “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL,
restano in vigore in quanto compatibili”.
Di seguito, il CCNL 24 luglio 2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL 29 novembre 2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione,
perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n.
370 del 1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt.
485 e seguenti del T.U., che, non a caso, non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Pertanto, si deve ritenere che, nella presente fattispecie, debba giungersi, con riguardo all'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif.,
dalla legge n. 576 del 1970, alla stessa conclusione alla quale è pervenuta Cass., Sez. L, n.
31149 del 28 novembre 2019 (poi confermata da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023,
Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022) con riferimento all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Alla ricorrente non può essere negato, quindi, in astratto, per il quinto anno di servizio preruolo presso scuola statale, lo stesso punteggio che le sarebbe stato assegnato se fosse stata assunta dal principio a tempo indeterminato, dovendo trovare diretta applicazione la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Come ulteriormente precisato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, però,
l'applicazione diretta della citata clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile,
assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento,
occorrendo verificare, invece, anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole,
che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297 del
1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità
anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Nel rispetto dei principi come enunciati dalla Suprema Corte, sopra richiamati, è stato dato ingresso ad una consulenza contabile.
Quindi, all'esito dei calcoli come operati dal CTU, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale, relativamente al periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2022, dichiarato preliminarmente il diritto dell'appellante ad essere inquadrata nellla fascia stipendiale 9-14
con decorrenza dal 1° settembre 2016 e nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 4
marzo 2020, deve ordinarsi al appellato la ricostruzione di carriera di CP_1 Parte_1 nei termini di cui sopra, con condanna del medesimo al pagamento, a titolo
[...] CP_1
di differenze retribuitive, della somma complessiva di euro 8.882,54, calcolata fino al 31
agosto 2022, oltre accessori come per legge nonché di versare all'INPS le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore dell'appellante.
Vanno compensate le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante e l'INPS.
Le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e il seguono la soccombenza CP_1
e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00 – parametro tra il minimo ed il medio.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 232 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e dell' , in
[...] Controparte_3
persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 510/2022 del 7 giugno 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante ad essere inquadrata nellla fascia stipendiale 9-14 con decorrenza dal 1°
settembre 2016 e nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dal 4 marzo 2020 ed ordina al appellato di provvedere alla ricostruzione di carriera dell'appellante nei termini CP_1
surriportati; 2) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di CP_1
differenze retributive, della somma di euro 8.882,54, calcolata fino al 31 agosto 2022, oltre accessori come per legge nonché a versare all'INPS le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva come riconosciuta in favore di;
Parte_1
3) Compensa le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante e l'INPS;
4) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione CP_1
ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio,
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.276,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge;
5) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico del CP_1
appellato.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)