Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.
Articolo 1 della Legge 4 giugno 1997, n. 163
Articolo 2
- Legge 4 giugno 1997, n. 163
Articolo 1 della Legge 4 giugno 1997, n. 163
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1 luglio 1997
1 luglio 1997
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