Articolo 1 della Legge 4 giugno 1997, n. 163
Articolo 2
Versione
1 luglio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.
Entrata in vigore il 1 luglio 1997