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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3102/2023 promossa da: in persona della legale rappresentante Controparte_1 pro tempore , con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE e Controparte_1 dell'avv. RUFFINI NINO G., elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA P.
BORSELLINO N. 22, IO LI;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. VIGILIA JENNY, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA DE' POETI N. 5, BOLOGNA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 20/11/2025 come da note conclusive depositate in data
10/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 24/07/2023,
[...] conveniva in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di condannarlo a rimuovere la terra che, secondo la tesi attorea, il convenuto, formando una scarpata/terrapieno, aveva riversato sulla proprietà di parte attrice in tal modo invadendola, e pagina 1 di 6 domandava altresì la condanna del convenuto a ripristinare l'originario piano di campagna e a costruire un muro a sostegno del suo terreno ai fini della sua messa in sicurezza.
Parte attrice esponeva di aver acquistato, in data 22/12/2021, un lotto di terreno edificabile sito nel
Comune di Castelnovo né Monti (RE), censito al Catasto Terreni al Foglio 33, Particella 1150, e che, successivamente, a seguito di alcuni sopralluoghi eseguiti in occasione della messa in vendita del terreno a terzi, si era accorta che, sul lato posto a confine con il lotto adiacente censito al Foglio 33,
Particella 844 di proprietà del da quest'ultimo acquistato in data 10/05/2003, vi era un CP_2 notevole riporto di terra;
che, in particolare, molto tempo dopo l'acquisto, il nel realizzare CP_2 un capannone sul lotto di sua proprietà, al fine di sorreggere il proprio terreno ad un livello superiore rispetto a quello del lotto adiacente, aveva riportato della terra anche a cavallo dello stesso lotto adiacente, e, una volta terminato il riporto di terra, aveva recintato il suo lotto entro i confini di sua proprietà, così come raffigurato nella documentazione fotografica prodotta (documenti attorei 6, 7, 21).
Tanto premesso, la parte attrice domandava quindi di condannare il a rimuovere la terra che CP_2 illegittimamente il convenuto aveva riportato sul lotto della , nonché a costruire a cura e CP_1 spese del un muro di contenimento del suo terreno. CP_2
Il convenuto , con comparsa di risposta depositata in data 16/11/2023, si Controparte_2 costituiva in giudizio, eccependo l'assenza di prova circa lo stato dei luoghi originario ed il suo mutamento ad opera del convenuto.
In particolare, sosteneva che le opere di urbanizzazione e di riporto del terreno a ridosso dei mappali
844 e 1150 del Foglio 33, fossero state eseguite non già dal bensì dalla promittente CP_2 venditrice, e poi venditrice, “Il IO C” (di cui era socia amministratrice ), Controparte_1 la quale, nell'anno 2003, con contratto preliminare di compravendita del 21/02/2003, gli aveva promesso in vendita il lotto di terreno poi da lui acquistato con rogito definitivo del 10/05/2003.
Deduceva il convenuto che le opere di urbanizzazione erano state effettuate prima del suo acquisto, tanto che, nel citato preliminare di compravendita del 21/02/2003, risultava previsto che le opere di urbanizzazione sarebbero state a carico della promittente venditrice, recando il richiamato contratto preliminare del 21/02/2003 la clausola contrattuale: “le spese di urbanizzazione sono a carico della parte promittente venditrice”; opere di urbanizzazione che avevano reso necessari, per loro stessa natura, movimentazioni di terreno, scavi, interramenti, sbancamenti e livellamenti, e che erano state realizzate dalla promittente venditrice “Il IO snc”, non invece dal il quale, dopo il CP_2 rogito definitivo di acquisto del 10 maggio 2023, non aveva modificato lo stato dei luoghi, posto che aveva trovato soddisfacenti la lottizzazione e le opere di urbanizzazione già realizzate dalla venditrice
“Il IO snc”. pagina 2 di 6 Il convenuto evidenziava inoltre che ossia socia e legale rappresentante Controparte_1 dell'odierna società attrice, avendo preso parte quale socio amministratore de “Il IO snc” al richiamato preliminare di vendita del 21/02/2003, era ben consapevole dello stato dei luoghi, e da allora non aveva mai avuto nulla da lamentare, per oltre 20 anni, circa lo stato dei luoghi dell'odierno mappale 844 poi acquistato dal che peraltro era stata la stessa società Il IO snc a CP_2 realizzare a seguito di lottizzazione dell'area.
Il convenuto eccepiva l'usucapione (sia ventennale che abbreviata decennale), per decorso ininterrotto del ventennio dal rogito del 10/5/2003, ovvero per decorso del termine di usucapione decennale ex art. 1159 cod. civ. decorrente dalla trascrizione del rogito, avvenuta il 09/06/2023.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, eccepiva il decorso il termine di prescrizione per ottenere una qualsivoglia forma di tutela risarcitoria in forma specifica.
Nel merito, chiedeva di respingere le domande attoree in quanto destituite di fondamento probatorio.
Scambiate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., dopo la prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 22/02/2024, la causa veniva istruita tramite prova orale (prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto), assunta all'udienza del 15/05/2024, e mediante una CT dapprima depositata in data 17/12/2024, e poi successivamente integrata con elaborato peritale depositato in data 10/06/2025.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva quindi discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/11/2025, all'esito della quale il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
E' pacifico che l'odierna parte attrice “ sia proprietaria Controparte_1 del lotto di terreno edificabile sito nel Comune di Castelnovo Ne' Monti (RE), censito al Catasto
Terreni di tale Comune al Foglio 33, Mappale 1150.
E' parimenti pacifico che il convenuto sia proprietario del lotto adiacente Controparte_2 sito sempre a Castelnovo Né Monti e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnovo Ne'
Monti (RE) al Foglio 33, Mappale 844.
Il aveva acquistato detto immobile, nel maggio del 2003, dalla società “Il IO C” CP_2 mediante rogito del 10/05/2003 (doc. 4 fasc. convenuto), ed il rogito era stato preceduto da un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 21/02/2003 tra lo stesso in qualità di CP_2 promissario acquirente e la primittente venditrice “Il IO C”, rappresentata in pagina 3 di 6 quell'occasione, tra gli altri soci, in qualità di socio amministratore, da , che è la Controparte_1 legale rappresentante nonché socia della odierna attrice Controparte_1
(cfr. preliminare di compravendita di cui al documento n. 5 fasc. convenuto).
Ciò posto, la questione attorno alla quale ruota l'intera controversia, è quella di accertare se, come sostenuto da parte attrice, il convenuto si sia reso responsabile del fatto di aver riportato del CP_2 terreno sul fondo limitrofo oggi di proprietà di Controparte_1 invadendone in tal modo la proprietà (se dunque sia stato lui a riportare quel terreno), dandosi per acclarato che il terrapieno/scarpata raffigurato nella documentazione fotografica in atti (cfr. documenti attorei 6, 7 e 21) insiste effettivamente sul lotto di proprietà dell'attrice Controparte_1
(si veda infatti la risposta al quesito n. 4 fornita dal CT nella prima relazione peritale
[...] depositata in data 17/12/2024, pag. 9).
La tesi del convenuto si fonda sull'assunto che fosse stato il suo dante causa, nonché promittente venditore “Il IO C”, ad eseguire le opere di urbanizzazione e di riporto del terreno, nel rispetto di quanto era stato previsto nel preliminare di vendita del 21/02/2003, che aveva infatti posto a carico della stessa promittente venditrice le opere di urbanizzazione. La tesi quindi è che le opere di urbanizzazione e le operazioni di movimentazione del terreno, già prima dell'acquisto del CP_2 avvenuto con rogito del 10/05/2003, fossero state realizzate dalla sua dante causa, ossia della promittente venditrice, e poi venditrice, “Il IO C”.
Nel caso di specie, secondo le comuni regole in tema di riparto dell'onere probatorio (cfr. art. 2697 cod. civ.), gravava sulla parte attrice l'onere di provare che fosse stato il convenuto a CP_2 riportare della terra sul lotto di proprietà di parte attrice, e che fosse stato dunque lui a rendersi responsabile di una tale invasione di proprietà, gravando su chi afferma il fatto costitutivo della propria pretesa di risarcimento del danno in forma specifica, l'onere di dare la prova di quest'ultimo fatto.
Venendo ad esaminare le risultanze istruttorie, la deposizione del teste escusso Testimone_1 all'udienza del 15/05/2024, è risultata in parte vaga e generica (“… in quel periodo, circa nel
2003/2004 il effettuò dei lavori e rese pianeggiante la sua proprietà”), e comunque CP_2 inattendibile, sia perché in contrasto con elementi di natura oggettiva rilevati dal CT (sui quali v. infra), sia in ragione del fatto che è lecito dubitare della testimonianza proveniente da persona legata da stretto rapporto di affettività con una delle parti, essendo il teste il marito di . Controparte_1
Anche la deposizione testimoniale dell'altro teste dedotto dall'attrice, , appare Testimone_2 inattendibile, da un lato in quanto generica, avendo il teste riferito che il “dopo che aveva CP_2 acquistato tra il 2003 e il 2004 fece dei lavori nella sua proprietà e tali lavori comprendevano movimentazione terra”, ed avendo specificato di non sapere “con più precisione che lavori abbia pagina 4 di 6 svolto all'interno della sua proprietà” ( di contro ha dichiarato “che quando il acquistò il CP_2 suo terreno i lavori di urbanizzazione erano già quasi del tutto terminati” ); e dall'altro perché ha reso una testimonianza che, come quella del marito della è risultata in contrasto con i rilievi CP_1 oggettivi del CT.
A tale ultimo proposito, il consulente tecnico geom. ha infatti rilevato, dalla foto Persona_1 aerea del marzo 2003, che il lotto di terreno oggi di proprietà del convenuto risultava oggetto di spianamento già prima della data di acquisto da parte del acquisto che come si è detto è CP_2 avvenuto con rogito del 10/05/2003 (ALL. 4, RIF. N. 1 nella foto in allegato alla integrazione di CT depositata in data 10/06/2025).
A ciò si aggiunga che, sempre come rilevato dal consulente tecnico nel primo elaborato peritale a pag.
14, e poi ribadito nella successiva integrazione depositata il 10/06/2025, la pratica edilizia presentata dai lottizzanti del 06/12/2001 rende evidente che “lo spianamento dei lotti e la formazione della scarpata sia stata realizzata nell'anno 2001 come da elaborati grafici allegati alla perizia ai numeri 1
e 2” (pag. 14 CT del 17/12/2024)
Il CT ha quindi concluso, sulla scorta di quanto sopra rilevato, affermando che “la prevalente movimentazione di terreno è stata eseguita antecedentemente all'acquisto del e se ne hanno CP_2 le prove nelle foto aeree della Provincia e dalla pratica edilizia presentata dai lottizzanti nell'anno
2001”.
Stando così le cose, a fronte di un quadro probatorio così incerto, evidenziato dal CT nelle sue conclusioni (incertezza che riguarda “la provenienza e l'epoca di creazione della porzione di scarpata oggetto di causa”), una tale insufficienza della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa attorea, id est del fatto che sia stato il convenuto ad aver eseguito le operazioni di riporto di terra, CP_2 non può che riverberarsi in danno della parte stessa sulla quale gravava l'onere di provare quel fatto costitutivo, ossia nel caso concreto sulla parte attrice.
In altri termini, in presenza di una prova insufficiente del fatto costitutivo della pretesa di parte attrice, il dubbio non può che risolversi, in applicazione della regola generale dell'art. 2697 c.c., in danno della parte che aveva l'onere di provare quel fatto (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 29315 del 07/12/2017).
Ne discende che, nel caso concreto, non possa escludersi che, ad effettuare le opere di urbanizzazione e di riporto della terra così come asserite dall'attrice a ridosso dei due mappali confinanti (oggi mappali
844 e 1150 del Foglio 33 del Catasto Terreni del Comune di Castelnovo né Monti), sia stato non già il bensì il suo dante causa “Il IO C”, il quale con contratto preliminare di CP_2
pagina 5 di 6 compravendita del 21/02/2003 gli aveva promesso in vendita il terreno de quo, poi vendutogli dallo stesso IO SN con rogito definitivo del 10/05/2003.
Per quanto sopra, stante l'insufficienza della prova che avrebbe dovuto supportare la pretesa risarcitoria attorea, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le controversie rientranti nello scaglione di valore da € 5.201 ad € 26.000, seguono la soccombenza, che va ascritta alla parte attrice.
Anche le spese di CT, come liquidate con i due separati decreti del 18/12/2024 e del 12/06/2025, in virtù del principio di soccombenza vanno poste, in via definitiva, a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in €
5.077,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3) pone le spese di CT, come liquidate con i due separati decreti del 18/12/2024 e del 12/06/2025, in via definitiva a carico della parte attrice.
Reggio Emilia, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3102/2023 promossa da: in persona della legale rappresentante Controparte_1 pro tempore , con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE e Controparte_1 dell'avv. RUFFINI NINO G., elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA P.
BORSELLINO N. 22, IO LI;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. VIGILIA JENNY, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA DE' POETI N. 5, BOLOGNA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 20/11/2025 come da note conclusive depositate in data
10/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 24/07/2023,
[...] conveniva in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di condannarlo a rimuovere la terra che, secondo la tesi attorea, il convenuto, formando una scarpata/terrapieno, aveva riversato sulla proprietà di parte attrice in tal modo invadendola, e pagina 1 di 6 domandava altresì la condanna del convenuto a ripristinare l'originario piano di campagna e a costruire un muro a sostegno del suo terreno ai fini della sua messa in sicurezza.
Parte attrice esponeva di aver acquistato, in data 22/12/2021, un lotto di terreno edificabile sito nel
Comune di Castelnovo né Monti (RE), censito al Catasto Terreni al Foglio 33, Particella 1150, e che, successivamente, a seguito di alcuni sopralluoghi eseguiti in occasione della messa in vendita del terreno a terzi, si era accorta che, sul lato posto a confine con il lotto adiacente censito al Foglio 33,
Particella 844 di proprietà del da quest'ultimo acquistato in data 10/05/2003, vi era un CP_2 notevole riporto di terra;
che, in particolare, molto tempo dopo l'acquisto, il nel realizzare CP_2 un capannone sul lotto di sua proprietà, al fine di sorreggere il proprio terreno ad un livello superiore rispetto a quello del lotto adiacente, aveva riportato della terra anche a cavallo dello stesso lotto adiacente, e, una volta terminato il riporto di terra, aveva recintato il suo lotto entro i confini di sua proprietà, così come raffigurato nella documentazione fotografica prodotta (documenti attorei 6, 7, 21).
Tanto premesso, la parte attrice domandava quindi di condannare il a rimuovere la terra che CP_2 illegittimamente il convenuto aveva riportato sul lotto della , nonché a costruire a cura e CP_1 spese del un muro di contenimento del suo terreno. CP_2
Il convenuto , con comparsa di risposta depositata in data 16/11/2023, si Controparte_2 costituiva in giudizio, eccependo l'assenza di prova circa lo stato dei luoghi originario ed il suo mutamento ad opera del convenuto.
In particolare, sosteneva che le opere di urbanizzazione e di riporto del terreno a ridosso dei mappali
844 e 1150 del Foglio 33, fossero state eseguite non già dal bensì dalla promittente CP_2 venditrice, e poi venditrice, “Il IO C” (di cui era socia amministratrice ), Controparte_1 la quale, nell'anno 2003, con contratto preliminare di compravendita del 21/02/2003, gli aveva promesso in vendita il lotto di terreno poi da lui acquistato con rogito definitivo del 10/05/2003.
Deduceva il convenuto che le opere di urbanizzazione erano state effettuate prima del suo acquisto, tanto che, nel citato preliminare di compravendita del 21/02/2003, risultava previsto che le opere di urbanizzazione sarebbero state a carico della promittente venditrice, recando il richiamato contratto preliminare del 21/02/2003 la clausola contrattuale: “le spese di urbanizzazione sono a carico della parte promittente venditrice”; opere di urbanizzazione che avevano reso necessari, per loro stessa natura, movimentazioni di terreno, scavi, interramenti, sbancamenti e livellamenti, e che erano state realizzate dalla promittente venditrice “Il IO snc”, non invece dal il quale, dopo il CP_2 rogito definitivo di acquisto del 10 maggio 2023, non aveva modificato lo stato dei luoghi, posto che aveva trovato soddisfacenti la lottizzazione e le opere di urbanizzazione già realizzate dalla venditrice
“Il IO snc”. pagina 2 di 6 Il convenuto evidenziava inoltre che ossia socia e legale rappresentante Controparte_1 dell'odierna società attrice, avendo preso parte quale socio amministratore de “Il IO snc” al richiamato preliminare di vendita del 21/02/2003, era ben consapevole dello stato dei luoghi, e da allora non aveva mai avuto nulla da lamentare, per oltre 20 anni, circa lo stato dei luoghi dell'odierno mappale 844 poi acquistato dal che peraltro era stata la stessa società Il IO snc a CP_2 realizzare a seguito di lottizzazione dell'area.
Il convenuto eccepiva l'usucapione (sia ventennale che abbreviata decennale), per decorso ininterrotto del ventennio dal rogito del 10/5/2003, ovvero per decorso del termine di usucapione decennale ex art. 1159 cod. civ. decorrente dalla trascrizione del rogito, avvenuta il 09/06/2023.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, eccepiva il decorso il termine di prescrizione per ottenere una qualsivoglia forma di tutela risarcitoria in forma specifica.
Nel merito, chiedeva di respingere le domande attoree in quanto destituite di fondamento probatorio.
Scambiate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., dopo la prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 22/02/2024, la causa veniva istruita tramite prova orale (prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto), assunta all'udienza del 15/05/2024, e mediante una CT dapprima depositata in data 17/12/2024, e poi successivamente integrata con elaborato peritale depositato in data 10/06/2025.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva quindi discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/11/2025, all'esito della quale il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
E' pacifico che l'odierna parte attrice “ sia proprietaria Controparte_1 del lotto di terreno edificabile sito nel Comune di Castelnovo Ne' Monti (RE), censito al Catasto
Terreni di tale Comune al Foglio 33, Mappale 1150.
E' parimenti pacifico che il convenuto sia proprietario del lotto adiacente Controparte_2 sito sempre a Castelnovo Né Monti e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnovo Ne'
Monti (RE) al Foglio 33, Mappale 844.
Il aveva acquistato detto immobile, nel maggio del 2003, dalla società “Il IO C” CP_2 mediante rogito del 10/05/2003 (doc. 4 fasc. convenuto), ed il rogito era stato preceduto da un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 21/02/2003 tra lo stesso in qualità di CP_2 promissario acquirente e la primittente venditrice “Il IO C”, rappresentata in pagina 3 di 6 quell'occasione, tra gli altri soci, in qualità di socio amministratore, da , che è la Controparte_1 legale rappresentante nonché socia della odierna attrice Controparte_1
(cfr. preliminare di compravendita di cui al documento n. 5 fasc. convenuto).
Ciò posto, la questione attorno alla quale ruota l'intera controversia, è quella di accertare se, come sostenuto da parte attrice, il convenuto si sia reso responsabile del fatto di aver riportato del CP_2 terreno sul fondo limitrofo oggi di proprietà di Controparte_1 invadendone in tal modo la proprietà (se dunque sia stato lui a riportare quel terreno), dandosi per acclarato che il terrapieno/scarpata raffigurato nella documentazione fotografica in atti (cfr. documenti attorei 6, 7 e 21) insiste effettivamente sul lotto di proprietà dell'attrice Controparte_1
(si veda infatti la risposta al quesito n. 4 fornita dal CT nella prima relazione peritale
[...] depositata in data 17/12/2024, pag. 9).
La tesi del convenuto si fonda sull'assunto che fosse stato il suo dante causa, nonché promittente venditore “Il IO C”, ad eseguire le opere di urbanizzazione e di riporto del terreno, nel rispetto di quanto era stato previsto nel preliminare di vendita del 21/02/2003, che aveva infatti posto a carico della stessa promittente venditrice le opere di urbanizzazione. La tesi quindi è che le opere di urbanizzazione e le operazioni di movimentazione del terreno, già prima dell'acquisto del CP_2 avvenuto con rogito del 10/05/2003, fossero state realizzate dalla sua dante causa, ossia della promittente venditrice, e poi venditrice, “Il IO C”.
Nel caso di specie, secondo le comuni regole in tema di riparto dell'onere probatorio (cfr. art. 2697 cod. civ.), gravava sulla parte attrice l'onere di provare che fosse stato il convenuto a CP_2 riportare della terra sul lotto di proprietà di parte attrice, e che fosse stato dunque lui a rendersi responsabile di una tale invasione di proprietà, gravando su chi afferma il fatto costitutivo della propria pretesa di risarcimento del danno in forma specifica, l'onere di dare la prova di quest'ultimo fatto.
Venendo ad esaminare le risultanze istruttorie, la deposizione del teste escusso Testimone_1 all'udienza del 15/05/2024, è risultata in parte vaga e generica (“… in quel periodo, circa nel
2003/2004 il effettuò dei lavori e rese pianeggiante la sua proprietà”), e comunque CP_2 inattendibile, sia perché in contrasto con elementi di natura oggettiva rilevati dal CT (sui quali v. infra), sia in ragione del fatto che è lecito dubitare della testimonianza proveniente da persona legata da stretto rapporto di affettività con una delle parti, essendo il teste il marito di . Controparte_1
Anche la deposizione testimoniale dell'altro teste dedotto dall'attrice, , appare Testimone_2 inattendibile, da un lato in quanto generica, avendo il teste riferito che il “dopo che aveva CP_2 acquistato tra il 2003 e il 2004 fece dei lavori nella sua proprietà e tali lavori comprendevano movimentazione terra”, ed avendo specificato di non sapere “con più precisione che lavori abbia pagina 4 di 6 svolto all'interno della sua proprietà” ( di contro ha dichiarato “che quando il acquistò il CP_2 suo terreno i lavori di urbanizzazione erano già quasi del tutto terminati” ); e dall'altro perché ha reso una testimonianza che, come quella del marito della è risultata in contrasto con i rilievi CP_1 oggettivi del CT.
A tale ultimo proposito, il consulente tecnico geom. ha infatti rilevato, dalla foto Persona_1 aerea del marzo 2003, che il lotto di terreno oggi di proprietà del convenuto risultava oggetto di spianamento già prima della data di acquisto da parte del acquisto che come si è detto è CP_2 avvenuto con rogito del 10/05/2003 (ALL. 4, RIF. N. 1 nella foto in allegato alla integrazione di CT depositata in data 10/06/2025).
A ciò si aggiunga che, sempre come rilevato dal consulente tecnico nel primo elaborato peritale a pag.
14, e poi ribadito nella successiva integrazione depositata il 10/06/2025, la pratica edilizia presentata dai lottizzanti del 06/12/2001 rende evidente che “lo spianamento dei lotti e la formazione della scarpata sia stata realizzata nell'anno 2001 come da elaborati grafici allegati alla perizia ai numeri 1
e 2” (pag. 14 CT del 17/12/2024)
Il CT ha quindi concluso, sulla scorta di quanto sopra rilevato, affermando che “la prevalente movimentazione di terreno è stata eseguita antecedentemente all'acquisto del e se ne hanno CP_2 le prove nelle foto aeree della Provincia e dalla pratica edilizia presentata dai lottizzanti nell'anno
2001”.
Stando così le cose, a fronte di un quadro probatorio così incerto, evidenziato dal CT nelle sue conclusioni (incertezza che riguarda “la provenienza e l'epoca di creazione della porzione di scarpata oggetto di causa”), una tale insufficienza della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa attorea, id est del fatto che sia stato il convenuto ad aver eseguito le operazioni di riporto di terra, CP_2 non può che riverberarsi in danno della parte stessa sulla quale gravava l'onere di provare quel fatto costitutivo, ossia nel caso concreto sulla parte attrice.
In altri termini, in presenza di una prova insufficiente del fatto costitutivo della pretesa di parte attrice, il dubbio non può che risolversi, in applicazione della regola generale dell'art. 2697 c.c., in danno della parte che aveva l'onere di provare quel fatto (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 29315 del 07/12/2017).
Ne discende che, nel caso concreto, non possa escludersi che, ad effettuare le opere di urbanizzazione e di riporto della terra così come asserite dall'attrice a ridosso dei due mappali confinanti (oggi mappali
844 e 1150 del Foglio 33 del Catasto Terreni del Comune di Castelnovo né Monti), sia stato non già il bensì il suo dante causa “Il IO C”, il quale con contratto preliminare di CP_2
pagina 5 di 6 compravendita del 21/02/2003 gli aveva promesso in vendita il terreno de quo, poi vendutogli dallo stesso IO SN con rogito definitivo del 10/05/2003.
Per quanto sopra, stante l'insufficienza della prova che avrebbe dovuto supportare la pretesa risarcitoria attorea, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le controversie rientranti nello scaglione di valore da € 5.201 ad € 26.000, seguono la soccombenza, che va ascritta alla parte attrice.
Anche le spese di CT, come liquidate con i due separati decreti del 18/12/2024 e del 12/06/2025, in virtù del principio di soccombenza vanno poste, in via definitiva, a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in €
5.077,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3) pone le spese di CT, come liquidate con i due separati decreti del 18/12/2024 e del 12/06/2025, in via definitiva a carico della parte attrice.
Reggio Emilia, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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