Ordinanza collegiale 5 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 9203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9203 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09203/2025REG.PROV.COLL.
N. 09578/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 3565/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la nota del 20 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. NG BE CE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso in fatto che:
– la società -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 luglio 2020, con il quale la Prefettura di Napoli informava la Società della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia;
– il T.A.R. per la Campania, dopo aver ripercorso lo stato dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di sindacato di legittimità sulle interdittive antimafia, ha respinto il ricorso osservando che, nel caso di specie, gli elementi di fatto raccolti nel corso dell’attività istruttoria condotta dalla Prefettura ed a supporto del provvedimento interdittivo disvelavano il reale intento dei soggetti attenzionati di eludere nella sostanza la normativa antimafia, tramite la creazione artificiosa di una nuova società presso cui trasferire lo svolgimento delle attività in precedenza condotte dall’interdetta -OMISSIS- -OMISSIS-;
– la Società ha appellato la prefata decisione deducendo, da un lato, l’ error in iudicando in ordine ai legami di tipo familiare, dall’altro, l’ error in iudicando in ordine ai legami con altre imprese del settore per violazione e falsa applicazione dell’art. 91, co. 6 del d. lgs. n. 159/2011 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria e sviamento;
– nelle more del giudizio di appello la Società ha instato la Prefettura di Napoli per l’aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011 e, conseguentemente, ha chiesto il rinvio della trattazione di merito;
– in data 19 giugno 2025, con nota prot. n. 248190, la Prefettura di Napoli ha comunicato ai sensi dell’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159/2011, l’avvio della fase partecipativa ai fini della definizione dell’istanza di aggiornamento presentata dalla società ricorrente ex art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011;
Considerato che, in base a quanto rappresentato dalla stessa appellante, all’esito dell’acquisizione della documentazione e delle note indicate nella comunicazione di avvio della fase partecipativa, è emersa la fondatezza della richiesta di aggiornamento avanzata dalla società ricorrente, attesa la insussistenza di elementi ostativi ovvero di circostanze connotate di disvalore ai fini interdittivi;
Tenuto conto che, con nota del 20 ottobre 2025, la società appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse compensando le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone fisiche o giuridiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL CO, Presidente
Nicola D'NG, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG BE CE, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG BE CE | EL CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.