Sentenza 6 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026REG.PROV.COLL.
N. 09465/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9465 del 2024, proposto da:
Medea Immobiliare s.r.l. (incorporante Dorico Immobiliare s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00880/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Consigliere LO Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Medea Immobiliare s.r.l. (Società incorporante la Dorico Immobiliare s.r.l.) ha appellato la sentenza n. 880/2024, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 1 del 21.05.2015, con cui la Regione Veneta aveva ordinato alla parte il rispristino dello stato dei luoghi di una superficie boscata pari a 20.000 mq, adibita ad oliveto senza la preventiva autorizzazione.
2. In punto di fatto la Società ha esposto di essere proprietaria in località Musella del Comune di San Martino Buon Albergo, di un fondo catastalmente individuato al Foglio 4, mappali n. 215p, 216p, 217p, 219p, 220p, 225p e 227p. L’appellante ha, altresì, esposto che: i ) in passato tale terreno aveva, in parte, ospitato un oliveto ed in altra parte un’area boscata in pessime condizioni fito-sanitarie ed in relazione alla quale era stato presentato al Servizio forestale regionale di Verona un progetto speciale di taglio; ii ) tale progetto aveva previsto il taglio di un migliaio di piante di pino nero che erano state aggredite dal parassita della processionaria e di nove esemplari di altre essenze, nonché la pulitura da arbusti e rovi; iii ) con verbale del 30.12.2011, redatto sulla base di sopralluogo eseguito in data 16.5.2011, il Servizio Forestale Regionale di Verona aveva contestato alla Società, sulla base del raffronto tra lo stato dei luoghi e le foto aree, la riduzione della superficie boscata e la sua sostituzione con un oliveto specializzato; iv ) in data 30.5.2014, il Dirigente della Struttura forestale aveva provveduto a comunicare l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art 167, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004 per gli “ interventi di riduzione di superficie boscata e movimento terra per la sistemazione agronomica per la realizzazione di un oliveto ”; v ) in data 29.9.2014, la società Dorico Immobiliare s.r.l. (successivamente incorporata da Medea) aveva presentato richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, evidenziando come l’intervento non avesse comportato l'aumento di superficie utile o di volume, né alcuna alterazione morfologica del terreno, ed era, altresì, compatibile col paesaggio circostante; vi ) la Regione aveva escluso che gli interventi potessero rientrare tra quelli suscettibili di sanatoria e aveva ingiunto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con la conseguente eliminazione dell'uliveto; vii ) la Società aveva, quindi, impugnato l’ordine di ripristino per difetto di motivazione e per eccesso di potere per illogicità.
3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che: i ) non era necessaria la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento avendo l’Amministrazione, comunque, indicato le ragioni ostative a tale accertamento nel corso del procedimento, senza che la parte avesse fatto pervenire osservazioni; ii ) non era fondata la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla non sanabilità dell’intervento, risultando evidenze dell’illecito commesso; iii ) non era fondato il motivo relativo all’illogicità del provvedimento, tenuto conto che la giurisprudenza riteneva preclusa la possibilità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di alterazione significativa del paesaggio.
4. La Società ha proposto ricorso in appello, affidato a tre motivi. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica del 22.1.2026 l’appellante ha depositato memoria conclusionale; la Regione Veneto ha, invece, depositato la sola memoria di replica. All’udienza del 22.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Entrando in medias res , si osserva che, con il primo motivo, la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che la Regione dovesse preventivamente definire il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento prima di procedere all’emissione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, la parte ha evidenziato l’inconferenza delle argomentazioni del T.A.R., secondo cui la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica era successiva agli esiti dei sopralluoghi e in contrasto con la documentazione fino a quel momento presentata agli Uffici posti a tutela del patrimonio boschivo dalla società istante. Sul punto, l’appellante ha osservato come non vi fosse una preclusione a presentare la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica dopo il sopralluogo e la contestazione dell’illecito ma, al contrario, fossero proprio tali circostanze a poter indurre il privato a presentare tale domanda. L’appellante ha, inoltre, evidenziato come prima di emettere l’ordinanza-ingiunzione fosse, comunque, necessario attendere la conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica senza che a ciò ostasse il mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell’ordinanza, trattandosi di adempimento non previsto dalla legge, che consentiva, comunque, alla parte di presentare l’istanza ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004. In ultimo, l’appellante ha osservato come il Dirigente del settore Forestale della Regione del Veneto fosse privo di ogni competenza in relazione al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla Società ricorrente, trattandosi di un potere delegato al Comune di San Martino Buon Albergo; la Regione avrebbe, quindi, dovuto attendere le determinazioni della Soprintendenza e dell’Ente comunale, a cui non aveva trasmesso gli atti.
5.1. Osserva il Collegio come le considerazioni espresse dal Giudice di primo grado non possano essere condivise sebbene ciò non comporti la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, da respingere per le ragioni che saranno, di seguito, esposte.
5.2. Il T.A.R. ha evidenziato, in primo luogo, che l’Amministrazione aveva esposto nella comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione le ragioni per le quali non era necessario avviare il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, individuate: i ) nella presentazione dell’istanza in un momento successivo all’avvio del procedimento sanzionatorio; ii ) nel contrasto della stessa con la documentazione fino a quel momento presentata agli Uffici posti a tutela del patrimonio boschivo dalla Società. Inoltre, il T.A.R. ha osservato come l’Amministrazione avesse evidenziato che l’intervento contestato era estraneo alle ipotesi per le quali è possibile ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica e come, dopo tale comunicazione, la Società non avesse dato riscontro, limitandosi a presentare un’istanza ritenuta tardiva.
5.3. Le considerazioni del T.A.R. non sono condivisibili considerato che: i ) la disposizione di cui all’art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004 non subordina la presentazione dell’istanza al mancato avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di ripristino; ii ) l’avvio di tale procedimento non preclude, quindi, ai soggetti indicati dalla disposizione di presentare tale istanza; iii ) la non riferibilità dell’intervento alle ipotesi indicate dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 non è ragione per non avviare né definire il procedimento di cui all’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 che, in presenza di un’apposita istanza della parte deve essere, invece, avviato ed esitato proprio al fine di consentire all’Autorità preposta alla gestione del vincolo di accertare o, al contrario, negare la compatibilità paesaggistica degli interventi; iv ) l’apposito procedimento previsto dalla legge non può essere surrogato da una valutazione dell’Amministrazione titolare del potere di adozione dell’ordine di ripristino che, anche ove coincidente con l’autorità preposta alla gestione del vincolo, deve, comunque, acquisire il parere della Soprintendenza ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, né tale apprezzamento può essere effettuato dal Giudice che, diversamente opinando, si pronuncerebbe su un potere amministrativo non ancora esercitato all’esito dell’apposito procedimento previsto dalla legge.
5.4. Fermo restando le considerazioni esposte, le deduzioni articolate dalla parte nel primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio non possono essere, comunque, condivise. Deve, infatti, considerarsi che il dato normativo in esame neppure preclude la possibilità per l’Autorità competente di emettere un ordine di rimessione in pristino in caso di presentazione dell’istanza ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, difettando una regola normativa a sostegno della tesi esposta da Medea Immobiliare. Difatti, l’ordinamento non prevede - per un caso come quello all’attenzione del Collegio - una regola omologa, ad esempio, a quella racchiusa all’interno dell’art. 38 della L. n. 47/1985 (richiamata dall’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994), a mente della quale la presentazione di una domanda di condono rende inefficaci le ordinanze di demolizione in precedenza emesse e sospende, altresì, i procedimenti repressivi fino alla definizione di tale domanda, configurando, quindi, un’ipotesi automatica di sospensione incidente su tutti i provvedimento adottati e adottandi (Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 10035). La presentazione dell’istanza di sanatoria non determina, quindi, una preclusione all’esercizio del potere ma – al pari di quanto affermato in materia edilizia – uno stato di temporanea quiescenza (sospensione temporanea degli effetti) del provvedimento sanzionatorio emesso, il quale riprende vigore all'esito del diniego dell'istanza di regolarizzazione presentata dal privato ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. III, 15 gennaio 2019, n. 386; Id., sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393; Id., sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1909). Alla base di tale conclusione vi è l'assunto secondo cui, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia o, come nel caso di specie, la carenza del potere di adottare la misura (v., con specifico riferimento a questa ipotesi, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6233).
5.5. Il motivo di ricorso esaminato deve, quindi, ritenersi infondato, fermo restando – al fine di consentire al provvedimento impugnato di riprendere vigore – il dovere dell’Amministrazione competente di avviare e concludere il procedimento ex art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004, acquisendo il parere della Soprintendenza e determinandosi in ordine all’istanza di sanatoria, che, come spiegato, non può essere surrogata da valutazioni contenute in un provvedimento che ha altre finalità ed è emesso all’esito di un diverso procedimento.
6. Con il secondo motivo di ricorso in appello Medea Immobiliare ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la possibilità di sanare l’illecito paesaggistico, ritenuto – al pari di quanto osservato dalla Regione nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e nell’ordinanza-ingiunzione – estraneo al perimetro applicativo di cui all’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.
6.1. Il motivo può essere esaminato congiuntamente con il terzo, con il quale la parte ha dedotto l’illogicità della valutazione della Regione, nella parte in cui non ha concretamente valutato la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
6.2. Osserva il Collegio come né le considerazioni del Giudice di primo grado, né le deduzioni dell’appellante possano essere condivise per le ragioni che emergono in nuce nella disamina condotta in relazione al primo motivo.
6.3. Il provvedimento emesso dalla Regione e impugnato dalla parte è, infatti, un ordine di rimessione in pristino a cui non spettava decidere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, per il cui esame l’ordinamento ha previsto un apposito procedimento e l’acquisizione del parere da parte della Soprintendenza. Si tratta, quindi, di questione estranea al contenuto proprio e tipico del provvedimento impugnato che la Regione non poteva delibare. Le considerazioni esposte dalla Regione – proprio in quanto estranee al contenuto tipico del provvedimento – non hanno, comunque, incidenza sull’ordine emesso che è ancorato al mero riscontro di una violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004. Si tratta, quindi, di considerazioni ultronee, non incidenti, tuttavia, sulla validità dell’ordine che è, comunque, ancorato ai presupposti di legge per la sua adozione, consistenti – come spiegato – nell’accertamento di una violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. La valutazione di compatibilità spetta, invece, all’Autorità preposta alla gestione del vincolo, previo acquisizione del parere della Soprintendenza. Procedimento che, come spiegato, tale Autorità deve ancora definire, con la conseguenza che non può questo Giudice esaminare questioni relative ad un potere amministrativo che, come nel caso di specie, non è stato ancora esercitato e il cui esercizio la parte potrà sollecitare con i rimedi previsti dall’ordinamento. Per tale ragioni le censure racchiuse nel ricorso introduttivo del giudizio non sono infondate – come ritenute dal T.A.R. – ma inammissibili, in quanto calibrate su considerazioni non incidenti sulla legittimità del provvedimento impugnato, stante la già decretata autonomia procedimentale e contenutistica tra ordine di rimessione in pristino e valutazione di compatibilità paesaggistica.
7. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto, pur per ragioni diverse da quelle indicate dal Giudice di primo grado.
8. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione delle diverse motivazioni rese rispetto al Giudice di primo grado a sostegno dell’infondatezza delle censure articolate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma – con diversa motivazione – la sentenza di reiezione del ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De EL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO I', Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO I' | ER De EL |
IL SEGRETARIO