Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 589
TAR
Sentenza 6 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza di primo grado sull'esclusione della necessità di definire il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica prima dell'ordinanza di ripristino

    Il Collegio ritiene che, sebbene la Regione non dovesse necessariamente definire il procedimento di compatibilità paesaggistica prima dell'ordinanza di ripristino, l'Amministrazione competente deve comunque avviare e concludere tale procedimento. La presentazione dell'istanza di sanatoria non preclude l'esercizio del potere di ordinare la remissione in pristino, ma può determinare una sospensione temporanea degli effetti del provvedimento sanzionatorio.

  • Inammissibile
    Illogicità della valutazione della Regione sulla non sanabilità dell'illecito paesaggistico

    Il Collegio osserva che l'ordinanza di rimessione in pristino non aveva il compito di decidere sulla compatibilità paesaggistica, materia che richiede un apposito procedimento e il parere della Soprintendenza. Le considerazioni della Regione in merito alla non sanabilità sono estranee al contenuto tipico del provvedimento impugnato e non incidono sulla sua validità, essendo l'ordine ancorato alla violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 589
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 589
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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