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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 15.9.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. Parte_1
) con l'Avv. Luigi Anziano, elettivamente domiciliato in Salerno, P.IVA_1
alla via A. De Leo, 12;
p.e.c. APPELLANTE Email_1
e (c.f. ), con l'Avv. Gennaro Controparte_1 CodiceFiscale_1
Marrazzo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia, 76;
p.e.c. APPELLATA Email_2
OGGETTO: Controparte_2
124/1965
[...]
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1206/2023 pubblicata il 20.9.23, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di g.l., decidendo sulla controversia promossa da CP_1
nei confronti dell'
[...] Parte_1
(di seguito “ ”), ha:
[...] CP_3
~ 1 ~ • accolto il ricorso, condannando l' a corrispondere alla ricorrente la rendita CP_3
al coniuge superstite ex d.P.R. 1124/1965;
• condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate, per intero, in euro 2.300,00, oltre agli accessori di legge;
• posto a carico dell' le spese dell'espletata c.t.u. CP_3
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che le prove testimoniali avevano confermato la presenza sul luogo di lavoro di fibre di amianto e, dunque, la costante esposizione del sig. (coniuge Parte_2
defunto della ricorrente) al rischio della loro inalazione, peraltro non contestato dall' ; CP_3
• che la c.t.u., il cui esito poteva ritenersi condivisibile:
- aveva ritenuto che, con elevata probabilità scientifica, l'insufficienza respiratoria del sig. fosse correlata all'attività lavorativa dal medesimo svolta;
Parte_2
- aveva evidenziato l'assenza di fattori di rischio extraprofessionali.
° 3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 31.10.23, chiedendo il CP_3
rinnovo della c.t.u. medico-legale e concludendo per la riforma della sentenza, con compensazione delle spese di lite. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. erano errate in quanto:
· il rischio espositivo all'asbesto era generico o addirittura ipotetico, non essendone descritta l'entità;
· la diagnosi di “pleuro-pneumopatia asbestosica”, posta unicamente dal consulente, non trovava alcun riscontro clinico nella documentazione versata in atti;
· con riferimento all'assenza di ulteriori fattori di rischio, non era stata effettuata una valida raccolta anamnestica del de cuius;
°
~ 2 ~ 4. Instaurato il contraddittorio, la sig.ra si è costituita con Controparte_1
memoria dell'1.9.2025 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che l'esposizione all'amianto da parte del sig. si evinceva dalle Parte_2
attendibili risultanze istruttorie;
• che le conclusioni dell'espletata c.t.u. erano condivisibili.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come segue.
° 6. L'appello è ammissibile, poiché – contrariamente a quanto dedotto dall'appellata
– rispetta senz'altro i requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c.
Esso è altresì fondato, poiché l'onere probatorio incombente sulla ricorrente, oggi appellata, non è stato adempiuto. Al riguardo si espongono le seguenti, concorrenti considerazioni, che escludono la necessità di rinnovare la consulenza:
a. tra la cessazione (1986) dell'attività lavorativa del sig. , coniuge Parte_2
dell'appellata, e la morte del suddetto (2018) sono intercorsi 32 anni, senza che in alcuna occasione gli venisse diagnosticata una malattia correlata all'esposizione ad amianto;
b. è bensì vero che il periodo di latenza (lasso temporale tra esposizione all'amianto e insorgenza dei sintomi) può essere notoriamente assai lungo, sinanche di decenni, ma nella presente fattispecie tali sintomi non risultano diagnosticati neppure nel primo ricovero, avvenuto nel 2018 (pochi mesi prima del decesso, poi verificatosi a dicembre di quell'anno): il referto enuncia una generica insufficienza respiratoria;
c. coerentemente con quanto sopra, non risulta che il sig. (nato nel Parte_2
1935) avesse conseguito presso l' la rivalutazione dei periodi CP_4
contributivi, prevista dall'art. 13 co.7 l. 257/92 per i lavoratori esposti all'amianto;
~ 3 ~ d. significativamente, le risultanze a cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal Tribunale sono di tenore generico, essendo essenzialmente basate sulla mera probabilità desunta dalla letteratura medica;
e. le testimonianze di altri lavoratori, che hanno riferito della presenza di amianto, sono prive di valore scientifico;
f. la ricorrente neppure ha fornito dati epidemiologici, che consentano in ipotesi di ravvisare una particolare incidenza della malattia lamentata tra i lavoratori dello stabilimento della in Torre Annunziata. CP_5
Ne deriva il rigetto della domanda della sig.ra . CP_1
° 7. Con riferimento alle spese, sebbene l ne abbia chiesto la CP_3
compensazione, la Corte nulla dispone, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presentata dall'appellata in primo grado, e confermata nel presente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
[...]
nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 1206/2023, pubblicata il 20.9.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di CP_1
;
[...]
II. nulla per le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 15.9.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 4 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 15.9.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. Parte_1
) con l'Avv. Luigi Anziano, elettivamente domiciliato in Salerno, P.IVA_1
alla via A. De Leo, 12;
p.e.c. APPELLANTE Email_1
e (c.f. ), con l'Avv. Gennaro Controparte_1 CodiceFiscale_1
Marrazzo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia, 76;
p.e.c. APPELLATA Email_2
OGGETTO: Controparte_2
124/1965
[...]
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1206/2023 pubblicata il 20.9.23, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di g.l., decidendo sulla controversia promossa da CP_1
nei confronti dell'
[...] Parte_1
(di seguito “ ”), ha:
[...] CP_3
~ 1 ~ • accolto il ricorso, condannando l' a corrispondere alla ricorrente la rendita CP_3
al coniuge superstite ex d.P.R. 1124/1965;
• condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate, per intero, in euro 2.300,00, oltre agli accessori di legge;
• posto a carico dell' le spese dell'espletata c.t.u. CP_3
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che le prove testimoniali avevano confermato la presenza sul luogo di lavoro di fibre di amianto e, dunque, la costante esposizione del sig. (coniuge Parte_2
defunto della ricorrente) al rischio della loro inalazione, peraltro non contestato dall' ; CP_3
• che la c.t.u., il cui esito poteva ritenersi condivisibile:
- aveva ritenuto che, con elevata probabilità scientifica, l'insufficienza respiratoria del sig. fosse correlata all'attività lavorativa dal medesimo svolta;
Parte_2
- aveva evidenziato l'assenza di fattori di rischio extraprofessionali.
° 3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 31.10.23, chiedendo il CP_3
rinnovo della c.t.u. medico-legale e concludendo per la riforma della sentenza, con compensazione delle spese di lite. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. erano errate in quanto:
· il rischio espositivo all'asbesto era generico o addirittura ipotetico, non essendone descritta l'entità;
· la diagnosi di “pleuro-pneumopatia asbestosica”, posta unicamente dal consulente, non trovava alcun riscontro clinico nella documentazione versata in atti;
· con riferimento all'assenza di ulteriori fattori di rischio, non era stata effettuata una valida raccolta anamnestica del de cuius;
°
~ 2 ~ 4. Instaurato il contraddittorio, la sig.ra si è costituita con Controparte_1
memoria dell'1.9.2025 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che l'esposizione all'amianto da parte del sig. si evinceva dalle Parte_2
attendibili risultanze istruttorie;
• che le conclusioni dell'espletata c.t.u. erano condivisibili.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come segue.
° 6. L'appello è ammissibile, poiché – contrariamente a quanto dedotto dall'appellata
– rispetta senz'altro i requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c.
Esso è altresì fondato, poiché l'onere probatorio incombente sulla ricorrente, oggi appellata, non è stato adempiuto. Al riguardo si espongono le seguenti, concorrenti considerazioni, che escludono la necessità di rinnovare la consulenza:
a. tra la cessazione (1986) dell'attività lavorativa del sig. , coniuge Parte_2
dell'appellata, e la morte del suddetto (2018) sono intercorsi 32 anni, senza che in alcuna occasione gli venisse diagnosticata una malattia correlata all'esposizione ad amianto;
b. è bensì vero che il periodo di latenza (lasso temporale tra esposizione all'amianto e insorgenza dei sintomi) può essere notoriamente assai lungo, sinanche di decenni, ma nella presente fattispecie tali sintomi non risultano diagnosticati neppure nel primo ricovero, avvenuto nel 2018 (pochi mesi prima del decesso, poi verificatosi a dicembre di quell'anno): il referto enuncia una generica insufficienza respiratoria;
c. coerentemente con quanto sopra, non risulta che il sig. (nato nel Parte_2
1935) avesse conseguito presso l' la rivalutazione dei periodi CP_4
contributivi, prevista dall'art. 13 co.7 l. 257/92 per i lavoratori esposti all'amianto;
~ 3 ~ d. significativamente, le risultanze a cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal Tribunale sono di tenore generico, essendo essenzialmente basate sulla mera probabilità desunta dalla letteratura medica;
e. le testimonianze di altri lavoratori, che hanno riferito della presenza di amianto, sono prive di valore scientifico;
f. la ricorrente neppure ha fornito dati epidemiologici, che consentano in ipotesi di ravvisare una particolare incidenza della malattia lamentata tra i lavoratori dello stabilimento della in Torre Annunziata. CP_5
Ne deriva il rigetto della domanda della sig.ra . CP_1
° 7. Con riferimento alle spese, sebbene l ne abbia chiesto la CP_3
compensazione, la Corte nulla dispone, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presentata dall'appellata in primo grado, e confermata nel presente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
[...]
nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 1206/2023, pubblicata il 20.9.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di CP_1
;
[...]
II. nulla per le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 15.9.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 4 ~