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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1067 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 18 dicembre 2024, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Domenico Budini, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrenti;
e
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 C.F._4
via Salomone 77, interdicenda;
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
, (C.F. ), C.F._6 CP_4 C.F._7 CP_5
(C.F. , DOMENICO BUDINI (C.F. ),
[...] C.F._8 C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv. Paola Franceschini, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Domenico Budini, In virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistenti; nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI parte necessaria
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 dicembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ricorrevano al Tribunale di Chieti affinché pronunciasse l'interdizione di nata a Controparte_1
Chieti il 18.2.1946.
In particolare, i ricorrenti, in qualità di figli dell'interdicenda, deducevano che CP_1
da qualche anno si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente
[...] alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetta da “demenza in corpi di Lewy in soggetto con disturbo bipolare, parkinsonismo stadio H.Y 4”; tale stato di salute nel tempo è peggiorato e la Commissione per la invalidità civile di Chieti l'ha pertanto riconosciuta portatore di handicap in stato di gravità. Conseguentemente si trova in uno stato di infermità mentale tale da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Sulla scorta di tali considerazioni, concludevano chiedendo l'adozione della misura dell'interdizione.
Instaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 18 dicembre 2024 si è proceduto all'esame dell'interdicenda.
Istruita la causa, quindi, mediante acquisizione documentale ed esame dell'interdicenda, alla stessa udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa è
stata rimessa al Tribunale in composizione collegiale per la decisione, senza concessione del termine per il deposito di scritti conclusivi.
Tanto brevemente premesso in ordine alla posizione dei ricorrenti, va osservato che l'esame dell'interdicenda ha evidenziato una assoluta incapacità della stessa. Infatti, per come emerge dal verbale del 18 dicembre 2024, nel corso dell'esame, si è dimostrata totalmente Controparte_1
incapace di relazionarsi e comunicare con i presenti, stretti familiari inclusi.
Conferma gli esiti dell'esame anche l'ulteriore istruzione della causa. Invero, dalla documentazione medica versata in atti si evince che risulta effettivamente colpita Controparte_1
da grave decadimento cognitivo. Tali condizioni compromettono totalmente la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi, siano essi di natura materiale, patrimoniale o morale.
Tuttavia, va rilevato che non sussiste per una situazione di complessità Controparte_1
delle decisioni anche quotidiane che la stessa debba adottare (Cass. Sez. I, sent. n. 18171 del
26.07.2013).
Inoltre, va rilevato che (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011) l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità
di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
In ragione di tali considerazioni, risulta sufficiente disporre la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno e non quella, più afflittiva, dell'interdizione, atteso che la differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “quantitativo”, vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico-fisica ma, nella logica residuale voluta dal legislatore, è da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona.
Ebbene, risultando l'interdicenda adeguatamente assistita e curata e, inoltre, avendo essa un patrimonio dalla non complessa gestione, ritiene il Tribunale che sia più congrua la misura dell'amministrazione di sostegno.
Deriva da quanto osservato che deve essere rigettata la domanda di interdizione di CP_1
e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, affinché valuti i
[...]
presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Nelle more ritiene il Tribunale
l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno provvisorio, da individuarsi nella persona del ricorrente , già nominato in questo giudizio tutore provvisorio. Parte_1
Nulla deve essere disposto in materia di spese di lite, in assenza di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
- nomina , nato ad [...] il [...], amministratore di sostegno Parte_1
provvisorio di Controparte_1
- nulla sulle spese di lite.
Chieti, 14 gennaio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1067 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 18 dicembre 2024, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Domenico Budini, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrenti;
e
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 C.F._4
via Salomone 77, interdicenda;
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
, (C.F. ), C.F._6 CP_4 C.F._7 CP_5
(C.F. , DOMENICO BUDINI (C.F. ),
[...] C.F._8 C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv. Paola Franceschini, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Domenico Budini, In virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistenti; nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI parte necessaria
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 dicembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ricorrevano al Tribunale di Chieti affinché pronunciasse l'interdizione di nata a Controparte_1
Chieti il 18.2.1946.
In particolare, i ricorrenti, in qualità di figli dell'interdicenda, deducevano che CP_1
da qualche anno si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente
[...] alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetta da “demenza in corpi di Lewy in soggetto con disturbo bipolare, parkinsonismo stadio H.Y 4”; tale stato di salute nel tempo è peggiorato e la Commissione per la invalidità civile di Chieti l'ha pertanto riconosciuta portatore di handicap in stato di gravità. Conseguentemente si trova in uno stato di infermità mentale tale da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Sulla scorta di tali considerazioni, concludevano chiedendo l'adozione della misura dell'interdizione.
Instaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 18 dicembre 2024 si è proceduto all'esame dell'interdicenda.
Istruita la causa, quindi, mediante acquisizione documentale ed esame dell'interdicenda, alla stessa udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa è
stata rimessa al Tribunale in composizione collegiale per la decisione, senza concessione del termine per il deposito di scritti conclusivi.
Tanto brevemente premesso in ordine alla posizione dei ricorrenti, va osservato che l'esame dell'interdicenda ha evidenziato una assoluta incapacità della stessa. Infatti, per come emerge dal verbale del 18 dicembre 2024, nel corso dell'esame, si è dimostrata totalmente Controparte_1
incapace di relazionarsi e comunicare con i presenti, stretti familiari inclusi.
Conferma gli esiti dell'esame anche l'ulteriore istruzione della causa. Invero, dalla documentazione medica versata in atti si evince che risulta effettivamente colpita Controparte_1
da grave decadimento cognitivo. Tali condizioni compromettono totalmente la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi, siano essi di natura materiale, patrimoniale o morale.
Tuttavia, va rilevato che non sussiste per una situazione di complessità Controparte_1
delle decisioni anche quotidiane che la stessa debba adottare (Cass. Sez. I, sent. n. 18171 del
26.07.2013).
Inoltre, va rilevato che (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011) l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità
di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
In ragione di tali considerazioni, risulta sufficiente disporre la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno e non quella, più afflittiva, dell'interdizione, atteso che la differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “quantitativo”, vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico-fisica ma, nella logica residuale voluta dal legislatore, è da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona.
Ebbene, risultando l'interdicenda adeguatamente assistita e curata e, inoltre, avendo essa un patrimonio dalla non complessa gestione, ritiene il Tribunale che sia più congrua la misura dell'amministrazione di sostegno.
Deriva da quanto osservato che deve essere rigettata la domanda di interdizione di CP_1
e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, affinché valuti i
[...]
presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Nelle more ritiene il Tribunale
l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno provvisorio, da individuarsi nella persona del ricorrente , già nominato in questo giudizio tutore provvisorio. Parte_1
Nulla deve essere disposto in materia di spese di lite, in assenza di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
- nomina , nato ad [...] il [...], amministratore di sostegno Parte_1
provvisorio di Controparte_1
- nulla sulle spese di lite.
Chieti, 14 gennaio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)