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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 973/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 04/12/2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. NATALE MARIA TERESA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con sentenza del 23/08/2010, emessa dal Tribunale di Napoli, e che dal matrimonio era nato un figlio
, in data 18/10/1992), chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio concordatario da loro contratto il 29/09/1991 a Sessa Aurunca;
disporre l'affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre del figlio , maggiorenne, ma affetto Per_1 da grave deficit cognitivo;
dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte resistente per le ragioni indicate;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con l'assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 necessarie;
autorizzare parte ricorrente a percepire l'assegno unico per il figlio nella misura del
100%.
All'udienza del 04/12/2024, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il giudice delegato del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie parte ricorrente in sede di comparizione ha rinunciato alla domanda di decadenza e alla domanda di mantenimento per il figlio , insistendo per Per_1
l'affidamento super esclusivo di . Per_1
Per ciò che concerne l'affidamento del figlio, maggiorenne ma affetto da grave deficit cognitivo, questo Collegio ritiene che debba disporsi l'affidamento super esclusivo con collocazione presso la madre per quanto di seguito riportato.
In primo luogo, il collegio non ha motivo di dubitare dei fatti allegati e delle dichiarazioni dettagliate rese dalla ricorrente, con la conseguenza che può ritenersi provato l'inadempimento del resistente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti del figlio. La giurisprudenza di legittimità,
a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli
“incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita” (cfr. in tal senso Cass. n. 26587/2009).
In secondo luogo, il resistente non esercita il diritto di visita, circostanza che conferma l'inidoneità genitoriale che, invece, richiede di affrontare quelle maggiori responsabilità che l' affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non sia collocato.
Tali circostanze sono indice della mancata partecipazione del padre alla vita del figlio, sotto ogni profilo, e quindi del mancato adempimento agli obblighi di cura, assistenza e educazione nei suoi confronti, che trova ulteriore conferma nel comportamento processualmente assunto, dunque, le predette considerazioni giustificano il provvedimento di affido super esclusivo del figlio alla Per_1 madre. Gli incontri tra e il padre sono rimessi alla libera determinazione delle parti. Per_1
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) affida il figlio in via esclusiva alla madre, la qual potrà adottare nell'interesse del figlio Per_1 anche le decisioni di maggior interesse;
c) nulla per le spese di giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 74, parte
II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 973/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 04/12/2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. NATALE MARIA TERESA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni statuite con sentenza del 23/08/2010, emessa dal Tribunale di Napoli, e che dal matrimonio era nato un figlio
, in data 18/10/1992), chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio concordatario da loro contratto il 29/09/1991 a Sessa Aurunca;
disporre l'affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre del figlio , maggiorenne, ma affetto Per_1 da grave deficit cognitivo;
dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte resistente per le ragioni indicate;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con l'assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 necessarie;
autorizzare parte ricorrente a percepire l'assegno unico per il figlio nella misura del
100%.
All'udienza del 04/12/2024, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il giudice delegato del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non si è costituita.
La domanda è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie parte ricorrente in sede di comparizione ha rinunciato alla domanda di decadenza e alla domanda di mantenimento per il figlio , insistendo per Per_1
l'affidamento super esclusivo di . Per_1
Per ciò che concerne l'affidamento del figlio, maggiorenne ma affetto da grave deficit cognitivo, questo Collegio ritiene che debba disporsi l'affidamento super esclusivo con collocazione presso la madre per quanto di seguito riportato.
In primo luogo, il collegio non ha motivo di dubitare dei fatti allegati e delle dichiarazioni dettagliate rese dalla ricorrente, con la conseguenza che può ritenersi provato l'inadempimento del resistente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti del figlio. La giurisprudenza di legittimità,
a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli
“incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita” (cfr. in tal senso Cass. n. 26587/2009).
In secondo luogo, il resistente non esercita il diritto di visita, circostanza che conferma l'inidoneità genitoriale che, invece, richiede di affrontare quelle maggiori responsabilità che l' affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non sia collocato.
Tali circostanze sono indice della mancata partecipazione del padre alla vita del figlio, sotto ogni profilo, e quindi del mancato adempimento agli obblighi di cura, assistenza e educazione nei suoi confronti, che trova ulteriore conferma nel comportamento processualmente assunto, dunque, le predette considerazioni giustificano il provvedimento di affido super esclusivo del figlio alla Per_1 madre. Gli incontri tra e il padre sono rimessi alla libera determinazione delle parti. Per_1
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) affida il figlio in via esclusiva alla madre, la qual potrà adottare nell'interesse del figlio Per_1 anche le decisioni di maggior interesse;
c) nulla per le spese di giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa Aurunca per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 74, parte
II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso