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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6780/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6780/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISAPIA LUCIA e presso il suo studio Parte_1 liato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE ORLANDO e presso il suo studio Controparte_1 ata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia Parte_1 pronunciata sentenza di iuge con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio contratto in Cava De' Tirreni, Sa, il 30/04/1994 (nei registri dello stato civile del Comune di CAVA DE' TIRENI - Atto n. 55 - PARTE II SERIE A, anno 1994), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli tre figli nato a [...] il [...], Controparte_1 _1
, nato il [...] e a Scafati l'11.06.2002, con Per_2 Pt_2 ieste, soprattutto per quanto concerne il mento del figlio ed Per_2
; con vittoria delle spese di lite. Pt_2
pagina 1 di 3 si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 ieste, soprattutto sotto il profilo economico della prole, nonché avanzando domanda di mantenimento iure proprio; con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 28.112.2024 le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa, come avanzata dal Giudice istruttore con provvedimento del 10.4.2024.
Il Giudice istruttore, pertanto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare e, peraltro, di seguito riportate:
“1. rinuncia alle domande di addebito ea domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. revoca del mantenimento della prole, come provvisoriamente disposto a carico del padre e, conseguentemente, dell'assegnazione della casa coniugale alla madre;
3. nulla disporre, in tal sede, in ordine alla casa coniugale;
4. nulla sul regime di affido, trattandosi di prole maggiorenne;
4. aumento dell'assegno di mantenimento alla resistente ed a carico del ricorrente ad euro 200,00, da versarsi con le medesime modalità di cui al provvedimento provvisorio presidenziale e rivalutabile come di legge, sulla base degli indici ISTAT;
5. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi:
• nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
uniti in matrimonio in Cava De' Tirreni, Sa, il 30/04/1994 (nei registri dello stato civile del Comune di CAVA DE' TIRENI - Atto n. 55 - PARTE II SERIE A, anno 1994);
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, all'uopo confermando la proposta conciliativa del 10.04.2024, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6780/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISAPIA LUCIA e presso il suo studio Parte_1 liato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE ORLANDO e presso il suo studio Controparte_1 ata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia Parte_1 pronunciata sentenza di iuge con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio contratto in Cava De' Tirreni, Sa, il 30/04/1994 (nei registri dello stato civile del Comune di CAVA DE' TIRENI - Atto n. 55 - PARTE II SERIE A, anno 1994), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli tre figli nato a [...] il [...], Controparte_1 _1
, nato il [...] e a Scafati l'11.06.2002, con Per_2 Pt_2 ieste, soprattutto per quanto concerne il mento del figlio ed Per_2
; con vittoria delle spese di lite. Pt_2
pagina 1 di 3 si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 ieste, soprattutto sotto il profilo economico della prole, nonché avanzando domanda di mantenimento iure proprio; con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 28.112.2024 le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa, come avanzata dal Giudice istruttore con provvedimento del 10.4.2024.
Il Giudice istruttore, pertanto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare e, peraltro, di seguito riportate:
“1. rinuncia alle domande di addebito ea domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. revoca del mantenimento della prole, come provvisoriamente disposto a carico del padre e, conseguentemente, dell'assegnazione della casa coniugale alla madre;
3. nulla disporre, in tal sede, in ordine alla casa coniugale;
4. nulla sul regime di affido, trattandosi di prole maggiorenne;
4. aumento dell'assegno di mantenimento alla resistente ed a carico del ricorrente ad euro 200,00, da versarsi con le medesime modalità di cui al provvedimento provvisorio presidenziale e rivalutabile come di legge, sulla base degli indici ISTAT;
5. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi:
• nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
uniti in matrimonio in Cava De' Tirreni, Sa, il 30/04/1994 (nei registri dello stato civile del Comune di CAVA DE' TIRENI - Atto n. 55 - PARTE II SERIE A, anno 1994);
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, all'uopo confermando la proposta conciliativa del 10.04.2024, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 3 di 3