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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Mirco Lombardi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in Cancelleria in data
7.6.2023 ed iscritta al n. 1108 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Malgorani del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Seregno, via
Rossini n. 44, giusta procura agli atti telematici
ATTORE contro
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Mazzoleni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
In data 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e provvedere:
- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Respingere ogni avversa domanda, istanza e richiesta promossa nei confronti dell'arch. in quanto Parte_1
inammissibile nonché infondata in fatto e diritto;
pagina 1 di 13 - Accertare e dichiarare che l'arch. è creditore nei confronti del sig. della Parte_1 Controparte_1
somma di € 20.334,52 oltre accessori di legge o comunque in subordine di quella somma maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia;
ciò in forza del mandato professionale conferito dal convenuto all'attore e dell'attività
dettagliatamente descritta e quantificata nelle premesse;
- dichiarare tenuto e condannare al pagamento indilato in favore dell'arch. Controparte_1 Parte_1
della somma di € 20.334,52 oltre accessori di legge o comunque in subordine di quella somma maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi ex D.L. 231/2002 sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso spese generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere si chiede ammettersi prove per interpello del convenuto e testi indicati
nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.”.
Per il resistente: “Premesso che l'esponente rifiuta il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente svolte da
controparte nel corso del presente giudizio, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio stante l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione
assistita ex art. 3, comma 1, D.L. 132/201 conv. L. 162/2014;
Nel merito, in via principale:
- rigettare le domande e le eccezioni tutte come formulate dall'Arch. in quanto infondate in fatto e in diritto per Parte_1
i motivi di cui in narrativa, ovvero, in subordine, rideterminare il credito richiesto da controparte in considerazione delle
risultanze della CTU;
In via istruttoria:
- l'esponente insiste affinché, come già richiesto nella memoria ex art. 171ter n. 2 cod. proc. civ., sia disposto
l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle seguenti circostanze, salvo che la prova sia ritenuta già raggiunta
documentalmente ovvero ex art. 115 cod. proc. civ., ed eventualmente espunte da elementi valutative e negative, da
intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
- L'acquisto dell'edificio residenziale unifamiliare sito in Calolziocorte, Frazione Rossino, Piazza Milesi, 4, è stato
determinato dalla possibilità di ottenere i benefici fiscali c.d. “Bonus Casa” e gli ulteriori benefici di cui al D. L. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, in L. 77/2020, introduttivo della detrazione del 110% per le spese
relative ad interventi di efficientamento energetico, nonché al D.M. 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l'accesso alle
pagina 2 di 13 detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (GU Serie Generale n. 246 del 05-10-
2020);
- In data 15 aprile 2021, il Sig. ha preso contatti con la Confederazione Nazionale dell'GI della Piccola e CP_1
Media Impresa (CNA), filiera di professionisti che avrebbe accompagnato i clienti passo dopo passo per tutte le pratiche di
ristrutturazione immobiliare e del relativo accesso al credito/cessione del credito/ottenimento bonus fiscali;
- Sia in CNA che l'Arch. hanno più volte ribadito al Sig. che visto il parere positivo dello studio di Parte_1 CP_1
prefattibilità, nulla sarebbe stato dovuto, proprio in ragione dell'accesso agli incentivi fiscali;
- Con mail del 27.10.2021, allegata sub doc. 3 che si rammostra, l'Arch. ha rassicurato il Sig. Parte_1 CP_1
confermando il corretto e positivo andamento delle restituzioni e verifiche, in ordine alla correttezza della documentazione
necessaria per l'accesso ai benefici fiscali in parola, presso il Comune di Calolziocorte;
- Sulla base delle rassicurazioni di cui al punto 4 che precede, in data 19.02.2022, il Sig. ha provveduto a CP_1
sottoscrivere in favore dell'Arch. apposito disciplinare di incarico per la ristrutturazione dell'immobile in Parte_1
parola, per la complessiva somma di € 63.245,10, ovverosia circa il 10% del computo metrico;
- A seguito del pagamento della fattura n. 2/2022 dl 16.02.2022 della complessiva somma di € 1.775,50, relativa alla
verifica tecnica di ammissibilità al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 D.L.
34/2020, come da doc. 5 che si rammostra, il Sig. non ha più avuto contatti con l'Arch. CP_1 Parte_1
- Il Sig. ha dovuto sollecitare più volte all'Arch. la trasmissione del Computo Metrico, necessario al CP_1 Parte_1
fine del fattivo ottenimento dei bonus fiscali tramite primario Istituto Bancario, come da documento 6 che si rammostra;
- In data 22 marzo 2022, l'Arch. ha trasmesso una prima bozza di Computo Metrico Estimativo e di Quadro Parte_1
economico, come da docc. 7 e 8 che si rammostrano;
- Il Sig. ricevuto il Computo Metrico, ha subito specificato all'Arch. come la cifra proposta fosse al di CP_1 Parte_1
fuori delle possibilità economiche e di non potersi permettere di fare il passo più lungo della gamba, a cui non faceva
seguito alcuna risposta, come da documento che si rammostra;
Tes
- La Dott.ssa , Direttrice di Credito Valtellinese, ha contattato dal Sig. confermando come la cessione del CP_1
credito, già al 31.03.2022, fosse sospesa, come da documento 14 che si rammostra, con il teste Testimone_2
sui capitoli nn. da 1 a 10;
In ogni caso:
- pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
pagina 3 di 13 - col favore del compenso e delle spese, ivi compresi oneri e accessori come per legge, oltre al rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.6.2023, l'arch. ha esposto di Parte_1
essere stato incaricato da di svolgere prestazioni professionali relative ad un Controparte_1
immobile sito in Calolziocorte, frazione Rossino, Piazza Milesi n. 4 e, in particolare, di aver presentato presso il Comune di Calolziocorte la pratica edilizia n. 18437/2022, dopo aver svolto le attività prodromiche consistenti in diversi sopralluoghi dell'immobile, nell'accesso agli atti del Comune, nella verifica della conformità urbanistica, nella ricerca di campioni e successiva rilevazione della presenza di amianto (tramite tecnico specializzato), nella redazione del computo metrico e nella progettazione preliminare e poi definitiva. Dal momento che il cliente non ha inteso proseguire nella ristrutturazione dell'immobile, l'arch. ha emesso nota pro forma in data 24.6.2022, calcolando gli onorari Parte_1
con riferimento ai criteri dettati dall'art. 9 Legge 27/2012 per complessivi euro 20.334,52: in mancanza di spontaneo versamento, ha chiesto la condanna del resistente al pagamento dell'importo, oltre interessi.
2. - Si è costituito in giudizio per eccepire, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Nel merito, il resistente ha ripercorso le vicende che l'hanno visto acquistare in data 6.4.2021
l'immobile per cui è causa con l'intento di ristrutturarlo, godendo dei benefici fiscali del c.d. Bonus
Casa, Superbonus 110% ed Ecobonus;
ha così preso contatto con la Confederazione Nazionale dell'GI (CNA) che, dopo un primo positivo sopralluogo, lo ha indirizzato allo Studio FUV
Progettazione dell'arch. A dire del gli sarebbe stata data “l'assoluta garanzia, Parte_1 CP_1
più volte comunicata e ribadita, che, visto il parere positivo, nulla sarebbe stato dovuto, proprio in ragione dell'accesso agli incentivi fiscali”. In quest'ottica il resistente ha sottoscritto in data 19.2.2022 il disciplinare di incarico per la ristrutturazione dell'immobile per un compenso complessivo di euro
63.245,10. In data 22.3.2022 l'arch. ha trasmesso una prima bozza di Computo Metrico Parte_1
Estimativo e di Quadro Economico riportanti, il primo, opere per euro 450.637,60 e, il secondo, opere per complessivi euro 597.237,51, comprensive di spese professionali e lavori connessi;
inoltre solo l'importo di euro 345.228,50 sarebbe stato a carico dello Stato. In data 21.4.2022 il Comune di pagina 4 di 13 Calolziocorte ha notificato una richiesta di integrazione della documentazione necessaria alla ristrutturazione dell'immobile, indicando come l'edificio fosse collocato in un nucleo “di antica formazione”, così impedendo l'ottenimento di qualsiasi bonus e/o agevolazione fiscale. Le parti avrebbero perciò consensualmente interrotto il rapporto, stante l'onerosità per il cliente.
Ciò non di meno, l'architetto avrebbe preteso il pagamento delle prestazioni che, per un verso, sarebbero state svolte in modo “superficiale” e “confusionario” e, per altro verso, sarebbero quantificate in modo errato, dovendosi ridurre ad euro 1.874,11 di cui euro 1.775,50 già corrisposti. Il
resistente ha dunque contestato sia il regolare svolgimento della prestazione professionale, che la quantificazione del corrispettivo e ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
3. - All'esito della prima udienza del 12.10.2023, è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità
ed è stata disposta la mutazione del rito da semplificato ad ordinario. La causa è stata poi istruita dando ingresso alla C.T.U. invocata dal convenuto e all'udienza del 13.3.2025 è passata in decisione innanzi a nuovo Giudice.
4. - Nel rassegnare le conclusioni definitive il resistente ha riportato anche quella in via pregiudiziale di rito relativa all'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita (sebbene poi non l'abbia ripresa negli scritti difensivi conclusivi). Come già detto nell'ordinanza 13/14.10.2023, l'eccezione è infondata, giacché il rapporto contrattuale per cui è
causa riguarda un professionista (architetto) ed il cliente consumatore e lo stesso art. 3 del D.L.
12.9.2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10.11.2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”), nel sancire l'improcedibilità, prescrive espressamente che “Il presente comma non si
applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
5. - Venendo al merito, il ha acquistato l'unità abitativa di Calolziocorte, località CP_1
Rossino, Piazza Milesi n. 4, con atto del 6.4.2021 (doc. 1 del convenuto).
Non è contestato che subito dopo si sia messo in contatto con la Confederazione Nazionale dell'GI di Como, “filiera di professionisti che avrebbe accompagnato i clienti passo dopo
passo per le pratiche di ristrutturazione immobiliare e del relativo accesso al credito/cessione del
pagina 5 di 13 credito/ottenimento bonus fiscali”. Come si ricava dallo scambio di e-mail prodotto (docc. 2 e 3 del convenuto), già a metà aprile 2021 la CNA aveva effettuato un sopralluogo presso l'immobile per
“Bonus casa” (fattura allegata il 15.4.2021) e, dopo un sollecito del il 26.4.2021 CP_1
l'associazione ha informato di avere “assegnato oggi la sua pratica all'arch. dello Parte_1
studio FUV Progettazione”.
In data 17.5.2021 l'architetto ha effettuato domanda di accesso agli atti presso il Parte_1
Comune di Calolziocorte per verificare la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile (doc. 3 dell'attore). Tra l'estate e l'autunno 2021 ha effettuato sopralluoghi nell'immobile per vagliare la sussistenza dei requisiti tecnici per l'ottenimento dei benefici fiscali della detrazione diretta, della cessione o dello sconto di cui all'art. 121 D.L. 34/2020. Questa attività è stata debitamente pagata dall'odierno convenuto, il quale ha saldato la fattura n. 2/2022 del 16.2.2022 di euro 1.775,00 (doc. 5
del convenuto).
Il 19.2.2022 ha formalmente incaricato l'architetto di Controparte_1 Parte_1
ristrutturare l'immobile di sua proprietà (cfr. disciplinare d'incarico al doc. 1 dell'attore e doc. 4 del convenuto), demandandogli le seguenti attività: verifica della regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile, studio complessivo di fattibilità dell'intervento con rilascio del parere positivo in ordine all'accessibilità ai benefici fiscali, progettazione delle opere architettoniche e strutturali, redazione del computo metrico estimativo e del dettaglio dei requisiti tecnici per la riqualificazione energetica,
predisposizione della documentazione utile ai fini del rilascio dei permessi urbanistici, direzione dei lavori, coordinamento per l'esecuzione dei lavori stessi asseverazione delle opere, collaudo tecnico amministrativo e consegna lavori. Il corrispettivo complessivo per tali attività è stato individuato in euro 63.245,10 e i pagamenti sono stati scaglionati come segue: 6% alla firma del contratto;
9% al completamento della progettazione preliminare e alla consegna del computo metrico;
18% alla presentazione delle pratiche comunali;
22% al completamento della progettazione esecutiva;
36% per la direzione dei lavori;
9% alla consegna.
Tra febbraio e aprile 2022 l'architetto ha provveduto alle rilevazioni relative alla presenza di amianto (cfr. doc. 4 dell'attore, datato 10.3.2022) e alla redazione di tre distinti computi metrici e dei relativi quadri economici (cfr. docc. 5, 8 e 9 dell'attore e doc. 7 del convenuto, riportanti pagina 6 di 13 rispettivamente lavori per euro 466.692,29, euro 450.637,60 ed euro 423.906,66).
Contemporaneamente, l'arch. ha presentato presso il Comune di Calolziocorte la Parte_1
progettazione preliminare e quella definitiva, aggiornandole sino a fine marzo 2022 con le modifiche di intervento richieste dal committente (doc. 6 dell'attore).
Il 31.3.2022 è stata presentata la pratica edilizia (SCIA Alternativa) presso il Comune di
Calolziocorte (doc. 13 dell'attore) ed il successivo 21.4.2022 (doc. 12 del convenuto) il Comune ha formulato una richiesta di integrazione documentale, rilevando come l'immobile oggetto di ristrutturazione risultasse inserito in un “nucleo di antica formazione” – ossia in un una zona sottoposta a vincoli relativi all'altezza degli edifici e agli interventi di modifica ammessi – ed ha perciò richiesto la predisposizione di un nuovo progetto, che tenesse conto dei vincoli paesaggistici e l'invio della documentazione integrativa.
A questo punto, secondo le prospettazioni del convenuto (cfr. paragrafo 23 della comparsa di costituente e risposta), poiché “l'Autorità governativa ha ritenuto di sospendere la concessione egli
incentivi e vantaggi fiscali relativi ai cc.dd. Superbonus ed Ecobonus, con le relative interruzioni dei
finanziamenti e delle cessioni di ulteriori crediti oltre a quelli già concessi e approvati da parte degli
Istituti Bancari” e per “la difficoltà e il ritardo del Sig. (in questo lasciato completamente CP_1
solo, nonostante le promesse di CNA) nell'individuare un Istituto Bancario disposto a concedere alcuna cessione del credito, proprio a causa delle lungaggini da parte dell'Arch. nel Parte_1
trasmettere al resistente i documenti necessari”, le parti sarebbero giunta a risolvere consensualmente il rapporto professionale.
L'architetto ha quindi redatto in data 24.6.2022 la nota pro forma finale dei propri Parte_1
compensi, calcolati scomputando dalle attività inserite nel disciplinare del 19.2.2022 quelle non svolte, così addivenendo alla somma di euro 20.334,52 (doc. 7 dell'attore e doc. 15 del convenuto), che il non ha pagato. CP_1
6. - Ricostruiti i fatti storici della vicenda, vanno esaminate le ragioni che il convenuto adduce a ragione dell'omesso pagamento delle prestazioni professionali dell'architetto.
pagina 7 di 13 6.1 - In più punti dei propri scritti difensivi parte convenuta voca la nozione della presupposizione, salvo poi non meglio chiarire quali conseguenza voglia trarne n giudizio, specie a fronte della mera conclusione di rigetto della domanda avversaria per infondatezza in fatto ed in diritto.
Ad ogni buon conto, si parla di presupposizione quando le parti condizionino l'efficacia dell'atto negoziale alla presenza di un evento esterno, certo e oggettivo, pur non recependolo formalmente nell'accordo. Essa si concretizza quindi in una determinata situazione, di fatto o di diritto,
comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (nel senso che il suo verificarsi non dipendente dalla volontà e attività delle parti) e certo, che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento dell'esistenza ed efficacia del contratto, pur in mancanza di un espresso riferimento in esso (Cass. 28.1.2025 n. 1995; Cass.
15.5.2024 n. 13435; Cass. 29.1.2024 n. 2617; Cass. 15.12.2021 n. 40279; Cass. 11.10.2021 n. 27528;
Cass. 24.8.2020 n. 17615; Cass.
6.12.2018 n. 31629; Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9909; Cass.
5.3.2018 n.
5112; Cass. 13.10.2016 n. 20620; Cass.
4.5.2015 n. 8867; Cass. 14.6.2013 n. 15025). Per l'operatività dell'istituto è quindi necessario: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò
la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività
e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione.
La presupposizione, infatti, non attiene né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, ma, quale elemento accidentale, consiste in una determinata situazione di fatto o di diritto esterna al contratto che,
pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico e oggettivo presupposto di efficacia perché assume per entrambe le parti (o anche per una sola di esse, ma con il riconoscimento dell'altra) valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, sicché la mancanza di essa comporta la caducazione del contratto (Cass. 19.10.2015 n. 21122; Cass. 27.11.2012 n. 21094;
Cass. 25.5.2007 n. 12235).
Nel caso di specie, il convenuto sostiene che tanto l'acquisto dell'immobile sito in Rossino, quanto la ristrutturazione dello stesso poggiassero sulla presupposizione dell'accesso ai benefici fiscali introdotti con il D.L. 34/2020 e con il D.M.
6.8.2020 e che tale circostanza fosse ben nota all'arch.
pagina 8 di 13 A prova di tale circostanza, il richiama le conversazioni via e-mail intercorse, sia Parte_1 CP_1
con il professionista, sia con la Confederazione Nazionale dell'GI (docc. 3, 6 e 9 del convenuto) dalle quali emergerebbe la subordinazione della ristrutturazione all'ottenimento dei benefici fiscali. In aggiunta, anche le condizioni contrattuali e l'effettuazione di appositi studi di fattibilità da parte dell'attore confermerebbero detta tesi.
In realtà, la documentazione in atti non conferma e, anzi, a tratti smentisce la ricostruzione del convenuto, senza che le istanze istruttorie formulate anche in sede di precisazione delle conclusioni possano giovare in alcun modo a dare prova delle sue allegazioni difensive. Difatti, posto quanto appena detto sulla circostanza che nell'accordo negoziale non deve esser contenuto alcun riferimento al fatto integrante la presupposizione (perché diversamente non si avrebbe l'istituto), le clausole contrattuali del disciplinare d'incarico portano ad escludere che entrambe le parti supponessero che la ristrutturazione dell'immobile – e quindi l'attività prodromica dell'architetto – poggiasse sull'accesso ai benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, l'art. 3 del disciplinare espressamente prevede che “il compenso pattuito è ritenuto congruo dalle parti ed espressamente confermato dal
Committente, i quali si impegnano a corrisponderlo per intero per tutte le prestazioni che saranno
effettivamente adempiute dal Professionista, anche nel caso di mancato riconoscimento/revoca dei
benefici fiscali richiesti dal Committente, eccetto il caso di dolo o colpa grave del Professionista”.
L'art. 6 stabilisce che il compenso del professionista sia riconosciuto integralmente anche laddove, da verifiche e accertamenti successivi alla conclusione delle prestazioni dell'architetto, l'accesso ai benefici sia negato o revocato. L'art. 8 prevede l'esonero del professionista da qualsivoglia profilo di responsabilità relativo “all'effettivo ottenimento delle detrazioni fiscali”.
Siffatta regolamentazione esclude in radice che il conseguimento dei bonus incidesse sull'efficacia del contratto: le parti, al contrario, hanno espressamente previsto la debenza del corrispettivo professionale per l'attività effettivamente svolta anche in caso di mancato ottenimento o di revoca dei benefici fiscali.
Difettano, poi, i caratteri di comunanza, certezza e oggettività, non essendo stata offerta la prova né del riconoscimento da parte dell'arch. della presupposizione stessa, né potendosi essa Parte_1
pagina 9 di 13 configurare come un fatto certo o oggettivo, essendo l'ottenimento dei benefici fiscali subordinato alle scelte e all'attività concreta delle parti.
Peraltro, anche laddove si volesse diversamente opinare, valorizzando l'interesse del convenuto per come emergente dalle e-mail in atti – comunicazioni che, tuttavia, paiono rammostrare unicamente la volontà del di conoscere l'andamento generale delle pratiche edili, anche con riferimento al CP_1
costo dei lavori e alla possibilità di accedere ai bonus – le clausole contrattuali chiaramente sanciscono la debenza degli onorari al professionista anche in caso di mancato ottenimento dei bonus fiscali, di modo che il rifiuto del al pagamento dei compensi non appare in alcun modo giustificato, CP_1
ancor più se si considera che il convenuto non ha né allegato né provato la presenza di dolo o colpa grave nella condotta dell'arch. dedotti al citato art. 3 del disciplinare come ragioni Parte_1
giustificatrici del diniego ai compensi nel caso di mancato riconoscimento o di revoca dei benefici fiscali.
6.2 - Sotto altro profilo, il ha dedotto una serie di mancanze dell'attore nella CP_1
presentazione del progetto al Comune, sottintendendo così un inadempimento alla prestazione d'opera professionale, che dovrebbe comportare il rigetto della domanda di pagamento dei compensi.
Il vaglio delle prestazioni svolte dall'arch. è stato effettuato mediante C.T.U., Parte_1
affidata all'architetto . Testimone_3
Dagli accertamenti del Consulente dell'Ufficio è emersa anzitutto la genericità dell'incarico conferito all'attore, sia dal punto di vista dell'attività da svolgere (che abbracciava tanto le fasi di valutazione preliminare, quanto quelle di progettazione ed esecuzione), sia – e soprattutto, per quanto qui rileva – sotto l'aspetto relativo ai benefici fiscali che la ristrutturazione doveva aspirare ad ottenere.
In particolare, il CT.U. ha rilevato come per larga parte del disciplinare d'incarico venga fatto riferimento al cosiddetto “Ecobonus”, salvo poi essere citato anche il diverso “Superbonus” (all'art. 3).
Il C.T.U. ha poi analizzato la documentazione agli atti, raffrontandola con le attività contenute nel disciplinare e con la nota pro forma redatta dall'architetto ed è giunto alla conclusione Parte_1
che “rispetto alla verifica sulle opere riportate nella nota del 24.6.2022 … le attività di cui è stato richiesto il compenso, non sono state del tutto eseguite … in quanto saranno stati fatti i sopralluoghi con i tecnici specifici, ma non vi è traccia degli elaborati tecnici conseguenti” (pagg.
7-8 della perizia).
pagina 10 di 13 Sempre il C.T.U. ha palesato una certa difficoltà nell'individuare il bonus a cui la ristrutturazione puntava ad accedere ed ha chiarito che, se il bonus di riferimento fosse stato il cosiddetto “Ecobonus”, “l'attività professionale e la diligenza professionale [dell'architetto
potevano dirsi svolte in modo corretto”, mentre, laddove esso fosse stato il “Superbonus”, Parte_1
“la documentazione presentata come SCIA il 31.3.2022 non era la sola documentazione da presentare,
ma sarebbe stata necessaria la presentazione parallela o conseguente anche di una CILAS con evidenziati gli elementi trainanti e quelli trainati” (pag. 9 della perizia). Da ciò consegue che il progetto redatto dall'attore poteva dirsi rispettoso della normativa o, al contrario, necessitante di integrazioni – tanto alla data del conferimento dell'incarico quanto alla data della revoca – a seconda del beneficio fiscale di riferimento. Il C.T.U. ha però specificato che l'integrazione dovuta, in caso di
“Superbonus”, avrebbe comportato unicamente la rinuncia al sopralzo previsto in progetto e l'allegazione delle ulteriori tavole richieste dal Comune, sicché si sarebbe sostanziata in una “mera modifica sostanziale ma necessaria che poteva tranquillamente essere fatta (…) nel giro di trenta/quaranta giorni”.
In sostanza, dall'indagine peritale emerge la correttezza dell'operato dell'attore, sia avuto riguardo all'ottenimento dell' “Ecobonus”, sia in caso di “Superbonus” (per la necessità di una modifica del tutto fattibile in tempi brevi), sebbene l'attività svolta non sia risultata completa in raffronto alle attività comprese nel disciplinare d'incarico.
In coerenza con i risultati raggiunti dalla C.T.U., deve giungersi alla conclusione che il mancato compimento della ristrutturazione non è da addebitare allo scorretto adempimento delle obbligazioni professionali dell'architetto/attore, bensì al fatto che “la decisione presa nell'estate del 2021 per predisporre un intervento sulla proprietà di era di fatto tardiva … ed è quindi non tanto la CP_1
consegna della SCIA a marzo ad aver fatto venir meno la possibilità di utilizzare i crediti ipotizzati, quanto l'assenza concreta di un istituto di credito disposto ad una cessione e la decisa svolta della normativa nazionale” (pag. 6 della perizia). Quindi, la caducazione della possibilità di accedere ai benefici fiscali auspicati è da ascrivere al fatto che “al marzo 2022 non si era ancora provveduto da
parte del sig. ad assicurarsi un istituto di credito che appoggiasse la sua richiesta, né di CP_1
Superbonus e né di Ecobonus” (pag. 5 della perizia). Tale ultima circostanza è, peraltro, pacifica.
pagina 11 di 13 7. - Il C.T.U. ha provveduto a riquantificare i compensi contenuti nella nota del 24.6.2022,
confermando quelle voci delle quali ha potuto accertare lo svolgimento:
- Studi fattibilità €. 3.099,93
- Stime e Valutazioni €. 1.377,75
- Progettazione definitiva €. 7.922,03 x 0.60 = €. 4.795,21
- Rilievi dei manufatti €. 1.377,75
- Elenco prezzi unitari €. 2.411,05
- Diagnosi energetica €. 688,87
per un importo totale dei compensi di euro 13.750.56 (oltre IVA).
Il calcolo effettuato dal C.T.U. viene condiviso dal Giudice, peritus peritorum, con riferimento all'attività accertata come effettivamente svolta ed al metodo di calcolo utilizzato. L'unica voce che però non convince è quella relativa alla riduzione del 60% per la fase di progettazione definitiva, ritenendo invece di riconoscere l'intera somma fatturata e ciò poiché nel disciplinare d'incarico non era prevista alcuna diminuzione del compenso, che è stato ritenuto peraltro conforme dalla Commissione
Parcelle dell'Ordine degli Architetti di Como (doc. 16 dell'attore), mentre il C.T.U. lo ha ridoto attingendo a linee guida risalenti al 1991.
Pertanto, i compensi relativi alle attività effettivamente svolte ammontano ad euro 16.877,38
oltre IVA. Da tale somma non si ritiene di dover scomputare, quale asserito acconto, la somma di euro
1.775,50 pagata a saldo della pro forma 2/2022 del 16.2.2022: come risulta chiaramente sia dalla data della pro forma che dalla descrizione delle attività fatturate, esse si riferiscono ad altra e precedente attività effettuata dall'arch. intervenuta in epoca antecedente alla sottoscrizione Parte_1
dell'incarico per cui è causa e la cui soddisfazione (benché riferita ad attività prodromiche a quelle oggetto del contendere) esula dall'esecuzione degli incombenti di cui al disciplinare del 19.2.2022.
Per l'effetto, va condannato a pagare all'arch. , a Controparte_1 Parte_1
titolo di compensi per l'opera professionale realmente prestata nell'interesse del primo, la somma di euro 16.877,38 (oltre IVA) oltre interessi ex D.L. 231/2002 dalla data della notula (24.6.2022) al saldo effettivo.
pagina 12 di 13 8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto deve rifonderle all'attore, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della controversia (pari alla condanna effettiva e quindi allo scaglione di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio di cui al D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 5.341,00 ( di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA,
se dovuta.
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
CO
(c.f. ) al pagamento in favore dell'arch. Controparte_1 C.F._2 Parte_1
della somma di euro 16.877,38 (oltre IVA) oltre interessi ex D.L. 231/2002 dal 24.6.2022 al
[...]
saldo effettivo;
CO
(c.f. ) a rifondere all'attore le spese di lite per euro Controparte_1 C.F._2
5.341,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
PONE
definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lecco il 25 giugno 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Mirco Lombardi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in Cancelleria in data
7.6.2023 ed iscritta al n. 1108 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Malgorani del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Seregno, via
Rossini n. 44, giusta procura agli atti telematici
ATTORE contro
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Mazzoleni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
In data 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e provvedere:
- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Respingere ogni avversa domanda, istanza e richiesta promossa nei confronti dell'arch. in quanto Parte_1
inammissibile nonché infondata in fatto e diritto;
pagina 1 di 13 - Accertare e dichiarare che l'arch. è creditore nei confronti del sig. della Parte_1 Controparte_1
somma di € 20.334,52 oltre accessori di legge o comunque in subordine di quella somma maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia;
ciò in forza del mandato professionale conferito dal convenuto all'attore e dell'attività
dettagliatamente descritta e quantificata nelle premesse;
- dichiarare tenuto e condannare al pagamento indilato in favore dell'arch. Controparte_1 Parte_1
della somma di € 20.334,52 oltre accessori di legge o comunque in subordine di quella somma maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi ex D.L. 231/2002 sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso spese generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere si chiede ammettersi prove per interpello del convenuto e testi indicati
nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.”.
Per il resistente: “Premesso che l'esponente rifiuta il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente svolte da
controparte nel corso del presente giudizio, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio stante l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione
assistita ex art. 3, comma 1, D.L. 132/201 conv. L. 162/2014;
Nel merito, in via principale:
- rigettare le domande e le eccezioni tutte come formulate dall'Arch. in quanto infondate in fatto e in diritto per Parte_1
i motivi di cui in narrativa, ovvero, in subordine, rideterminare il credito richiesto da controparte in considerazione delle
risultanze della CTU;
In via istruttoria:
- l'esponente insiste affinché, come già richiesto nella memoria ex art. 171ter n. 2 cod. proc. civ., sia disposto
l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle seguenti circostanze, salvo che la prova sia ritenuta già raggiunta
documentalmente ovvero ex art. 115 cod. proc. civ., ed eventualmente espunte da elementi valutative e negative, da
intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
- L'acquisto dell'edificio residenziale unifamiliare sito in Calolziocorte, Frazione Rossino, Piazza Milesi, 4, è stato
determinato dalla possibilità di ottenere i benefici fiscali c.d. “Bonus Casa” e gli ulteriori benefici di cui al D. L. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, in L. 77/2020, introduttivo della detrazione del 110% per le spese
relative ad interventi di efficientamento energetico, nonché al D.M. 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l'accesso alle
pagina 2 di 13 detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (GU Serie Generale n. 246 del 05-10-
2020);
- In data 15 aprile 2021, il Sig. ha preso contatti con la Confederazione Nazionale dell'GI della Piccola e CP_1
Media Impresa (CNA), filiera di professionisti che avrebbe accompagnato i clienti passo dopo passo per tutte le pratiche di
ristrutturazione immobiliare e del relativo accesso al credito/cessione del credito/ottenimento bonus fiscali;
- Sia in CNA che l'Arch. hanno più volte ribadito al Sig. che visto il parere positivo dello studio di Parte_1 CP_1
prefattibilità, nulla sarebbe stato dovuto, proprio in ragione dell'accesso agli incentivi fiscali;
- Con mail del 27.10.2021, allegata sub doc. 3 che si rammostra, l'Arch. ha rassicurato il Sig. Parte_1 CP_1
confermando il corretto e positivo andamento delle restituzioni e verifiche, in ordine alla correttezza della documentazione
necessaria per l'accesso ai benefici fiscali in parola, presso il Comune di Calolziocorte;
- Sulla base delle rassicurazioni di cui al punto 4 che precede, in data 19.02.2022, il Sig. ha provveduto a CP_1
sottoscrivere in favore dell'Arch. apposito disciplinare di incarico per la ristrutturazione dell'immobile in Parte_1
parola, per la complessiva somma di € 63.245,10, ovverosia circa il 10% del computo metrico;
- A seguito del pagamento della fattura n. 2/2022 dl 16.02.2022 della complessiva somma di € 1.775,50, relativa alla
verifica tecnica di ammissibilità al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 D.L.
34/2020, come da doc. 5 che si rammostra, il Sig. non ha più avuto contatti con l'Arch. CP_1 Parte_1
- Il Sig. ha dovuto sollecitare più volte all'Arch. la trasmissione del Computo Metrico, necessario al CP_1 Parte_1
fine del fattivo ottenimento dei bonus fiscali tramite primario Istituto Bancario, come da documento 6 che si rammostra;
- In data 22 marzo 2022, l'Arch. ha trasmesso una prima bozza di Computo Metrico Estimativo e di Quadro Parte_1
economico, come da docc. 7 e 8 che si rammostrano;
- Il Sig. ricevuto il Computo Metrico, ha subito specificato all'Arch. come la cifra proposta fosse al di CP_1 Parte_1
fuori delle possibilità economiche e di non potersi permettere di fare il passo più lungo della gamba, a cui non faceva
seguito alcuna risposta, come da documento che si rammostra;
Tes
- La Dott.ssa , Direttrice di Credito Valtellinese, ha contattato dal Sig. confermando come la cessione del CP_1
credito, già al 31.03.2022, fosse sospesa, come da documento 14 che si rammostra, con il teste Testimone_2
sui capitoli nn. da 1 a 10;
In ogni caso:
- pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
pagina 3 di 13 - col favore del compenso e delle spese, ivi compresi oneri e accessori come per legge, oltre al rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.6.2023, l'arch. ha esposto di Parte_1
essere stato incaricato da di svolgere prestazioni professionali relative ad un Controparte_1
immobile sito in Calolziocorte, frazione Rossino, Piazza Milesi n. 4 e, in particolare, di aver presentato presso il Comune di Calolziocorte la pratica edilizia n. 18437/2022, dopo aver svolto le attività prodromiche consistenti in diversi sopralluoghi dell'immobile, nell'accesso agli atti del Comune, nella verifica della conformità urbanistica, nella ricerca di campioni e successiva rilevazione della presenza di amianto (tramite tecnico specializzato), nella redazione del computo metrico e nella progettazione preliminare e poi definitiva. Dal momento che il cliente non ha inteso proseguire nella ristrutturazione dell'immobile, l'arch. ha emesso nota pro forma in data 24.6.2022, calcolando gli onorari Parte_1
con riferimento ai criteri dettati dall'art. 9 Legge 27/2012 per complessivi euro 20.334,52: in mancanza di spontaneo versamento, ha chiesto la condanna del resistente al pagamento dell'importo, oltre interessi.
2. - Si è costituito in giudizio per eccepire, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Nel merito, il resistente ha ripercorso le vicende che l'hanno visto acquistare in data 6.4.2021
l'immobile per cui è causa con l'intento di ristrutturarlo, godendo dei benefici fiscali del c.d. Bonus
Casa, Superbonus 110% ed Ecobonus;
ha così preso contatto con la Confederazione Nazionale dell'GI (CNA) che, dopo un primo positivo sopralluogo, lo ha indirizzato allo Studio FUV
Progettazione dell'arch. A dire del gli sarebbe stata data “l'assoluta garanzia, Parte_1 CP_1
più volte comunicata e ribadita, che, visto il parere positivo, nulla sarebbe stato dovuto, proprio in ragione dell'accesso agli incentivi fiscali”. In quest'ottica il resistente ha sottoscritto in data 19.2.2022 il disciplinare di incarico per la ristrutturazione dell'immobile per un compenso complessivo di euro
63.245,10. In data 22.3.2022 l'arch. ha trasmesso una prima bozza di Computo Metrico Parte_1
Estimativo e di Quadro Economico riportanti, il primo, opere per euro 450.637,60 e, il secondo, opere per complessivi euro 597.237,51, comprensive di spese professionali e lavori connessi;
inoltre solo l'importo di euro 345.228,50 sarebbe stato a carico dello Stato. In data 21.4.2022 il Comune di pagina 4 di 13 Calolziocorte ha notificato una richiesta di integrazione della documentazione necessaria alla ristrutturazione dell'immobile, indicando come l'edificio fosse collocato in un nucleo “di antica formazione”, così impedendo l'ottenimento di qualsiasi bonus e/o agevolazione fiscale. Le parti avrebbero perciò consensualmente interrotto il rapporto, stante l'onerosità per il cliente.
Ciò non di meno, l'architetto avrebbe preteso il pagamento delle prestazioni che, per un verso, sarebbero state svolte in modo “superficiale” e “confusionario” e, per altro verso, sarebbero quantificate in modo errato, dovendosi ridurre ad euro 1.874,11 di cui euro 1.775,50 già corrisposti. Il
resistente ha dunque contestato sia il regolare svolgimento della prestazione professionale, che la quantificazione del corrispettivo e ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
3. - All'esito della prima udienza del 12.10.2023, è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità
ed è stata disposta la mutazione del rito da semplificato ad ordinario. La causa è stata poi istruita dando ingresso alla C.T.U. invocata dal convenuto e all'udienza del 13.3.2025 è passata in decisione innanzi a nuovo Giudice.
4. - Nel rassegnare le conclusioni definitive il resistente ha riportato anche quella in via pregiudiziale di rito relativa all'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita (sebbene poi non l'abbia ripresa negli scritti difensivi conclusivi). Come già detto nell'ordinanza 13/14.10.2023, l'eccezione è infondata, giacché il rapporto contrattuale per cui è
causa riguarda un professionista (architetto) ed il cliente consumatore e lo stesso art. 3 del D.L.
12.9.2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10.11.2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”), nel sancire l'improcedibilità, prescrive espressamente che “Il presente comma non si
applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
5. - Venendo al merito, il ha acquistato l'unità abitativa di Calolziocorte, località CP_1
Rossino, Piazza Milesi n. 4, con atto del 6.4.2021 (doc. 1 del convenuto).
Non è contestato che subito dopo si sia messo in contatto con la Confederazione Nazionale dell'GI di Como, “filiera di professionisti che avrebbe accompagnato i clienti passo dopo
passo per le pratiche di ristrutturazione immobiliare e del relativo accesso al credito/cessione del
pagina 5 di 13 credito/ottenimento bonus fiscali”. Come si ricava dallo scambio di e-mail prodotto (docc. 2 e 3 del convenuto), già a metà aprile 2021 la CNA aveva effettuato un sopralluogo presso l'immobile per
“Bonus casa” (fattura allegata il 15.4.2021) e, dopo un sollecito del il 26.4.2021 CP_1
l'associazione ha informato di avere “assegnato oggi la sua pratica all'arch. dello Parte_1
studio FUV Progettazione”.
In data 17.5.2021 l'architetto ha effettuato domanda di accesso agli atti presso il Parte_1
Comune di Calolziocorte per verificare la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile (doc. 3 dell'attore). Tra l'estate e l'autunno 2021 ha effettuato sopralluoghi nell'immobile per vagliare la sussistenza dei requisiti tecnici per l'ottenimento dei benefici fiscali della detrazione diretta, della cessione o dello sconto di cui all'art. 121 D.L. 34/2020. Questa attività è stata debitamente pagata dall'odierno convenuto, il quale ha saldato la fattura n. 2/2022 del 16.2.2022 di euro 1.775,00 (doc. 5
del convenuto).
Il 19.2.2022 ha formalmente incaricato l'architetto di Controparte_1 Parte_1
ristrutturare l'immobile di sua proprietà (cfr. disciplinare d'incarico al doc. 1 dell'attore e doc. 4 del convenuto), demandandogli le seguenti attività: verifica della regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile, studio complessivo di fattibilità dell'intervento con rilascio del parere positivo in ordine all'accessibilità ai benefici fiscali, progettazione delle opere architettoniche e strutturali, redazione del computo metrico estimativo e del dettaglio dei requisiti tecnici per la riqualificazione energetica,
predisposizione della documentazione utile ai fini del rilascio dei permessi urbanistici, direzione dei lavori, coordinamento per l'esecuzione dei lavori stessi asseverazione delle opere, collaudo tecnico amministrativo e consegna lavori. Il corrispettivo complessivo per tali attività è stato individuato in euro 63.245,10 e i pagamenti sono stati scaglionati come segue: 6% alla firma del contratto;
9% al completamento della progettazione preliminare e alla consegna del computo metrico;
18% alla presentazione delle pratiche comunali;
22% al completamento della progettazione esecutiva;
36% per la direzione dei lavori;
9% alla consegna.
Tra febbraio e aprile 2022 l'architetto ha provveduto alle rilevazioni relative alla presenza di amianto (cfr. doc. 4 dell'attore, datato 10.3.2022) e alla redazione di tre distinti computi metrici e dei relativi quadri economici (cfr. docc. 5, 8 e 9 dell'attore e doc. 7 del convenuto, riportanti pagina 6 di 13 rispettivamente lavori per euro 466.692,29, euro 450.637,60 ed euro 423.906,66).
Contemporaneamente, l'arch. ha presentato presso il Comune di Calolziocorte la Parte_1
progettazione preliminare e quella definitiva, aggiornandole sino a fine marzo 2022 con le modifiche di intervento richieste dal committente (doc. 6 dell'attore).
Il 31.3.2022 è stata presentata la pratica edilizia (SCIA Alternativa) presso il Comune di
Calolziocorte (doc. 13 dell'attore) ed il successivo 21.4.2022 (doc. 12 del convenuto) il Comune ha formulato una richiesta di integrazione documentale, rilevando come l'immobile oggetto di ristrutturazione risultasse inserito in un “nucleo di antica formazione” – ossia in un una zona sottoposta a vincoli relativi all'altezza degli edifici e agli interventi di modifica ammessi – ed ha perciò richiesto la predisposizione di un nuovo progetto, che tenesse conto dei vincoli paesaggistici e l'invio della documentazione integrativa.
A questo punto, secondo le prospettazioni del convenuto (cfr. paragrafo 23 della comparsa di costituente e risposta), poiché “l'Autorità governativa ha ritenuto di sospendere la concessione egli
incentivi e vantaggi fiscali relativi ai cc.dd. Superbonus ed Ecobonus, con le relative interruzioni dei
finanziamenti e delle cessioni di ulteriori crediti oltre a quelli già concessi e approvati da parte degli
Istituti Bancari” e per “la difficoltà e il ritardo del Sig. (in questo lasciato completamente CP_1
solo, nonostante le promesse di CNA) nell'individuare un Istituto Bancario disposto a concedere alcuna cessione del credito, proprio a causa delle lungaggini da parte dell'Arch. nel Parte_1
trasmettere al resistente i documenti necessari”, le parti sarebbero giunta a risolvere consensualmente il rapporto professionale.
L'architetto ha quindi redatto in data 24.6.2022 la nota pro forma finale dei propri Parte_1
compensi, calcolati scomputando dalle attività inserite nel disciplinare del 19.2.2022 quelle non svolte, così addivenendo alla somma di euro 20.334,52 (doc. 7 dell'attore e doc. 15 del convenuto), che il non ha pagato. CP_1
6. - Ricostruiti i fatti storici della vicenda, vanno esaminate le ragioni che il convenuto adduce a ragione dell'omesso pagamento delle prestazioni professionali dell'architetto.
pagina 7 di 13 6.1 - In più punti dei propri scritti difensivi parte convenuta voca la nozione della presupposizione, salvo poi non meglio chiarire quali conseguenza voglia trarne n giudizio, specie a fronte della mera conclusione di rigetto della domanda avversaria per infondatezza in fatto ed in diritto.
Ad ogni buon conto, si parla di presupposizione quando le parti condizionino l'efficacia dell'atto negoziale alla presenza di un evento esterno, certo e oggettivo, pur non recependolo formalmente nell'accordo. Essa si concretizza quindi in una determinata situazione, di fatto o di diritto,
comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (nel senso che il suo verificarsi non dipendente dalla volontà e attività delle parti) e certo, che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento dell'esistenza ed efficacia del contratto, pur in mancanza di un espresso riferimento in esso (Cass. 28.1.2025 n. 1995; Cass.
15.5.2024 n. 13435; Cass. 29.1.2024 n. 2617; Cass. 15.12.2021 n. 40279; Cass. 11.10.2021 n. 27528;
Cass. 24.8.2020 n. 17615; Cass.
6.12.2018 n. 31629; Cass. S.U. 20.4.2018 n. 9909; Cass.
5.3.2018 n.
5112; Cass. 13.10.2016 n. 20620; Cass.
4.5.2015 n. 8867; Cass. 14.6.2013 n. 15025). Per l'operatività dell'istituto è quindi necessario: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò
la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività
e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione.
La presupposizione, infatti, non attiene né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, ma, quale elemento accidentale, consiste in una determinata situazione di fatto o di diritto esterna al contratto che,
pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico e oggettivo presupposto di efficacia perché assume per entrambe le parti (o anche per una sola di esse, ma con il riconoscimento dell'altra) valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, sicché la mancanza di essa comporta la caducazione del contratto (Cass. 19.10.2015 n. 21122; Cass. 27.11.2012 n. 21094;
Cass. 25.5.2007 n. 12235).
Nel caso di specie, il convenuto sostiene che tanto l'acquisto dell'immobile sito in Rossino, quanto la ristrutturazione dello stesso poggiassero sulla presupposizione dell'accesso ai benefici fiscali introdotti con il D.L. 34/2020 e con il D.M.
6.8.2020 e che tale circostanza fosse ben nota all'arch.
pagina 8 di 13 A prova di tale circostanza, il richiama le conversazioni via e-mail intercorse, sia Parte_1 CP_1
con il professionista, sia con la Confederazione Nazionale dell'GI (docc. 3, 6 e 9 del convenuto) dalle quali emergerebbe la subordinazione della ristrutturazione all'ottenimento dei benefici fiscali. In aggiunta, anche le condizioni contrattuali e l'effettuazione di appositi studi di fattibilità da parte dell'attore confermerebbero detta tesi.
In realtà, la documentazione in atti non conferma e, anzi, a tratti smentisce la ricostruzione del convenuto, senza che le istanze istruttorie formulate anche in sede di precisazione delle conclusioni possano giovare in alcun modo a dare prova delle sue allegazioni difensive. Difatti, posto quanto appena detto sulla circostanza che nell'accordo negoziale non deve esser contenuto alcun riferimento al fatto integrante la presupposizione (perché diversamente non si avrebbe l'istituto), le clausole contrattuali del disciplinare d'incarico portano ad escludere che entrambe le parti supponessero che la ristrutturazione dell'immobile – e quindi l'attività prodromica dell'architetto – poggiasse sull'accesso ai benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, l'art. 3 del disciplinare espressamente prevede che “il compenso pattuito è ritenuto congruo dalle parti ed espressamente confermato dal
Committente, i quali si impegnano a corrisponderlo per intero per tutte le prestazioni che saranno
effettivamente adempiute dal Professionista, anche nel caso di mancato riconoscimento/revoca dei
benefici fiscali richiesti dal Committente, eccetto il caso di dolo o colpa grave del Professionista”.
L'art. 6 stabilisce che il compenso del professionista sia riconosciuto integralmente anche laddove, da verifiche e accertamenti successivi alla conclusione delle prestazioni dell'architetto, l'accesso ai benefici sia negato o revocato. L'art. 8 prevede l'esonero del professionista da qualsivoglia profilo di responsabilità relativo “all'effettivo ottenimento delle detrazioni fiscali”.
Siffatta regolamentazione esclude in radice che il conseguimento dei bonus incidesse sull'efficacia del contratto: le parti, al contrario, hanno espressamente previsto la debenza del corrispettivo professionale per l'attività effettivamente svolta anche in caso di mancato ottenimento o di revoca dei benefici fiscali.
Difettano, poi, i caratteri di comunanza, certezza e oggettività, non essendo stata offerta la prova né del riconoscimento da parte dell'arch. della presupposizione stessa, né potendosi essa Parte_1
pagina 9 di 13 configurare come un fatto certo o oggettivo, essendo l'ottenimento dei benefici fiscali subordinato alle scelte e all'attività concreta delle parti.
Peraltro, anche laddove si volesse diversamente opinare, valorizzando l'interesse del convenuto per come emergente dalle e-mail in atti – comunicazioni che, tuttavia, paiono rammostrare unicamente la volontà del di conoscere l'andamento generale delle pratiche edili, anche con riferimento al CP_1
costo dei lavori e alla possibilità di accedere ai bonus – le clausole contrattuali chiaramente sanciscono la debenza degli onorari al professionista anche in caso di mancato ottenimento dei bonus fiscali, di modo che il rifiuto del al pagamento dei compensi non appare in alcun modo giustificato, CP_1
ancor più se si considera che il convenuto non ha né allegato né provato la presenza di dolo o colpa grave nella condotta dell'arch. dedotti al citato art. 3 del disciplinare come ragioni Parte_1
giustificatrici del diniego ai compensi nel caso di mancato riconoscimento o di revoca dei benefici fiscali.
6.2 - Sotto altro profilo, il ha dedotto una serie di mancanze dell'attore nella CP_1
presentazione del progetto al Comune, sottintendendo così un inadempimento alla prestazione d'opera professionale, che dovrebbe comportare il rigetto della domanda di pagamento dei compensi.
Il vaglio delle prestazioni svolte dall'arch. è stato effettuato mediante C.T.U., Parte_1
affidata all'architetto . Testimone_3
Dagli accertamenti del Consulente dell'Ufficio è emersa anzitutto la genericità dell'incarico conferito all'attore, sia dal punto di vista dell'attività da svolgere (che abbracciava tanto le fasi di valutazione preliminare, quanto quelle di progettazione ed esecuzione), sia – e soprattutto, per quanto qui rileva – sotto l'aspetto relativo ai benefici fiscali che la ristrutturazione doveva aspirare ad ottenere.
In particolare, il CT.U. ha rilevato come per larga parte del disciplinare d'incarico venga fatto riferimento al cosiddetto “Ecobonus”, salvo poi essere citato anche il diverso “Superbonus” (all'art. 3).
Il C.T.U. ha poi analizzato la documentazione agli atti, raffrontandola con le attività contenute nel disciplinare e con la nota pro forma redatta dall'architetto ed è giunto alla conclusione Parte_1
che “rispetto alla verifica sulle opere riportate nella nota del 24.6.2022 … le attività di cui è stato richiesto il compenso, non sono state del tutto eseguite … in quanto saranno stati fatti i sopralluoghi con i tecnici specifici, ma non vi è traccia degli elaborati tecnici conseguenti” (pagg.
7-8 della perizia).
pagina 10 di 13 Sempre il C.T.U. ha palesato una certa difficoltà nell'individuare il bonus a cui la ristrutturazione puntava ad accedere ed ha chiarito che, se il bonus di riferimento fosse stato il cosiddetto “Ecobonus”, “l'attività professionale e la diligenza professionale [dell'architetto
potevano dirsi svolte in modo corretto”, mentre, laddove esso fosse stato il “Superbonus”, Parte_1
“la documentazione presentata come SCIA il 31.3.2022 non era la sola documentazione da presentare,
ma sarebbe stata necessaria la presentazione parallela o conseguente anche di una CILAS con evidenziati gli elementi trainanti e quelli trainati” (pag. 9 della perizia). Da ciò consegue che il progetto redatto dall'attore poteva dirsi rispettoso della normativa o, al contrario, necessitante di integrazioni – tanto alla data del conferimento dell'incarico quanto alla data della revoca – a seconda del beneficio fiscale di riferimento. Il C.T.U. ha però specificato che l'integrazione dovuta, in caso di
“Superbonus”, avrebbe comportato unicamente la rinuncia al sopralzo previsto in progetto e l'allegazione delle ulteriori tavole richieste dal Comune, sicché si sarebbe sostanziata in una “mera modifica sostanziale ma necessaria che poteva tranquillamente essere fatta (…) nel giro di trenta/quaranta giorni”.
In sostanza, dall'indagine peritale emerge la correttezza dell'operato dell'attore, sia avuto riguardo all'ottenimento dell' “Ecobonus”, sia in caso di “Superbonus” (per la necessità di una modifica del tutto fattibile in tempi brevi), sebbene l'attività svolta non sia risultata completa in raffronto alle attività comprese nel disciplinare d'incarico.
In coerenza con i risultati raggiunti dalla C.T.U., deve giungersi alla conclusione che il mancato compimento della ristrutturazione non è da addebitare allo scorretto adempimento delle obbligazioni professionali dell'architetto/attore, bensì al fatto che “la decisione presa nell'estate del 2021 per predisporre un intervento sulla proprietà di era di fatto tardiva … ed è quindi non tanto la CP_1
consegna della SCIA a marzo ad aver fatto venir meno la possibilità di utilizzare i crediti ipotizzati, quanto l'assenza concreta di un istituto di credito disposto ad una cessione e la decisa svolta della normativa nazionale” (pag. 6 della perizia). Quindi, la caducazione della possibilità di accedere ai benefici fiscali auspicati è da ascrivere al fatto che “al marzo 2022 non si era ancora provveduto da
parte del sig. ad assicurarsi un istituto di credito che appoggiasse la sua richiesta, né di CP_1
Superbonus e né di Ecobonus” (pag. 5 della perizia). Tale ultima circostanza è, peraltro, pacifica.
pagina 11 di 13 7. - Il C.T.U. ha provveduto a riquantificare i compensi contenuti nella nota del 24.6.2022,
confermando quelle voci delle quali ha potuto accertare lo svolgimento:
- Studi fattibilità €. 3.099,93
- Stime e Valutazioni €. 1.377,75
- Progettazione definitiva €. 7.922,03 x 0.60 = €. 4.795,21
- Rilievi dei manufatti €. 1.377,75
- Elenco prezzi unitari €. 2.411,05
- Diagnosi energetica €. 688,87
per un importo totale dei compensi di euro 13.750.56 (oltre IVA).
Il calcolo effettuato dal C.T.U. viene condiviso dal Giudice, peritus peritorum, con riferimento all'attività accertata come effettivamente svolta ed al metodo di calcolo utilizzato. L'unica voce che però non convince è quella relativa alla riduzione del 60% per la fase di progettazione definitiva, ritenendo invece di riconoscere l'intera somma fatturata e ciò poiché nel disciplinare d'incarico non era prevista alcuna diminuzione del compenso, che è stato ritenuto peraltro conforme dalla Commissione
Parcelle dell'Ordine degli Architetti di Como (doc. 16 dell'attore), mentre il C.T.U. lo ha ridoto attingendo a linee guida risalenti al 1991.
Pertanto, i compensi relativi alle attività effettivamente svolte ammontano ad euro 16.877,38
oltre IVA. Da tale somma non si ritiene di dover scomputare, quale asserito acconto, la somma di euro
1.775,50 pagata a saldo della pro forma 2/2022 del 16.2.2022: come risulta chiaramente sia dalla data della pro forma che dalla descrizione delle attività fatturate, esse si riferiscono ad altra e precedente attività effettuata dall'arch. intervenuta in epoca antecedente alla sottoscrizione Parte_1
dell'incarico per cui è causa e la cui soddisfazione (benché riferita ad attività prodromiche a quelle oggetto del contendere) esula dall'esecuzione degli incombenti di cui al disciplinare del 19.2.2022.
Per l'effetto, va condannato a pagare all'arch. , a Controparte_1 Parte_1
titolo di compensi per l'opera professionale realmente prestata nell'interesse del primo, la somma di euro 16.877,38 (oltre IVA) oltre interessi ex D.L. 231/2002 dalla data della notula (24.6.2022) al saldo effettivo.
pagina 12 di 13 8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto deve rifonderle all'attore, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della controversia (pari alla condanna effettiva e quindi allo scaglione di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio di cui al D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 5.341,00 ( di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA,
se dovuta.
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
CO
(c.f. ) al pagamento in favore dell'arch. Controparte_1 C.F._2 Parte_1
della somma di euro 16.877,38 (oltre IVA) oltre interessi ex D.L. 231/2002 dal 24.6.2022 al
[...]
saldo effettivo;
CO
(c.f. ) a rifondere all'attore le spese di lite per euro Controparte_1 C.F._2
5.341,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
PONE
definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lecco il 25 giugno 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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