Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2025, proposto da Hf Solar 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Davide De Caro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali; Ministero della cultura, Soprintendenza Speciale per il Pnnr; Regione Siciliana-Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento e la declaratoria dell’illegittimità:
del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza datata 23.12.2021 ed acquisita al protocollo del MiTE/2342 dell’11.01.2022, presentata dalla HF SOLAR 4 S.R.L. al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in composizione e concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nell’ambito del Procedimento unico in materia Ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “Ramacca”, di potenza pari a 50,65 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT), in contrada Giumenta e in Contrada Albospino, e di tutti gli atti o le omissioni presupposte e conseguenziali.
Per la nomina
di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE oltre il termine fissato dal TAR e per la condanna dell’Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a 8.269,87 Euro (oneri corrisposti pari a € 16.539,75).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2025 e depositato il successivo 29 ottobre 2025, la società ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- con nota del 23 dicembre 2021, la ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Ramacca", di potenza pari a 50,65 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT), in contrada Giumenta e in Contrada Albospino;
- in data 21 novembre 2022, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’avviso al pubblico, con la conseguente decorrenza dei termini di cui al citato art. 27 d.lgs. n. 152/2006 assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 12901 e un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- secondo quanto stabilito dall’art. 27 comma 7 citato, il MASE ha provveduto alla convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 25 maggio 2023, sicché il relativo procedimento si sarebbe dovuto concludere nei successivi 210 giorni;
- a seguito dell’analisi del progetto durante i lavori della Conferenza dei Servizi, il Ministero della Cultura ha richiesto con nota MIC|MIC_SS- PNRR|01/06/2023|0009851-P, l’integrazione del progetto con una relazione paesaggistica, riscontrata con note del 30 giugno 2023 e del 7 luglio 2023;
- di avere depositato, in data 18 giugno 2024, per ragioni tecniche di connessione alla rete elettrica legate a richieste di TERNA, una integrazione progettuale inerente alle opere di connessione alla rete elettrica e più specificamente il livello di tensione del collegamento alla RTN, passato da 150 kV
(Kilovolt) a 36 kV (kilovolt);
- a fronte di tale integrazione si è registrato uno stallo del procedimento in questione non superato dalla nota del MASE (prot. 0144966 del 31 luglio 2025) che ha dato atto dell’avvenuta trasmissione della documentazione “ alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale ”.
Tanto premesso, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, formulando le domande in epigrafe.
La società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. 152/06. Eccesso di potere per sviamento della funzione.
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 e 9- ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. – difetto di istruttoria e eccesso di potere per volontaria inerzia dell’amministrazione – violazione dell’art. 97 Costituzione.
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 2- ter d.l.gs 152/2006 – violazione del dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica amministrazione – diritto al risarcimento del 50% dei diritti di istruttoria
Con atto di mera forma, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
In data 27 gennaio 2026, ore 19:21:08, l’amministrazione regionale intimata ha depositato una memoria e documenti.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e della documentazione depositate il 27 gennaio 2026 e come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
In relazione a detta ultima produzione il Collegio osserva che dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 117 c.p.a., comma 4, disp. att. c.p.a., si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a. (nel caso in esame, dimezzati), ove avvenga oltre le ore 12:00 ( id est , l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera – ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9692; C.g.a., sez. giur., 23 febbraio 2024, n. 126; Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9538; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 62).
Nel caso in esame, rispetto all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026, ultimo giorno utile per il deposito dei documenti ex artt. 73, comma 1, e 87, comma 2, lett. b) c.p.a. era il 27 gennaio 2026, entro le ore 12:00 (mentre il deposito in questione è avvenuto alle ore 19:21:08, come risulta dal sistema).
Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti, non vi è dubbio che, in linea generale, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che, in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque, anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 432).
Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., viene in rilievo l’art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 secondo cui “ Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990 ”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Puglia, sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.a.r. per la Campania, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2501).
Appare opportuno osservare in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), che “le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente” (cfr. C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. C.g.a., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non superata dall’atto soprassessorio di cui alla nota prot. 0144966 del 31 luglio 2025 – che si limita a riferire la trasmissione degli atti alla commissione senza neanche fornire puntuali indicazioni sul termine di definizione – non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 2819 del 2025; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 9498/2023).
Per l’effetto, deve essere ordinato alla MASE di concludere il procedimento di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 entro il termine di centocinque giorni (termine dimezzato rispetto a quello fisiologico previsto dall’art. 27 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza ordinando all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e alla relativa struttura amministrativa periferica di esprimere il parere di spettanza, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17- bis l. n. 241/1990.
A fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
In caso di persistente inerzia, si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, c.p.a, quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva entro i successivi centocinque giorni decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati, ad adottare il provvedimento conclusivo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9- bis della l. n. 241/1990 in caso di intervento del commissario ad acta, non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, n. 3553 del 10 dicembre 2025).
Deve altresì accogliersi la domanda della società ricorrente di rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate nella misura quantificata nel ricorso introduttivo non specificamente contestata da parte del Ministero resistente.
Per consolidato indirizzo interpretativo, infatti, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria – ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo ‘sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento (cfr. T.a.r. per il Lazio, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 3431 del 28 novembre 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di procedere alla conclusione del procedimento di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., inclusa, inter alia , l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana nei sensi e nei termini indicati in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a corrispondere – quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria – alla società ricorrente l’importo di €. 8.269,87;
- condanna il resistente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI IA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA AS |
IL SEGRETARIO