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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 1040 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ciattoni;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Gerardo Romano Cesareo;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1141/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'11/9/2023, notificata il 14/9/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1141/2023, pubbl. il 11.09.2023,
Repert. n. 1996/2023 del 11.09.2023, emessa dal Tribunale di Pescara, in persona del
Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, redatto con la collaborazione di Mattia Liberatore, funzionario addetto all' , nel procedimento civile allibrato al n. 3509/2020 R.G., CP_2
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, nella verificazione del sinistro de CP_1
quo, quale ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex 2043 c.c. e/o secondo la qualificazione giuridica che l'adito Giudice vorrà adottare e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore-appellante dei danni subiti, il tutto nella misura che si stima prudenzialmente in Euro 100.000,00 (in essa somma incluse le voci relative al danno biologico nella misura del 10%, 96 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%, danno morale ed esistenziale, danno da perdita di chance lavorativa e spese mediche sostenute e da sostenere, nonché del danno patrimoniale relativo alla refusione delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro pari ad €.2.880,00, oltre spese esenti, spese generali ed accessori di legge, come da relativa nota spese allegata al doc. 7) o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici e gli interessi legali CP_3
sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (16.02.2019) al soddisfo, nonché ulteriori interessi dalla data della proposizione della domanda in primo grado al saldo effettivo. In alternativa gradata in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della colpa concorrente del danneggiato, graduare il concorso secondo equità, riducendo l'importo che sarà liquidato in favore dell'attore in proporzione all'accertata responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227, comma I,
c.c. In ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione ex lege del 30% degli stessi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, per come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per l'utilizzo tanto negli atti processuali di primo grado quanto nel presente atto di appello di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre spese esenti, CPA, IVA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che all'uopo torna a dichiararsi antistatario ex art. 93
c.p.c.. In via istruttoria, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si torna a richiedere l'ammissione delle domande e delle istanze istruttorie (capitoli e testimoni) non ammessi in primo grado, anche con l'ausilio dei testimoni indicati e non ammessi dal Giudice di prime cure, insistendo altresì per l'ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'attore-appellante al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, con ogni espressa riserva».
Per l'appellato: «A) in via preliminare, valutato che l'appello non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, fissare udienza di discussione orale della causa con pag. 2/12 conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
B) in via principale, rigettare l'appello proposto dal signor siccome Parte_1
infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa anche di questo grado di giudizio;
C) in via subordinata, ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore (pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile), con compensazione delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata, compensando le spese di lite nella misura del 30%, ha rigettato la domanda proposta ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. dall'odierno appellante, tesa ad ottenere la condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 16/2/2019 alle ore 15:20 circa.
1.1 A sostegno delle proprie richieste, il aveva riferito che, nella predetta Pt_1
circostanza, si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di via G. Verrotti nel tenimento del citato comune allorché, giunto all'altezza dei civici 11 e 42, inciampava nel manto dissestato e sconnesso della pavimentazione ivi presente, anche a causa della presenza di 5 cassonetti per la raccolta dei rifiuti comunali che riducevano lo spazio adibito al camminamento pedonale a 50 cm in larghezza, cadendo a terra dopo aver sbattuto contro i predetti cassonetti. Chiarito, quindi, che il pavimento del marciapiede presentava un dislivello di circa 1,5 cm, determinatosi dall'unione tra due diversi tipi di asfalto che, stesi in tempi diversi e non nel modo corretto, avevano creato una buca/avvallamento non visibile, non evitabile, né tantomeno segnalata, deduceva che a seguito della caduta riportava lesioni fisiche consistite nella frattura del femore destro, da cui residuavano esiti permanenti valutati dal proprio CTP nel 10% di IP. Ritenendo sussistere la responsabilità del – il quale non aveva provveduto Controparte_1
a rimuovere il dislivello esistente lungo la linea di unione delle due tipologie di asfalto già da svariati anni, posizionando peraltro illegittimamente ex art. 25, comma III, C.d.S.
i cinque cassonetti sul marciapiede, che, riducendo lo spazio destinato al camminamento, costituivano pericolo ed intralcio per i pedoni – il agiva Pt_1
giudizialmente nei suoi confronti, al fine di vedersi riconosciuta la somma di €
pag. 3/12 100.000,00 (comprensiva di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita di chance lavorativa nella misura del 30%, spese mediche sostenute e da sostenere, rifusione delle spese legali sostenute per la trattazione ante causam del sinistro), oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.
1.2 Il contestava punto per punto gli assunti attorei, Controparte_1
declinando ogni addebito e ritenendo che la responsabilità dell'occorso fosse, per contro, da ascriversi in via esclusiva – o subordinatamente in via concorsuale – al
, che aveva prestato scarsa attenzione ai luoghi di causa. Pt_1
1.3 Istruita la causa mediante l'espletamento delle prove testimoniali, il Tribunale, dopo avere ricondotto il caso di specie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ed avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto sussistere un effettivo potere di controllo da parte dell'amministrazione convenuta sul tratto in questione e, pur ritenendo provata l'esistenza di un collegamento tra la caduta del e le Pt_1
condizioni del marciapiede sulla scorta della testimonianza resa dalla teste Lidia
Germania, ha ravvisato la responsabilità esclusiva dell'occorso in capo all'attore, sull'assorbente rilievo che questi – nonostante le condizioni di tempo e dell'ora lo consentissero – non aveva fatto uso della normale diligenza nel percorrere i luoghi di causa, la cui pavimentazione (contraddistinta da una fenditura che lo percorre longitudinalmente) non omogenea e certamente evidente per come risultava dalla documentazione in atti, imponeva al pedone di prestare la massima attenzione.
2. La sentenza è stata appellata dall'originario attore, il quale ne ha chiesto la riforma integrale nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte e sulla scorta di motivi titolati e sintetizzabili come segue:
a) «violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la sentenza gravata, mediante motivazione insufficiente e manifestamente illogica, errato nella individuazione del punto di caduta del danneggiato, qualificato come asserita anomalia evidente costituita da fenditura/crepa longitudinale al marciapiede incorrendo altresì nel vizio di travisamento della prova»: sostiene l'appellante di essere inciampato “non sulla fenditura che percorre longitudinalmente il marciapiede, bensì tra la ridetta fenditura (creatasi a causa della non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento dell'asfalto e dell'inidoneo accostamento dei due tipi di manto bituminoso) ed il massetto in cemento armato posto pag. 4/12 a latere”, come confermato da tutti i testimoni escussi in giudizio;
tra la citata fenditura ed il massetto in cemento posto a latere, dunque, vi sarebbe un “impercettibile dislivello/avvallamento (tale da creare una buca) di soli 1,5 cm circa”;
b) «violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per avere la sentenza gravata, mediante motivazione insufficiente, errato nel ritenere “ottimali” le condizioni di visibilità del luogo del sinistro incorrendo altresì nel vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla presenza illegittima dei cassonetti dei rifiuti sul marciapiede che riducevano il campo visivo del pedone e ombreggiavano l'insidia»: la sentenza avrebbe – secondo l'appellante - presunto, in virtù del solo orario del sinistro, che l'insidia fosse percepibile dall'attore, omettendo di considerare la circostanza, non contestata e dunque da ritenersi provata, che la stessa fosse ombreggiata dai cassonetti situati sul marciapiede i quali, oltre a ridurre lo spazio adibito al camminamento a 50 cm, riducevano il campo visivo, tanto da rendere l'insidia
“non facilmente percepibile in ragione del forte contrasto sole/ombra”;
c) «Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c. per avere la sentenza impugnata errato nell'attribuire la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso alla insinuata – e mai provata dal convenuto – “disattenzione” dell'attore, incorrendo altresì nel vizio di travisamento della prova costituita dalla circostanza – confermata dai testimoni e mai contestata dal convenuto – che il pedone aveva lo sguardo rivolto a terra mentre camminava, integrando altresì il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine a un diverso capo della sentenza»: quest'ultima, sostiene l'appellante, avrebbe ravvisato la responsabilità dell'attore in violazione dell'articolo menzionato, presumendo la disattenzione dell'attore e non tenendo conto che la stessa andava provata dal comune convenuto, il quale, oltre a non fornire tale specifica prova, non aveva neppure richiesto alcun mezzo istruttorio, mentre l'attore aveva dimostrato tramite testi che era intento a guardare il pavimento mentre camminava, a dimostrazione del suo comportamento diligente ed accorto;
d) «Violazione dell'art. 1227, comma I e II, c.c. per avere la sentenza gravata, con motivazione insufficiente, ritenuto che l'insinuata condotta disattenta dell'attore – mai provata dal convenuto – avrebbe interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso»: sarebbe erroneo l'addebito esclusivo dell'occorso alla disattenzione pag. 5/12 dell'attore, nonostante il comportamento da questi assunto non fosse qualificabile come abnorme, secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza citata nell'atto di appello, tenuto conto che, oltre ad avere egli dimostrato la propria diligenza (evincibile dal fatto che camminava guardando per terra), nessun altro comportamento era da lui esigibile, non potendosi pretendere né che camminasse sulla strada adiacente, sempre trafficata, né che camminasse tra gli “anfratti erbosi che lambivano il lato sinistro del marciapiede”; a parere dell'appellante, dunque, la sua condotta era inidonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento, viepiù in assenza di specifiche prove da parte del CP_1
e) «Violazione del principio del chiesto-pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere la sentenza gravata omesso di esaminare la responsabilità dell'ente convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per avere violato il generale principio del neminem laedere integrato dalla violazione dell'art. 25 del Codice della Strada»: la sentenza avrebbe omesso di esaminare la domanda attorea ex art. 2043 c.c., che andava giudicata, a parere dell'appellante, fondata, attesa la condotta omissiva del – “il quale ha CP_1
mantenuto in essere, per anni, una situazione di estremo pericolo per gli utenti della strada, rappresentata dalla buca/avvallamento creato dal dislivello esistente, lungo la linea di unione tra le due tipologie di asfalto del marciapiede” – nonché l'illegittima presenza dei cassonetti dul marciapiede, in violazione dell'art. 25 C.d.S..
2.1. Sulla scorta di detti motivi, cui l'appellante aggiunge quello relativo alla rideterminazione delle spese di lite del precedente grado di giudizio, il insiste Pt_1
per la riforma della sentenza impugnata, previa ammissione delle domande e delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e CTU medico-legale.
3. Costituitosi in appello, il ha resistito al gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
4. Ritiene la Corte che – superata la questione della applicabilità o meno dell'aart. 348- bis c.p.c. nel testo attualmente vigente, qui applicabile ratione temporis - debba ritenersi nel complesso infondato e, come tale, vada respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare il vaglio di infondatezza della domanda effettuato in prime cure.
pag. 6/12 5. Va rammentato che in tema di responsabilità da cose in custodia, sono principi allo stato consolidati (si vedano, in particolare, Cass. 2480 e 2481 del 2018, richiamate da numerosi arresti successivi) e di recente confermati dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sentenza 20943/2022), i seguenti:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità ex art. 2051
c.c.;
c) il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
d) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
e) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
pag. 7/12 f) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado dì incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
5.1 Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Con specifico riferimento ai criteri di accertamento del nesso causale, si è precisato che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando esso si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. In altri termini, qualora la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento stesso, del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051
c.c. (ma neanche in quello dell'art. 2043 c.c., che onera comunque il danneggiato della prova del nesso causale tra una condotta colposa altrui e l'evento dannoso), anche quando la condotta del danneggiato possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio pag. 8/12 probabilistico di regolarità causale (per una riaffermazione dei principi sin qui riassunti si veda, tra le più recenti, Cass. 11152/2023).
5.2. Ad ulteriore conferma dei principi espressi dalle Sezione Unite, è stato altresì specificato che la condotta imprudente o comunque colposa del danneggiato (la quale è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca: Cass. ord. 21675/2023) può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche “un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa”, mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. ord.
14228/2023, nonché Cass. 2376/2024).
5.3. Da ultimo, va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (Cass. 11258/2018; 19218/2018).
6. Chiarito quanto sopra e applicando i suddetti principi al caso di specie, va dunque rilevato che il nesso materiale tra il danno e la res può dirsi certamente provato (come rilevato già dal Tribunale), risultando dalle dichiarazioni dell'unica testimone oculare escussa in corso di causa, ( “è vero nel febbraio del 2019, alle ore 15:20 Testimone_1
circa, in Via G. Verrotti in , il ragazzo, giunto all'altezza dei cassonetti CP_1
ritratti nelle foto di cui ai documenti nn. 1 e 9 rispettivamente dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 di parte attorea, ho visto il predetto cadere a terra dopo essere inciampato nel dislivello di circa 1,5 cm presente tra i due tipi di asfalto”).
Quanto all'altra teste, la stessa ha più volte dichiarato (cfr. Testimone_2
risposte ai capitoli 2, 3 e 6) di aver visto il solo quando era già a terra e di non Pt_1
pag. 9/12 averlo visto cadere, per cui alcuna utile ulteriore circostanza può essere desunta dalla sua testimonianza, non avendo peraltro la stessa neppure notato le condizioni in cui versava il marciapiede (cfr. risposta al capitolo 5).
6.1. Il tuttavia, non può essere considerato responsabile del danno per cui è CP_1
causa, dovendo ravvisarsi nella condotta dell'appellante il caso fortuito incidentale idoneo a recidere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
6.2. Secondo il costrutto difensivo del , il dislivello creatosi tra i due tipi di Pt_1
asfalto, tale da creare una buca/avvallamento tra lo stesso ed il massetto in cemento posto all'estremità del marciapiede, non sarebbe stato visibile sia per la sua dimensione
“di soli 1,5 cm circa”, sia a causa della presenza dei cassonetti dell'immondizia, che – oltre a costringerlo a passare in quel punto – avrebbero “ombreggiato” la suddetta buca.
Tuttavia, mentre questa ultima circostanza è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio e deve ritenersi finanche inverosimile, in considerazione del fatto che l'occorso si è verificato in un orario in cui la visibilità era ancora buona (ore 15:20), dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso appellante, si evince che il marciapiede – quantomeno nel tratto posto dietro ai cassonetti, non essendo stato raffigurato nella sua totale estensione (cfr. foto 4, 7, 8 e 9 di cui al Doc. 1 fascicolo appellante) – è in effetti contraddistinto da plurime lesioni longitudinali dell'asfalto, che si estendono per l'intero spazio “residuo” destinato al camminamento (vale a dire, quello che va dai cassonetti al massetto posto a confine con il terreno coperto d'erba).
Dette scalfiture, seppur modeste nella loro entità, devono ritenersi certamente evidenti, in considerazione del colore più scuro rispetto al resto del manto bituminoso, tanto è vero che la teste ha dichiarato che “il marciapiede è tutto dissestato” (cfr. Tes_1
risposta al capitolo 1).
6.3. Ciò induce a ritenere che il , quand'anche l'avvallamento che sarebbe stato Pt_1
all'origine della caduta non fosse stato immediatamente percepibile, era in condizione – atteso che camminava con lo sguardo rivolto a terra, come riferito dalla teste oculare – di notare perfettamente le condizioni in cui versava il marciapiede e, dunque, di percepire la presenza di sconnessioni della superficie, così da poter adottare ogni più opportuna cautela atta ad evitare il pericolo da queste rappresentato, prestando una maggiore attenzione e diligenza nell'attraversamento dei luoghi di causa.
pag. 10/12 6.4. Quanto al dislivello “di soli 1,5 cm circa” che avrebbe generato l'avvallamento in cui sarebbe avvenuto l'inciampo, vi è da dire che lo stesso, per stessa ammissione dell'appellante, era di profondità tale da rendere inverosimile un accidentale inciampo nello stesso di un pedone attento alle condizioni del marciapiede da lui percorso. Né può aderirsi alla tesi prospettata dallo stesso , secondo il quale l'avvallamento o Pt_1
dislivello non sarebbe stato percepibile, giacché la teste pur trovandosi a Tes_1
passare con la carrozzina sulla strada (cfr. risposta al cap. 3 e alla domanda del difensore del , riusciva a notare da quella distanza (maggiore rispetto al punto in cui si CP_1
trovava l'appellante) la presenza del dislivello (cfr. risposta al cap. 10). Del resto, emerge da detta testimonianza che anche altri pedoni avevano percorso quel marciapiede (cfr. risposta al cap. 13), purtuttavia senza incontrare alcuna difficoltà.
6.5 In conclusione, analizzando la dinamica del sinistro sotto il profilo spazio- temporale, la caduta non si sarebbe certamente verificata ove il avesse tenuto Pt_1
una condotta attenta e commisurata alla situazione dei luoghi e, pertanto, va riconosciuta efficacia causale esclusiva alla disattenzione del pedone che, pur potendo evitare la buca o il dislivello, non l'ha fatto, per sua negligenza.
6.6 Quanto precede esclude che possa assumere rilievo la condotta del custode, ove risulti sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, elida il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (e ciò anche ove si inquadrasse la fattispecie sub art. 2043 c.c.: Cass. 12895/2016), dovendosi peraltro escludere anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto che, per sua natura, deve essere invisibile e imprevedibile.
7. Difettando dunque il nesso causale tra la cosa ed il danno, quest'ultimo eziologicamente riferibile al solo comportamento imprudente, negligente e comunque colposo del danneggiato, l'appello va necessariamente rigettato, con condanna dell'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(corrispondente al valore del petitum) e delle attività effettivamente svolte (escluso quindi il compenso per la fase di trattazione ed istruttoria) in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
pag. 11/12 7.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 1040 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ciattoni;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Gerardo Romano Cesareo;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1141/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'11/9/2023, notificata il 14/9/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1141/2023, pubbl. il 11.09.2023,
Repert. n. 1996/2023 del 11.09.2023, emessa dal Tribunale di Pescara, in persona del
Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, redatto con la collaborazione di Mattia Liberatore, funzionario addetto all' , nel procedimento civile allibrato al n. 3509/2020 R.G., CP_2
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, nella verificazione del sinistro de CP_1
quo, quale ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex 2043 c.c. e/o secondo la qualificazione giuridica che l'adito Giudice vorrà adottare e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore-appellante dei danni subiti, il tutto nella misura che si stima prudenzialmente in Euro 100.000,00 (in essa somma incluse le voci relative al danno biologico nella misura del 10%, 96 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25%, danno morale ed esistenziale, danno da perdita di chance lavorativa e spese mediche sostenute e da sostenere, nonché del danno patrimoniale relativo alla refusione delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro pari ad €.2.880,00, oltre spese esenti, spese generali ed accessori di legge, come da relativa nota spese allegata al doc. 7) o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici e gli interessi legali CP_3
sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (16.02.2019) al soddisfo, nonché ulteriori interessi dalla data della proposizione della domanda in primo grado al saldo effettivo. In alternativa gradata in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della colpa concorrente del danneggiato, graduare il concorso secondo equità, riducendo l'importo che sarà liquidato in favore dell'attore in proporzione all'accertata responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227, comma I,
c.c. In ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione ex lege del 30% degli stessi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, per come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per l'utilizzo tanto negli atti processuali di primo grado quanto nel presente atto di appello di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre spese esenti, CPA, IVA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che all'uopo torna a dichiararsi antistatario ex art. 93
c.p.c.. In via istruttoria, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si torna a richiedere l'ammissione delle domande e delle istanze istruttorie (capitoli e testimoni) non ammessi in primo grado, anche con l'ausilio dei testimoni indicati e non ammessi dal Giudice di prime cure, insistendo altresì per l'ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'attore-appellante al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, con ogni espressa riserva».
Per l'appellato: «A) in via preliminare, valutato che l'appello non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, fissare udienza di discussione orale della causa con pag. 2/12 conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
B) in via principale, rigettare l'appello proposto dal signor siccome Parte_1
infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa anche di questo grado di giudizio;
C) in via subordinata, ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore (pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile), con compensazione delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata, compensando le spese di lite nella misura del 30%, ha rigettato la domanda proposta ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. dall'odierno appellante, tesa ad ottenere la condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 16/2/2019 alle ore 15:20 circa.
1.1 A sostegno delle proprie richieste, il aveva riferito che, nella predetta Pt_1
circostanza, si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di via G. Verrotti nel tenimento del citato comune allorché, giunto all'altezza dei civici 11 e 42, inciampava nel manto dissestato e sconnesso della pavimentazione ivi presente, anche a causa della presenza di 5 cassonetti per la raccolta dei rifiuti comunali che riducevano lo spazio adibito al camminamento pedonale a 50 cm in larghezza, cadendo a terra dopo aver sbattuto contro i predetti cassonetti. Chiarito, quindi, che il pavimento del marciapiede presentava un dislivello di circa 1,5 cm, determinatosi dall'unione tra due diversi tipi di asfalto che, stesi in tempi diversi e non nel modo corretto, avevano creato una buca/avvallamento non visibile, non evitabile, né tantomeno segnalata, deduceva che a seguito della caduta riportava lesioni fisiche consistite nella frattura del femore destro, da cui residuavano esiti permanenti valutati dal proprio CTP nel 10% di IP. Ritenendo sussistere la responsabilità del – il quale non aveva provveduto Controparte_1
a rimuovere il dislivello esistente lungo la linea di unione delle due tipologie di asfalto già da svariati anni, posizionando peraltro illegittimamente ex art. 25, comma III, C.d.S.
i cinque cassonetti sul marciapiede, che, riducendo lo spazio destinato al camminamento, costituivano pericolo ed intralcio per i pedoni – il agiva Pt_1
giudizialmente nei suoi confronti, al fine di vedersi riconosciuta la somma di €
pag. 3/12 100.000,00 (comprensiva di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita di chance lavorativa nella misura del 30%, spese mediche sostenute e da sostenere, rifusione delle spese legali sostenute per la trattazione ante causam del sinistro), oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.
1.2 Il contestava punto per punto gli assunti attorei, Controparte_1
declinando ogni addebito e ritenendo che la responsabilità dell'occorso fosse, per contro, da ascriversi in via esclusiva – o subordinatamente in via concorsuale – al
, che aveva prestato scarsa attenzione ai luoghi di causa. Pt_1
1.3 Istruita la causa mediante l'espletamento delle prove testimoniali, il Tribunale, dopo avere ricondotto il caso di specie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ed avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto sussistere un effettivo potere di controllo da parte dell'amministrazione convenuta sul tratto in questione e, pur ritenendo provata l'esistenza di un collegamento tra la caduta del e le Pt_1
condizioni del marciapiede sulla scorta della testimonianza resa dalla teste Lidia
Germania, ha ravvisato la responsabilità esclusiva dell'occorso in capo all'attore, sull'assorbente rilievo che questi – nonostante le condizioni di tempo e dell'ora lo consentissero – non aveva fatto uso della normale diligenza nel percorrere i luoghi di causa, la cui pavimentazione (contraddistinta da una fenditura che lo percorre longitudinalmente) non omogenea e certamente evidente per come risultava dalla documentazione in atti, imponeva al pedone di prestare la massima attenzione.
2. La sentenza è stata appellata dall'originario attore, il quale ne ha chiesto la riforma integrale nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte e sulla scorta di motivi titolati e sintetizzabili come segue:
a) «violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la sentenza gravata, mediante motivazione insufficiente e manifestamente illogica, errato nella individuazione del punto di caduta del danneggiato, qualificato come asserita anomalia evidente costituita da fenditura/crepa longitudinale al marciapiede incorrendo altresì nel vizio di travisamento della prova»: sostiene l'appellante di essere inciampato “non sulla fenditura che percorre longitudinalmente il marciapiede, bensì tra la ridetta fenditura (creatasi a causa della non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento dell'asfalto e dell'inidoneo accostamento dei due tipi di manto bituminoso) ed il massetto in cemento armato posto pag. 4/12 a latere”, come confermato da tutti i testimoni escussi in giudizio;
tra la citata fenditura ed il massetto in cemento posto a latere, dunque, vi sarebbe un “impercettibile dislivello/avvallamento (tale da creare una buca) di soli 1,5 cm circa”;
b) «violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per avere la sentenza gravata, mediante motivazione insufficiente, errato nel ritenere “ottimali” le condizioni di visibilità del luogo del sinistro incorrendo altresì nel vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla presenza illegittima dei cassonetti dei rifiuti sul marciapiede che riducevano il campo visivo del pedone e ombreggiavano l'insidia»: la sentenza avrebbe – secondo l'appellante - presunto, in virtù del solo orario del sinistro, che l'insidia fosse percepibile dall'attore, omettendo di considerare la circostanza, non contestata e dunque da ritenersi provata, che la stessa fosse ombreggiata dai cassonetti situati sul marciapiede i quali, oltre a ridurre lo spazio adibito al camminamento a 50 cm, riducevano il campo visivo, tanto da rendere l'insidia
“non facilmente percepibile in ragione del forte contrasto sole/ombra”;
c) «Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c. per avere la sentenza impugnata errato nell'attribuire la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso alla insinuata – e mai provata dal convenuto – “disattenzione” dell'attore, incorrendo altresì nel vizio di travisamento della prova costituita dalla circostanza – confermata dai testimoni e mai contestata dal convenuto – che il pedone aveva lo sguardo rivolto a terra mentre camminava, integrando altresì il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine a un diverso capo della sentenza»: quest'ultima, sostiene l'appellante, avrebbe ravvisato la responsabilità dell'attore in violazione dell'articolo menzionato, presumendo la disattenzione dell'attore e non tenendo conto che la stessa andava provata dal comune convenuto, il quale, oltre a non fornire tale specifica prova, non aveva neppure richiesto alcun mezzo istruttorio, mentre l'attore aveva dimostrato tramite testi che era intento a guardare il pavimento mentre camminava, a dimostrazione del suo comportamento diligente ed accorto;
d) «Violazione dell'art. 1227, comma I e II, c.c. per avere la sentenza gravata, con motivazione insufficiente, ritenuto che l'insinuata condotta disattenta dell'attore – mai provata dal convenuto – avrebbe interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso»: sarebbe erroneo l'addebito esclusivo dell'occorso alla disattenzione pag. 5/12 dell'attore, nonostante il comportamento da questi assunto non fosse qualificabile come abnorme, secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza citata nell'atto di appello, tenuto conto che, oltre ad avere egli dimostrato la propria diligenza (evincibile dal fatto che camminava guardando per terra), nessun altro comportamento era da lui esigibile, non potendosi pretendere né che camminasse sulla strada adiacente, sempre trafficata, né che camminasse tra gli “anfratti erbosi che lambivano il lato sinistro del marciapiede”; a parere dell'appellante, dunque, la sua condotta era inidonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento, viepiù in assenza di specifiche prove da parte del CP_1
e) «Violazione del principio del chiesto-pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere la sentenza gravata omesso di esaminare la responsabilità dell'ente convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per avere violato il generale principio del neminem laedere integrato dalla violazione dell'art. 25 del Codice della Strada»: la sentenza avrebbe omesso di esaminare la domanda attorea ex art. 2043 c.c., che andava giudicata, a parere dell'appellante, fondata, attesa la condotta omissiva del – “il quale ha CP_1
mantenuto in essere, per anni, una situazione di estremo pericolo per gli utenti della strada, rappresentata dalla buca/avvallamento creato dal dislivello esistente, lungo la linea di unione tra le due tipologie di asfalto del marciapiede” – nonché l'illegittima presenza dei cassonetti dul marciapiede, in violazione dell'art. 25 C.d.S..
2.1. Sulla scorta di detti motivi, cui l'appellante aggiunge quello relativo alla rideterminazione delle spese di lite del precedente grado di giudizio, il insiste Pt_1
per la riforma della sentenza impugnata, previa ammissione delle domande e delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e CTU medico-legale.
3. Costituitosi in appello, il ha resistito al gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
4. Ritiene la Corte che – superata la questione della applicabilità o meno dell'aart. 348- bis c.p.c. nel testo attualmente vigente, qui applicabile ratione temporis - debba ritenersi nel complesso infondato e, come tale, vada respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare il vaglio di infondatezza della domanda effettuato in prime cure.
pag. 6/12 5. Va rammentato che in tema di responsabilità da cose in custodia, sono principi allo stato consolidati (si vedano, in particolare, Cass. 2480 e 2481 del 2018, richiamate da numerosi arresti successivi) e di recente confermati dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sentenza 20943/2022), i seguenti:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità ex art. 2051
c.c.;
c) il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
d) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
e) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
pag. 7/12 f) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado dì incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
5.1 Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Con specifico riferimento ai criteri di accertamento del nesso causale, si è precisato che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando esso si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. In altri termini, qualora la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento stesso, del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051
c.c. (ma neanche in quello dell'art. 2043 c.c., che onera comunque il danneggiato della prova del nesso causale tra una condotta colposa altrui e l'evento dannoso), anche quando la condotta del danneggiato possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio pag. 8/12 probabilistico di regolarità causale (per una riaffermazione dei principi sin qui riassunti si veda, tra le più recenti, Cass. 11152/2023).
5.2. Ad ulteriore conferma dei principi espressi dalle Sezione Unite, è stato altresì specificato che la condotta imprudente o comunque colposa del danneggiato (la quale è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca: Cass. ord. 21675/2023) può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche “un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa”, mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. ord.
14228/2023, nonché Cass. 2376/2024).
5.3. Da ultimo, va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (Cass. 11258/2018; 19218/2018).
6. Chiarito quanto sopra e applicando i suddetti principi al caso di specie, va dunque rilevato che il nesso materiale tra il danno e la res può dirsi certamente provato (come rilevato già dal Tribunale), risultando dalle dichiarazioni dell'unica testimone oculare escussa in corso di causa, ( “è vero nel febbraio del 2019, alle ore 15:20 Testimone_1
circa, in Via G. Verrotti in , il ragazzo, giunto all'altezza dei cassonetti CP_1
ritratti nelle foto di cui ai documenti nn. 1 e 9 rispettivamente dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 di parte attorea, ho visto il predetto cadere a terra dopo essere inciampato nel dislivello di circa 1,5 cm presente tra i due tipi di asfalto”).
Quanto all'altra teste, la stessa ha più volte dichiarato (cfr. Testimone_2
risposte ai capitoli 2, 3 e 6) di aver visto il solo quando era già a terra e di non Pt_1
pag. 9/12 averlo visto cadere, per cui alcuna utile ulteriore circostanza può essere desunta dalla sua testimonianza, non avendo peraltro la stessa neppure notato le condizioni in cui versava il marciapiede (cfr. risposta al capitolo 5).
6.1. Il tuttavia, non può essere considerato responsabile del danno per cui è CP_1
causa, dovendo ravvisarsi nella condotta dell'appellante il caso fortuito incidentale idoneo a recidere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
6.2. Secondo il costrutto difensivo del , il dislivello creatosi tra i due tipi di Pt_1
asfalto, tale da creare una buca/avvallamento tra lo stesso ed il massetto in cemento posto all'estremità del marciapiede, non sarebbe stato visibile sia per la sua dimensione
“di soli 1,5 cm circa”, sia a causa della presenza dei cassonetti dell'immondizia, che – oltre a costringerlo a passare in quel punto – avrebbero “ombreggiato” la suddetta buca.
Tuttavia, mentre questa ultima circostanza è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio e deve ritenersi finanche inverosimile, in considerazione del fatto che l'occorso si è verificato in un orario in cui la visibilità era ancora buona (ore 15:20), dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso appellante, si evince che il marciapiede – quantomeno nel tratto posto dietro ai cassonetti, non essendo stato raffigurato nella sua totale estensione (cfr. foto 4, 7, 8 e 9 di cui al Doc. 1 fascicolo appellante) – è in effetti contraddistinto da plurime lesioni longitudinali dell'asfalto, che si estendono per l'intero spazio “residuo” destinato al camminamento (vale a dire, quello che va dai cassonetti al massetto posto a confine con il terreno coperto d'erba).
Dette scalfiture, seppur modeste nella loro entità, devono ritenersi certamente evidenti, in considerazione del colore più scuro rispetto al resto del manto bituminoso, tanto è vero che la teste ha dichiarato che “il marciapiede è tutto dissestato” (cfr. Tes_1
risposta al capitolo 1).
6.3. Ciò induce a ritenere che il , quand'anche l'avvallamento che sarebbe stato Pt_1
all'origine della caduta non fosse stato immediatamente percepibile, era in condizione – atteso che camminava con lo sguardo rivolto a terra, come riferito dalla teste oculare – di notare perfettamente le condizioni in cui versava il marciapiede e, dunque, di percepire la presenza di sconnessioni della superficie, così da poter adottare ogni più opportuna cautela atta ad evitare il pericolo da queste rappresentato, prestando una maggiore attenzione e diligenza nell'attraversamento dei luoghi di causa.
pag. 10/12 6.4. Quanto al dislivello “di soli 1,5 cm circa” che avrebbe generato l'avvallamento in cui sarebbe avvenuto l'inciampo, vi è da dire che lo stesso, per stessa ammissione dell'appellante, era di profondità tale da rendere inverosimile un accidentale inciampo nello stesso di un pedone attento alle condizioni del marciapiede da lui percorso. Né può aderirsi alla tesi prospettata dallo stesso , secondo il quale l'avvallamento o Pt_1
dislivello non sarebbe stato percepibile, giacché la teste pur trovandosi a Tes_1
passare con la carrozzina sulla strada (cfr. risposta al cap. 3 e alla domanda del difensore del , riusciva a notare da quella distanza (maggiore rispetto al punto in cui si CP_1
trovava l'appellante) la presenza del dislivello (cfr. risposta al cap. 10). Del resto, emerge da detta testimonianza che anche altri pedoni avevano percorso quel marciapiede (cfr. risposta al cap. 13), purtuttavia senza incontrare alcuna difficoltà.
6.5 In conclusione, analizzando la dinamica del sinistro sotto il profilo spazio- temporale, la caduta non si sarebbe certamente verificata ove il avesse tenuto Pt_1
una condotta attenta e commisurata alla situazione dei luoghi e, pertanto, va riconosciuta efficacia causale esclusiva alla disattenzione del pedone che, pur potendo evitare la buca o il dislivello, non l'ha fatto, per sua negligenza.
6.6 Quanto precede esclude che possa assumere rilievo la condotta del custode, ove risulti sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, elida il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (e ciò anche ove si inquadrasse la fattispecie sub art. 2043 c.c.: Cass. 12895/2016), dovendosi peraltro escludere anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto che, per sua natura, deve essere invisibile e imprevedibile.
7. Difettando dunque il nesso causale tra la cosa ed il danno, quest'ultimo eziologicamente riferibile al solo comportamento imprudente, negligente e comunque colposo del danneggiato, l'appello va necessariamente rigettato, con condanna dell'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(corrispondente al valore del petitum) e delle attività effettivamente svolte (escluso quindi il compenso per la fase di trattazione ed istruttoria) in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
pag. 11/12 7.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
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