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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in località S. Giovanni Miniera Parte_1
via Sedda Modditzi n. 4, codice fiscale elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari nella Via Cagna 21 presso lo studio dell'Avv. Marcello Manca, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (codice CP_1
fiscale C.F._2
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
- porre a carico del resistente a decorrere dalla data della domanda un contributo di mantenimento nell'interesse del figlio minore nella misura di euro 500,00 ovvero in quella diversa misura Per_1
che il Tribunale riterrà equa sulla base della capacità reddituale che verrà accertata in corso di causa ed in considerazione delle mutate condizioni reddituali di cui alla parte espositiva, fermo restando l'adeguamento ISTAT e l'obbligo di corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_
- voglia, inoltre, il Tribunale porre a carico del l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie del minore nella misura del 50%.
- voglia, infine, il Tribunale dichiarare invariate le altre condizioni previste nel provvediment o giudiziale menzionato in precedenza ed allegato al presente ricorso, precisando che l'assegno unico erogato dall' spetterà unicamente alla ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del CP_2
presente giudizio, oltre accessori di Legge.”
****
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo a Parte_1
modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 1188/2019 pronunciato dal Tribunale di Cagliari in data 02.10.2019, la determinazione del contributo a carico del convenuto per il mantenimento del figlio minore nella misura euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
A fondamento della domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti, a decorrere dall'anno 2005, hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio: Per_1
(in data 10 ottobre 2009); che con decreto del 2 ottobre 2019, il Tribunale Civile di Cagliari percependo gli accordi intervenuti tra i genitori, ha stabilito a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore “per quanto nelle sue possibilità”; che negli anni, a causa della formulazione di detto provvedimento, il padre ha corrisposto per il mantenimento del figlio in tre anni la modesta cifra di euro 700,00 e alcunché nel 2023 ; che le condizioni economiche del convenuto sono migliorate in quanto è stato assunto dapprima con contratto a tempo determinato presso la società 2 A Costruzioni Edili s.r.l., e successivamente, sempre con contratto di lavoro subordinato, presso la società S & S Costruzioni di Simone Sias, dove risulta attualmente occupato;
che il convenuto risulta, inoltre, titolare di un credito ingente nei confronti del responsabile della morte della di lui madre;
che risultano, inoltre, cresciute le esigenze del figlio,
ormai prossimo al compimento dei 15 anni.
Per quanto concerne la propria condizione personale e reddituale ha dedotto di aver dovuto affrontare problemi di salute che ancora la costringono a sottoporsi periodicamente a controlli e a trattamento farmacologico salva vita. Ha precisato di essere comunque occupata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time con scadenza al 12 aprile 2024 presso l'AIAS.
****
All'udienza del 10.07.2024 è comparsa la sola ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato: “Il figlio nato dalla relazione nato il [...] sta con me a Persona_2
SI in via Seddas Moddizzi n.4 in una casa che ho in comproprietà con l'attuale compagno. Il
ragazzino vede il padre a fine a settimana alternati e sta anche a dormire da lui. Può succedere che lo tenga anche in altri giorni in accordo con il ragazzo. In sede di accordi sulle condizioni relativo al figlio è stato previsto che il padre contribuisse al suo mantenimento “per quanto nelle sue possibilità” senza l'indicazione i un importo preciso. Di fatto è successo che lui non abbia versato quasi nulla. Domando che a modifica del decreto del 2.10.2019 sia indicata una somma non inferiore a euro 300,00. Lui per quanto mi consta lavora per una ditta edile che si chiama SS
Costruzioni Edili con regolare rapporto di lavoro. Sto percependo l'assegno unico. “ Il Giudice all'esito dell'udienza ha, quindi, pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. determinando in euro 300,00 il contributo di mantenimento a carico di per il CP_1
figlio oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Persona_2
Ha, inoltre, ordinato all' ASPAL l'esibizione della documentazione relativa alla posizione lavorativa di e all' di SI l'esibizione del suo cassetto contributivo. CP_1 CP_2
All'udienza del 19.03.2025 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere,
con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative 2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”.
Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc.civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni indicate nel decreto n. 1188/2019 del 2.10.2019, che ha regolamentato le modalità
di affidamento e di mantenimento del minore, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la determinazione di un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 500,00
Invero, la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi di essersi occupata in via prevalente del mantenimento del minore e che il convenuto avvalendosi di quanto stabilito nel citato ovvero “
provvedere secondo le possibilità” , ha corrisposto in tre anni la modesta cifra annuale di euro
700,00 ed alcunché nel 2023. Ha rilevato, altresì, che lo stesso risulterebbe allo stato stabilmente occupato e, pertanto, ha domandato, in considerazione della condizione reddituale del convenuto,
che la somma da corrispondere venga fissata in misura fissa nell'importo di euro 500,00
Ebbene, osserva il Collegio che le allegazioni della ricorrente risultano confermate dalla scheda anagrafico professionale depositata in atti dal Centro per l'impiego di SI e dall'estratto
CP_ CP_ previdenziale ove risulta che il sia attualmente occupato presso la ditta costruzioni di
Simone Sias.
Il Collegio ritiene, pertanto, che i fatti dedotti dalla ricorrente, con particolare riferimento all'occupazione stabile reperita dal convenuto, ai tempi prevalenti trascorsi dal minore presso la madre e l'accresciuta età del minore e delle sue esigenze materiali, integrino in astratto quei mutamenti sopravvenuti idonei a determinare l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni genitoriali e dei conseguenti carichi economici in capo a ciascuno di essi con determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 , oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a modifica del decreto n. 1188
del 2.10.2019:
1. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio mediante il CP_1 Per_1 versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 , Parte_1
con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. condanna al pagamento a favore della sig.ra delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in euro 3000,00, oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in località S. Giovanni Miniera Parte_1
via Sedda Modditzi n. 4, codice fiscale elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari nella Via Cagna 21 presso lo studio dell'Avv. Marcello Manca, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (codice CP_1
fiscale C.F._2
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
- porre a carico del resistente a decorrere dalla data della domanda un contributo di mantenimento nell'interesse del figlio minore nella misura di euro 500,00 ovvero in quella diversa misura Per_1
che il Tribunale riterrà equa sulla base della capacità reddituale che verrà accertata in corso di causa ed in considerazione delle mutate condizioni reddituali di cui alla parte espositiva, fermo restando l'adeguamento ISTAT e l'obbligo di corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_
- voglia, inoltre, il Tribunale porre a carico del l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie del minore nella misura del 50%.
- voglia, infine, il Tribunale dichiarare invariate le altre condizioni previste nel provvediment o giudiziale menzionato in precedenza ed allegato al presente ricorso, precisando che l'assegno unico erogato dall' spetterà unicamente alla ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del CP_2
presente giudizio, oltre accessori di Legge.”
****
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo a Parte_1
modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 1188/2019 pronunciato dal Tribunale di Cagliari in data 02.10.2019, la determinazione del contributo a carico del convenuto per il mantenimento del figlio minore nella misura euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
A fondamento della domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti, a decorrere dall'anno 2005, hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio: Per_1
(in data 10 ottobre 2009); che con decreto del 2 ottobre 2019, il Tribunale Civile di Cagliari percependo gli accordi intervenuti tra i genitori, ha stabilito a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore “per quanto nelle sue possibilità”; che negli anni, a causa della formulazione di detto provvedimento, il padre ha corrisposto per il mantenimento del figlio in tre anni la modesta cifra di euro 700,00 e alcunché nel 2023 ; che le condizioni economiche del convenuto sono migliorate in quanto è stato assunto dapprima con contratto a tempo determinato presso la società 2 A Costruzioni Edili s.r.l., e successivamente, sempre con contratto di lavoro subordinato, presso la società S & S Costruzioni di Simone Sias, dove risulta attualmente occupato;
che il convenuto risulta, inoltre, titolare di un credito ingente nei confronti del responsabile della morte della di lui madre;
che risultano, inoltre, cresciute le esigenze del figlio,
ormai prossimo al compimento dei 15 anni.
Per quanto concerne la propria condizione personale e reddituale ha dedotto di aver dovuto affrontare problemi di salute che ancora la costringono a sottoporsi periodicamente a controlli e a trattamento farmacologico salva vita. Ha precisato di essere comunque occupata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time con scadenza al 12 aprile 2024 presso l'AIAS.
****
All'udienza del 10.07.2024 è comparsa la sola ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato: “Il figlio nato dalla relazione nato il [...] sta con me a Persona_2
SI in via Seddas Moddizzi n.4 in una casa che ho in comproprietà con l'attuale compagno. Il
ragazzino vede il padre a fine a settimana alternati e sta anche a dormire da lui. Può succedere che lo tenga anche in altri giorni in accordo con il ragazzo. In sede di accordi sulle condizioni relativo al figlio è stato previsto che il padre contribuisse al suo mantenimento “per quanto nelle sue possibilità” senza l'indicazione i un importo preciso. Di fatto è successo che lui non abbia versato quasi nulla. Domando che a modifica del decreto del 2.10.2019 sia indicata una somma non inferiore a euro 300,00. Lui per quanto mi consta lavora per una ditta edile che si chiama SS
Costruzioni Edili con regolare rapporto di lavoro. Sto percependo l'assegno unico. “ Il Giudice all'esito dell'udienza ha, quindi, pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. determinando in euro 300,00 il contributo di mantenimento a carico di per il CP_1
figlio oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Persona_2
Ha, inoltre, ordinato all' ASPAL l'esibizione della documentazione relativa alla posizione lavorativa di e all' di SI l'esibizione del suo cassetto contributivo. CP_1 CP_2
All'udienza del 19.03.2025 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere,
con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative 2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”.
Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc.civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni indicate nel decreto n. 1188/2019 del 2.10.2019, che ha regolamentato le modalità
di affidamento e di mantenimento del minore, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la determinazione di un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 500,00
Invero, la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi di essersi occupata in via prevalente del mantenimento del minore e che il convenuto avvalendosi di quanto stabilito nel citato ovvero “
provvedere secondo le possibilità” , ha corrisposto in tre anni la modesta cifra annuale di euro
700,00 ed alcunché nel 2023. Ha rilevato, altresì, che lo stesso risulterebbe allo stato stabilmente occupato e, pertanto, ha domandato, in considerazione della condizione reddituale del convenuto,
che la somma da corrispondere venga fissata in misura fissa nell'importo di euro 500,00
Ebbene, osserva il Collegio che le allegazioni della ricorrente risultano confermate dalla scheda anagrafico professionale depositata in atti dal Centro per l'impiego di SI e dall'estratto
CP_ CP_ previdenziale ove risulta che il sia attualmente occupato presso la ditta costruzioni di
Simone Sias.
Il Collegio ritiene, pertanto, che i fatti dedotti dalla ricorrente, con particolare riferimento all'occupazione stabile reperita dal convenuto, ai tempi prevalenti trascorsi dal minore presso la madre e l'accresciuta età del minore e delle sue esigenze materiali, integrino in astratto quei mutamenti sopravvenuti idonei a determinare l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni genitoriali e dei conseguenti carichi economici in capo a ciascuno di essi con determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 , oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a modifica del decreto n. 1188
del 2.10.2019:
1. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio mediante il CP_1 Per_1 versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 , Parte_1
con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. condanna al pagamento a favore della sig.ra delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in euro 3000,00, oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti