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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13315 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n. 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ippoliti che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Federica Archemen per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio dell'Avv. Carlo Palumbo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
pagina 1 di 5 in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_2
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Siracusa per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la proponeva opposizione ex artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c. avverso la intimazione di pagamento n. 09720229035731353000, notificata il 20.7.2022 dell'importo di euro 58.366,33, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09720150010394650000 dell'importo di euro 10.835,92 e n.
09720190028516537000 dell'importo di euro 43.579,02.
Parte opponente eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle presupposte, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/81 e la illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, 6° comma, legge n. 689/81.
Si costituiva la , rilevando la tardività Controparte_1 dell'opposizione, la valida notifica delle cartelle esattoriali, che si applicava la prescrizione decennale, l'assenza di propria responsabilità e la infondatezza dell'opposizione, mentre costituendosi, ribadiva che l'opposizione CP_2
non era fondata.
All'udienza del 2.5.2025 l'attore concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali, ovvero per la rideterminazione del loro importo, gli opposti concludevano per il rigetto dell'opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali risultano notificate a mezzo pec giusta documentazione allegata alla comparsa di risposta della CP_3 ”, ma parte opponente eccepisce, circostanza non contestata, Controparte_1
che la notifica è stata effettuata da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Orbene, se è vero che la giurisprudenza più recente in tema di notificazione a mezzo PEC avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale
(nel caso di specie, dell , non risultante Controparte_4
nei pubblici elenchi, non è nulla, ciò deve dirsi quando sia stato comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, (Cass. civ.,
Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
16/01/2023, n. 982 Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/05/2022, n. 15979), mentre nella fattispecie ciò non si è verificato in relazione alle cartelle esattoriali per la violazione della prevista sequela procedimentale, ben potendo parte attrice, a fronte di una notifica regolare, svolgere le proprie difese e controdeduzioni ed esercitare il proprio diritto di difesa, anche al fine di evitare la successiva richiesta delle somme.
Le notifiche della cartelle esattoriali devono, dunque, considerarsi nulle
Ciò precisato, i canoni in questione oggetto dei crediti sono soggetti a prescrizione decennale e non quinquennale ex art. 2948, n. 3, c.c.
In particolare è stato precisato che “Il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche (COSAP) non può essere assimilato al canone di locazione, con la conseguenza che non è applicabile la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/04/2022, n. 12482) e da ultimo che “In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs.
n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della L. n. 448 del 1998), il canone
(c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con pagina 3 di 5 la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18632). Nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/02/2019, n. 3710.
Orbene, per il credito portato dalla cartella n. 09720150010394650000 relativa al
2011 il primo valido atto interruttivo è l'intimazione di pagamento
09720169039743003000 notificata in data 8.9.2016 (doc.ti nn. 8 e 9 fascicolo di parte ), dunque entro il decennio, mentre per il credito portato Controparte_1
dalla cartella n. 09720190028516537000 relativo all'anno 2014, il primo valido atto interruttivo è la intimazione di pagamento n. 0972020902462129000 notificata il 13.2.2020 (doc.ti. nn. 10 e 11 fascicolo di parte ), dunque Controparte_1
sempre entro il decennio.
Infine del tutto legittima è la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, Legge n.
689 del 1981, la quale ha natura sanzionatoria, con funzione deterrente dal ritardo ultrasemestrale nel pagamento della sanzione amministrativa ed ha come solo presupposto l'esigibilità della sanzione principale ed il ritardo stesso.
In definitiva l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese
[...]
processuali pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
c) condanna la , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...]
, in persona del sindaco pro-tempore, delle spese processuali pari ad euro CP_2
4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa pagina 4 di 5 Roma, 29.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 di 5
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n. 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ippoliti che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Federica Archemen per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio dell'Avv. Carlo Palumbo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
pagina 1 di 5 in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_2
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Siracusa per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la proponeva opposizione ex artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c. avverso la intimazione di pagamento n. 09720229035731353000, notificata il 20.7.2022 dell'importo di euro 58.366,33, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09720150010394650000 dell'importo di euro 10.835,92 e n.
09720190028516537000 dell'importo di euro 43.579,02.
Parte opponente eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle presupposte, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/81 e la illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, 6° comma, legge n. 689/81.
Si costituiva la , rilevando la tardività Controparte_1 dell'opposizione, la valida notifica delle cartelle esattoriali, che si applicava la prescrizione decennale, l'assenza di propria responsabilità e la infondatezza dell'opposizione, mentre costituendosi, ribadiva che l'opposizione CP_2
non era fondata.
All'udienza del 2.5.2025 l'attore concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali, ovvero per la rideterminazione del loro importo, gli opposti concludevano per il rigetto dell'opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali risultano notificate a mezzo pec giusta documentazione allegata alla comparsa di risposta della CP_3 ”, ma parte opponente eccepisce, circostanza non contestata, Controparte_1
che la notifica è stata effettuata da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Orbene, se è vero che la giurisprudenza più recente in tema di notificazione a mezzo PEC avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale
(nel caso di specie, dell , non risultante Controparte_4
nei pubblici elenchi, non è nulla, ciò deve dirsi quando sia stato comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, (Cass. civ.,
Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
16/01/2023, n. 982 Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/05/2022, n. 15979), mentre nella fattispecie ciò non si è verificato in relazione alle cartelle esattoriali per la violazione della prevista sequela procedimentale, ben potendo parte attrice, a fronte di una notifica regolare, svolgere le proprie difese e controdeduzioni ed esercitare il proprio diritto di difesa, anche al fine di evitare la successiva richiesta delle somme.
Le notifiche della cartelle esattoriali devono, dunque, considerarsi nulle
Ciò precisato, i canoni in questione oggetto dei crediti sono soggetti a prescrizione decennale e non quinquennale ex art. 2948, n. 3, c.c.
In particolare è stato precisato che “Il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche (COSAP) non può essere assimilato al canone di locazione, con la conseguenza che non è applicabile la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/04/2022, n. 12482) e da ultimo che “In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs.
n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della L. n. 448 del 1998), il canone
(c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con pagina 3 di 5 la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18632). Nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/02/2019, n. 3710.
Orbene, per il credito portato dalla cartella n. 09720150010394650000 relativa al
2011 il primo valido atto interruttivo è l'intimazione di pagamento
09720169039743003000 notificata in data 8.9.2016 (doc.ti nn. 8 e 9 fascicolo di parte ), dunque entro il decennio, mentre per il credito portato Controparte_1
dalla cartella n. 09720190028516537000 relativo all'anno 2014, il primo valido atto interruttivo è la intimazione di pagamento n. 0972020902462129000 notificata il 13.2.2020 (doc.ti. nn. 10 e 11 fascicolo di parte ), dunque Controparte_1
sempre entro il decennio.
Infine del tutto legittima è la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, Legge n.
689 del 1981, la quale ha natura sanzionatoria, con funzione deterrente dal ritardo ultrasemestrale nel pagamento della sanzione amministrativa ed ha come solo presupposto l'esigibilità della sanzione principale ed il ritardo stesso.
In definitiva l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese
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processuali pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
c) condanna la , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...]
, in persona del sindaco pro-tempore, delle spese processuali pari ad euro CP_2
4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa pagina 4 di 5 Roma, 29.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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