TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR AN nel procedimento iscritto al n. 7391/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 21 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7391/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Guido Palmieri;
Parte_1
– attore;
e
- e con l'avv. Fabio Fecchio;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- con l'avv. Francesco Paolo Bello;
CP_4
- con l'avv. Giovanna Pelucchi;
Controparte_5
- con l'avv. Silvio De Stefano;
Controparte_6
– convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore, nella sua qualità di avvocato, agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da una calunnia commessa dalla da false testimonianze commesse da CP_1 [...]
, e e da una diffamazione CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
commessa da;
fatti tutti riconducibili al procedimento penale n. Controparte_6
1576/2015 r.g.n.r. (presso la Procura della Repubblica di Monza) nell'ambito del quale l'attore ebbe a riportare una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. parzialmente riformata in appello ed oggetto di ricorso per Cassazione.
Si costituivano le parti convenute negando qualsiasi responsabilità a proprio carico e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Quanto alla presunta calunnia commessa dalla la domanda appare Controparte_1
del tutto infondata atteso che, diversamente dalla prospettazione attorea, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno riconosciuto l'esistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p. in danno di , legale rappresentante della suddetta Parte_2
società. Relativamente invece alle posizioni di ed , se è vero CP_3 Controparte_2
che la sentenza di secondo grado ebbe ad escludere il reato in questione in loro danno, va comunque sottolineato come tale decisione sia stata sul punto annullata con rinvio in sede di legittimità; circostanza quest'ultima che conduce a ritenere già di per sé assai verosimile l'ipotesi accusatoria con conseguente impossibilità di configurare una calunnia in danno dell'Avv. Pt_1
Venendo alle false testimonianze ascritte dall'attore alle altre parti convenute (fratelli e ) la domanda appare altresì infondata posto che CP_2 CP_4 Controparte_5
le circostanze oggetto di deposizione nel processo penale che l'attore asserisce non veritiere sono marginali e non assumono comunque alcuna rilevanza in rapporto all'esito del giudizio;
ciò poiché la condanna viene fondata essenzialmente sulla constatazione dell'inutile reiterazione di numerosi procedimenti da parte dell'Avv. nei confronti delle vittime e sull'incongruità del contenuto degli atti Pt_1
giudiziari inerenti gli stessi, dati oggettivi che i Giudici penali hanno in larga misura desunto dalla copiosa documentazione prodotta in quella sede piuttosto che dalle testimonianze acquisite. Significativo appare al Giudicante, sotto questo profilo, come le deposizioni degli odierni convenuti e nemmeno risultino citate CP_4 CP_5
nella sentenza penale avendo evidentemente l'organo giudicante considerato superflue ai fini della decisione le dichiarazioni rese dai medesimi.
Relativamente all'asserita diffamazione posta in essere dal convenuto la CP_6
stessa appare altresì inesistente atteso che il convenuto, escusso come teste in sede penale, si limitò a fare riferimento ad un pignoramento definendolo “fraudolento” senza tuttavia nemmeno citare l'avv. in ogni caso trattasi di dichiarazione Pt_1
resa in qualità di testimone e come tale nell'adempimento di un dovere che consente di escludere l'antigiuridicità del fatto.
Da ultimo occorre in ogni caso sottolineare come il danno asseritamente subito dall'attore sia stato allegato in maniera estremamente generica e l'esercizio sul punto di un potere equitativo del Giudice sarebbe del tutto arbitrario e di conseguenza inammissibile. L'unica deduzione caratterizzata da maggiore precisione riguarda il pregiudizio derivante da un'interdizione di un anno dall'esercizio della professione, deduzione contestata però da parte convenuta sul presupposto che tale misura sarebbe stata adottata nell'ambito di un diverso procedimento penale non oggetto del presente giudizio (ovvero il n. 9792/2016 r.g.n.r.); la mancata tempestiva confutazione di tale contestazione impedisce di attribuire alcun rilievo alla prospettazione attorea.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti
(scaglione relativo al valore della causa determinato sulla base della domanda con esclusione della fase istruttoria) e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza. Sussistono altresì i presupposti, considerata l'assoluta infondatezza delle domande, per la condanna dell'attore ex art. 96 u.c. c.p.c. ad una somma da determinarsi nel 20% dell'ammontare liquidato a titolo di compenso professionale.
P.Q.M.
1) Respinge le domande presentate dall'attore.
2) Condanna l'attore a rifondere i convenuti Controparte_1 Controparte_2
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 per CP_3
compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di giudizio CP_4
che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Condanna l'attore a rifondere il convenuto delle spese di Controparte_5
giudizio che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna l'attore a rifondere il convenuto delle spese di Controparte_6
giudizio che si liquidano in euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
6) Condanna l'attore a corrispondere ai convenuti Controparte_1 [...]
e l'ulteriore somma di euro 2000,00. CP_2 CP_3
7) Condanna l'attore a corrispondere alla convenuta l'ulteriore CP_4
somma di euro 1600,00.
8) Condanna l'attore a corrispondere al convenuto l'ulteriore Controparte_5
somma di euro 1600,00.
9) Condanna l'attore a corrispondere al convenuto l'ulteriore Controparte_6
somma di euro 400,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 21 Ottobre 2025.
Il Giudice
DR AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR AN nel procedimento iscritto al n. 7391/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 21 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7391/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Guido Palmieri;
Parte_1
– attore;
e
- e con l'avv. Fabio Fecchio;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- con l'avv. Francesco Paolo Bello;
CP_4
- con l'avv. Giovanna Pelucchi;
Controparte_5
- con l'avv. Silvio De Stefano;
Controparte_6
– convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore, nella sua qualità di avvocato, agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da una calunnia commessa dalla da false testimonianze commesse da CP_1 [...]
, e e da una diffamazione CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
commessa da;
fatti tutti riconducibili al procedimento penale n. Controparte_6
1576/2015 r.g.n.r. (presso la Procura della Repubblica di Monza) nell'ambito del quale l'attore ebbe a riportare una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. parzialmente riformata in appello ed oggetto di ricorso per Cassazione.
Si costituivano le parti convenute negando qualsiasi responsabilità a proprio carico e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Quanto alla presunta calunnia commessa dalla la domanda appare Controparte_1
del tutto infondata atteso che, diversamente dalla prospettazione attorea, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno riconosciuto l'esistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p. in danno di , legale rappresentante della suddetta Parte_2
società. Relativamente invece alle posizioni di ed , se è vero CP_3 Controparte_2
che la sentenza di secondo grado ebbe ad escludere il reato in questione in loro danno, va comunque sottolineato come tale decisione sia stata sul punto annullata con rinvio in sede di legittimità; circostanza quest'ultima che conduce a ritenere già di per sé assai verosimile l'ipotesi accusatoria con conseguente impossibilità di configurare una calunnia in danno dell'Avv. Pt_1
Venendo alle false testimonianze ascritte dall'attore alle altre parti convenute (fratelli e ) la domanda appare altresì infondata posto che CP_2 CP_4 Controparte_5
le circostanze oggetto di deposizione nel processo penale che l'attore asserisce non veritiere sono marginali e non assumono comunque alcuna rilevanza in rapporto all'esito del giudizio;
ciò poiché la condanna viene fondata essenzialmente sulla constatazione dell'inutile reiterazione di numerosi procedimenti da parte dell'Avv. nei confronti delle vittime e sull'incongruità del contenuto degli atti Pt_1
giudiziari inerenti gli stessi, dati oggettivi che i Giudici penali hanno in larga misura desunto dalla copiosa documentazione prodotta in quella sede piuttosto che dalle testimonianze acquisite. Significativo appare al Giudicante, sotto questo profilo, come le deposizioni degli odierni convenuti e nemmeno risultino citate CP_4 CP_5
nella sentenza penale avendo evidentemente l'organo giudicante considerato superflue ai fini della decisione le dichiarazioni rese dai medesimi.
Relativamente all'asserita diffamazione posta in essere dal convenuto la CP_6
stessa appare altresì inesistente atteso che il convenuto, escusso come teste in sede penale, si limitò a fare riferimento ad un pignoramento definendolo “fraudolento” senza tuttavia nemmeno citare l'avv. in ogni caso trattasi di dichiarazione Pt_1
resa in qualità di testimone e come tale nell'adempimento di un dovere che consente di escludere l'antigiuridicità del fatto.
Da ultimo occorre in ogni caso sottolineare come il danno asseritamente subito dall'attore sia stato allegato in maniera estremamente generica e l'esercizio sul punto di un potere equitativo del Giudice sarebbe del tutto arbitrario e di conseguenza inammissibile. L'unica deduzione caratterizzata da maggiore precisione riguarda il pregiudizio derivante da un'interdizione di un anno dall'esercizio della professione, deduzione contestata però da parte convenuta sul presupposto che tale misura sarebbe stata adottata nell'ambito di un diverso procedimento penale non oggetto del presente giudizio (ovvero il n. 9792/2016 r.g.n.r.); la mancata tempestiva confutazione di tale contestazione impedisce di attribuire alcun rilievo alla prospettazione attorea.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti
(scaglione relativo al valore della causa determinato sulla base della domanda con esclusione della fase istruttoria) e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza. Sussistono altresì i presupposti, considerata l'assoluta infondatezza delle domande, per la condanna dell'attore ex art. 96 u.c. c.p.c. ad una somma da determinarsi nel 20% dell'ammontare liquidato a titolo di compenso professionale.
P.Q.M.
1) Respinge le domande presentate dall'attore.
2) Condanna l'attore a rifondere i convenuti Controparte_1 Controparte_2
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 per CP_3
compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di giudizio CP_4
che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Condanna l'attore a rifondere il convenuto delle spese di Controparte_5
giudizio che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna l'attore a rifondere il convenuto delle spese di Controparte_6
giudizio che si liquidano in euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
6) Condanna l'attore a corrispondere ai convenuti Controparte_1 [...]
e l'ulteriore somma di euro 2000,00. CP_2 CP_3
7) Condanna l'attore a corrispondere alla convenuta l'ulteriore CP_4
somma di euro 1600,00.
8) Condanna l'attore a corrispondere al convenuto l'ulteriore Controparte_5
somma di euro 1600,00.
9) Condanna l'attore a corrispondere al convenuto l'ulteriore Controparte_6
somma di euro 400,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 21 Ottobre 2025.
Il Giudice
DR AN