TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9159 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9956/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. RA LA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9956/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZANCHETTA ALESSANDRTO e dell'avv. ZANIN IRENE, elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO 24 BELLUNO presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_1
Email_2
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TT MA, elettivamente domiciliata in VIA RUGABELLA, 17 20122
MILANO presso lo studio del difensore
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Nel merito in via principale: 1) voglia il Tribunale per tutti i motivi espressi in narrativa e cioè: l'assenza della corretta pattuizione del piano di ammortamento;
la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo;
la difettosa pattuizione dei giorni e delle formule di calcolo degli interessi;
difettosa pattuizione della clausola di indicizzazione sul tasso variabile ed altri parametri di calcolo e/o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, dichiarare la nullità per indeterminatezza delle relative clausole del contratto di leasing
30.4.2009 nr. 9250241 e per l'effetto, previo ricalcolo degli interessi sul finanziamento pagina 1 di 13 secondo l'art. 117 co. 7 TUB, condannare in persona del Parte_2 Controparte_2
proprio legale rappresentante protempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate dalla parte finanziata a titolo di interessi e remunerazioni a favore di essa, maggiorato di interessi moratori;
2) voglia il Tribunale, stante la richiesta di riscatto anticipato formalizzata dalla ricorrente ed accettata dalla , in Parte_3
persona del proprio legale rappresentante protempore, dichiarare che esso riscatto, ai sensi della legge 124/2017 non può essere sottoposto a nessuna penale e/o attualizzazione delle rate a scadere, essendo la prima previsione nulla, la seconda non prevista contrattualmente, ma che esso andrà calcolato sul capitale residuo secondo quanto richiesto sub 1 operando la compensazione tra l'importo risultante a credito e quello ancora dovuto;
Nel merito in via subordinata: 1) voglia il Tribunale per tutti i motivi espressi in narrativa e cioè: l'assenza della corretta pattuizione del piano di ammortamento;
la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo;
la difettosa pattuizione dei giorni e delle formule di calcolo degli interessi;
difettosa pattuizione della clausola di indicizzazione sul tasso variabile ed altri parametri di calcolo, e/o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, dichiarare la nullità per indeterminatezza del contratto di leasing del 30.4.2009 nr.
9250241 e per l'effetto, previo ricalcolo degli interessi sul finanziamento secondo l'art. 1284 co. 3 C.C., condannare alla restituzione di tutte le Parte_2 Controparte_2
somme indebitamente pagate dalla parte finanziata a titolo di interessi e remunerazioni a favore di essa, oltre interessi moratori;
2) voglia il Tribunale, stante la richiesta di riscatto anticipato formalizzata dalla ricorrente ed accettata dalla , in Parte_3
persona del proprio legale rappresentante protempore, dichiarare che esso riscatto, ai sensi della legge 124/2017 non può essere sottoposto a nessuna penale e/o attualizzazione delle rate a scadere, essendo la prima previsione nulla, la seconda non prevista contrattualmente, ma che esso andrà calcolato sul capitale residuo secondo quanto richiesto sub 1, operando la compensazione tra l'importo risultante a credito e quello ancora dovuto;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenga le clausole contestate affette da nullità per indeterminatezza ex art. 117 TUB, voglia comunque accertare il debito residuo e comunque riconoscere alla il diritto al Parte_1
riscatto anticipato del contratto di leasing senza alcuna attualizzazione dei canoni a scadere, in quanto previsione nulla ex LG. 124/2017 e comunque non contrattualmente prevista, al costo che risulterà da espletanda ctu;
in ogni caso spese competenze ed onorari di lite, interamente rifusi.
pagina 2 di 13 Conclusioni di parte resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- rigettare ogni avversa domanda e istanza, anche istruttoria, in quanto del tutto inammissibile oltre che illegittima e infondata, nonché pretestuosa, temeraria ed esplorativa, per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, precisate in narrativa.
Con il favore delle spese e compensi di causa.
Fatto salvo ogni altro diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dell'11.3.2025 ha chiesto di Parte_1
dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole del contratto di leasing stipulato il 30.4.2009 con tramite le quali le parti hanno identificato Parte_2
i criteri per la quantificazione dei canoni dovuti dall'utilizzatrice, chiedendo quindi di accertarne il diverso ammontare una volta sostituito al tasso di interesse convenzionale quello previsto dall'art. 117.7 TUB oppure - in via subordinata - al tasso previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c., condannando di conseguenza
[...]
succeduta a per successive incorporazioni, alla Controparte_1 Parte_2
restituzione dei maggiori canoni pagati dall'utilizzatrice in corso di esecuzione del contratto rispetto a quelli quantificati applicando il tasso leasing sostitutivo oltre agli interessi di mora maturati sugli importi pagati indebitamente;
la ricorrente ha chiesto inoltre di accertare il diritto dell'utilizzatrice ad estinguere anticipatamente il leasing e a esercitare anticipatamente il diritto di opzione sul bene oggetto del contratto di leasing senza il pagamento di alcuna “penale e/o attualizzazione delle rate a scadere” e alle condizioni sostitutive da applicare per effetto dell'indeterminatezza delle condizioni economiche convenute con il contratto di leasing, e ha chiesto infine, in via subordinata, di accertare il suo diritto ad estinguere anticipatamente il contratto di leasing e ad esercitare anticipatamente il diritto di opzione, senza che venga disposta l'attualizzazione dei canoni a scadere siccome non consentita dalla l. 124/2017, chiedendo quindi di quantificare di conseguenza l'importo dovuto per il “riscatto” anticipato.
2. A fondamento del ricorso proposto in particolare: Parte_1
pagina 3 di 13 a. ha prodotto copia del contratto di leasing immobiliare concluso il 30.4.2009
(doc. 2);
b. ha allegato che le parti hanno convenuto durante il periodo della pandemia da Covid-19 che l'obbligo di pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatrice fosse sospeso dall'1.3.2020 per sei mesi (doc. 3) e poi per ulteriori 10 mesi
(doc.ti 4 e 5), fatto che comportava la modificazione dell'iniziale piano di ammortamento (doc. 6 e 7);
c. ha allegato di aver chiesto verso la fine dell'aprile 2023 di esercitare anticipatamente l'opzione di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing, documentando che ha dato riscontro a Controparte_1
tale richiesta subordinando la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto e dare corso alla vendita anticipata del bene all'utilizzatore a specifico accordo tra le parti, non avendo le parti disciplinato nel contratto di leasing le condizioni per un eventuale “riscatto anticipato” (doc. 8);
d. ha documentato che con comunicazione del 19.6.2023
[...]
ha quantificato in € 132.298,71 l'importo preteso per il CP_1
“riscatto anticipato” del leasing (doc. 10), importo ritenuto manifestamente eccessivo dall'utilizzatrice in ragione del fatto che il debito capitale residuo quantificabile alla luce del piano di ammortamento fosse pari a € 113.100,30
(doc. 11 e cfr. doc. 6), posizioni delle parti successivamente ribadite con le comunicazioni scambiate a luglio 2023, salva la diversa quantificazione degli importi derivante dal pagamento sopravvenuto di ulteriori canoni
(doc.ti 12, 13, 14);
e. ha documentato che la resistente con comunicazione dell'1.8.2023 ha chiarito di aver quantificato l'importo preteso per l'estinzione del contratto di leasing dando corso all'attualizzazione dei canoni a scadere al tasso base dell'1,835%, sommando a tale importo le spese di gestione del riscatto (doc.
16);
f. ha documentato che le parti hanno successivamente scambiato comunicazione con le quali l'utilizzatrice contestava la correttezza e possibilità giuridica di esecuzione dei conteggi compiuta dalla concedente, sollecitando una nuova quantificazione dell'importo preteso del riscatto pagina 4 di 13 anticipato che veniva indicato in € 128.567,07 al 19.9.2023 (doc. 21) a fronte di un capitale residuo di € 111.042,29 (cfr. doc. 6);
g. ha documentato infine di aver contestato alla concedente il 9.1.2024, all'esito di consulenza di parte (doc. 25), non solo l'infondatezza della pretesa di ottenere il pagamento dei canoni a scadere attualizzati al fine di consentire all'utilizzatrice di esercitare il diritto al riscatto anticipato del bene oggetto del contratto di leasing ma di essere creditrice nei confronti della concedente di un importante credito restitutorio (pari a € 61.828,14 o a
39.668,43), avendo pagato in corso di esecuzione del contratto i canoni così come quantificati dalla concedente, nonostante le clausole contrattuali con le quali sono state convenute le condizioni economiche del leasing fossero indeterminate e avrebbero quindi dovuto essere dichiarate nulle con conseguente sostituzione al tasso di interesse convenzionale di leasing del tasso sostitutivo legale al saggio di cui all'art. 117.7 TUB oppure 1284, comma 1, c.c. (doc. 23);
h. ha dedotto che, nonostante il contratto non preveda e disciplini l'estinzione anticipata, la pretesa della resistente di quantificare l'importo dovuto dall'utilizzatrice per l'estinzione del contratto e l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing attualizzando i canoni a scadere sia illegittima siccome maschera la pretesa di una penale non dovuta e non consentita dall'art. 1, comma 138, della l. 124/2017 che riconosce alla concedente, peraltro per le ipotesi di estinzione anticipata conseguente all'inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di pretendere dall'utilizzatore il pagamento dei canoni scaduti e insoluti, il prezzo per l'esercizio dell'opzione e i canoni a scadere, solo in linea capitale e quindi senza dare corso all'attualizzazione pretesa dall'art. 12 del contratto di leasing (doc. 12) per i casi di inadempimento e che ha funzione sostanziale di penale;
i. ha dedotto, inoltre, che il contratto di leasing è parzialmente nullo per violazione degli artt. 117 TUB e 1284, comma 3, c.c. per i seguenti motivi:
i. la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipulazione del contratto di leasing renderebbe indeterminati i canoni concordati non consentendo di comprendere quale frazione del canone è imputata a rimborso degli interessi, peraltro variabili, e pagina 5 di 13 quale a rimborso del capitale, non essendo chiarita la base temporale di calcolo del piano di ammortamento (se a 360 o 365 giorni), il criterio di imputazione degli interessi al capitale (sul residuo o a scadenza) e il regime di capitalizzazione (semplice o composta);
ii. la clausola di indicizzazione del contratto non sarebbe sufficientemente chiara nel rappresentare se, per effetto della variazione dei tassi, le parti avrebbero volta per volta rielaborato il piano di ammortamento o modificato solo gli interessi accessori e nemmeno quale tasso di riferimento considerare ai fini dell'indicizzazione qualora alla scadenza del canone non vi sia una rilevazione del tasso (come nel caso di giorni festivi);
iii. il tasso leasing (TIA) indicato come rilevato al momento della stipulazione del contratto (1,835%) non corrisponde all'Euribor 3 mesi su 365 giorni rilevato alla data della stipulazione del contratto del 30.4.2009 (pari all'1,384%) bensì a quello del 2.3.2009 e ciò integrerebbe una violazione dell'art. 14 della delibera CICR
4.3.2003, Sez. III § 3 comportando conseguentemente la nullità del tasso convenzionale;
iv. inoltre che il tasso leasing indicato è un tasso nominale annuo e non piuttosto al tasso annuo effettivo, che non ha considerato i maggiori costi sostenuti dall'utilizzatore per il pagamento infrannuale dei canoni e ciò integrerebbe ulteriore profilo di nullità del tasso leasing;
v. al contratto è stato applicato un piano di ammortamento “alla francese” non convenuto per iscritto in violazione della disciplina di trasparenza di cui all'art. 117.4 TUB e lo stesso è stato strutturando scostandosi dalle pattuizioni contrattuali poiché al fine di mantenere la misura fissa dei canoni in ammortamento alcune rate sono state conteggiate aumentando fittiziamente la misura del tasso nominale pattuito di 0,2 punti percentuali in corso di esecuzione del contratto, modificando poi la misura del primo e ultimo canone di leasing perché la somma corrispondesse al prezzo complessivamente concordato, senza applicare al primo e ultimo canone gli stessi intervalli temporali con i quali sono calcolati tutti gli ulteriori canoni;
pagina 6 di 13 j. chiedendo quindi di rideterminare l'importo dei canoni dovuti per l'intera durata del contratto applicato il tasso di interesse sostitutivo legale previsto dall'art. 117.7 TUB o in via subordinata dall'art. 1284 c.c. in regime di capitalizzazione semplice o composta, quantificando conseguentemente sia la misura delle restituzioni dovute per maggiori canoni corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto, sia l'importo del corrispettivo dovuto per l'estinzione anticipata del leasing e l'esercizio del diritto di opzione.
3. Il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del 2.4.2025 è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla parte resistente.
4. si è tempestivamente costituita nel presente giudizio Controparte_1
chiedendo di rigettare le domande proposte da siccome infondate. Parte_1
5. La causa è stata istruita solo documentalmente, senza dare corso ad alcun approfondimento istruttorio ulteriore alla luce della ritenuta infondatezza di tutte le domande di parte ricorrente per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
6. ha chiesto in primo luogo di dichiarare la nullità parziale del contratto Parte_1
di leasing per indeterminatezza del piano di ammortamento, per indeterminatezza ed erroneità del tasso leasing indicato (per aver considerato una misura del tasso euribor non corrispondente a quella rilevata al momento della stipulazione del contratto e per averlo calcolato come tasso nominale e non effettivo) nonché per scarsa chiarezza della clausola di indicizzazione dei canoni, chiedendo quindi di condannare restituire i maggiori importi pagati in Controparte_1
corso di esecuzione del contratto rispetto a quelli che deriverebbero dalla applicazione, in luogo del tasso di interesse convenzionale, del tasso previsto dall'art. 117.7 TUB o dall'art. 1284,comma 1, c.c.
7. Risulta provato documentalmente che il contratto di leasing immobiliare in forza del quale è stato proposto il presente giudizio è stato concluso da
[...]
con il 30.4.2009 (doc. 1 att.), Parte_1 Parte_2
contestualmente all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto da parte della concedente (doc. 2 att.). Nel contratto risulta indicato il prezzo di acquisto dell'immobile da parte della concedente, il corrispettivo totale concordato nella misura di € 343.102,70 oltre IVA, da pagare tramite un canone anticipato da 40.000 euro oltre iva da corrispondere alla data di conclusione del contratto e tramite successivi 215 canoni mensili da € 1.409,78 oltre IVA (doc. 2 att.), salvi aumenti o pagina 7 di 13 diminuzioni derivanti dall'applicazione della clausola di indicizzazione (pag. 11 doc. 1 att.). Il contratto prevede, infatti, l'indicizzazione dei canoni secondo le modalità convenute all'art. 6 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 10 delle condizioni particolari del contratto, al tasso di interesse Euribor 3 mesi come pubblicato su “il Sole 24 ore” nella rubrica “tassi a breve termine Tabella Euribor tasso 360” secondo la formula matematica illustrata all'art. 10 delle condizioni particolari nelle quali per eseguire le variazioni in aumento o diminuzione dei canoni convenuti applicando convenzionalmente per tutta la durata del contratto il tasso variabile come se fosse pari all' 1,8350, come rilevato al 2.3.2009 secondo quanto chiarito in contratto (doc. 1 att., p. 13). Il contratto indica, inoltre, nel 4,04 % il tasso leasing alla data di conclusione del contratto e il prezzo di € 41.310,00 oltre
IVA per l'esercizio del diritto di opzione (doc. 1 att.).
Risulta quindi documentato che le parti hanno convenuto la misura dei canoni dovuti e la periodicità del loro pagamento, l'importo globale del corrispettivo dovuto dall'utilizzatore in esecuzione del contratto di leasing, il meccanismo di indicizzazione dei canoni (con indicazione del tasso variabile di riferimento, chiarimento della misura del tasso utilizzata per la quantificazione dei canoni, delle modalità di sua rilevazione alle scadenze convenute nel corso dell'esecuzione del contratto e risulta ricavabile per differenza tra il tasso leasing e quello di riferimento usato per la quantificazione dei canoni la misura dello spread da sommare al tasso variabile così rilevato ai fini dell'indicizzazione dei canoni) e risulta inoltre indicato espressamente il tasso leasing o, più correttamente come indicato dalle difese delle parti, il tasso interno di attualizzazione.
8. Parte ricorrente lamenta che il tasso utilizzato per la quantificazione dei canoni non corrisponda al tasso variabile di riferimento rilevabile alla data di stipulazione del contratto e deduce da tale fatto la nullità del tasso di interesse corrispettivo per violazione della disciplina di trasparenza. La deduzione di parte ricorrente è manifestamente infondata, avendo avuto cura la concedente di chiarire espressamente che il tasso di riferimento utilizzato per la quantificazione dei canoni
è l'1,835 che corrisponde al tasso variabile di riferimento rilevato alla data del
2.3.2009 e ciò esclude ogni opacità dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione dei canoni concordati, rilevante sotto il piano della violazione di obblighi di trasparenza contrattuale (che del resto non comportano, di per sé, la pagina 8 di 13 nullità delle clausole contrattuali convenute in violazione di tali regole di comportamento).
9. Parte ricorrente lamenta, inoltre, che il tasso leasing indicato in contratto non sarebbe stato correttamente quantificato dalla resistente perché non terrebbe conto degli effetti sulla sua rappresentazione percentuale derivanti dal pagamento periodico (mensile) dei canoni concordati, senza per di più che tale difetto rappresentativo venisse illustrato alla cliente.
Essendo, quindi, il tasso leasing indicato contrattualmente e pubblicizzato nelle condizioni particolari di contratto un tasso netto e non un tasso effettivo, il tasso leasing non assolverebbe alla funzione di trasparenza alla quale è deputato in forza delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia e ciò comporterebbe una violazione dell'art. 117.6 TUB e, conseguentemente, alla nullità del tasso leasing, che dovrebbe essere sostituito con il tasso previsto dall'art. 117.7 TUB.
Se non che la Corte di Cassazione, con sentenza del 12/05/2021, n. 12889, ha chiarito che “la determinabilità per relationem del tassi di leasing escluderebbe (…) la irrogazione della sanzione sostitutiva (…), riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (…) ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità del pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato.”
Dando seguito a tale interpretazione, la Corte d'Appello di Milano ha già avuto modo di evidenziare come “nella citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno affermato che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile, ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 comma VII TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida e determinabile se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (Cass., 30/03/2018, n. 8028). Più nello specifico, la pronuncia evidenzia che il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla società di pagina 9 di 13 leasing (Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (Cass.,
19/05/2010, n. 12276). Il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB e l'applicazione del relativo comma 7 sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso” (così, testualmente, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20.6.2022 n. 2141).
La stessa semplicità con la quale la difesa tecnica di parte ricorrente, in forza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti, ha compreso che il tasso leasing concordato era nominale e non effettivo, consente di escludere che, nel caso di specie, l'eventuale errore della ricorrente nella quantificazione del tasso leasing come tasso annuo netto piuttosto che effettivo comporti la nullità del tasso leasing e la sostituzione dello stesso con il tasso di interesse legale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, già fatta propria dalla giurisprudenza di merito.
10. Parte ricorrente ha poi dedotto che la mancata indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della misura dei canoni (e quindi del tipo di regole di ammortamento del capitale finanziato utilizzato per quantificarli sommando la misura degli interessi corrispettivi), oltre alla mancata consegna del piano di ammortamento dei canoni alla data di stipulazione del contratto, renderebbe indeterminate le obbligazioni assunte dall'utilizzatrice. L'ricorrente ha inoltre evidenziato che una applicazione pedissequa al leasing del piano finanziario di ammortamento in concreto utilizzato dalla resistente avrebbe portato a una quantificazione parzialmente diversa dei canoni rispetto a quella indicata in contratto e che ha tuttavia consentito di rendere i canoni identici per tutta la durata del contratto e l'importo complessivamente dovuto esattamente corrispondente al costo complessivo del contratto di leasing indicato in contratto.
Tuttavia la mancata consegna del piano di ammortamento o ostensione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei canoni è irrilevante ai fini della determinazione degli obblighi di pagamento assunti dall'utilizzatrice in forza del contratto di leasing.
pagina 10 di 13 Il contratto, come già evidenziato, indica precisamente l'intero costo del leasing al netto dell'indicizzazione, specificando poi sia la misura dei canoni dovuti in via anticipata che in corso di esecuzione del contratto e le relative scadenze oltre che la misura del prezzo di opzione, chiarendo inoltre quale sia tasso di indicizzazione, ossia l'euribor 3 mesi su 360 e le istruzioni per dare corso all'indicizzazione durante l'esecuzione del contratto.
L'omessa consegna del piano di ammortamento non determina, pertanto, alcuna indeterminatezza delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice con la stipulazione dei contratti di leasing che risultano tutte puntualmente definite e illustrate nel contratto.
11. Anche le perplessità espresse dall'ricorrente rispetto alle modalità di esecuzione dell'indicizzazione periodica appaiono del tutto infondate, essendo chiarite dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto e 10 delle condizioni particolari che indicano precisamente la formula matematica da utilizzare per dare corso all'indicizzazione
(cfr. doc. 1 att.).
12. Tutti i motivi di nullità del contratto di leasing dedotti da parte ricorrente si sono, quindi, rivelati documentalmente infondati e la relativa domanda di accertamento, così come la domanda di condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati in corso di esecuzione del contratto per effetto di clausole nulle, deve essere rigettata siccome infondata.
13. ha inoltre chiesto di accertare il suo diritto al riscatto anticipato del Parte_1
bene oggetto del contratto di leasing e che la pretesa di parte resistente di ottenere il pagamento dei canoni attualizzati oltre al prezzo dell'opzione per estinguere anticipatamente il leasing e vendere il bene oggetto del contratto sarebbe illecita siccome comporterebbe di fatto il pagamento di una penale non consentita ai sensi dell'art. 1, comma 137, della l. 124/2017.
14. La disciplina legale del contratto di leasing introdotta con l'art. 1, commi 136-139 della l. 124/2017 non riconosce, tuttavia, all'utilizzatore il diritto di riscatto anticipato del contratto di leasing né le parti hanno attribuito convenzionalmente alla utilizzatrice tale diritto.
15. Le parti hanno tuttavia certamente il potere di liberarsi reciprocamente dalle obbligazioni concordate nel contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.
e tuttavia ciascuna delle parti può lecitamente avanzare delle pretese per liberare pagina 11 di 13 l'altra dalle obbligazioni precedentemente concordate e giuridicamente vincolati, purchè le stesse non siano arbitrarie e quindi immeritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. o contrarie a norme imperative.
16. Secondo parte ricorrente la pretesa di parte resistente di ottenere in caso di estinzione anticipata consensuale del contratto oltre al prezzo di opzione anche il valore di canoni a scadere attualizzati alla data di estinzione anticipata sarebbe proprio arbitraria e contraria all'art. 1, comma 137, della l. 124/2017 che nel caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice quantifica la misura del credito residuo dell'utilizzatrice derivante dalla risoluzione del contratto in misura pari ai canoni scaduti e impagati e ai canoni a scadere dovuti in linea capitale, oltre al prezzo di riscatto da cui sottrarre il valore del bene oggetto del contratto di leasing che rientra per effetto della risoluzione del contratto nel patrimonio della debitrice.
La tesi sostenuta da parte ricorrente, benchè certamente suggestiva, non considera che nel caso di inadempimento del contratto di leasing la concedente può scegliere se chiedere la risoluzione del contratto (maturando quindi prima della scadenza del termine del contratto di leasing il diritto al pagamento del credito quantificato ai sensi dell'art. 1, comma 137, della l. 124/2017) oppure attenere la scadenza del termine per poi esigere a titolo di esatto adempimento tutti i canoni scaduti conservando inoltre il diritto a ottenere la restituzione del bene oggetto del contratto nel suo integrale valore. Anche nel caso di inadempimento dell'utilizzatrice, quindi,
l'ordinamento tutela il diritto della concedente a ottenere la piena esecuzione del contratto di leasing, rimettendo alla concedente la scelta se risolvere anticipatamente il contratto oppure no e stabilendo esclusivamente delle regole volte a quantificare la misura dei crediti esigibili nel caso scelga di ottenere la risoluzione anticipata del contratto.
17. Nel caso oggetto di questo giudizio, quindi, nel quale né il contratto né la disciplina generale del leasing riconoscono il diritto dell'utilizzatrice a riscattare anticipatamente il contratto, la pretesa di quantificare il corrispettivo per il riscatto anticipato in misura al prezzo di opzione e alla somma dei canoni che la concedente avrebbe ricevuto in esecuzione del contratto, benchè ridotta attualizzando tale importo alla data di estinzione anticipata, non appare quindi né vietata dall'art. 1, comma 137, l. 124/2014, né immeritevole di tutela o contraria a buonafede.
pagina 12 di 13 18. Di conseguenza anche l'ulteriore domanda di parte ricorrente deve essere rigettata siccome infondata.
19. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per tutte le sue fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, del carattere documentale dell'istruttoria svolte e del carattere orale della fase decisoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna altresì la parte a rimborsare in favore di parte le spese di giudizio, che liquida in € 3.898,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 28 novembre 2025
La giudice
RA LA TO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. RA LA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9956/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZANCHETTA ALESSANDRTO e dell'avv. ZANIN IRENE, elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO 24 BELLUNO presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_1
Email_2
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TT MA, elettivamente domiciliata in VIA RUGABELLA, 17 20122
MILANO presso lo studio del difensore
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Nel merito in via principale: 1) voglia il Tribunale per tutti i motivi espressi in narrativa e cioè: l'assenza della corretta pattuizione del piano di ammortamento;
la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo;
la difettosa pattuizione dei giorni e delle formule di calcolo degli interessi;
difettosa pattuizione della clausola di indicizzazione sul tasso variabile ed altri parametri di calcolo e/o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, dichiarare la nullità per indeterminatezza delle relative clausole del contratto di leasing
30.4.2009 nr. 9250241 e per l'effetto, previo ricalcolo degli interessi sul finanziamento pagina 1 di 13 secondo l'art. 117 co. 7 TUB, condannare in persona del Parte_2 Controparte_2
proprio legale rappresentante protempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate dalla parte finanziata a titolo di interessi e remunerazioni a favore di essa, maggiorato di interessi moratori;
2) voglia il Tribunale, stante la richiesta di riscatto anticipato formalizzata dalla ricorrente ed accettata dalla , in Parte_3
persona del proprio legale rappresentante protempore, dichiarare che esso riscatto, ai sensi della legge 124/2017 non può essere sottoposto a nessuna penale e/o attualizzazione delle rate a scadere, essendo la prima previsione nulla, la seconda non prevista contrattualmente, ma che esso andrà calcolato sul capitale residuo secondo quanto richiesto sub 1 operando la compensazione tra l'importo risultante a credito e quello ancora dovuto;
Nel merito in via subordinata: 1) voglia il Tribunale per tutti i motivi espressi in narrativa e cioè: l'assenza della corretta pattuizione del piano di ammortamento;
la mancata o difforme indicazione del tasso effettivo;
la difettosa pattuizione dei giorni e delle formule di calcolo degli interessi;
difettosa pattuizione della clausola di indicizzazione sul tasso variabile ed altri parametri di calcolo, e/o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, dichiarare la nullità per indeterminatezza del contratto di leasing del 30.4.2009 nr.
9250241 e per l'effetto, previo ricalcolo degli interessi sul finanziamento secondo l'art. 1284 co. 3 C.C., condannare alla restituzione di tutte le Parte_2 Controparte_2
somme indebitamente pagate dalla parte finanziata a titolo di interessi e remunerazioni a favore di essa, oltre interessi moratori;
2) voglia il Tribunale, stante la richiesta di riscatto anticipato formalizzata dalla ricorrente ed accettata dalla , in Parte_3
persona del proprio legale rappresentante protempore, dichiarare che esso riscatto, ai sensi della legge 124/2017 non può essere sottoposto a nessuna penale e/o attualizzazione delle rate a scadere, essendo la prima previsione nulla, la seconda non prevista contrattualmente, ma che esso andrà calcolato sul capitale residuo secondo quanto richiesto sub 1, operando la compensazione tra l'importo risultante a credito e quello ancora dovuto;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenga le clausole contestate affette da nullità per indeterminatezza ex art. 117 TUB, voglia comunque accertare il debito residuo e comunque riconoscere alla il diritto al Parte_1
riscatto anticipato del contratto di leasing senza alcuna attualizzazione dei canoni a scadere, in quanto previsione nulla ex LG. 124/2017 e comunque non contrattualmente prevista, al costo che risulterà da espletanda ctu;
in ogni caso spese competenze ed onorari di lite, interamente rifusi.
pagina 2 di 13 Conclusioni di parte resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- rigettare ogni avversa domanda e istanza, anche istruttoria, in quanto del tutto inammissibile oltre che illegittima e infondata, nonché pretestuosa, temeraria ed esplorativa, per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, precisate in narrativa.
Con il favore delle spese e compensi di causa.
Fatto salvo ogni altro diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dell'11.3.2025 ha chiesto di Parte_1
dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole del contratto di leasing stipulato il 30.4.2009 con tramite le quali le parti hanno identificato Parte_2
i criteri per la quantificazione dei canoni dovuti dall'utilizzatrice, chiedendo quindi di accertarne il diverso ammontare una volta sostituito al tasso di interesse convenzionale quello previsto dall'art. 117.7 TUB oppure - in via subordinata - al tasso previsto dall'art. 1284, comma 3, c.c., condannando di conseguenza
[...]
succeduta a per successive incorporazioni, alla Controparte_1 Parte_2
restituzione dei maggiori canoni pagati dall'utilizzatrice in corso di esecuzione del contratto rispetto a quelli quantificati applicando il tasso leasing sostitutivo oltre agli interessi di mora maturati sugli importi pagati indebitamente;
la ricorrente ha chiesto inoltre di accertare il diritto dell'utilizzatrice ad estinguere anticipatamente il leasing e a esercitare anticipatamente il diritto di opzione sul bene oggetto del contratto di leasing senza il pagamento di alcuna “penale e/o attualizzazione delle rate a scadere” e alle condizioni sostitutive da applicare per effetto dell'indeterminatezza delle condizioni economiche convenute con il contratto di leasing, e ha chiesto infine, in via subordinata, di accertare il suo diritto ad estinguere anticipatamente il contratto di leasing e ad esercitare anticipatamente il diritto di opzione, senza che venga disposta l'attualizzazione dei canoni a scadere siccome non consentita dalla l. 124/2017, chiedendo quindi di quantificare di conseguenza l'importo dovuto per il “riscatto” anticipato.
2. A fondamento del ricorso proposto in particolare: Parte_1
pagina 3 di 13 a. ha prodotto copia del contratto di leasing immobiliare concluso il 30.4.2009
(doc. 2);
b. ha allegato che le parti hanno convenuto durante il periodo della pandemia da Covid-19 che l'obbligo di pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatrice fosse sospeso dall'1.3.2020 per sei mesi (doc. 3) e poi per ulteriori 10 mesi
(doc.ti 4 e 5), fatto che comportava la modificazione dell'iniziale piano di ammortamento (doc. 6 e 7);
c. ha allegato di aver chiesto verso la fine dell'aprile 2023 di esercitare anticipatamente l'opzione di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing, documentando che ha dato riscontro a Controparte_1
tale richiesta subordinando la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto e dare corso alla vendita anticipata del bene all'utilizzatore a specifico accordo tra le parti, non avendo le parti disciplinato nel contratto di leasing le condizioni per un eventuale “riscatto anticipato” (doc. 8);
d. ha documentato che con comunicazione del 19.6.2023
[...]
ha quantificato in € 132.298,71 l'importo preteso per il CP_1
“riscatto anticipato” del leasing (doc. 10), importo ritenuto manifestamente eccessivo dall'utilizzatrice in ragione del fatto che il debito capitale residuo quantificabile alla luce del piano di ammortamento fosse pari a € 113.100,30
(doc. 11 e cfr. doc. 6), posizioni delle parti successivamente ribadite con le comunicazioni scambiate a luglio 2023, salva la diversa quantificazione degli importi derivante dal pagamento sopravvenuto di ulteriori canoni
(doc.ti 12, 13, 14);
e. ha documentato che la resistente con comunicazione dell'1.8.2023 ha chiarito di aver quantificato l'importo preteso per l'estinzione del contratto di leasing dando corso all'attualizzazione dei canoni a scadere al tasso base dell'1,835%, sommando a tale importo le spese di gestione del riscatto (doc.
16);
f. ha documentato che le parti hanno successivamente scambiato comunicazione con le quali l'utilizzatrice contestava la correttezza e possibilità giuridica di esecuzione dei conteggi compiuta dalla concedente, sollecitando una nuova quantificazione dell'importo preteso del riscatto pagina 4 di 13 anticipato che veniva indicato in € 128.567,07 al 19.9.2023 (doc. 21) a fronte di un capitale residuo di € 111.042,29 (cfr. doc. 6);
g. ha documentato infine di aver contestato alla concedente il 9.1.2024, all'esito di consulenza di parte (doc. 25), non solo l'infondatezza della pretesa di ottenere il pagamento dei canoni a scadere attualizzati al fine di consentire all'utilizzatrice di esercitare il diritto al riscatto anticipato del bene oggetto del contratto di leasing ma di essere creditrice nei confronti della concedente di un importante credito restitutorio (pari a € 61.828,14 o a
39.668,43), avendo pagato in corso di esecuzione del contratto i canoni così come quantificati dalla concedente, nonostante le clausole contrattuali con le quali sono state convenute le condizioni economiche del leasing fossero indeterminate e avrebbero quindi dovuto essere dichiarate nulle con conseguente sostituzione al tasso di interesse convenzionale di leasing del tasso sostitutivo legale al saggio di cui all'art. 117.7 TUB oppure 1284, comma 1, c.c. (doc. 23);
h. ha dedotto che, nonostante il contratto non preveda e disciplini l'estinzione anticipata, la pretesa della resistente di quantificare l'importo dovuto dall'utilizzatrice per l'estinzione del contratto e l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing attualizzando i canoni a scadere sia illegittima siccome maschera la pretesa di una penale non dovuta e non consentita dall'art. 1, comma 138, della l. 124/2017 che riconosce alla concedente, peraltro per le ipotesi di estinzione anticipata conseguente all'inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di pretendere dall'utilizzatore il pagamento dei canoni scaduti e insoluti, il prezzo per l'esercizio dell'opzione e i canoni a scadere, solo in linea capitale e quindi senza dare corso all'attualizzazione pretesa dall'art. 12 del contratto di leasing (doc. 12) per i casi di inadempimento e che ha funzione sostanziale di penale;
i. ha dedotto, inoltre, che il contratto di leasing è parzialmente nullo per violazione degli artt. 117 TUB e 1284, comma 3, c.c. per i seguenti motivi:
i. la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipulazione del contratto di leasing renderebbe indeterminati i canoni concordati non consentendo di comprendere quale frazione del canone è imputata a rimborso degli interessi, peraltro variabili, e pagina 5 di 13 quale a rimborso del capitale, non essendo chiarita la base temporale di calcolo del piano di ammortamento (se a 360 o 365 giorni), il criterio di imputazione degli interessi al capitale (sul residuo o a scadenza) e il regime di capitalizzazione (semplice o composta);
ii. la clausola di indicizzazione del contratto non sarebbe sufficientemente chiara nel rappresentare se, per effetto della variazione dei tassi, le parti avrebbero volta per volta rielaborato il piano di ammortamento o modificato solo gli interessi accessori e nemmeno quale tasso di riferimento considerare ai fini dell'indicizzazione qualora alla scadenza del canone non vi sia una rilevazione del tasso (come nel caso di giorni festivi);
iii. il tasso leasing (TIA) indicato come rilevato al momento della stipulazione del contratto (1,835%) non corrisponde all'Euribor 3 mesi su 365 giorni rilevato alla data della stipulazione del contratto del 30.4.2009 (pari all'1,384%) bensì a quello del 2.3.2009 e ciò integrerebbe una violazione dell'art. 14 della delibera CICR
4.3.2003, Sez. III § 3 comportando conseguentemente la nullità del tasso convenzionale;
iv. inoltre che il tasso leasing indicato è un tasso nominale annuo e non piuttosto al tasso annuo effettivo, che non ha considerato i maggiori costi sostenuti dall'utilizzatore per il pagamento infrannuale dei canoni e ciò integrerebbe ulteriore profilo di nullità del tasso leasing;
v. al contratto è stato applicato un piano di ammortamento “alla francese” non convenuto per iscritto in violazione della disciplina di trasparenza di cui all'art. 117.4 TUB e lo stesso è stato strutturando scostandosi dalle pattuizioni contrattuali poiché al fine di mantenere la misura fissa dei canoni in ammortamento alcune rate sono state conteggiate aumentando fittiziamente la misura del tasso nominale pattuito di 0,2 punti percentuali in corso di esecuzione del contratto, modificando poi la misura del primo e ultimo canone di leasing perché la somma corrispondesse al prezzo complessivamente concordato, senza applicare al primo e ultimo canone gli stessi intervalli temporali con i quali sono calcolati tutti gli ulteriori canoni;
pagina 6 di 13 j. chiedendo quindi di rideterminare l'importo dei canoni dovuti per l'intera durata del contratto applicato il tasso di interesse sostitutivo legale previsto dall'art. 117.7 TUB o in via subordinata dall'art. 1284 c.c. in regime di capitalizzazione semplice o composta, quantificando conseguentemente sia la misura delle restituzioni dovute per maggiori canoni corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto, sia l'importo del corrispettivo dovuto per l'estinzione anticipata del leasing e l'esercizio del diritto di opzione.
3. Il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del 2.4.2025 è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla parte resistente.
4. si è tempestivamente costituita nel presente giudizio Controparte_1
chiedendo di rigettare le domande proposte da siccome infondate. Parte_1
5. La causa è stata istruita solo documentalmente, senza dare corso ad alcun approfondimento istruttorio ulteriore alla luce della ritenuta infondatezza di tutte le domande di parte ricorrente per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
6. ha chiesto in primo luogo di dichiarare la nullità parziale del contratto Parte_1
di leasing per indeterminatezza del piano di ammortamento, per indeterminatezza ed erroneità del tasso leasing indicato (per aver considerato una misura del tasso euribor non corrispondente a quella rilevata al momento della stipulazione del contratto e per averlo calcolato come tasso nominale e non effettivo) nonché per scarsa chiarezza della clausola di indicizzazione dei canoni, chiedendo quindi di condannare restituire i maggiori importi pagati in Controparte_1
corso di esecuzione del contratto rispetto a quelli che deriverebbero dalla applicazione, in luogo del tasso di interesse convenzionale, del tasso previsto dall'art. 117.7 TUB o dall'art. 1284,comma 1, c.c.
7. Risulta provato documentalmente che il contratto di leasing immobiliare in forza del quale è stato proposto il presente giudizio è stato concluso da
[...]
con il 30.4.2009 (doc. 1 att.), Parte_1 Parte_2
contestualmente all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto da parte della concedente (doc. 2 att.). Nel contratto risulta indicato il prezzo di acquisto dell'immobile da parte della concedente, il corrispettivo totale concordato nella misura di € 343.102,70 oltre IVA, da pagare tramite un canone anticipato da 40.000 euro oltre iva da corrispondere alla data di conclusione del contratto e tramite successivi 215 canoni mensili da € 1.409,78 oltre IVA (doc. 2 att.), salvi aumenti o pagina 7 di 13 diminuzioni derivanti dall'applicazione della clausola di indicizzazione (pag. 11 doc. 1 att.). Il contratto prevede, infatti, l'indicizzazione dei canoni secondo le modalità convenute all'art. 6 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 10 delle condizioni particolari del contratto, al tasso di interesse Euribor 3 mesi come pubblicato su “il Sole 24 ore” nella rubrica “tassi a breve termine Tabella Euribor tasso 360” secondo la formula matematica illustrata all'art. 10 delle condizioni particolari nelle quali per eseguire le variazioni in aumento o diminuzione dei canoni convenuti applicando convenzionalmente per tutta la durata del contratto il tasso variabile come se fosse pari all' 1,8350, come rilevato al 2.3.2009 secondo quanto chiarito in contratto (doc. 1 att., p. 13). Il contratto indica, inoltre, nel 4,04 % il tasso leasing alla data di conclusione del contratto e il prezzo di € 41.310,00 oltre
IVA per l'esercizio del diritto di opzione (doc. 1 att.).
Risulta quindi documentato che le parti hanno convenuto la misura dei canoni dovuti e la periodicità del loro pagamento, l'importo globale del corrispettivo dovuto dall'utilizzatore in esecuzione del contratto di leasing, il meccanismo di indicizzazione dei canoni (con indicazione del tasso variabile di riferimento, chiarimento della misura del tasso utilizzata per la quantificazione dei canoni, delle modalità di sua rilevazione alle scadenze convenute nel corso dell'esecuzione del contratto e risulta ricavabile per differenza tra il tasso leasing e quello di riferimento usato per la quantificazione dei canoni la misura dello spread da sommare al tasso variabile così rilevato ai fini dell'indicizzazione dei canoni) e risulta inoltre indicato espressamente il tasso leasing o, più correttamente come indicato dalle difese delle parti, il tasso interno di attualizzazione.
8. Parte ricorrente lamenta che il tasso utilizzato per la quantificazione dei canoni non corrisponda al tasso variabile di riferimento rilevabile alla data di stipulazione del contratto e deduce da tale fatto la nullità del tasso di interesse corrispettivo per violazione della disciplina di trasparenza. La deduzione di parte ricorrente è manifestamente infondata, avendo avuto cura la concedente di chiarire espressamente che il tasso di riferimento utilizzato per la quantificazione dei canoni
è l'1,835 che corrisponde al tasso variabile di riferimento rilevato alla data del
2.3.2009 e ciò esclude ogni opacità dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione dei canoni concordati, rilevante sotto il piano della violazione di obblighi di trasparenza contrattuale (che del resto non comportano, di per sé, la pagina 8 di 13 nullità delle clausole contrattuali convenute in violazione di tali regole di comportamento).
9. Parte ricorrente lamenta, inoltre, che il tasso leasing indicato in contratto non sarebbe stato correttamente quantificato dalla resistente perché non terrebbe conto degli effetti sulla sua rappresentazione percentuale derivanti dal pagamento periodico (mensile) dei canoni concordati, senza per di più che tale difetto rappresentativo venisse illustrato alla cliente.
Essendo, quindi, il tasso leasing indicato contrattualmente e pubblicizzato nelle condizioni particolari di contratto un tasso netto e non un tasso effettivo, il tasso leasing non assolverebbe alla funzione di trasparenza alla quale è deputato in forza delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia e ciò comporterebbe una violazione dell'art. 117.6 TUB e, conseguentemente, alla nullità del tasso leasing, che dovrebbe essere sostituito con il tasso previsto dall'art. 117.7 TUB.
Se non che la Corte di Cassazione, con sentenza del 12/05/2021, n. 12889, ha chiarito che “la determinabilità per relationem del tassi di leasing escluderebbe (…) la irrogazione della sanzione sostitutiva (…), riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (…) ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità del pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato.”
Dando seguito a tale interpretazione, la Corte d'Appello di Milano ha già avuto modo di evidenziare come “nella citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno affermato che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile, ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 comma VII TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida e determinabile se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (Cass., 30/03/2018, n. 8028). Più nello specifico, la pronuncia evidenzia che il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla società di pagina 9 di 13 leasing (Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (Cass.,
19/05/2010, n. 12276). Il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB e l'applicazione del relativo comma 7 sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso” (così, testualmente, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 20.6.2022 n. 2141).
La stessa semplicità con la quale la difesa tecnica di parte ricorrente, in forza delle condizioni contrattuali convenute tra le parti, ha compreso che il tasso leasing concordato era nominale e non effettivo, consente di escludere che, nel caso di specie, l'eventuale errore della ricorrente nella quantificazione del tasso leasing come tasso annuo netto piuttosto che effettivo comporti la nullità del tasso leasing e la sostituzione dello stesso con il tasso di interesse legale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, già fatta propria dalla giurisprudenza di merito.
10. Parte ricorrente ha poi dedotto che la mancata indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della misura dei canoni (e quindi del tipo di regole di ammortamento del capitale finanziato utilizzato per quantificarli sommando la misura degli interessi corrispettivi), oltre alla mancata consegna del piano di ammortamento dei canoni alla data di stipulazione del contratto, renderebbe indeterminate le obbligazioni assunte dall'utilizzatrice. L'ricorrente ha inoltre evidenziato che una applicazione pedissequa al leasing del piano finanziario di ammortamento in concreto utilizzato dalla resistente avrebbe portato a una quantificazione parzialmente diversa dei canoni rispetto a quella indicata in contratto e che ha tuttavia consentito di rendere i canoni identici per tutta la durata del contratto e l'importo complessivamente dovuto esattamente corrispondente al costo complessivo del contratto di leasing indicato in contratto.
Tuttavia la mancata consegna del piano di ammortamento o ostensione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei canoni è irrilevante ai fini della determinazione degli obblighi di pagamento assunti dall'utilizzatrice in forza del contratto di leasing.
pagina 10 di 13 Il contratto, come già evidenziato, indica precisamente l'intero costo del leasing al netto dell'indicizzazione, specificando poi sia la misura dei canoni dovuti in via anticipata che in corso di esecuzione del contratto e le relative scadenze oltre che la misura del prezzo di opzione, chiarendo inoltre quale sia tasso di indicizzazione, ossia l'euribor 3 mesi su 360 e le istruzioni per dare corso all'indicizzazione durante l'esecuzione del contratto.
L'omessa consegna del piano di ammortamento non determina, pertanto, alcuna indeterminatezza delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice con la stipulazione dei contratti di leasing che risultano tutte puntualmente definite e illustrate nel contratto.
11. Anche le perplessità espresse dall'ricorrente rispetto alle modalità di esecuzione dell'indicizzazione periodica appaiono del tutto infondate, essendo chiarite dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto e 10 delle condizioni particolari che indicano precisamente la formula matematica da utilizzare per dare corso all'indicizzazione
(cfr. doc. 1 att.).
12. Tutti i motivi di nullità del contratto di leasing dedotti da parte ricorrente si sono, quindi, rivelati documentalmente infondati e la relativa domanda di accertamento, così come la domanda di condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati in corso di esecuzione del contratto per effetto di clausole nulle, deve essere rigettata siccome infondata.
13. ha inoltre chiesto di accertare il suo diritto al riscatto anticipato del Parte_1
bene oggetto del contratto di leasing e che la pretesa di parte resistente di ottenere il pagamento dei canoni attualizzati oltre al prezzo dell'opzione per estinguere anticipatamente il leasing e vendere il bene oggetto del contratto sarebbe illecita siccome comporterebbe di fatto il pagamento di una penale non consentita ai sensi dell'art. 1, comma 137, della l. 124/2017.
14. La disciplina legale del contratto di leasing introdotta con l'art. 1, commi 136-139 della l. 124/2017 non riconosce, tuttavia, all'utilizzatore il diritto di riscatto anticipato del contratto di leasing né le parti hanno attribuito convenzionalmente alla utilizzatrice tale diritto.
15. Le parti hanno tuttavia certamente il potere di liberarsi reciprocamente dalle obbligazioni concordate nel contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.
e tuttavia ciascuna delle parti può lecitamente avanzare delle pretese per liberare pagina 11 di 13 l'altra dalle obbligazioni precedentemente concordate e giuridicamente vincolati, purchè le stesse non siano arbitrarie e quindi immeritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. o contrarie a norme imperative.
16. Secondo parte ricorrente la pretesa di parte resistente di ottenere in caso di estinzione anticipata consensuale del contratto oltre al prezzo di opzione anche il valore di canoni a scadere attualizzati alla data di estinzione anticipata sarebbe proprio arbitraria e contraria all'art. 1, comma 137, della l. 124/2017 che nel caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice quantifica la misura del credito residuo dell'utilizzatrice derivante dalla risoluzione del contratto in misura pari ai canoni scaduti e impagati e ai canoni a scadere dovuti in linea capitale, oltre al prezzo di riscatto da cui sottrarre il valore del bene oggetto del contratto di leasing che rientra per effetto della risoluzione del contratto nel patrimonio della debitrice.
La tesi sostenuta da parte ricorrente, benchè certamente suggestiva, non considera che nel caso di inadempimento del contratto di leasing la concedente può scegliere se chiedere la risoluzione del contratto (maturando quindi prima della scadenza del termine del contratto di leasing il diritto al pagamento del credito quantificato ai sensi dell'art. 1, comma 137, della l. 124/2017) oppure attenere la scadenza del termine per poi esigere a titolo di esatto adempimento tutti i canoni scaduti conservando inoltre il diritto a ottenere la restituzione del bene oggetto del contratto nel suo integrale valore. Anche nel caso di inadempimento dell'utilizzatrice, quindi,
l'ordinamento tutela il diritto della concedente a ottenere la piena esecuzione del contratto di leasing, rimettendo alla concedente la scelta se risolvere anticipatamente il contratto oppure no e stabilendo esclusivamente delle regole volte a quantificare la misura dei crediti esigibili nel caso scelga di ottenere la risoluzione anticipata del contratto.
17. Nel caso oggetto di questo giudizio, quindi, nel quale né il contratto né la disciplina generale del leasing riconoscono il diritto dell'utilizzatrice a riscattare anticipatamente il contratto, la pretesa di quantificare il corrispettivo per il riscatto anticipato in misura al prezzo di opzione e alla somma dei canoni che la concedente avrebbe ricevuto in esecuzione del contratto, benchè ridotta attualizzando tale importo alla data di estinzione anticipata, non appare quindi né vietata dall'art. 1, comma 137, l. 124/2014, né immeritevole di tutela o contraria a buonafede.
pagina 12 di 13 18. Di conseguenza anche l'ulteriore domanda di parte ricorrente deve essere rigettata siccome infondata.
19. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per tutte le sue fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, del carattere documentale dell'istruttoria svolte e del carattere orale della fase decisoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna altresì la parte a rimborsare in favore di parte le spese di giudizio, che liquida in € 3.898,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 28 novembre 2025
La giudice
RA LA TO
pagina 13 di 13