Versione
24 luglio 1952
24 luglio 1952
Art. 15.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni.