Art. 15.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni.