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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 4393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 08/07/2024, da: on il proc. dom. avv. FORMENTINI ROBERTA, giusta procura in atti, Parte_1
e con il proc. dom. avv. CONSONNI CECILIA, giusta procura in atti, Parte_2 con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole, nata dalla convivenza more uxorio delle parti, merita accoglimento.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto n. 3795/2022 dell'8.07.2022 emesso da questo Tribunale all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 2860/2022, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del
Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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