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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 127/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ORI PIO UGO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ORI PIO UGO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime all'udienza del 27.03.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/01/1997 da
[...]
e , trascritto al n. 1, Parte I, Serie -, Anno 1997 del Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di MIANE alle seguenti condizioni:
b) I coniugi sono economicamente indipendenti, per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento;
c) Si dà atto che la casa coniugale di Via Bon Bozzolla n.5, Farra di Soligo (TV) rimane definitivamente in uso al marito, con le precisazioni di cui appresso;
d) Si dà atto che i coniugi intendono definire anche ogni loro rapporto economico nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali e degli obblighi di mantenimento, nonché intendono sciogliere la comunione fra loro esistente sull'immobile
2 adibito a residenza familiare di cui sono comproprietari nella misura del 50%, e a tal fine convengono quanto segue:
- la SI.ra .F. - nata Motta di Livenza Parte_1 CodiceFiscale_3
(TV) il 16.02.1969 trasferisce in piena proprietà al SI. – C.F. Parte_2 [...]
- nato a [...] il [...], che accetta, la piena proprietà C.F._4
della propria quota di 1/2 del diritto di proprietà del seguente immobile già adibito a residenza familiare, così individuato al Catasto Fabbricati:
Comune di Farra di Soligo - Catasto Fabbricati - Sez. Urbana C - Foglio 5 - M.N. 1290
sub. 1 Via Alessandro De Toffoli - area scoperta di mq. 460 Cat. F/1
- M.N. 1290 sub. 2 Via Alessandro De Toffoli - Piano T-1 - cat. A/2 - Cl.
2 - vani 9,5 - R.
€. 642,73 - M.N. 1290 sub. 3 Via Alessandro De Toffoli - piano T - cat. C/6 - cl. 4 – mq.
27 R. €. 54,66
altresì meglio individuato nelle planimetrie di introduzione presentate all'allora di CP_1
Treviso in data 04.12.1982 rispettivamente al prot. n. 878 (area), n. 879 (abitazione) e n.
880 (garage).
Trattasi di fabbricato ed area già censiti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 25
con il M.N. 1290, Ente Urbano di totali mq. 610 (seicentodieci), oggetto di Mod. 3 SPC
prot. n. 53667 in data 04.12.1982.
Detto bene confina con i mappali n. 2717, strada e Viale Bon Bozzolla, salvo altri e variati,
ed è pervenuto alla cedente con atto di provenienza del 15.03.2007 rep. n. 58465 del
Notaio . Persona_1
A) Il tutto viene ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, usi, azioni, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza,
nella consistenza e con i diritti congiunti risultanti come iscritti e risultanti dai Registri
3 Immobiliari. In particolare, parte cedente fa presente e la parte acquirente ne prende atto che, per l'edificazione del fabbricato in oggetto, sono stati sottoscritti a favore del Comune
di Farra di Soligo:
- vincolo urbanistico ai sensi dell'art. 43 bis lettera b) del regolamento edilizio comunale,
giusta atto autenticato nella firma in data 17 settembre 1981 rep. n. 25679 notaio
, trascritto a Treviso il 7 ottobre 1981 ai nn. 23513/19325; Per_2
- atto unilaterale d'obbligo edilizio, giusta atto autenticato nella firma in data 17
settembre1981 rep. n. 25680 notaio , trascritto a Treviso il 17 ottobre 1981 ai Per_2
nn. 24269/19935;
Inoltre parte cessionaria è a conoscenza che sull'immobile è iscritta Parte_2
un'ipoteca a favore della Banca Intesa San Paolo a garanzia del mutuo acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale e per il quale entrambi sono obbligati.
Il marito si impegna a pagare le rate rimanenti del mutuo in via esclusiva fino alla sua estinzione;
B) In conformità alla normativa urbanistica vigente parte cedente dichiara Parte_1
e garantisce:
- che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto, allegate in copia,
sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità che possano influire sull'attribuzione della rendita catastale o dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Viene dato atto che l'intestazione catastale di quanto in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La parte cedente inoltre ai sensi del Testo Unico delle disposizioni Parte_1
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 come
4 integrato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n.301 e comunque della normativa urbanistica vigente, dichiara:
- che il fabbricato oggetto della cessione è stato edificato a seguito di:
- concessione edilizia n. 140/80 rilasciata dal Comune di Farra di Soligo in data 12 ottobre
1981 prot. n. 4318/80 e relativo progetto approvato e che è stato dichiarato abitabile in data 24 novembre 1982;
- che i lavori di edificazione sono stati eseguiti in conformità ai progetti approvati e alle citate autorizzazioni.
La parte cedente dichiara che successivamente non sono state eseguite fino ad oggi opere, anche interne, tali dal richiedere rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative e opere che abbiano modificato la destinazione d'uso degli immobili in oggetto, la consistenza urbana né varianti essenziali. Le unità immobiliari in oggetto non sono state altresì oggetto di provvedimenti sanzionatori di alcun tipo, né sono state eseguite ulteriori opere per le quali siano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni,
denunce di inizio attività edilizie o segnalazioni certificate di inizio attività.
L'area scoperta di superficie complessiva inferiore a 5.000 (cinquemila) mq è
pertinenziale al fabbricato di che trattasi.
Le porzioni di fabbricato sopradescritte ed oggetto della presente cessione appaiono graficamente rappresentate nelle planimetrie, allegate al presente atto (all. A:
planimetrie).
- La parte cedente, , ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Parte_1
27 febbraio 1985 n.52, dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali dall'influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria.
5 - La parte cedente dichiara che gli impianti presenti negli immobili in oggetto sono funzionanti e conformi alla normativa vigente all'epoca della loro realizzazione.
La parte cessionaria, prende atto di quanto sopra e comunque:
- esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo rinunciando, ai sensi dell'art. 1490 C.C. alla garanzia di conformità degli impianti;
- si obbliga ad adeguarli e ad ottenere le necessarie dichiarazioni di conformità a propria esclusiva cura e spese;
- dispensa parte cedente dall'obbligo di consegnare la documentazione amministrativa e tecnica relativa a detti impianti;
- dichiara di farsi integralmente carico dei rischi che possono derivare dalla mancata conformità degli impianti stessi.
La parte cessionaria ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Parte_2
normativa nazionale contenuta nel d.lgs 192/2005 così come modificato dal d.lgs.
311/2006 e dal D.L. 63/2013 e dal D.L. n. 145/2013, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
in particolare dichiara di aver ricevuto l'attestato rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni normative ed in corso di validità. La parte cedente e cessionaria si dichiarano entrambe a conoscenza del regime sanzionatorio previsto dalla normativa citata.
- Parte cedente dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile di cui cede la propria quota con esonero del Conservatore competente da ogni responsabilità
al riguardo.
- Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
6 A fronte della cessione di cui sopra verserà alla SI.ra , Parte_2 Parte_1
contestualmente all'udienza avanti il Giudice relatore, la somma di €. 62.000,00
(sessantaduemila) tramite assegno circolare;
- I coniugi precisano che l'accordo patrimoniale che prevede la cessione immobiliare di cui di cui sopra è connesso e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi, per cui viene chiesta l'esenzione da ogni tributo e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. Inoltre, con l'esecuzione di quanto sopra convenuto i coniugi e dichiarano di non avere più nulla a pretendere Parte_1 Parte_2
reciprocamente, anche in riferimento alla comunione legale che deve ritenersi definitivamente sciolta;
e) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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