Articolo 7 della Legge 20 aprile 1978, n. 154
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 maggio 1978
Art. 7.
La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, fara' pervenire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di monete metalliche richiesto nell'anno successivo, nonche' una stima dei quantitativi presumibilmente richiesti nel quadriennio successivo, affinche' l'Istituto possa programmare la propria attivita'.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ove la Direzione generale del tesoro ne ravvisi l'opportunita', puo' affidare a stabilimenti di terzi la coniazione di determinati quantitativi di moneta, alle condizioni e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Per le ordinazioni conferite per esigenze dell'amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.
Entrata in vigore il 21 maggio 1978