Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Nella valutazione della natura edificabile del terreno, al fine di determinare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, è necessario tener conto della nuova destinazione assunta dal terreno a seguito dell'approvazione degli strumenti urbanistici necessari, in mancanza o insufficienza del PEEP, per provvedere alle esigenze abitative provocate da un sisma, mentre si deve prescindere dall'effetto vincolante in funzione del futuro esproprio che consegue all'approvazione del piano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di PIETRASTORNINA, in persona del Sindaco geom. EP RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Eudo Giulioli 47/B/18, presso in sig. EP LI, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barra, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA OR, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Calascione 7, presso gli avv.ti Giorgio Scala e Carlo Branca, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.332 del 22.01.97/04.02.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Relatore Cons. Dott. G.Cappuccio;
Udito l'avv. De Ruggiero per il ricorrente e branca per la resistente;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 22.1.96/04.02.97 la Corte d'appello di Napoli determinava in lire 32.532.000 l'indennità dovuta dal Comune di Pietrastornina a UR IA, per l'esproprio di un terreno di sua proprietà ed in lire 16.250.000 l'indennità di occupazione legittima dello stesso terreno;
con interessi legali dal 2.5.95. Disponeva il deposito delle maggiori somme, condannando il Comune alle spese processuali.
Rilevava la sentenza che il terreno, espropriato con decreto 2.5.95, era dotato di edificabilità di fatto per la sua ubicazione ed era inoltre incluso nella zona B (omogenea di completamento) del p.d.f;
che il valore venale calcolato dal c.t.u. secondo il criterio analitico doveva essere ridotto di un terzo, perché il costo unitario di produzione su cui il consulente si era basato, pari alla media dei costi di tutto il Meridione, era eccessivo per il piccolo comune montano in questione. Calcolata la indennità di esproprio ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359/92, con esclusione dell'abbattimento del 40%, perché nessuna adeguata offerta era stata formulata dall'amministrazione, veniva determinata negli interessi legali sul valore venale del terreno la indennità per il quinquennio di occupazione legittima. Spese ed interessi come già precisato. Avverso la sentenza, notificata l'8 maggio 1997, proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato il 7.7.97, il Comune di Pietrastomina, esponendo, in fatto, che l'esproprio era conseguito ad un intervento costruttivo di edilizia abitativa postsismica, mancando il p.e.e.p., in forza di un piano adottato con delibera comunale 26.7.87 ed approvato dalla G.R. Campania il 9.6.88; che il c.t.u. aveva, inspiegabilmente, ritenuto che il terreno espropriato ricadesse in zona territoriale omogenea B mentre tale destinazione interessava, semmai, piccola parte della particella 519, ma non l'espropriata particella 519; che, inoltre, lo stesso consulente aveva assunto come parametri di edificabilità anziché quelli indicati dal piano, quelli propri della zona B, con una potenzialità edificatoria di 2mc/mq rispetto a quelli di 0,75mc/mq previsti dal piano: soluzione su cui il Comune aveva, senza esito, chiesto chiarimenti. Proponeva, perciò tre motivi di censura. Si costituiva l'espropriata IA UR, resistendo e precisando che il terreno espropriatole era costituito dalle particelle 519 ex 210/e (per mq.800), 203 (per mq. 53) e 204 (per mq. 296). Entrambe le parti depositavano memorie.
Motivi della decisione
Col primo motivo di impugnazione il Comune deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5bis comma 3 e 5, della legge 8.8.92 n. 359, dell'art. 28.2 lett.a) della legge 219/81 in relazione all'art. 2bis, comma 3 e 4 del dl n.75/81 conv. in L.219/81, nonché l'erronea e insufficiente motivazione. Col secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 17 della legge n.765/67 e dell'art.
2.1 lett.b) del d.m.2.4.68, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio.
Col terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cc, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio e prospettato dalla parte.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, perché concretano una unica censura, di cui varia la prospettazione. Si assume che la sentenza ha errato nell'applicare al terreno una potenzialità edificatoria diversa da quella indicata dal piano abitativo postsismico che aveva trasformato in edificativo un terreno destinato ad uso agricolo dal p.d.f; che la zona non poteva essere qualificata come zona B di completamento non sussistendo le condizioni previste dal dm 2.4.68 n. 1444, dovendosi considerare parzialmente edificate, e quindi di completamento, le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale sia superiore ad 1,5mc/mq., mentre le caratteristiche esistenti qualificavano la zona come zona C agricola. Infine, era onere della espropriata dimostrare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e tale prova non era stata fornita, perché la qualificazione della particella 517 non poteva riferirsi alla espropriata particella 519 onde, in mancanza di tale prova, la Corte avrebbe dovuto utilizzare i correlativi parametri mentre, accogliendo acriticamente le conclusioni del c.t.u., aveva ritenuto "sufficienti mc.3,25 per conseguire un metro quadrato di costruzione" ed applicato "la riduzione in vani con utilizzo di 60mc" considerato "volume medio di un vano abitabile compreso ogni accessorio".
La censura è fondata e va accolta, nei limiti che verranno precisati.
Come risulta dalla disciplina dettata dal dl n. 75/81, convertito con modifiche nella legge 219/81, il Comune ha varie possibilità di provvedere alle esigenze abitative provocate dal sisma, sia mediante piani esecutivi (art. 28, comma 5 e 11 della legge) ove gli strumenti urbanistici generali lo consentano, sia attraverso piani di individuazione delle aree necessarie all'intervento (art.2bis comma 3 legge cit.) con effetto, in tutti i casi, di variante alle eventuali destinazioni difformi del piano generale e, come per tutti i piani particolareggiati (art. 16 L. 1150/42 e succ.mod.), di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera. In particolare, il piano di individuazione deve indicare "i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio" anche in variante alla pianificazione preesistente. Si ripropone, quindi, la stessa situazione già esaminata, con riferimento al piano di edilizia economica popolare, dalle sentenze 11433/97 S.U; 3948 e 4558/98 di questa sezione, caratterizzata dalla contestuale variazione della preesistente destinazione urbanistica da non edificatoria ad edificatoria e dalla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Secondo le decisioni richiamate, l'effetto conformativo che discende dalla potestà di variare la precedente disciplina urbanistica è logicamente e giuridicamente precedente rispetto all'effetto vincolante in funzione del futuro esproprio che consegue all'approvazione dello stesso p.e.e.p., con la conseguenza che, nella qualificazione del terreno, occorre tener conto della nuova destinazione, mentre si deve prescindere dal vincolo preordinato all'esproprio. Ricordano le S.U. nella richiamata decisione che "l'approvazione del p.e.e.p. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello (p.r.g. pd.f) ed approvazione del piano di zona attuatì vo di terzo livello (artt. 8 l.167/62; 33 l. 865/71; 13 l.10/77)", ma la stessa duplicità di effetti deve essere riconosciuta al piano di individuazione in esame, chiamato a supplire alla mancanza od alla insufficienza del p.e.e.p. con funzioni, come già ricordato, di variante e di vincolo.
La soluzione, che consente "una ricognizione della qualità (edificatoria o meno) dell'area espropriata pienamente aderente alle possibilità legali ed effettive di edificazione sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa" (Corte cost. 16.12.93 n. 442) comporta che le potenzialità edificatorie del terreno non possono essere apprezzate in termini diversi da quelli che lo strumento, che attribuisce l'edificabilità, consente. Non si tratta, infatti, di valutare le possibilità di un'area che, per esservi localizzata un opera pubblica, non ne ha di proprie e va apprezzata per comparazione, ma di riconoscere il carattere conformativo che le prescrizioni del piano di individuazione rivestono. In tal senso appare giustificata la critica, rivolta alla consulenza -ed alla sentenza che l'ha recepita- di aver applicato standards diversi da quelli previsti dal piano, senza alcuna motivazione in proposito. Costituisce invece questione di fatto, non suscettibile di esame in sede di legittimità, lo stabilire se lo stato del territorio investito dal piano di individuazione corrispondeva alla zona territoriale omogenea B o C -secondo la classificazione operata dal dm 1444/68 in attuazione dell'art. 17 l.n.765/67- e se la pianificazione ha osservato i relativi standards;
si tratterebbe, in ogni caso, di vizi di legittimità del piano denunciabili al competente giudice amministrativo e non apprezzabili in questa sede. Rimane assorbita la censura relativa all'onere della parte privata di dimostrare la applicabilità di parametri edificatori più favorevoli di quelli dettati dal piano di individuazione.
L'annullamento della pronuncia in relazione agli errati parametri di edificabilità applicati comporta il rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999