Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RC Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Amministratore giudiziario della società ricorrente;
per la declaratoria di illegittimità, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a., previa adozione di idonee misure cautelari:
del silenzio formatosi sull'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia notificata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria dell'obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull'istanza depositata dalla società ricorrente con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Interno e la Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RC OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) la società ricorrente ha chiesto di dichiarare l’illegittimità del silenzio – inadempimento che si sarebbe formato sull’istanza di aggiornamento antimafia presentata dalla ricorrente alla Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e l’obbligo dell’amministrazione di definire il procedimento e provvedere, nominando sin d’ora Commissario ad acta.
In punto di fatto la società ricorrente ha dedotto:
- di essere impegnata nel settore della accoglienza dei richiedenti asilo politico e, per un breve periodo, anche della ristorazione e gestione di mense e catering per questi ultimi;
- che con atto prot. n. -OMISSIS- il Prefetto di -OMISSIS- ha negato l’iscrizione nella cd. White List , con la contestuale emissione di interdittiva antimafia, ai sensi dell’art. 91 – comma 7 bis del D. Lgs. n. 159/2011;
- che l’interdittiva sarebbe stata emessa sul presupposto che il coniuge del socio al 50% / amministratore -OMISSIS-, -OMISSIS-, sarebbe controindicato in quanto coinvolto nel procedimento penale n. -OMISSIS- relativo al-OMISSIS-;
- il socio al 50% -OMISSIS-sarebbe controindicato in quanto indagato in uno al Sig. -OMISSIS- nel suddetto procedimento penale n. -OMISSIS-;
- che si sarebbero verificate una serie di sopravvenienze tali da imporre l’aggiornamento dell’interdittiva antimafia;
- che in particolare dagli atti del procedimento penale sarebbe emersa l’estraneità dell’avv. -OMISSIS- sia ai soggetti imputati nel predetto procedimento penale, sia ai reati di turbativa d’asta, tentata estorsione ed estorsione;
- che l’estraneità del-OMISSIS- sarebbe stata accertata sia dalla Corte di Appello di -OMISSIS-, che dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di richiesta di applicazione dell’art. 34 bis del D. Lgs. 159/2001 relativa a società collegate allo stesso;
- che essendo stata emessa l’interdittiva in data -OMISSIS- (sulla base di un procedimento penale del-OMISSIS-) sarebbe decorso un lasso di tempo significativo, pure tenuto conto della nomina di un commissario straordinario da parte del Tribunale di -OMISSIS-, il quale si occupa della gestione sin dal -OMISSIS-.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha posto censure legate alla violazione del termine per la conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/1990, del comma 5 dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e dei principi del buon andamento e del giusto procedimento per non aver l’amministrazione adottato il provvedimento entro il termine di trenta giorni e/o quello di quarantacinque giorni.
La ricorrente ha poi altresì sostenuto la fondatezza dell’istanza di aggiornamento ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.p.a. ed alla luce delle sopravvenienze sopra dedotte.
2. Si è costituita l’amministrazione ed ha dedotto:
- l’inammissibilità dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente in ricorso, essendo una domanda di tale tipo inammissibile nell’ambito del giudizio avverso il silenzio – inadempimento;
- l’inammissibilità del ricorso per omesso decorso alla data della notifica del ricorso del termine di 30 + 45 giorni (decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza) in base al combinato disposto degli artt. 91, comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. 159/2011 ed alla luce della particolare complessità del procedimento in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dal precedente provvedimento interdittivo, delle sopravvenienze dedotte dall’odierna ricorrente e dell’intervenuto sequestro adottato in sede penale;
- l’avvenuta sottoposizione della società ricorrente a sequestro, giusta decreto di sequestro preventivo n.-OMISSIS- dal Gip presso il Tribunale di -OMISSIS- (provvedimento confermato dal Tribunale del Riesame di -OMISSIS-), con conseguente irricevibilità dell’istanza di aggiornamento per essere stata la stessa presentata senza l’avallo e la conoscenza dell’amministratore giudiziario nominato dall’A.G..
3. Alla camera di consiglio del -OMISSIS- su richiesta di parte ricorrente e per consentire alla stessa di replicare alla memoria dell’amministrazione il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale del -OMISSIS-
Con memoria depositata in data -OMISSIS- la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministratore giudiziario nominato dall’A.G. in seguito al decreto di sequestro preventivo n.-OMISSIS- dal G.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS- (provvedimento confermato dal Tribunale del Riesame di -OMISSIS-) e rinviato per la verifica dell’avvenuta integrazione del contraddittorio e per il prosieguo all’udienza camerale del -OMISSIS-
La ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio (mediante notifica di apposito atto in data -OMISSIS-) ed ha depositato memoria.
All’udienza camerale del-OMISSIS- la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, dando atto della sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In linea di principio va ricordato quanto segue:
“ il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere.
Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.
Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).
Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario – ex art. 117 comma 5 c.p.a.) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 maggio-OMISSIS-, n. 2660).
Nel caso di specie la pronuncia di improcedibilità si impone poiché il silenzio-inadempimento dell'amministrazione è venuto meno nelle more del giudizio con l'adozione del provvedimento prot. n.-OMISSIS- (prodotto da entrambe le parti in data-OMISSIS-), con il quale l’amministrazione ha respinto l’istanza della ricorrente, ritenendo di non poter provvedere sulla stessa in costanza di sequestro dell’azienda da parte dell’A.G..
6. La peculiarità della fattispecie e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’amministrazione alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal Ministero dell’Interno alla parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RU, Presidente
RC OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC OL | ER RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.