TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2096 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIGONI BRUNELLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
VIALE ARIOSTO 3 CARPI, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale - modifica (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha rassegnato le conclusioni come in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto la modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona in data Parte_1
23.11.2023, versata in atti sub 2, in punto affido, visite e mantenimento della figlia minore Persona_1
, nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il resistente.
[...]
, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione Controparte_1
per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, finché all'udienza del 9.7.2025 è stata rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Collegio rileva che la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato o affido super esclusivo della figlia a sé e tale domanda merita senz'altro accoglimento.
Ed invero la ricorrente ha spiegato, in ricorso ed in occasione dell'udienza del 9.7.2025, che il padre, cessata la convivenza, ha incontrato la figlia, quando ancora questa si trovava a Barcellona, per non più di un paio di volte in un anno. Successivamente, quando la bambina, col suo consenso, si è trasferita in Italia, non ha più avuto con lei alcun contatto.
Attualmente la bambina non ha del padre alcun ricordo, non lo conosce e per lei è sostanzialmente un estraneo.
La ricorrente ha anche spiegato che il disinteresse del padre per la figlia riguarda anche i suoi bisogni materiali, dal momento che l'uomo non contribuisce con regolarità al mantenimento della bimba ed anzi da dicembre 2023 ha definitivamente cessato di corrispondere alcunché.
Infine, la resistente ha rappresentato che l'ex compagno ostacola l'assunzione delle principali decisioni afferenti la vita della minore, quasi che volesse in tal modo continuare ad esercitare un potere sulla donna e sulla figlia.
A fronte di tali allegazioni, cui il resistente, non costituendosi, ha rinunciato ad opporre alcuna prospettazione alternativa, il Collegio ritiene che non possa trovare applicazione l'affido condiviso e che anzi vada accolta la domanda attorea di affido esclusivo rafforzato di alla madre la quale, Persona_1
per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La madre potrà anche chiedere ed ottenere, nell'interesse della figlia e senza il consenso del padre, documenti di riconoscimento validi per l'espatrio.
Infatti a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore, in questo caso il padre, dimostra un totale disinteresse per la figlia, non ne conosce i bisogni, le aspirazioni e le attitudini, si sottrae ad ogni contatto e non partecipa al suo mantenimento. non vede la figlia e neppure ha con lei contatti telefonici o da remoto da giugno Controparte_1
2021. Allora la bimba aveva solo 2 anni e nell'ultimo anno aveva visto il padre non più di un paio di volte. L'uomo è evidentemente un estraneo per la bambina e, come tale, non ne conosce i bisogni, neppure più semplici. Pare non avere alcuna consapevolezza neppure del bisogno che la bambina avrebbe avuto di frequentare il padre. Non conoscendo i bisogni della figlia e le condizioni in cui vive, il resistente non è in grado di partecipare consapevolmente all'assunzione delle principali decisioni che riguardano la bambina.
Anzi, incurante delle sue necessità, ha assunto sino ad oggi condotte defatiganti e oppositive che hanno impedito alla bambina, ad esempio, di ottenere documenti di riconoscimento (carta d'identità e passaporto).
Ha bloccato le e-mail della ex compagna con la quale non ha alcun canale attivo di comunicazione finalizzato ad avere informazioni sulla figlia minore.
Al ricorrere di una tale situazione, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Tanto premesso, la minore va senz'altro affidata alla madre in regime di affido esclusivo Persona_1
rafforzato.
La collocazione va mantenuta, come già previsto nella sentenza spagnola, presso la madre che rappresenta per la bimba l'unico vero riferimento stabile.
Veniamo al regime delle visite. L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto che “tra il sig. e la figlia, a totale modifica di quanto CP_1
previsto nella Sentenza spagnola, voglia DISPORRE che il padre veda la figlia esclusivamente in Italia, previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia stessa.
DISPONENDO altresì che il sig. in occasione dei viaggi in Italia, sostenga per l'intero ed in CP_1
proprio tanto il costo del viaggio quanto del suo soggiorno. DISPORRE che le visite del padre avvengano alla Per_ presenza della sig.ra senza pernottamento di con il padre. Questa modalità dovrà essere Per_1
attuata sino a che l'età della bambina, e soprattutto la condotta del sig. non renderanno CP_1 possibile costruire un rapporto costante con la figlia e creare una situazione stabile tale per cui la figlia non subisca un trauma per il distacco dalla madre, dal momento che ella è il suo unico genitore e punto di riferimento, sin dalla nascita”.
In effetti, la bimba non ha alcun ricordo del padre che per lei non è altro che un estraneo.
Il Collegio ritiene allora che vada riconosciuta al padre, nei periodi di soggiorno e permanenza in Italia, la facoltà di vedere ed incontrare la minore, purché in presenza della madre e/o di altra persona di fiducia della stessa, previo accordo con la genitrice medesima (che, dal canto suo, non ha mostrato alcuna tendenza escludente).
Per_ Allo stato non vi sono, invece, i presupposti per consentire che il padre tenga con sé in Spagna, poiché la bambina si troverebbe in un ambiente sconosciuto e con un genitore con il quale non ha alcun rapporto.
Le spese di viaggio e di soggiorno in Italia dovranno essere sostenute integralmente dal resistente;
di esse si terrà conto nella determinazione dell'entità del contributo economico.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha prodotto il Mod. 730 dell'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito complessivo lordo pari a 14.238,00 ed il Mod. 730 dell'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito complessivo lordo pari a
7527,00 euro.
All'udienza del 9.7.2025 la donna ha riferito di essere occupata come barista/cameriera con contratto a tempo determinato e pieno da aprile 2025, con una retribuzione mensile pari a 1500,00 euro circa. Ha dichiarato di avere risparmi per circa 180.000,00 euro.
Ha infine fatto presente che l'ex compagno, per quanto a sua conoscenza, pur risultando disoccupato, continua a svolgere, in difetto di alcuna regolarizzazione, l'attività di fotomodello che gli consente di fare viaggi, vestirsi bene, frequentare locali costosi, pagare un canone di locazione di almeno 600,00 euro, ecc.
Il resistente è rimasto contumace, sicché non è stato possibile acquisire la documentazione economica che lo riguarda, anche considerato che risulta residente all'estero e che già le indagini esperite in funzione del pignoramento promosso dalla erano sostanzialmente risultate vane. Per_1
Peraltro, l'uomo ha 38 anni ed è presumibile, in mancanza di evidenze contrarie, che goda di ottima salute.
Ha capacità lavorativa, visto che già durante la convivenza con la svolgeva l'attività di fotomodello. Per_1
A ciò si aggiunga che per giurisprudenza consolidata, come noto, ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole. Pertanto, tenuto conto dell'età della minore, della sostanziale assenza di alcuna frequentazione fra padre e figlia e degli oneri che faranno carico al resistente qualora dovesse ritenere di incontrare la figlia in Italia, considerate le rispettive posizioni economiche delle parti, il Collegio ritiene di porre a carico di CP_1
un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili
[...]
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
al 50% delle spese straordinarie come di seguito indicate.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto devono essere considerate una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle
''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo.
Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie''; rientrano tra le prime le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile costituisce ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica della sentenza spagnola allegata sub 2 tra le produzioni attoree, così provvede:
• dispone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, presso la quale Persona_1
resterà collocata;
• stabilisce che il padre possa vedere ed incontrare la figlia minore, nei periodi di soggiorno e permanenza in Italia, purché in presenza della madre e/o di altra persona di fiducia della stessa, previo accordo con la genitrice medesima;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a Controparte_1
300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come Parte_1
meglio specificate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in 2906,00 euro complessivi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2096 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIGONI BRUNELLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
VIALE ARIOSTO 3 CARPI, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale - modifica (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha rassegnato le conclusioni come in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto la modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona in data Parte_1
23.11.2023, versata in atti sub 2, in punto affido, visite e mantenimento della figlia minore Persona_1
, nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il resistente.
[...]
, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione Controparte_1
per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, finché all'udienza del 9.7.2025 è stata rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Collegio rileva che la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato o affido super esclusivo della figlia a sé e tale domanda merita senz'altro accoglimento.
Ed invero la ricorrente ha spiegato, in ricorso ed in occasione dell'udienza del 9.7.2025, che il padre, cessata la convivenza, ha incontrato la figlia, quando ancora questa si trovava a Barcellona, per non più di un paio di volte in un anno. Successivamente, quando la bambina, col suo consenso, si è trasferita in Italia, non ha più avuto con lei alcun contatto.
Attualmente la bambina non ha del padre alcun ricordo, non lo conosce e per lei è sostanzialmente un estraneo.
La ricorrente ha anche spiegato che il disinteresse del padre per la figlia riguarda anche i suoi bisogni materiali, dal momento che l'uomo non contribuisce con regolarità al mantenimento della bimba ed anzi da dicembre 2023 ha definitivamente cessato di corrispondere alcunché.
Infine, la resistente ha rappresentato che l'ex compagno ostacola l'assunzione delle principali decisioni afferenti la vita della minore, quasi che volesse in tal modo continuare ad esercitare un potere sulla donna e sulla figlia.
A fronte di tali allegazioni, cui il resistente, non costituendosi, ha rinunciato ad opporre alcuna prospettazione alternativa, il Collegio ritiene che non possa trovare applicazione l'affido condiviso e che anzi vada accolta la domanda attorea di affido esclusivo rafforzato di alla madre la quale, Persona_1
per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La madre potrà anche chiedere ed ottenere, nell'interesse della figlia e senza il consenso del padre, documenti di riconoscimento validi per l'espatrio.
Infatti a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore, in questo caso il padre, dimostra un totale disinteresse per la figlia, non ne conosce i bisogni, le aspirazioni e le attitudini, si sottrae ad ogni contatto e non partecipa al suo mantenimento. non vede la figlia e neppure ha con lei contatti telefonici o da remoto da giugno Controparte_1
2021. Allora la bimba aveva solo 2 anni e nell'ultimo anno aveva visto il padre non più di un paio di volte. L'uomo è evidentemente un estraneo per la bambina e, come tale, non ne conosce i bisogni, neppure più semplici. Pare non avere alcuna consapevolezza neppure del bisogno che la bambina avrebbe avuto di frequentare il padre. Non conoscendo i bisogni della figlia e le condizioni in cui vive, il resistente non è in grado di partecipare consapevolmente all'assunzione delle principali decisioni che riguardano la bambina.
Anzi, incurante delle sue necessità, ha assunto sino ad oggi condotte defatiganti e oppositive che hanno impedito alla bambina, ad esempio, di ottenere documenti di riconoscimento (carta d'identità e passaporto).
Ha bloccato le e-mail della ex compagna con la quale non ha alcun canale attivo di comunicazione finalizzato ad avere informazioni sulla figlia minore.
Al ricorrere di una tale situazione, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Tanto premesso, la minore va senz'altro affidata alla madre in regime di affido esclusivo Persona_1
rafforzato.
La collocazione va mantenuta, come già previsto nella sentenza spagnola, presso la madre che rappresenta per la bimba l'unico vero riferimento stabile.
Veniamo al regime delle visite. L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto che “tra il sig. e la figlia, a totale modifica di quanto CP_1
previsto nella Sentenza spagnola, voglia DISPORRE che il padre veda la figlia esclusivamente in Italia, previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia stessa.
DISPONENDO altresì che il sig. in occasione dei viaggi in Italia, sostenga per l'intero ed in CP_1
proprio tanto il costo del viaggio quanto del suo soggiorno. DISPORRE che le visite del padre avvengano alla Per_ presenza della sig.ra senza pernottamento di con il padre. Questa modalità dovrà essere Per_1
attuata sino a che l'età della bambina, e soprattutto la condotta del sig. non renderanno CP_1 possibile costruire un rapporto costante con la figlia e creare una situazione stabile tale per cui la figlia non subisca un trauma per il distacco dalla madre, dal momento che ella è il suo unico genitore e punto di riferimento, sin dalla nascita”.
In effetti, la bimba non ha alcun ricordo del padre che per lei non è altro che un estraneo.
Il Collegio ritiene allora che vada riconosciuta al padre, nei periodi di soggiorno e permanenza in Italia, la facoltà di vedere ed incontrare la minore, purché in presenza della madre e/o di altra persona di fiducia della stessa, previo accordo con la genitrice medesima (che, dal canto suo, non ha mostrato alcuna tendenza escludente).
Per_ Allo stato non vi sono, invece, i presupposti per consentire che il padre tenga con sé in Spagna, poiché la bambina si troverebbe in un ambiente sconosciuto e con un genitore con il quale non ha alcun rapporto.
Le spese di viaggio e di soggiorno in Italia dovranno essere sostenute integralmente dal resistente;
di esse si terrà conto nella determinazione dell'entità del contributo economico.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha prodotto il Mod. 730 dell'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito complessivo lordo pari a 14.238,00 ed il Mod. 730 dell'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito complessivo lordo pari a
7527,00 euro.
All'udienza del 9.7.2025 la donna ha riferito di essere occupata come barista/cameriera con contratto a tempo determinato e pieno da aprile 2025, con una retribuzione mensile pari a 1500,00 euro circa. Ha dichiarato di avere risparmi per circa 180.000,00 euro.
Ha infine fatto presente che l'ex compagno, per quanto a sua conoscenza, pur risultando disoccupato, continua a svolgere, in difetto di alcuna regolarizzazione, l'attività di fotomodello che gli consente di fare viaggi, vestirsi bene, frequentare locali costosi, pagare un canone di locazione di almeno 600,00 euro, ecc.
Il resistente è rimasto contumace, sicché non è stato possibile acquisire la documentazione economica che lo riguarda, anche considerato che risulta residente all'estero e che già le indagini esperite in funzione del pignoramento promosso dalla erano sostanzialmente risultate vane. Per_1
Peraltro, l'uomo ha 38 anni ed è presumibile, in mancanza di evidenze contrarie, che goda di ottima salute.
Ha capacità lavorativa, visto che già durante la convivenza con la svolgeva l'attività di fotomodello. Per_1
A ciò si aggiunga che per giurisprudenza consolidata, come noto, ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole. Pertanto, tenuto conto dell'età della minore, della sostanziale assenza di alcuna frequentazione fra padre e figlia e degli oneri che faranno carico al resistente qualora dovesse ritenere di incontrare la figlia in Italia, considerate le rispettive posizioni economiche delle parti, il Collegio ritiene di porre a carico di CP_1
un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili
[...]
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
al 50% delle spese straordinarie come di seguito indicate.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto devono essere considerate una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle
''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo.
Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie''; rientrano tra le prime le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile costituisce ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica della sentenza spagnola allegata sub 2 tra le produzioni attoree, così provvede:
• dispone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, presso la quale Persona_1
resterà collocata;
• stabilisce che il padre possa vedere ed incontrare la figlia minore, nei periodi di soggiorno e permanenza in Italia, purché in presenza della madre e/o di altra persona di fiducia della stessa, previo accordo con la genitrice medesima;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a Controparte_1
300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come Parte_1
meglio specificate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in 2906,00 euro complessivi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo