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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1730 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con l'ordinanza del 14.01.2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Cod. Fisc. elettivamente domiciliato in C.F._1
CE (CZ) alla via Nazionale n. 229, presso e nello studio dell'avv. Gregorio AIELLO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente a [...] alla Controparte_1
Via Lauri n. 4, (C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro C.F._2
Funaro (C.F. del Foro di Catanzaro, con studio in CE C.F._3
(CZ) alla Via Napoli n. 3, come da procura in calce al presente atto,
- resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12.05.2021, il ricorrente, , Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio con , in CE (CZ) il Controparte_1
22.04.2006 e che dalla loro unione era nata una bambina , Persona_1
(23.02.2008) chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda deduceva: che fra i coniugi era intervenuta la separazione a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro con cui veniva stabilito: l'affido condiviso della minore, il diritto di visita del padre secondo un calendario liberamente concordato tra le parti, l'obbligo per il ricorrente di versare in favore della figlia la somma complessiva di euro 250 ed euro 100,00 a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
In sede di gravame venivano confermate le condizioni della separazione, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie che veniva revocato.
In sede di udienza presidenziale il ricorrente dichiarava di essere disoccupato e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocazione presso la casa materna, con riconoscimento di un ampio diritto di visita in capo allo stesso. Chiedeva altresì, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 in luogo della somma di euro 250,00 stabilita dalla Corte di Appello e nulla per la moglie a titolo di assegno divorzile.
Regolarmente integrato il contraddittorio, si costituiva , la quale, non Controparte_1 opponendosi alla domandata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Pag. 2 di 10 contratto tra le parti, si opponeva alle conclusioni rassegnate da controparte chiedendo la conferma delle statuizioni stabilite in sede di separazione, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia, per la quale chiedeva un aumento nella somma complessiva di euro 300,00 nonché il 50% delle spese straordinarie;
Ribadiva che durante l'intero periodo della separazione il pur avendo Pt_1 capacità lavorativa e pur svolgendo la professione di operaio edile , non aveva versato con regolarità l'assegno di mantenimento nei confronti della minore.
Chiedeva, inoltre, accertarsi il suo diritto ad ottenere un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili.
In sede presidenziale, non venivano modificati i provvedimenti della separazione.
Il giudizio veniva istruito esclusivamente mediante produzione documentale, con le memorie ex art. 183 co. 6 cpc.
Il 17.04.2023 veniva emessa sentenza parziale sullo status e con ordinanza depositata nella medesima data la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'attività istruttoria.
A seguito di una serie di rinvii, all'udienza del 4.01.2024, svoltasi in forma cartolare, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 1115/2018 del 4.06.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Pag. 3 di 10
• Sull'affido della minore (23.02.2008) Persona_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme all'interesse della minore, avendo già il Tribunale in sede di separazione disposto l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, a tutela della bigenitorialità, va confermato il regime di affido condiviso di con residenza privilegiata presso la madre. Persona_1
Quanto al diritto di visita del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale - in conformità con quanto già disposto in sede di separazione, e in linea con quanto richiesto da entrambe le parti – che, atteso che il regime libero delle frequentazioni attualmente in vigore tra le parti risulta idoneo ad assicurare un rapporto equilibrato tra genitori e figlia e che esso è già stato sperimentato dalle parti e consolidato nel tempo, vista anche l'età di , ormai diciassettenne, si ritiene opportuno stabilire le Persona_1 frequentazioni in continuità con quelle già vigenti, secondo un calendario libero, previo accordo telefonico e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore.
• Sul mantenimento della minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della minore, risultano inevitabilmente incrementate le esigenze della ragazza, ormai adolescente e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto conto dei redditi documentati dal solo ricorrente, che per il 2021 risultano pari a zero e delle dichiarazioni dallo stesso rese in udienza il 22.02.2022 in cui dichiarava di essere disoccupato e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00; considerando come parametro di riferimento la somma prevista in favore della figlia in sede di separazione, il tempo trascorso e l'accresciuto bisogno della stessa , i tempi di permanenza ma allo stesso tempo atteso anche il peggioramento delle condizioni economiche del soggetto obbligato rispetto all'epoca della separazione, va confermato quale contributo paterno al mantenimento della figlia minore l'importo mensile complessivo di € 250,00 (duecentocinquanta /00).
Pag. 4 di 10 Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici AT .
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Parte_1 del 50%, a le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle Controparte_1 straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili, purché previamente concordate e documentate.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970 formulata da Controparte_1
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la
Pag. 5 di 10 previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni:da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale
Pag. 6 di 10 presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Pag. 7 di 10 Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
Pag. 8 di 10 dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Applicando i principi esposti al caso in esame, la domanda della non po' CP_1 trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, deve considerarsi che la resistente non risulta aver effettivamente operato alcuna rinuncia alle proprie aspettative professionali al fine di contribuire alla crescita professionale ed economica del coniuge, o ad offrire in via esclusiva o prevalente le proprie energie nell'ambito del progetto di condivisione familiare. La stessa dichiara di essere disoccupata ma ciò non giustifica la applicazione di alcun criterio compensativo , dovendosi ritenere che il mancato svolgimento di una attività lavorativa da parte della non è stata funzionale o finalizzata alla scelta CP_1 condivisa con il coniuge di dedicarsi unicamente ad una funzione domestica, o a contribuire in qualche modo, anche indiretto, all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia, bensì è stata causata da elementi sicuramente estranei alle dinamiche familiari. Tale considerazione rende altresì impossibile ritenere che la mancanza di un reddito in capo alla resistente sia da ricondursi ad una “causa familiare” connessa a scelte condivise che ne hanno sacrificato la posizione sociale e reddituale, e dunque anche il criterio perequativo risulta in concreto non applicabile.
Infine, deve rilevarsi come nessuna valenza specifica possa avere il diverso criterio assistenziale o alimentare, atteso che la , sebbene priva di redditi non ha CP_1 dimostrato una impossibilità oggettiva nel procurarseli.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova del sacrificio di aspettative professionali ed economiche, della resistente, né vi è alcuna prova della disparità reddituale tra le parti, atteso che entrambi, per quanto dichiarato risultano essere disoccupati.
Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, si ritiene che, allo stato tenuto conto degli elementi probatori forniti, non vi sia prova di un rilevante squilibrio economico tra le parti, ed inoltre non vi sia prova che la eventuale disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Pag. 9 di 10 • Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali, vista la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Affida ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa Persona_1 materna e conferma, quale regime frequentazione del padre con la figlia , quello in motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00
[...]
(duecentocinquanta /00) a titolo di contributo al mantenimento della minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici AT;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del Parte_1
50%, a le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie Controparte_1 oggi non prevedibili né ponderabili, purché previamente concordate e documentate;
• rigetta la domanda di assegno divorzile per le ragioni di cui in parte motiva;
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio del 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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